Articolo 7 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 6Articolo 8
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14 settembre 1957
Art. 7. Richiesta di trasferimento o tramutamento

La volonta' di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.
Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volonta' di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:
a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo.
b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;
d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario, a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.
In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.
Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957