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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
AB NI Giudice relatrice
LE MO Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2673/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARO MARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità reciproca di fissare liberamente la propria residenza in Italia e con il solo obbligo della comunicazione di ogni eventuale variazione;
2. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 condiviso, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, fissando la sua residenza ed il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Limitatamente alle questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel fine settimana, a Per_1 settimane alterne dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola sino alla domenica alle 18.00; la settimana successiva il padre terrà con sé il figlio dal martedì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con accompagnamento dello stesso a scuola ed il giovedì pomeriggio dall'orario di uscita da sino al venerdì mattina, con accompagnamento del figlio a scuola;
4. Nelle giornate di domenica in cui la sig.ra svolgerà attività Pt_1 lavorativa, il sig. terrà con sé durante l'orario di lavoro di CP_1 Per_1 quest'ultima;
5. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di ferie di due (2) settimane anche consecutive. Nell'eventualità di un viaggio con dovrà essere comunicato all'altro Per_1 genitore la meta ed i recapiti telefonici della struttura ospitante ed ogni altro elemento utile al rintraccio del figlio. I rispettivi periodi di ferie dovranno preferibilmente essere comunicati entro la fine di maggio di ciascun anno così da evitare sovrapposizioni tra i periodi di vacanza dei genitori e poter consentire una migliore organizzazione del periodo in cui il minore sarà a casa da scuola. Nel caso in cui non sia possibile, il genitore, nel prosieguo dell'estate, si adatterà ad eventuali impegni già prefissati e previamente comunicati dall'altro genitore. I viaggi nell'ambito Europeo debbono intendersi come già reciprocamente autorizzati;
al di fuori occorre il previo consenso;
6. Durante le prossime vacanze natalizie (anno 2025), la madre trascorrerà con il minore la giornata di Natale ed il padre la giornata di Capodanno, le altre festività saranno trascorse da equamente con ciascun Per_1 genitore. Negli anni a venire i genitori suddivideranno le feste predette in modo alternato di anno in anno.
7. La sig.ra fino a quando presterà attività lavorativa presso Pt_1
a Bagnolo San Vito, trascorrerà con il figlio il giorno di Parte_2 Pasqua mentre il sig. terrà con sé il giorno di Pasquetta;
CP_1 Per_1 dal momento in cui la sig.ra cesserà il suddetto rapporto di Pt_1 lavoro le festività di Pasqua e Pasquetta verranno trascorse con il minore in modo alternato di anno in anno tra i due genitori;
8. L'abitazione familiare, sita in San Benedetto Po (MN), via Gramsci n. 17/B di proprietà esclusiva del sig. viene allo stesso assegnata;
egli si CP_1 farà esclusivo carico del pagamento delle utenze domestiche maturate alla data del rilascio della casa da parte della sig.ra unitamente Pt_1 al figlio;
9. Allo stesso viene assegnata, altresì, in via esclusiva, tutta la mobilia, presente nell'abitazione, ad eccezione di quegli elettrodomestici già asportati dalla sig.ra previo accordo con il marito;
Pt_1
10. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 2.000,00 a CP_1 Pt_1 titolo di liquidazione a forfait del contributo dalla stessa profuso nell'acquisto dell'arredo dell'abitazione familiare, a mezzo bonifico bancario, da effettuare alla data del deposito del presente ricorso;
11. Il sig. verserà, quale contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
, la somma mensile di euro 350,00, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT della CCIAA di Mantova, a far tempo da Settembre 2026; detto versamento dovrà avvenire, dalla mensilità di Maggio 2025, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra le cui coordinate sono Pt_1
12. L'assegno unico versato a favore di , o qualsivoglia altra Per_1 elargizione di tale natura prevista dall'ordinamento, continuerà ad essere incassato integralmente dalla sig.ra il carico fiscale del figlio Pt_1 rimane al 50% tra i genitori;
13. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
-senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) Spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) Spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, prescuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). d) Baby sitter per necessità lavorative di entrambi i genitori;
resta fermo che ciascuno dei genitori, prima di incaricare la baby sitter, dovrà preventivamente contattare l'altro genitore al fine di verificare la disponibilità a tenere con sé il minore;
- tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
14. Le parti si danno reciprocamente atto della loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altro;
15. L'autovettura Seat targata FH111HG intestata e di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata in proprietà esclusiva al Controparte_1 medesimo e di cui lo stesso si assumerà in via esclusiva ogni onere;
16. L'autovettura Nissan Micra targata GF078CG intestata e di proprietà esclusiva della sig.ra , viene assegnata in proprietà Parte_1 esclusiva alla medesima e di cui la stessa si assumerà in via esclusiva ogni onere;
17. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
18. Si dà atto che alcuna pendenza è sussistente tra i coniugi alla data della sottoscrizione, ad eccezione del versamento individuato al punto 9) di cui sopra;
19. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
20. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
21. Le spese della presente procedura vengono compensate tra le parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti sin da ora chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, voglia rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN BENEDETTO PO in data 15/06/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II , serie A , anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02.10.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
LE MO GI ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
AB NI Giudice relatrice
LE MO Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2673/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARO MARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità reciproca di fissare liberamente la propria residenza in Italia e con il solo obbligo della comunicazione di ogni eventuale variazione;
2. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 condiviso, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, fissando la sua residenza ed il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Limitatamente alle questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel fine settimana, a Per_1 settimane alterne dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola sino alla domenica alle 18.00; la settimana successiva il padre terrà con sé il figlio dal martedì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con accompagnamento dello stesso a scuola ed il giovedì pomeriggio dall'orario di uscita da sino al venerdì mattina, con accompagnamento del figlio a scuola;
4. Nelle giornate di domenica in cui la sig.ra svolgerà attività Pt_1 lavorativa, il sig. terrà con sé durante l'orario di lavoro di CP_1 Per_1 quest'ultima;
5. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di ferie di due (2) settimane anche consecutive. Nell'eventualità di un viaggio con dovrà essere comunicato all'altro Per_1 genitore la meta ed i recapiti telefonici della struttura ospitante ed ogni altro elemento utile al rintraccio del figlio. I rispettivi periodi di ferie dovranno preferibilmente essere comunicati entro la fine di maggio di ciascun anno così da evitare sovrapposizioni tra i periodi di vacanza dei genitori e poter consentire una migliore organizzazione del periodo in cui il minore sarà a casa da scuola. Nel caso in cui non sia possibile, il genitore, nel prosieguo dell'estate, si adatterà ad eventuali impegni già prefissati e previamente comunicati dall'altro genitore. I viaggi nell'ambito Europeo debbono intendersi come già reciprocamente autorizzati;
al di fuori occorre il previo consenso;
6. Durante le prossime vacanze natalizie (anno 2025), la madre trascorrerà con il minore la giornata di Natale ed il padre la giornata di Capodanno, le altre festività saranno trascorse da equamente con ciascun Per_1 genitore. Negli anni a venire i genitori suddivideranno le feste predette in modo alternato di anno in anno.
7. La sig.ra fino a quando presterà attività lavorativa presso Pt_1
a Bagnolo San Vito, trascorrerà con il figlio il giorno di Parte_2 Pasqua mentre il sig. terrà con sé il giorno di Pasquetta;
CP_1 Per_1 dal momento in cui la sig.ra cesserà il suddetto rapporto di Pt_1 lavoro le festività di Pasqua e Pasquetta verranno trascorse con il minore in modo alternato di anno in anno tra i due genitori;
8. L'abitazione familiare, sita in San Benedetto Po (MN), via Gramsci n. 17/B di proprietà esclusiva del sig. viene allo stesso assegnata;
egli si CP_1 farà esclusivo carico del pagamento delle utenze domestiche maturate alla data del rilascio della casa da parte della sig.ra unitamente Pt_1 al figlio;
9. Allo stesso viene assegnata, altresì, in via esclusiva, tutta la mobilia, presente nell'abitazione, ad eccezione di quegli elettrodomestici già asportati dalla sig.ra previo accordo con il marito;
Pt_1
10. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 2.000,00 a CP_1 Pt_1 titolo di liquidazione a forfait del contributo dalla stessa profuso nell'acquisto dell'arredo dell'abitazione familiare, a mezzo bonifico bancario, da effettuare alla data del deposito del presente ricorso;
11. Il sig. verserà, quale contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
, la somma mensile di euro 350,00, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT della CCIAA di Mantova, a far tempo da Settembre 2026; detto versamento dovrà avvenire, dalla mensilità di Maggio 2025, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra le cui coordinate sono Pt_1
12. L'assegno unico versato a favore di , o qualsivoglia altra Per_1 elargizione di tale natura prevista dall'ordinamento, continuerà ad essere incassato integralmente dalla sig.ra il carico fiscale del figlio Pt_1 rimane al 50% tra i genitori;
13. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
-senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) Spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) Spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, prescuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). d) Baby sitter per necessità lavorative di entrambi i genitori;
resta fermo che ciascuno dei genitori, prima di incaricare la baby sitter, dovrà preventivamente contattare l'altro genitore al fine di verificare la disponibilità a tenere con sé il minore;
- tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
14. Le parti si danno reciprocamente atto della loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altro;
15. L'autovettura Seat targata FH111HG intestata e di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata in proprietà esclusiva al Controparte_1 medesimo e di cui lo stesso si assumerà in via esclusiva ogni onere;
16. L'autovettura Nissan Micra targata GF078CG intestata e di proprietà esclusiva della sig.ra , viene assegnata in proprietà Parte_1 esclusiva alla medesima e di cui la stessa si assumerà in via esclusiva ogni onere;
17. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
18. Si dà atto che alcuna pendenza è sussistente tra i coniugi alla data della sottoscrizione, ad eccezione del versamento individuato al punto 9) di cui sopra;
19. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
20. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
21. Le spese della presente procedura vengono compensate tra le parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti sin da ora chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, voglia rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN BENEDETTO PO in data 15/06/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II , serie A , anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02.10.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
LE MO GI ER