Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 350/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano Marchesi (c.f. in C.F._2
Casalpusterlengo (LO); alla via Felice Cavallotti n. 63;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv.ta Chiara Rocca (c.f. ) in Codogno (LO), alla via C.F._4
Dante Alighieri n. 6;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 11.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5
Codogno (Lo), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Codogno al n. Numero 20, Parte II,
Serie A, Anno 1995, adottando il regime della comunione legale dei beni;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codogno (Lo) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
- Dare atto che:
1) - La casa coniugale, sita in Comune di Codogno (LO), Via Ugoni n. 2/D, di proprietà esclusiva della signora resta assegnata alla moglie, la quale vi manterrà la propria residenza unitamente ai Pt_2
figli; il signor ha già formalizzato il cambio di residenza in San Fiorano (Lo), Cascina Parte_1
Carbonara III;
2) – Il signor si impegna e si obbliga a disporre il bonifico bancario a favore della signora Parte_1
(Iban IT09 X051 5612 605C C031 0013 615), entro il giorno 05 di ogni mese, per un importo Pt_2 mensile di € 500,00 (cinquecento/00), a titolo di contributo per il contributo al mantenimento della figlia
, maggiorenne e studentessa, durante la permanenza in Italia, oltre a rivalutazione Istat Per_1 dall'anno successivo, il tutto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa come per legge;
dal momento che , per motivi di studi universitari, si è trasferita negli Stati Uniti Per_1
d'America, entrambi i genitori provvederanno a corrispondere a metà, su un conto corrente estero intestato alla figlia, le spese che la medesima effettuerà (a titolo indicativo: viaggi aerei con bagagli per tutta la durata del soggiorno, alloggio e spese connesse, trasporti vari, svago, alimentazione, attività organizzate dal campus non rientranti nella retta, sport, costi relativi allo svolgimento di uno stage della durata di sei mesi in un paese americano differente da quello in cui la figlia svolgerà gli studi, se lo stage non sarà soggetto ad alcuna contribuzione).
Oltre a quanto previsto nel capoverso precedente, entrambi i genitori proseguiranno ad effettuare, entro il giorno 25 di ogni mese, il bonifico bancario a favore della figlia di € 900,00 (novecento/00).
3) – Nella quota del 50% a carico di ciascuno, i genitori suddivideranno le seguenti spese straordinarie relative a , seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre Per_1
2017 come di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp - raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione, anche fiscale, comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla messa a disposizione della predetta documentazione.
pagina 3 di 5 In ogni caso e, quindi, con riferimento a qualsivoglia spesa straordinaria prevista nel presente accordo, il genitore anticipatario dovrà fornire all'altro genitore il corrispondente documento fiscale entro 10 giorni dalla sua formazione e/o emissione.
4) – La detrazione delle spese straordinarie - di cui al punto 3 - ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
5) – Per quanto riguarda le spese scolastiche universitarie di , i genitori ne garantiscono la Per_1
continuità presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ivi incluso l'ulteriore percorso formativo negli Stati Uniti d'America come precisato al punto 2, sino alla laurea della figlia Per_1 all'estero o a quella Magistrale in Italia;
altresì, anche durante il soggiorno della figlia negli Stati Uniti
d'America, verranno a maturare le rette universitarie presso l'Università Cattolica sulla base delle scadenze prestabilite.
Per tali voci di spesa, il signor si impegna ed obbliga a disporre bonifico bancario pari alla Parte_1
metà di ogni singola rata a favore della signora (Iban IT09 X051 5612 605C C031 0013 615) Pt_2 entro 15 giorni da ogni singola scadenza rispettando il calendario dettato dall'Università circa la scadenza dei pagamenti e, per contro, la signora quale genitore anticipatario, si impegna ed Pt_2
obbliga a far avere al signor la documentazione fiscale e relativa quietanza rilasciata Parte_1 dall'Università circa l'avvenuto pagamento della retta, contributo ed imposta universitaria dovuta entro i successivi 15 giorni da ogni singola scadenza;
6) – Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
7) – I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
8) - I coniugi si danno reciprocamente atto di aver separatamente definito tra di loro ogni diversa questione economica, anche in merito ai rispettivi conti correnti ed alle autovetture, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto sopra concordato per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
9) – Spese legali compensate.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
pagina 4 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con sentenza n. 463/2923 del 16.05.2023, pubblicata il 19.06.2023, con la quale questo Tribunale ha omologato le condizioni concordate dalle parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Codogno (LO), in Parte_2
data 01.07.1995, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 20, parte
II, sezione A, anno 1995;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa le spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5