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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1884 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio atteso che l'interdicendo, Controparte_1
risulta essersi allontanato dal territorio italiano già dal mese di settembre 2024, ossia
[...]
prima della radicazione del presente giudizio (cfr. in proposito relazione redatta dal Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze presso la ASL2 Savonese del 30.09.2024 dove si rappresentava proprio che il trasferimento dell'interdicendo in Etiopia, rappresentato dai suoi parenti più prossimi,
costituiva fonte di forte preoccupazione per gli operatori, attesa, da un lato, l'incapacità della madre di rendersi conto delle problematiche psichiatriche del figlio e, dall'altro, atteso che tale trasferimento avrebbe di fatto comportato la brusca interruzione della terapia in atto con conseguente rischio di aggravamento del quadro psichico).
Nel corso del giudizio gli stessi operatori del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze presso la
ASL2 Savonese che avevano dato impulso alla presente procedura hanno comunicato che “da
recenti notizie il paziente si troverebbe al di fuori del territorio italiano e non è dato certo
l'ipotetico rientro per cui si richiede l'archiviazione del fascicolo” (cfr. comunicazione inviata a mezzo pec in data 28.01.2025).
Ascoltata dalla P.G. delegata dal PM-sede in data 08.02.2025, la madre dell'interdicendo ha peraltro confermato che il figlio “si trova attualmente in Etiopia, presso dei miei parenti, si trova lì dal mese
di settembre 2024 e non è previsto che ritorni in Italia a breve. Attualmente è in cura privata presso
uno psichiatra in quello Stato” (cfr. verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 08.02.2025 da
. Sempre dalla relazione redatta dalla PG presso la Procura della Parte_2
Repubblica-sede è emerso che “da accertamenti al sistema SDI, l'ultimo riscontro di presenza
dell'interdicendo in questo territorio nazionale è riferibile al mese di giugno 2024”.
Pertanto, nel caso specifico l'interdicendo non risulta dimorante sul territorio italiano fin dalla radicazione del presente giudizio, con conseguente impossibilità di radicare il contraddittorio,
tenuto conto dell'evidente superfluità di un ordine di rinnovo della notifica, stante il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, tenuto conto della permanenza dell'interdicendo in Etiopia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
dichiara l'improcedibilità del giudizio;
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 25.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott. Alberto Princiotta)