Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, ad esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 27539 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra: rappr.to e difeso dall' Avv. Antonino Ripa – Parte_1 ricorrente, opponente E
Controparte_1
rappr.ta e difesa dall'Avv. Patrizia
[...]
Montalbano – convenuta, opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 4531 del 26/7/2023), dichiarandolo esecutivo;
b) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della opposta, delle CP_1 spese del giudizio, che liquida in €. 9.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 27/6/2023 la
[...]
(di seguito, talora, Controparte_1 breviter, ) adìva questo Ufficio per sentir ingiungere a Pt_2 Parte_1 il pagamento in suo favore della somma di €. 120.416,65, oltre accessori
[...] successivi al 7/12/22 e spese.
A fondamento della domanda deduceva che questi era su debitore di tale somma per contributi e sanzioni dichiarative omesse per gli anni dal 2002 al 2021, come da attestazione di credito.
Il giudice adìto provvedeva in conformità con decreto n. 4531 pubblicato il
26/7/2023. Il opponeva qui il decreto con citazione per l'udienza del Parte_1
20/6/2024, per la revoca del decreto e la reiezione dell'avversa domanda, per i seguenti motivi (in sintesi): a) i crediti vantati erano prescritti ex art.3, co.9, legge n.335/95, non essendoci stata alcuna intimazione prima della nota del 18 novembre 2022;
b) aveva già affidato gli stessi carichi al Concessionario per la Pt_2
Riscossione. La legge di bilancio 2019 consentiva di “rottamare” i debiti fino a mille euro da parte di coloro che avessero un ISEE inferiore a €. 20.000,00; e analogamente aveva disposto la c.d. “rottamazione quater”: Essendo egli in possesso dei requisiti, aveva diritto a fruirne automaticamente;
c) egli, pur essendo iscritto all'albo, non aveva mai svolto l'attività di geometra in modo continuativo, sicchè non era obbligato ad iscriversi alla CP_1 secondo l'art. 22, co.1, della legge n.773/82 c.m. dall'art. 1 della legge n.236/90; e il regolamento della non poteva prevedere diversamente. CP_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo dirsi l'opposizione inammissibile CP_1
e/o infondata perché (in sintesi): a) l'opponente, dopo aver notificato la citazione in opposizione il 28/8/2023, non aveva provveduto a notificare anche il decreto di fissazione di udienza;
b) il termine prescrizionale era stato reiteratamente e sempre tempestivamente interrotto;
c) l'opponente non aveva mai comunicato i propri redditi ed il proprio volume di affari alla e tanto impediva il decorso del termine prescrizionale CP_1 secondo l'art. 19 della legge n. 773/82; d) l'iscrizione alla discendeva di per sé dall'iscrizione all'albo; CP_1
e) La aveva la mera facoltà, e non l'obbligo, di perseguire la riscossione CP_1 dei propri crediti mediante i ruoli, sicchè poteva farlo anche per via monitoria;
tanto più che tale modalità le consentiva di ottenere ex art. 2953
c.c. un più lungo termine prescrizionale;
f) la non aveva aderito alla rottamazione né poteva farlo senza esporsi a CP_1 danno erariale.
Con ordinanza resa il 20/6/2024 il giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.. La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo a seguito di trattazione scritta chiesta concordemente dalle parti anche per la fase decisoria.
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1. L'opposizione appare infondata.
2. L'obiezione di rito sollevata dall'opposta appare infondata. L'opponente, avendo irregolarmente proposto l'opposizione con citazione (ma ha poi depositato il ricorso nei 40 giorni dalla notifica del decreto), ha citato il
28/8/2023 per il 20/6/24 senza alcun previo intervento del giudice che si è limitato a confermare il 25/9/23 l'udienza stabilita dall'opponente, visto che in essa egli teneva udienza, e riservandosi all'esito il mutamento del rito. Non si vede pertanto cos'altro l'opponente avrebbe dovuto notificare.
3. Il motivo rubricato in espositiva sub a) appare infondato.
4. L'art. 19 della legge n. 773/82 prevede(va), al comma 2, che il termine prescrizionale, allora decennale (comma 1), decorresse “dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17” (denuncia alla Cassa dei redditi e del volume di affari). 3
5. Nell'insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso l'art. 3, co.9, della legge n.335/95, nel ridurre il termine prescrizionale a 5 anni, non ha inciso sul “dies a quo” della prescrizione, quale previsto in deroga al principio generale ricavabile dall'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
principio declinato nel diritto vivente nel senso che di regola deve aversi riguardo al momento della maturazione del contributo, essendo irrilevanti eventuali impedimenti o difficoltà di fatto;
sicchè il termine non decorre in mancanza di comunicazione alla dei dati reddituali (ex pluris, quanto a , Cass. CP_1 Pt_2
4981/2014).
6. Posto che la ha eccepito che il non avrebbe mai assolto agli CP_1 Parte_1 obblighi di comunicazione dei propri redditi;
poiché chi eccepisce la prescrizione ha l'onere di allegare e provare il fatto che ne consente il decorso (Cass. 14662/2016, 15991/2018, 14135/2019); inassolto l'onere; parrebbe agevole disattendere l'eccezione.
7. Rileva tuttavia il giudicante che dalla documentazione prodotta dalla stessa risulta che sin dal 1995 la da un lato ha recepito nei propri Pt_2 CP_1 regolamenti il termine quinquennale;
ma dall'altro ha adottato una regola di decorrenza del seguente tenore testuale: “Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_1 uffici, come previsto dall'articolo 6, co.5, i dati definitivi da comunicare all'interessato” (art. 33.2 regolamento valido fino al 23/1/08; art. 33.2 regolamento 2008; art. 33.2 regolamento 2012; art. 33.2 regolamento 2013; art. 33.2 regolamento 2015; art. 33.2 regolamento 2019; art. 33.2 regolamento
2021).
8. Presa isolatamente, e nel suo tenore letterale, la regola secondo la quale i termini decorrono “dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6” significherebbe che il termine decorre dal momento in cui le comunicazioni andavano fatte a prescindere dal fatto che siano state presentate o meno. Tuttavia appare evidente che se fosse davvero così, la seconda parte della disposizione significherebbe che nel caso l'assicurato non avesse comunicato alla i propri dati reddituali, ed CP_1 anche se li avesse comunicati in modo infedele (ma in definitiva anche se in ipotesi li avesse comunicati fedelmente), la potrebbe neutralizzare i CP_1 potenziali effetti estintivi prodotti dal decorso del termine semplicemente acquisendo dall'Agenzia delle Entrate i dati reddituali in questione.
9. La questione risulta affrontata specificamente da Cass. 29664/2008. Nel caso lì esaminato dalla Corte (riferito al primo regolamento Cipag approvato con
DM 28 novembre 1995, le cui regole risultano pressochè sovrapponibili a quelle qui documentate) la Corte di merito aveva interpretato la norma regolamentare nel senso che il termine, peraltro fissato con riferimento alla scadenza del termine prescritto per la presentazione, decorresse comunque dalla effettiva comunicazione dei dati reddituali da parte del contribuente, 4
avvenuta la quale la potesse prevenire la prescrizione solo CP_1 comunicando all'interessato, nel termine prescrizionale, i dati definitivi ricavati dall'Agenzia delle Entrate, cosa non avvenuta in quel caso. La CP_1 era ricorsa assumendo, da un lato, che la Corte territoriale aveva contraddittoriamente riferito la “prima” decorrenza alla scadenza del termine ed insieme all'effettiva presentazione;
dall'altro, che nel caso in esame, nel quale la dichiarazione vi era stata, ma era stata infedele, il termine non poteva decorrere. La S.C. osservò (come aveva già fatto in Cass. 29261/2008, seppure incidentalmente perché in quel caso si trattava di contribuzione anteriore alla disposizione regolamentare) che la norma regolamentare andava interpretata in correlazione con l'art. 19 della legge n.772 cit. (sicchè il termine decorreva dalla effettiva “denuncia” dei redditi); e che la seconda parte della regola non poteva essere interpretata nel senso di consentire alla una volta presentata la “denuncia” (recte, si intende, la comunicazione
CP_1 reddituale alla , anche ove questa fosse stata infedele, di impedire la
CP_1 prescrizione già in ipotesi maturata sulla base dell'acquisizione dal Fisco dei dati reddituali, cosa che avrebbe consentito alla una illimitata
CP_1 possibilità di remissione in termini, vanificando la prima ipotesi. 10. Tale ricostruzione appare condivisibile nel suo primo aspetto, che è quello che solleva il dubbio qui agitato. Ed invero, così come considerare autonoma la seconda ipotesi vanifica inammissibilmente la prima, così considerare questa nel suo senso letterale, ed autonoma, secondo la disgiunzione “o”, vanifica inammissibilmente la seconda, chiaramente invece intesa ad evitare, quantomeno nel caso di comunicazione omessa, che il termine prescrizionale prenda a decorrere, prima ancora che la abbia la possibilità di
CP_1 accertarlo con l'ausilio del Fisco. Sicchè la disposizione nel suo complesso ha senso riferibile all'effettiva volontà del redattore nel pieno rispetto della disposizione nel suo complesso, solo interpretando quel dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6” quale riferito al caso della avvenuta presentazione della comunicazione dei dati reddituali, solo esperita la quale il termine decorre, potendo la interromperlo nel
CP_1 quinquennio successivo, una volta acquisiti dal Fisco i dati reddituali effettivi e definitivi. 11. Tale interpretazione del regolamento risulta successivamente avallata da
Cass. 15787/2023. E pare peraltro trarre ulteriore conforto esegetico dal fatto che a partire dal 2012, all'art. 6 del regolamento che disciplina gli obblighi di comunicazione, sia stato aggiunto un comma 8, che contempla la facoltà della di avvalersi, quale forma di comunicazione reddituale, CP_1 dell'autoliquidazione dei contributi nel Modello fiscale Unico;
ed un comma 9 che prevede che “Nell'ipotesi di cui al comma precedente, per coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale valore del reddito assume carattere definitivo, ove non rettificato con le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33….”. La 5
disposizione in questione, invero, nel prevedere, in buona sostanza, seppure per il caso, apparentemente mai verificatosi, che la avesse stabilito che CP_1
l'autoliquidazione dei contributi valesse come comunicazione dei redditi ai fini previdenziali, che (in via evidentemente del tutto eccezionale) si potesse presumere, per i soggetti che non avessero presentato la dichiarazione fiscale
Irpef, in via provvisoria, che non avessero redditi, salvo diverso accertamento nel quinquennio prescrizionale, non avrebbe invero senso alcuno, se detto termine decorresse comunque secondo l'art. 33 dalla scadenza del termine per le comunicazioni reddituali previdenziali, anche se omesse.
12. Pare doversi concludere che nel caso di specie, senza allegazione né prova di comunicazione reddituale previdenziale veruna, né della data di acquisizione di dati dal fisco da parte di (tutti i contributi richiesti sono contributi Pt_2 minimi, dovuti a prescindere), alcun termine prescrizionale abbia mai preso a decorrere.
13. Il motivo sub b) appare infondato.
14. Nel ricorso non pare contestarsi il fatto che sia ricorso all'azione Pt_2 monitoria per crediti contributivi in buona parte (fino al 2017) già perseguiti tramite ruolo. La contestazione si incentra invece sul fatto che parte (peraltro in alcun modo identificata) dei crediti oggetto del presente giudizio sarebbe rimasta annullata dalla “rottamazione convenuta nella legge di bilancio 2019”
15. Il riferimento alla “rottamazione prevista dalla legge di bilancio 2019”, speso con riferimento al limite di 1000 euro investe presumibilmente l'art. 4 del d.l.
n. 119/2018, conv. in legge n.136/2018, che in buona sostanza stabilì che i debiti oggetto di carico dal 2000 al 2010 di importo residuo inferiore a 1000 euro fossero “automaticamente annullati”. Orbene: a) l'opponente non produce né indica alcuna cartella, né offre al giudizio alcun elemento atto ad appurare che in alcuna parte il credito qui vantato da Pt_2 abbia ad oggetto crediti portati da cartelle di importo inferiore ai 1000 euro. L'opponente ha prodotto, di pertinente in causa, solo gli estratti dei ruoli del
2004, del 2006 e del 2007, e nessuna delle relative cartelle risulta avere importo inferiore ai mille euro. b) la S.C., sia pure con riferimento alla “rottamazione” da 2000 euro già prevista dall'art.1, commi 527 e segg., della legge n.228/2012, che pure parlavano, come il decreto 119, di “annullamento automatico di crediti”, e persino di
“eliminazione della scritture contabili dell'ente creditore”, ha ripetutamente affermato, con orientamento ormai consolidato, in modo dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, che le rottamazioni comportano l'annullamento del ruolo e non pure del credito sottostante (Cass.
12229/2019, 21386/2021, 6767/2022). 16. Infondato appare infine il motivo sub c):
I) sia perché è insegnamento di legittimità ormai consolidato, a partire da
Cass. n. 4568/2021, e dal quale questo giudice non ritiene di discostarsi, che i geometri iscritti al relativo albo sono tenuti all'iscrizione alla Cassa ed alla contribuzione almeno minima anche se, in ipotesi, svolgano 6
l'attività in modo occasionale, posto che: a) tanto era in realtà già previsto dalla legge n.37/67 all'art.1; b) l'art. 22 della legge n.773/82 in realtà consentiva di non iscriversi alla solo i geometri altrimenti assicurati CP_1 per Ivs, e non pure quelli che di fatto svolgessero attività in modo occasionale, per i quali era previsto che la potesse piuttosto CP_1 escludere i periodi occasionali accertati ai fini dell'anzianità pensionistica,
e non della contribuzione, sebbene allora limitata a quella minima di solidarietà; c) pertanto lo Statuto della peraltro a ciò abilitato CP_1 all'autonomia regolamentare ad essa riconosciuta dal d.lgs n.509/94, non ha ampliato la platea degli assicurati, ma ribadito la regola legale di iscrizione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti all'albo, peraltro in armonia con la riforma del 1995, che impone ormai la contribuzione plurima per diverse attività abituali soggette ad assicurazioni diverse
(Cass. 23627/2021, 1410/22, 4861/2022, 28188/2022); II) sia perché l'iscrizione all'albo fonda, anche a prescindere da quanto espressamente previsto al riguardo dall'art. 5 dello Statuto di , una Pt_2 presunzione di esercizio abituale della professione (arg. ex Cass. 4419/2021, 12239/99 1300/97) che l'opponente non si offre in alcun modo di superare.
17. Il decreto opposto merita pertanto piena conferma, e va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. in relazione agli artt. 282 e 447 c.p.c.
18. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)