Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco D'Amelio e Simone Arseni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
- del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, notificato in data 13 maggio 2025, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell’allegata Relazione predisposta dal Ministro dell’Interno in data 10 aprile 2025, nonché della deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2025;
- dell’allegata Relazione predisposta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, trasmessa al Ministro dell’Interno con nota prot. 756/S.D.S./2025 del 21 marzo 2025 e richiamata nei suddetti provvedimenti;
- della Relazione sugli esiti dell’attività ispettiva predisposta dalla Commissione di accesso del 6 febbraio 2025, così come, ove occorra, del provvedimento prefettizio n. 166/SDS/R del 7 agosto 2024 di nomina della medesima Commissione di accesso, nonché del provvedimento n. 2406/SDS/R del 29 ottobre 2024 con il quale l’attività della Commissione è stata prorogata per ulteriori tre mesi;
- della nota di trasmissione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. -OMISSIS- del 12 maggio 2025, notificata il 13 maggio 2025;
- ove occorra, del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. -OMISSIS- del 22 aprile 2025, notificato in data 23 aprile 2025, recante la sospensione cautelare del Consiglio Comunale e la nomina dei tre Commissari Straordinari per la provvisoria amministrazione dell’Ente ai sensi dell’art. 143, comma 12, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Gli odierni ricorrenti sono consiglieri comunali di Caserta, eletti all’esito delle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.
Essi impugnano il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, emesso su proposta del Ministro dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con cui è stato disposto lo scioglimento, ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, del consiglio comunale di Caserta ed è stata affidata la gestione dell’ente alla commissione straordinaria.
2. – La proposta del Ministro dell’Interno ha evidenziato l’esistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata sull’amministrazione dell’ente locale, che hanno compromesso la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione medesima, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro ha, così, ritenuto che sussistessero concreti, univoci e rilevanti elementi del condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, riscontrando i presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000.
In sintesi, la proposta ministeriale riferisce:
i) che la procedura di scioglimento del consiglio comunale di Caserta è stata avviata a seguito del coinvolgimento di alcuni amministratori e dirigenti dell’ente in due importanti indagini giudiziarie: la prima, risalente al mese di giugno 2024, concernente una vicenda di corruzione elettorale; la seconda, nel mese di ottobre 2024, relativa ad una associazione a delinquere allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di turbata libertà degli incanti che ha interessato, in particolare, un dirigente comunale;
ii) che il territorio del Comune di Caserta è caratterizzato da un’incisiva presenza della criminalità organizzata, la cui ingerenza nei confronti dell’amministrazione locale si registra, sin dal momento dell’indizione delle relative tornate elettorali, attraverso il sostegno offerto a candidati che, una volta risultati effettivamente eletti, si sono ritrovati ad assecondare i desiderata dei gruppi criminali che li hanno sostenuti;
iii) che le ultime due consiliature (quella relativa al periodo 2016-2021 e quella rinnovata nel 2021 e tuttora in corso) sono state contraddistinte da una sostanziale continuità politico-amministrativa, ma che, nel mese di agosto 2024, all’esito della menzionata vicenda giudiziaria di giugno 2024, in cui sono risultati coinvolti l’allora vice-OMISSIS-, un assessore comunale, nonché alcuni funzionari comunali, il -OMISSIS- ha disposto il totale azzeramento dell’organo esecutivo ed ha proceduto alla nomina di una nuova giunta individuando cinque assessori «tecnici» di origine non elettiva;
iv) che gli esiti dell’indagine compiuta dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere hanno consentito di disvelare un condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali del 2021 in cui rileva l’apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico;
v) che dalla medesima indagine è emerso un allarmante quadro complessivo che vede coinvolti alcuni esponenti politici e dirigenti dell’amministrazione comunale in un sistema in cui i rappresentanti istituzionali dell’ente non hanno esitato a stringere illeciti accordi con imprenditori compiacenti;
vi) che dai contenuti di un’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli è emerso come un ex consigliere sia persona vicina a esponenti della criminalità organizzata locale;
vii) che dall’esame compiuto dalla Commissione di accesso su diverse procedure di pubblici appalti sono emerse plurime criticità che svelano una complessiva e irregolare gestione dell’attività pubblica;
viii) che tra queste criticità vi è, innanzitutto, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di un collegamento viario cittadino, rispetto alla quale viene segnalato che nel corso dell’esecuzione dell’appalto un soggetto controindicato, ritenuto legato agli ambienti della criminalità organizzata casertana, è divenuto unico proprietario della società aggiudicataria; tale modifica societaria non è stata comunicata alla stazione appaltante, né questa ha richiesto il rinnovo della certificazione antimafia; il prefetto di Caserta ha ritenuto che tale omissione appaia inequivocabilmente sintomatica della volontà di eludere il sistema di prevenzione antimafia, in un contesto che vede coinvolti non solo funzionari dell'ente ma anche la stessa parte politica di vertice;
ix) che altra procedura di gara critica è quella concernente l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, servizio che risulta essere stato assegnato a una associazione temporanea di imprese della quale ha fatto parte anche una società riconducibile a un imprenditore ritenuto «persona contigua alla criminalità organizzata», il quale avrebbe posto in essere un complesso «sistema» collusivo finalizzato all’acquisizione di appalti pubblici nel settore dei rifiuti urbani, banditi con atti di gara appositamente preconfezionati in molti comuni della Provincia di Napoli e Caserta; per gli illeciti rilevati nella predetta procedura di gara sono state avviate indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, da cui è scaturita un’ordinanza di custodia cautelare che ha riguardato proprio il predetto imprenditore ed ex funzionari del Comune di Caserta; nelle stesse indagini giudiziarie è risultato coinvolto anche il -OMISSIS- di Caserta, nei cui confronti il Tribunale di Napoli, nel 2023, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 353-bis del codice penale, in concorso con il menzionato imprenditore;
x) che ulteriori criticità sono emerse nel settore socio-assistenziale, ove è stata riscontrata la presenza di personaggi e operatori economici contigui alla criminalità organizzata casertana, i quali sono stati favoriti, nell’acquisizione di commesse pubbliche, dall’utilizzo disinvolto da parte degli uffici comunali delle procedure di affidamento diretto e dall'uso inappropriato, e comunque non in linea con la normativa di settore, delle proroghe contrattuali per la prosecuzione dei servizi;
xi) che profili di criticità sono stati ravvisati anche nel ruolo ricoperto da un dirigente comunale, coinvolto in indagini giudiziarie per reati di concorso nel delitto di corruzione aggravata dal metodo mafioso, al quale - ciò nonostante - il -OMISSIS- ha continuato ad attribuire incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell’ente, quali programmazione urbanistica, lavori pubblici, SUAP, polizia locale e contenzioso, in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;
xii) che, infine, criticità sono emerse nelle procedure di affidamento di importanti parcheggi pubblici cittadini dati in gestione a società appartenenti a una famiglia di imprenditori riconducibile, per rapporti parentali, ad esponenti di spicco di una delle principali cosche camorristiche del casertano;
xiii) che, alla luce di tali elementi, valutati nel complesso, emerge che la struttura politico-amministrativa del Comune di Caserta sia stata, costantemente, orientata ad eludere i principi di legalità, trasparenza, imparzialità e correttezza, tendenza aggravata dai rapporti di collegamento, diretto o indiretto, rilevati tra la stessa figura del -OMISSIS- di Caserta, dell'ex vice-OMISSIS- e di un ex assessore comunale con la criminalità organizzata;
xiv) che sussistono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell’amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso che hanno comportato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Caserta volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.
3. – I ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale, ritenendo che gli stessi mettessero in luce un quadro istruttorio del tutto inconsistente, caratterizzato da macroscopici travisamenti per quanto concerne le vicende fattuali descritte e il contenuto oggettivo degli atti amministrativi adottati dall’Amministrazione comunale.
3.1. – Più in dettaglio, con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .
I ricorrenti hanno censurato il passaggio argomentativo della proposta ministeriale in cui si afferma che il territorio di Caserta sia caratterizzato da un’incisiva presenza della criminalità organizzata.
Hanno contestato, inoltre, l’illegittimità della composizione della Commissione di accesso (perché integrata da due soli componenti), nonché del suo operato (per aver omesso qualsivoglia accesso diretto presso gli Uffici comunali per l’acquisizione degli atti e della documentazione rilevante).
3.2. – A mezzo del secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento agli episodi descritti nella relazione ministeriale e in quella prefettizia, richiamati per relationem dal decreto di scioglimento – eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Hanno lamentano, in sintesi, i ricorrenti:
- che sarebbe stato obliterato un insieme di elementi che depone per l’assenza di qualsivoglia collegamento tra elezioni del 2021, organi elettivi e l’ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso;
- che non sarebbe rilevante la vicenda relativa all’ex assessore e ai rapporti commerciali riguardanti l’azienda di famiglia, né il rapporto di parentela;
- che la famiglia dei Licenza si sarebbe irreversibilmente dissociata dai clan mafiosi e dunque alle vicende ad essa riferite sarebbe stato attribuito ingiustificato rilievo;
- che sarebbero errate le considerazioni tratte dalla vicenda relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, perché la suddetta gara non sarebbe stata mai aggiudicata, neanche in via provvisoria, atteso che il Comune ha deliberato, fin dal 2019, la gestione in house del servizio di cui trattasi;
- che le criticità relative al settore dei servizi sociali e socio - assistenziali risalirebbero alla consiliatura precedente a quella del 2021 e, in particolare all’anno 2018 e che, inoltre, il Sindaco e i consiglieri avrebbero tutti preso le debite distanze da tali contestazioni;
- che, con riguardo al procedimento penale scaturito dalle vicende connesse ai lavori di realizzazione del -OMISSIS-, il GIP di Napoli, investito di richiesta cautelare, avrebbe escluso, nei confronti del dirigente, il fumus dell’aggravante mafiosa, ritenendo il quadro indiziario non sufficiente e, anzi, contrastante;
- che non sarebbero state tenute in considerazione tutte le iniziative poste in essere dal primo cittadino nei confronti del citato dirigente mediante tempestiva adozione di misure disciplinari;
- che non potrebbero essere tratti elementi indiziari dalle criticità emerse nella gestione di due parcheggi di ridotte dimensioni, peraltro entrambi chiusi;
- che non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che, a seguito dell’ordinanza cautelare del giugno 2024, il Sindaco ha azzerato immediatamente la Giunta Comunale sostituendo tutti i componenti eletti con cinque figure tecniche esterne e ha adottato varie iniziative per contrastare l’illegalità ed il radicamento della criminalità sul territorio comunale.
4. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, per chiedere il rigetto dell’azione proposta.
5. – Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025 del 10 luglio 2025, è stata disposta l’acquisizione, con le cautele di legge, degli atti della procedura in esame privi di oscuramenti e completi della documentazione allegata.
6. – Con successivo atto di motivi aggiunti, i ricorrenti hanno formulato ulteriori censure a sostegno dei motivi di impugnazione proposti.
7. – All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto contengono censure connesse, sono infondati.
9. – Preliminarmente giova rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata, i provvedimenti di scioglimento degli organi elettivi degli enti locali ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000:
- non hanno carattere sanzionatorio, bensì natura cautelare e preventiva, essendo espressione della finalità di prevenire il condizionamento dell’attività politica e amministrativa da parte delle organizzazioni criminali;
- conseguentemente, non richiedono l’accertamento di addebiti di rilevanza penale, e anzi possono essere adottate anche indipendentemente dall’esito (anche favorevole) di eventuali indagini e procedimenti penali;
- in particolare, sono adottati sulla base degli elementi raccolti dalla commissione d’accesso, qualora dagli stessi emergano plurimi elementi indiziari “concreti, univoci e rilevanti”, dai quali sia dato evincere la possibilità di condizionamento dei processi decisionali dell’ente da parte di organizzazioni criminali, o comunque collegamenti con queste ultime tali da comprometterne l’imparzialità e il buon funzionamento;
- dal punto di vista della valutazione giurisdizionale di congruità e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte, stante l’evidenziato avanzamento della soglia di rilevanza indiziaria, si applica il noto criterio del “più probabile che non”;
- tale valutazione va condotta sulla base di una considerazione globale e sinergica degli elementi istruttori raccolti, e non invece considerando ciascuno di essi in modo atomistico e isolato, con l’ulteriore conseguenza che il quadro indiziario legittimamente idoneo all’adozione della misura dello scioglimento può anche prescindere da specifici addebiti personali configurabili nei confronti degli amministratori, purché si sostanzi in oggettive disfunzionalità dell’ente suscettibili di palesarsi in moltissimi modi e nei più svariati settori dell’attività amministrativa (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2026, n. 859 e la giurisprudenza ivi richiamata).
10. – Ciò premesso, possono essere scrutinate le censure di carattere procedurale relative alle presunte illegittimità che avrebbero contraddistinto la costituzione e l’operato della Commissione d’accesso.
Tali censure sono infondate, perché la Commissione di accesso è stata composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, così come prescritto dall’art. 143 T.U.E.L., individuati nelle persone del Prefetto dott. Masciopinto, del Viceprefetto aggiunto dott.ssa Mattiucci e del Maggiore della Guardia di Finanza, dott. Mozzillo (decreto del Prefetto di Caserta n. 166/SDS/R del 7 agosto 2024).
L’attività di accertamento è stata svolta dai tre componenti e la relazione finale risulta, poi, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce da tutti e tre i componenti medesimi.
Quanto alle modalità di acquisizione documentale, le stesse risultano legittime anche se avvenute digitalmente e non mediante un “accesso diretto agli uffici comunali” come preteso dai ricorrenti.
Appare, peraltro, singolare che i ricorrenti lamentino l’omissione di interlocuzione diretta con gli uffici, quando è stato proprio il Comune ad essersi “ mostrato fortemente reticente nella collaborazione ” rispetto alle richieste di acquisizione documentale formulate dalla commissione di indagine ( cfr . relazione prefettizia, pag. 2).
11. – Venendo al merito del ricorso, deve osservarsi come la proposta ministeriale e la relazione prefettizia abbiano correttamente esposto, nelle rispettive motivazioni, il duplice momento valutativo richiesto, sotto il profilo logico, dalla previsione di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 167 del 2000 ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435).
I due atti, infatti:
a) per un verso, illustrano plurime circostanze che, valutate nel loro insieme, rivelano l’esistenza di collegamenti e condizionamenti degli amministratori locali da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso (elemento soggettivo);
b) per altro verso, descrivono una serie di anomalie e irregolarità riscontrate nell’azione amministrativa dell’ente locale, le quali, valutate anch’esse nel loro complesso, plausibilmente dimostrano come i predetti collegamenti e condizionamenti abbiano determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà dell’ente locale, nonché una compromissione del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, piegandola agli interessi della criminalità organizzata (elemento oggettivo).
11.1. – Con riferimento al primo profilo, l’esistenza di un collegamento, diretto o indiretto, degli amministratori del Comune di Caserta con la criminalità organizzata è stata desunta dal Ministro sulla scorta dei seguenti elementi indiziari:
i) il sostegno elettorale fornito, nel corso della campagna elettorale dell’ottobre 2021, a candidati poi eletti da parte di imprenditori e soggetti noti per l’appartenenza ai locali clan camorristici;
ii) il rapporto di parentela tra un ex consigliere e un soggetto, a carico del quale sono state riscontrate frequentazioni con soggetti legati al clan camorristico “-OMISSIS-”;
iii) plurimi affidamenti, da parte del Comune, di appalti pubblici a imprese riconducibili a soggetti controindicati, ritenuti legati ad ambienti della criminalità organizzata casertana, tra i quali gli affidamenti dei lavori di messa in sicurezza di un collegamento viario; del servizio del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani; di servizi nel settore socio-assistenziale; della gestione dei parcheggi pubblici cittadini.
11.2. – Il secondo elemento, consistente nelle criticità dell’attività dell’ente locale rivelatrici dello sviamento rispetto al perseguimento dell’esclusivo interesse del bene pubblico a vantaggio delle consorterie mafiose, è inferito dal Ministro:
i) principalmente dai plurimi profili di illegittimità e di illiceità anche penale che sono emersi con riguardo ai predetti affidamenti di appalti pubblici;
ii) nonché dalla vicenda legata al dirigente del Comune al quale il -OMISSIS- ha continuato ad attribuire incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell’ente, nonostante lo stesso fosse coinvolto in più indagini giudiziarie.
12. – Il Collegio ritiene che il quadro indiziario delineato dall’Amministrazione non sia inficiato dalle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti.
13. – Iniziando l’analisi dalle doglianze concernenti il primo elemento sopra richiamato – ossia il collegamento, diretto o indiretto, degli amministratori locali con la criminalità organizzata –appare, anzitutto, infondata la censura relativa ad un presunto vizio di istruttoria della proposta ministeriale nella parte in cui afferma che “ Il territorio del Comune di Caserta, come rilevato anche nella relazione della direzione investigativa antimafia del primo semestre 2023, è caratterizzato da una incisiva presenza della criminalità organizzata ”.
Ad avviso dei ricorrenti, il “territorio del Comune di Caserta” non è preso in considerazione nella richiamata relazione della D.I.A., a differenza di altri Comuni ricompresi nel territorio di Napoli e, più in generale, nella Provincia di Caserta.
Precisa, per contro, il Collegio che la relazione della D.I.A. afferma testualmente che “ Le province di Napoli e Caserta rimangono i territori a più alta e qualificata densità mafiosa . È qui, infatti, che si registra la presenza dei grandi cartelli camorristici e dei sodalizi più strutturati i quali, oltre ad aver assunto la gestione di tutte le attività illecite, si sono gradualmente evoluti nella forma delle c.d. “imprese mafiose” divenendo nel tempo competitivi e fortemente attrattivi anche nei diversi settori dell’economia legale ”.
Se la relazione della D.I.A. riferisce che la criminalità mafiosa è presente nella provincia di Caserta, non può certamente inferirsi che intenda escludere il territorio del comune capoluogo.
Ad ogni modo, la presenza della camorra proprio nel territorio comunale è confermata testualmente dalla relazione della Questura di Caserta, datata 25 settembre 2025, la quale riporta “ le notizie in possesso di questo ufficio investigativo in ordine alla esistenza sul territorio di questo capoluogo di essenze malavitose, legate ad organizzazioni criminali di estrazione camorristica, che, in dettaglio hanno suscitato e tuttora suscitano turbativa e timore nella popolazione residente nello svolgimento della naturale “vita democratica ”.
Sul punto, la Questura afferma che “ risulta opportuno e doveroso sintetizzare il concetto che Caserta, intesa come capoluogo di provincia, non registra la presenza di clan autoctoni, dissoltisi tanti anni fa all’esito della faida che ha visto contrapposti i fedelissimi della “-OMISSIS-” con gli antagonisti della “-OMISSIS-”, ma che tuttavia, allo stato risente dell’influenza del clan dei “-OMISSIS-” e quello dei “-OMISSIS-”, legati da un funzionale rapporto salomonico che, su questo territorio, prevede la spartizione dei proventi delle attività estorsive sugli appalti, mentre le attività connesse al traffico degli stupefacenti sono da sempre state appannaggio di gruppi malavitosi fedeli al sodalizio camorristico -OMISSIS- […]. È in questo scenario criminale che vanno certamente inquadrati gruppi e singoli soggetti malavitosi che, nel corso degli anni e anche di recente, hanno posto in essere condotte criminose, nel contesto di questo capoluogo, chiaramente riconducibili a matrice camorristica ” ( cfr . all. 2 dell’Amministrazione, depositato il 19 gennaio 2026).
Alla luce delle citate informazioni, rese dalla D.I.A. e dalla Questura di Caserta, deve ritenersi pienamente giustificato il passaggio introduttivo della proposta ministeriale di scioglimento del consiglio comunale, laddove afferma l’esistenza della criminalità organizzata mafiosa nel Comune in esame.
Non è fondata nemmeno l’ulteriore deduzione secondi cui gli atti istruttori smentirebbero la persistente pericolosità e operatività del clan -OMISSIS-: il passaggio della relazione della Questura di Caserta sopra riportato confuta inequivocabilmente tale assunto.
14. – Non corrisponde, inoltre, al vero che il Prefetto e il Ministro abbiano desunto l’esistenza di collegamenti tra amministratori locali e clan mafiosi in modo automatico dalla mera presenza della camorra nel territorio di riferimento.
L’Amministrazione ha richiamato l’esistenza della mafia solamente per descrivere il contesto ambientale nel quale si collocano le plurime circostanze – puntualmente elencate in modo specifico – dalle quali ha poi desunto l’esistenza dei citati collegamenti (sostegno elettorale da parte di esponenti del clan mafioso e ricorrente presenza di soggetti legati ai clan negli affidamenti pubblici del Comune).
15. – Con riferimento all’elemento indiziario consistente nel condizionamento del voto da parte di alcuni soggetti ritenuti legati a un locale clan mafioso in occasione delle consultazioni elettorali del 2021, i ricorrenti sostengono che il Ministro abbia obliterato un insieme di circostanze che deporrebbero per l’assenza di qualsivoglia collegamento tra elezioni, organi elettivi e l’ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, ossia: (i) la circostanza per cui la DD ha escluso il reato di voto di scambio politico-mafioso ai sensi dell’art. 416-ter c.p. in ragione della mancata ricorrenza di concreti elementi di collegamento con il citato clan -OMISSIS-; (ii) il fatto che l’ordinanza di custodia cautelare emessa a giugno 2024 a carico di un assessore e due dirigenti è stata annullata dal Tribunale del Riesame con decisione del 2 luglio 2024 “ confutando l’impostazione accusatoria sul piano della gravità indiziaria ”; (iii) il fatto che il Nucleo operativo dei Carabinieri di Caserta, con Comunicazione Notizia Reato (“CNR”) del 26 luglio 2023, ha escluso “ qualsiasi tipo di rapporto tra le imprese riferibili al -OMISSIS- ” (esponente del clan -OMISSIS-) ed il Comune di Caserta, certificando, per tal via, l’assenza di alcun collegamento oggettivo tra le elezioni, la criminalità organizzata ed una presunta gestione illecita delle procedure di appalto.
15.1. – Le censure non sono fondate.
15.2. – Le vicende relative alla campagna elettorale del 2021 descritte dalla relazione prefettizia alle pagg. 6 - 11, per quanto ritenute non integranti il reato di cui all’art. 416 ter c.p., appaiono comunque ragionevolmente idonee a dimostrare (in via presuntiva e in connessione con gli altri elementi indiziari addotti) un collegamento tra amministratori locali e clan mafiosi.
Dal contenuto delle indagini compiute infatti – che tra l’altro hanno portato al rinvio a giudizio del vice -OMISSIS- e di un assessore per il reato di corruzione elettorale – sono emersi plurimi elementi dai quali non è implausibile evincere che alcuni esponenti del clan -OMISSIS- si siano adoperati per convergere voti a favore di taluni candidati poi eletti nell’amministrazione di Caserta.
Tali elementi sono rappresentati da:
i) intercettazioni di conversazioni tra soggetti ritenuti associati al clan -OMISSIS- che svelano il loro sostegno a favore di candidati poi eletti;
ii) fotografie inerenti ai festeggiamenti per la vittoria elettorale del 2021 che immortalano la presenza del -OMISSIS- unitamente a soggetti ritenuti legati alla criminalità locale.
Il contenuto delle intercettazioni risulta approfonditamente analizzato nella relazione prefettizia e valutato nella sua intrinseca rilevanza ai fini della prevenzione antimafia.
Le fotografie dei festeggiamenti inoltre, seppur certamente rivestano in sé un rilievo indiziario minore, possono contribuire a rendere verosimile il significato indiziario delle intercettazioni.
Tutti gli elementi raccolti, infatti, devono essere valutati in connessione tra loro e secondo il criterio del “più probabile che non”, al fine di dimostrare, ai meri fini dello scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 T.U.E.L., che vi fosse un collegamento tra amministratori e soggetti vicini ai clan camorristici.
15.3. – Sempre con riferimento all’elemento indiziario del condizionamento del voto nel corso della tornata elettorale del 2021, non è dato rinvenire alcuna contraddizione tra la valutazione della DD (che ha escluso la configurabilità di un reato di voto di scambio politico-mafioso), l’ordinanza del Tribunale del Riesame (che ha annullato una prima ordinanza di custodia cautelare) e la proposta ministeriale di scioglimento del consiglio comunale.
La relazione prefettizia, a pag. 9, dà conto del fatto che “la citata DD ha derubricato la fattispecie di voto di scambio elettorale politico mafioso (416 ter c.p.) in corruzione elettorale ex art. 86 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570” e che l’ordinanza di custodia cautelare n. 5/2024 è “stata annullata dal Tribunale del Riesame”, ma aggiunge anche che gli elementi emersi dalle indagini compiute “assumano comunque una valenza sintomatica nella prospettiva di prevenzione antimafia propria dell’art. 143 del TUEL, laddove denotano un contesto in cui esponenti del citato clan -OMISSIS- si sono adoperati per convergere voti a favore dei citati candidati condizionando la competizione elettorale” (pag. 11).
Ed è proprio a questi elementi fattuali – i.e. le intercettazioni sopra descritte – che il Ministro dell’interno fa riferimento nella propria proposta, laddove afferma che “gli esiti dell’indagine in questione hanno consentito di disvelare un condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali del 2021- come riportato nella relazione prefettizia, anche con riferimento alla tornata elettorale del 2016 - in cui rileva l'apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico”.
Le conclusioni a cui giunge il Ministro, dunque, sono coerenti con le osservazioni svolte dal Prefetto e supportate dagli elementi di fatto raccolti dalla Commissione di accesso.
15.4. – La plausibilità di tali conclusioni del Ministro, inoltre, non è inficiata dal contenuto dell’ordinanza del Tribunale del Riesame che, con la citata decisione del 2 luglio 2024, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in data 11 giugno 2024, nei confronti di un assessore e di due dirigenti comunali, per “deficit di gravi indizi” in ordine ai reati di corruzione elettorale e ai reati comuni contro la Pubblica Amministrazione.
A seguito di tale ordinanza, infatti, l’assessore è stato comunque rinviato a giudizio dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere per corruzione elettorale.
Ad ogni modo si osserva che per la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 T.U.E.L. non è richiesto l’accertamento di addebiti di rilevanza penale a carico degli amministratori locali.
15.5. – Non giova alla tesi difensiva dei ricorrenti il richiamo alla relazione del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Caserta del 26 luglio 2023, la quale – contrariamente a quanto da essi dedotto – dedica un apposito paragrafo, rubricato “ L’appoggio elettorale della famiglia -OMISSIS- per il candidato -OMISSIS- ”, per descrivere:
- le connessioni tra i componenti della predetta famiglia e taluni candidati poi eletti nel corso delle elezioni (cfr. pagg. 17 e ss.);
- i rapporti post-elezioni tra i componenti della predetta famiglia e uno degli eletti, citando tra l’altro una conversazione intercettata “ dalla quale è stato possibile ricavare l’interesse della famiglia per lavori pubblici comunali ” (cfr. pag. 20);
- la possibilità che vi sia una “ impresa al momento sconosciuta che potrebbe fungere da prestanome per affidamenti o gare di appalto indette dal Comune di Caserta in favore dei -OMISSIS- ” (cfr. pag. 21);
- l’impiego di un membro della famiglia nei lavori di manutenzione dei plessi delle scuole primarie affidati dal Comune ad altra impresa (cfr. pag. 21 e 22).
16. – Oltre al sostegno elettorale prestato dai clan, il Ministro ha individuato, quali ulteriori elementi indiziari dei collegamenti esistenti tra le consorterie e gli amministratori locali, plurimi appalti pubblici che sono stati aggiudicati a imprese riconducibili a soggetti controindicati, ritenuti legati ad ambienti della criminalità organizzata casertana.
16.1. – Tra questi appalti sono richiamati, anzitutto, quelli di messa in sicurezza di un collegamento viario, che sono stati affidati ad una società riconducibile ad una famiglia ritenuta legata al clan dei -OMISSIS-.
La relazione prefettizia spiega diffusamente perché il -OMISSIS- e un consigliere comunale non potessero non essere a conoscenza del ruolo rivestito da un membro della predetta famiglia all’interno della società esecutrice dei lavori ( cfr . pag. 26).
In particolare, a dimostrazione della consapevolezza del -OMISSIS-, la relazione riferisce che la medesima società era stata incaricata di eseguire delle opere proprio su una sua proprietà immobiliare.
Non sono conferenti, sul punto, le deduzioni difensive in merito al fatto che l’affidamento dei lavori alla predetta società sia stato frutto di un’autonoma delibera del condominio nel quale si trova la proprietà del -OMISSIS-.
La consapevolezza del -OMISSIS- su chi fosse il titolare effettivo di tale società (i) è avvalorata dal fatto che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, il -OMISSIS- risulta, nell’atto di notifica preliminare di inizio lavori, ex art. 99 D.lgs. 81/2008, sia committente che responsabile dei lavori e (ii) in ogni caso prescinde da quale sia stato il soggetto giuridico che ha formalmente conferito l’esecuzione dei lavori alla citata società.
La valenza indiziaria di questa circostanza non è, inoltre, inficiata dal fatto – affermato dai ricorrenti – che i membri della famiglia camorristica (a cui è ritenuta riconducibile la predetta società) si siano costituti parte civile nei processi contro esponenti del clan, così in tesi dissociandosi dalla consorteria, atteso che i medesimi risultano comunque (alcuni) destinatari di misure di prevenzione patrimoniale e (altri) condannati per reati associativi di stampo mafioso (relazione della Commissione di accesso pagg. 182 e ss.).
16.2. – Un’altra procedura di gara, che è stata affidata ad un operatore economico ritenuto contiguo alla criminalità organizzata, è quella relativa al servizio integrato dei rifiuti solidi urbani.
La Commissione di accesso, analizzando le risultanze delle indagini coordinate dalla DD di Napoli sugli illeciti commessi nella predetta gara (scaturite nel rinvio a giudizio per il -OMISSIS-, alcuni dirigenti comunali e il predetto imprenditore), ha messo in luce i vari contatti che vi sono stati tra tale imprenditore, il -OMISSIS- e un dirigente comunale, finalizzati alla predisposizione di un bando “cucito” sulle capacità tecniche della RTI di cui faceva parte l’operatore economico predetto.
Tali contatti sono avvenuti sia in una fase antecedente alla pubblicazione del bando, sia in concomitanza dello sviluppo della procedura amministrativa.
Questi contatti assumono sicura pregnanza al fine di dimostrare la sussistenza dell’elemento “soggettivo” di cui all’art. 143 TUEL.
Appare, così, irrilevante il fatto che nell’ambito delle citate indagini penali, le perquisizioni personali e presso i locali del Sindaco abbiano dato esito negativo, in quanto i predetti contatti sono dimostrati anche da intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali emerge – come descritto dalla relazione prefettizia – un sistema permeabile ai fini dell’eventuale infiltrazione di soggetti portatori di interessi camorristici, nel cui contesto gli amministratori si rivelano incapaci di porre argine al diffondersi di fenomeni corruttivi.
È, inoltre, irrilevante che, al termine delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio a carico del -OMISSIS- sia avvenuta solo per il reato di turbata libertà della procedura di gara, senza l’aggravante dall’agevolazione mafiosa, così come specificato in atti.
Ciò che, infatti, rileva al fine di dimostrare l’elemento soggettivo ex art. 143 T.U.E.L., è solamente che i predetti contatti vi siano concretamente stati e che il citato imprenditore sia ritenuto legato ad ambienti della criminalità organizzata.
16.3. – Anche negli appalti relativi al settore socio-assistenziale è stata riscontrata la presenza di operatori economici ritenuti contigui alla criminalità organizzata legata al clan dei -OMISSIS-, i quali risultano essere stati favoriti, nell’acquisizione di commesse pubbliche, dall’utilizzo disinvolto da parte degli uffici comunali delle procedure di affidamento diretto e dall’uso inappropriato, e comunque non in linea con la normativa di settore, delle proroghe contrattuali per la prosecuzione dei servizi.
Le deduzioni difensive dei ricorrenti – incentrate sul fatto che l’aggiudicazione del piano di zona nell’ambito C1 risalga alla consiliatura precedente, nonché sul fatto che il Sindaco, in occasione delle nuove nomine relative alla compagine governativa, abbia ritenuto di non confermare l’ex assessore coinvolto in tali vicende, estromettendo, al contempo la Cooperativa dei Servizi sociali dagli affidamenti precedentemente conferitegli – non smentiscono il valore indiziario degli ulteriori accertamenti svolti dalla commissione di indagine che hanno rilevato come un numero significativo di operatori economici operanti nel settore dei servizi sociali e socio assistenziali, ritenuti espressione del clan dei -OMISSIS-, abbiano continuato a intrattenere rapporti economici con il comune di Caserta anche negli anni successivi al 2021 (e in particolare fino al 2024), in virtù di proroghe contrattuali non legittime (cfr. relazione prefettizia pagg. 43 e ss.).
Ciò che qui primariamente rileva è che talune imprese riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso siano riuscite ad essere destinatarie di affidamenti da parte dell’ente locale in questione.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza, infatti, la vicinanza delle imprese alla consorteria appare elemento sufficiente a far rientrare detti affidamenti tra i “seri indizi” in ordine all’influenza mafiosa sull’amministrazione comunale (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 4074).
16.4. – Analogamente, nell’affidamento della gestione di importanti parcheggi pubblici cittadini è stata riscontrata la presenza di società appartenenti a una famiglia di imprenditori ritenuta riconducibile, per rapporti parentali, ad esponenti di spicco di una delle principali cosche camorristiche del casertano.
In primo luogo, non è fondata la censura dei ricorrenti secondo cui le vicende connesse a tali affidamenti, risalenti a ben 17 anni fa, non potrebbero, anche solo presumibilmente, connotare l’attuale gestione del Comune di Caserta.
Le Amministrazioni, invero, hanno posto in luce tale vicenda, perché di essa è protagonista un dirigente comunale, che stato rinviato a giudizio nel 2022.
Il carattere di attualità e rilevanza di tale vicenda ai fini dello scioglimento sussiste, in particolare, poiché il -OMISSIS- ha continuato a conferire incarichi al predetto dirigente in settori strategici dell’ente fino al mese di ottobre 2024.
Quanto, invece, ai parcheggi pubblici di -OMISSIS- e dell’ex caserma -OMISSIS-, si evidenzia che il fatto che questi siano di ridotte dimensioni, che siano oggi chiusi e che all’interno del territorio comunale vi siano altri numerosi e ben più ampi parcheggi pubblici, non elimina che gli stessi siano stati affidati a società ritenute riconducibili a soggetti di spicco dei clan dei -OMISSIS-.
Tale circostanza, dunque, letta unitamente a tutti gli altri elementi indiziari sopra descritti, concorre a rendere plausibile il quadro complessivo prefigurato dal Ministro ai fini della sussistenza di collegamenti tra i clan e gli amministratori locali.
16.5. – Non è condivisibile la doglianza secondo cui le Amministrazioni non avrebbero adeguatamente valutato la circostanza che, a seguito dell’ordinanza cautelare del giugno 2024, il Sindaco ha azzerato immediatamente la Giunta Comunale, sostituendo tutti i componenti eletti con cinque figure tecniche esterne (tre docenti universitari, un esperto di finanza pubblica ed un generale di divisione dei Carabinieri in pensione), dimostrando, per tal via, una totale dissociazione dalle vicende contestate e, soprattutto, dagli ambienti della criminalità organizzata.
La proposta ministeriale riferisce puntualmente che “ nel mese di agosto 2024 – all’esito delle menzionata vicenda giudiziaria di giugno 2024, in cui sono risultati coinvolti l’allora vice-OMISSIS-, un assessore comunale, nonché alcuni funzionari comunali - il -OMISSIS- ha disposto il totale azzeramento dell’organo esecutivo ed ha proceduto alla nomina di una nuova giunta individuando cinque assessori «tecnici» di origine non elettiva ”.
Non si può, quindi, sostenere che tale circostanza sia stata obliterata dall’Amministrazione nel valutare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.
Appare, inoltre, condivisibile che tale circostanza non sia stata ritenuta preclusiva dello scioglimento: proprio l’adozione di tale misura, infatti, conferma la sussistenza di forti elementi di criticità nella situazione pregressa, a cui il -OMISSIS- ha tentato di porre rimedio solamente allorché è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare nel giugno 2024 nei confronti di un assessore e di alcuni dirigenti comunali.
16.6. – Da ultimo, la complessiva logicità e plausibilità del quadro indiziario ricostruito dal Ministro non è sconfessata dal fatto che il Comune abbia (i) attuato il progetto “Caserta Sicura”, (ii) promosso la sottoscrizione tra il Prefetto e l’Amministrazione comunale del protocollo di legalità e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Comune di Caserta e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta per il monitoraggio ed il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel PNRR, (iii) rafforzato l’analisi dei rischi, potenziando le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e dei fondi europei.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, non può esigersi che il giudizio di permeabilità dell’ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei ‘meriti’ e dei ‘demeriti’ ascrivibili alla gestione pubblica, in quanto “l’eventuale allegazione di provvedimenti utilmente adottati dall’amministrazione comunale […] non dimostra che l’inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l’insorgere di un condizionamento o di collegamento mafioso. D’altra parte, ‘… il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’interna attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, ‘distributiva’, ‘popolare’, frutto di una collusione fra politica e mafia’ (Cons. Stato, sez. III, n. 4727/2018)” (Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2023, n. 8270).
17. – Le osservazioni sin qui svolte portano a concludere che gli elementi indiziari citati nella proposta ministeriale – tra i quali, in particolare, (i) il sostegno elettorale da parte di esponenti del clan mafioso e (ii) la ricorrente presenza di soggetti legati ai clan negli affidamenti pubblici, nota agli amministratori locali – valutati non atomisticamente, bensì nel loro complesso, gli uni alla luce degli altri, appaiano idonei a supportare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, il giudizio dell’Amministrazione in merito all’esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra amministratori locali e soggetti affiliati o vicini alla criminalità mafiosa.
18. – Si può passare ora all’analisi delle censure svolte in merito alle plurime irregolarità amministrative descritte nella proposta ministeriale a dimostrazione dell’avvenuta compromissione dell’attività dell’ente locale a vantaggio degli interessi delle locali consorterie criminali.
18.1. – Con riferimento ai lavori di collegamento viario tra via Volta e via Carcas, non è rilevante il fatto – evidenziato dai ricorrenti in via difensiva – che nessuna informativa antimafia interdittiva abbia colpito la società aggiudicataria (società ritenuta riconducibile a soggetti legati al clan dei -OMISSIS-).
Ciò che realmente dimostra, ai fini che qui rilevano, la distorsione dell’attività amministrativa del Comune a beneficio di soggetti ritenuti contigui alle consorterie mafiose è che l’Amministrazione non abbia mai chiesto a tale società una nuova comunicazione antimafia dopo che la prima era scaduta e che, dunque, l’Amministrazione stessa non si sia attivata a verificare la permanenza dell’iscrizione della società nella white list , nonostante i lavori fossero ancora in corso e gli stessi riguardassero delle lavorazioni rientranti nell’elencazione dell’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.
La vicenda descritta è significativa in questa sede, perché nel corso delle lavorazioni la società è diventata di proprietà di un soggetto legato ad ambienti camorristici.
Tale circostanza appare così ragionevolmente sintomatica – così come evidenziato dal Prefetto – della volontà di eludere il sistema della prevenzione antimafia, in favore di una società che gli amministratori locali sapevano essere riconducibile a persona ritenuta contigua al clan dei -OMISSIS-.
18.2. – Non convincono le deduzioni difensive relative alla gara per l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani.
Le criticità individuate in merito dal Prefetto e dal Ministro attengono alla fase “a monte” di predisposizione dei documenti di gara in favore di soggetti portatori di interessi dei sodalizi criminali.
È, quindi, irrilevante che non si sia poi eventualmente giunti, a valle, all’aggiudicazione della gara viziata nel suo iter , come dedotto dai ricorrenti.
Non assume, peraltro, valore scriminante l’adozione di talune misure correttive da parte del Comune legate alla gestione in house dei RSU e della revoca del bando censurato.
Al riguardo i Commissari straordinari hanno evidenziato come le delibere di indirizzo politico citate nel ricorso per motivi aggiunti, n. 18/2019 e n. 20/2020, relative alla scelta della gestione in house del servizio rifiuti, non abbiano avuto alcuna effettiva applicazione, atteso che il servizio dei rifiuti risulta essere stato comunque gestito con affidamenti temporanei di durata semestrale.
Deve, inoltre, aggiungersi che le criticità emerse nell’ambito di tale gara sono poi sfociate anch’esse in un’indagine penale.
18.3. – Riguardo alle vicende relative ai servizi socio-assistenziali, si è già supra detto che non possono essere condivise le deduzioni difensive relative al fatto che le vicende contestate risalgano alla consiliatura precedente a quella del 2021, atteso che anche tra il 2021 e il 2024 alcuni servizi sono stati affidati a soggetti economici ritenuti diretta espressione del clan dei -OMISSIS-, in forza di ripetute proroghe “nelle more della definizione delle procedure di gara” che, tuttavia, alla data di adozione delle predette proroghe, non erano ancora avviate (cfr. relazione della commissione di indagine, pagg. 326 e ss.).
Non è decisivo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, il fatto che con delibera n. 41 del 10 maggio 2022 sia stata costituita un’Azienda Intercomunale Operativa per la gestione dei suddetti servizi che, ad oggi, sarebbe immune da qualsivoglia contestazione di matrice mafiosa ed ha realizzato numerosi appalti senza rilievi.
Le Amministrazioni resistenti hanno infatti evidenziato come detta misura sia intervenuta soltanto all’indomani della discovery concernente l’indagine della DD partenopea, avvenuta con l’esecuzione del decreto di perquisizione personale del 9 dicembre 2021, nei confronti, tra gli altri, dell’assessore che ero risultato protagonista delle vicende relative a tali affidamenti.
19. – Non sono persuasive nemmeno le censure inerenti alla presunta pretermissione, nella valutazione del Ministro, delle misure disciplinari e correttive assunte nei confronti del citato dirigente comunale da parte del -OMISSIS-.
Invero, la grave criticità contestata dal Ministro si impunta specificatamente sul fatto che al medesimo dirigente, nonostante il suo coinvolgimento in plurime indagini e l’irrogazione nei suoi confronti di misure cautelative, siano stati reiteratamente attribuiti incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell’ente, quali programmazione urbanistica, lavori pubblici, SUAP, polizia locale e contenzioso, in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.
Tale dirigente risulta infatti essere stato, nel 2022, rinviato a giudizio per le fattispecie di cui agli artt. 319, 321, comma 1, 416 bis, comma 1, c.p. e, nel giugno 2024, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.
È pur vero che al medesimo sono stati revocati gli incarichi dopo l’ordinanza cautelare del giugno e di ottobre 2024, ma è altrettanto vero che gli sono stati puntualmente riattribuiti dopo la pronuncia del Tribunale del Riesame, senza motivare specificatamente in merito alle ragioni per le quali non si applicava la previsione di rotazione di cui all’art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001.
L’avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del medesimo è, peraltro, elemento non decisivo, atteso che tali procedimenti sono rimasti comunque sospesi in attesa dell’esito dei procedimenti penali.
Infine, il fatto – riferito dai ricorrenti nei motivi aggiunti – che la commissione straordinaria abbia scelto di riconfermare nei rispettivi incarichi taluni dirigenti di nomina sindacale, ivi compresi quelli operanti in settori strategici della macchina amministrativa, non contraddice la narrativa giustificativa della misura dissolutoria, in quanto le ragioni – meramente contingenti – di tale scelta risultano congruamente motivate dai commissari straordinari nella nota del 9 ottobre 2025.
20. – Concludendo sul punto, ritiene il Collegio che gli elementi indiziari sin qui descritti appaiano di per sé, se valutati nel loro complesso, ragionevolmente sintomatici di una compromissione del buon andamento e della imparzialità dell’amministrazione comunale a vantaggio degli interessi delle consorterie criminali.
In altri termini, il Collegio ritiene che le plurime circostanze sopra evidenziate siano, già di per sé, sufficienti a giustificare la valutazione della permeabilità dell'attività dell'ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale giudizio.
E ciò anche a prescindere dalla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi indiziari descritti dalla proposta ministeriale.
Tale ultima conclusione esonera, quindi, il Collegio dall’esaminare le contestazioni svolte dai ricorrenti avverso tutti gli altri specifici episodi individuati nella proposta ministeriale e in quella prefettizia quali ulteriori sintomi della contaminazione dell’apparato amministrativo da parte della criminalità organizzata.
L’eventuale fondatezza di tali censure non determinerebbe, infatti, la caducazione dell’atto impugnato, che appare – come detto – sufficientemente supportato dalla riconosciuta valenza probatoria degli elementi indiziari supra analizzati ( cfr ., in fattispecie similare, Cons. Stato, n. 4074/2020 cit.; Tar Lazio Roma, sez. I, 10 gennaio 2019, n. 338).
21. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere conseguentemente respinti.
22. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale di Caserta, in solido tra loro, delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti menzionati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
TO GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO GO | TO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.