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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2020 promossa da:
, P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Ucci (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._1
Avellino alla via Stanislao Esposito n. 4;
ATTORE contro
, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio CP_1 C.F._2
COLELLA (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via C.F._3
Terminio n. 10; nonchè
, C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. P.IVA_2
), presso la cui sede domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11. P.IVA_3
CONVENUTI
e
, C.F. . CP_3 P.IVA_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' procedeva ad Parte_2
introdurre il giudizio di merito conseguente alla fase cautelare instaurata da con ricorso CP_1
pagina 1 di 5 ex art. 617 e c.p.c., innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al
Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES.MOB. 973/2019.
Con il ricorso ex art. 617 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il debitore esecutato eccepiva l'omessa notifica dell'atto di pignoramento, dell'avviso di cui all'art. 50 del DPR n. 602/973 e delle cartelle esattoriali di cui al pignoramento stesso, oltre che la violazione dei limiti di pignorabilità stabiliti ex art. 545 c.p.c..
Il G.E., con successiva ordinanza del 16.01.2020, accoglieva l'istanza di sospensione formulata da
“non risultando nel caso in esame la notifica essere avvenuta se non in data 6 agosto CP_1
2019 allorquando l'opposizione era stata già incardinata a seguito della notifica dell'atto di pignoramento al terzo avvenuta il 26 giugno 2019”, concedendo il termine di sessanta giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione.
Con l'introduzione del presente giudizio di merito, l' deduceva Parte_2
l'infondatezza delle censure mosse da chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata CP_1 avverso l'atto di pignoramento, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, l'esecutato si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare improponibile la nuova esecuzione intrapresa da contro il prof. in base a quanto detto al motivo (4) Parte_2 CP_1
dell'opposizione e ordinare al terzo di versare immediatamente al prof. l'intero CP_1
credito pignorato;
- in subordine, dichiarare che non ha il diritto di procedere a Parte_2 esecuzione forzata, per i motivi (1), (2), (3) e (4) dell'opposizione e ordinare al terzo pignorato di versare al prof. le somme pignorate;
- in via ancora gradata, dichiarare CP_1
l'impignorabilità dei crediti di per il motivo (5) dell'opposizione e ordinare al terzo CP_1
di accantonare a favore di i crediti da questi indicati sub (5); -condannare CP_1
per responsabilità processuale aggravata al pagamento di una somma che il Parte_2 giudice vorrà liquidare equitativamente ai sensi dell'art.96cpc ed anche per violazione dei doveri ex art.88cpc; - spese processuali a carico di , e di Parte_2 Parte_2
, con aggravio degli accessori di legge e con attribuzione”. CP_4
Si costituiva, altresì, nel presente giudizio di merito, l' Controparte_5
, che riproponeva le eccezioni formulate nella fase cautelare, concludendo per il rigetto della
[...] opposizione spiegata avverso l'atto di pignoramento, vinte le spese di giudizio.
All'udienza del 26.10.2022, senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 27.02.2023, rilevato che “non vi è la prova che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito sia stata eseguita nei confronti del terzo pignorato” e che “il giudizio svolto in mancanza di un litisconsorte necessario sarebbe affetto da nullità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento”, veniva rimessa la causa sul ruolo, con ordine all'attore Parte_1
di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
[...] [...]
, rinviando per la verifica all'udienza del 12.07.2023. CP_4
All'udienza del 12.07.2023, rilevato che il terzo pignorato non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata all'udienza del 06.02.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima.
All'esito della detta udienza, il giudizio veniva riservato in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' rinunciato Pt_2 Parte_2
all'atto di pignoramento oggetto di opposizione, come dichiarato dal debitore esecutato con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza depositate il 10.08.2020, unitamente all'atto di rinuncia e come confermato dall' che ha introdotto il giudizio di merito. Pt_2
Ed invero, la rinuncia al precetto ed al pignoramento da parte del creditore procedente non determina l'estinzione del giudizio di opposizione stante l'autonomia del medesimo rispetto al processo esecutivo, ma comporta la cessazione della materia del contendere, in considerazione del venir meno dell'oggetto della controversia (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 4293/1976).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 1950/2003).
In applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo insistito per CP_1
l'accoglimento delle formulate eccezioni, con condanna al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
§ Passando, dunque, a valutare la fondatezza delle censure mosse dalla odierna parte convenuta, va accolta l'eccezione circa l'omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato, con efficacia pagina 3 di 5 assorbente di ogni altra eccezione sollevata, in ragione del principio della ragione più liquida, principio di economia processuale che risponde ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed invero, ricorre una ragione più liquida, quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto ad altre questione (Cassazione Civile, ordinanza n. 41019/2021).
Nel caso in lite, è pacifico che il creditore procedente ha notificato l'ordine di pagamento diretto inizialmente soltanto al terzo e che tramite quest'ultimo l'esecutato ha appreso della procedura esattoriale, proponendovi opposizione innanzi all'intestato Tribunale.
Il c.d. ordine di pagamento diretto è disciplinato dall'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, ai sensi del quale
“
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2”.
Come correttamente precisato dal Giudice dell'Esecuzione, la norma non prevede, a pena di nullità del pignoramento, che la notifica venga fatta anche al debitore ma solo al terzo nei cui confronti è diretto l'ordine di pagamento. Tuttavia, l'ordine di pagamento diretto, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nella più ampia categoria del pignoramento presso terzi.
Ed invero, è stato precisato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene
pagina 4 di 5 luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato” (Cassazione Civile, sentenza n. 2857/2015).
In applicazione del principio esposto, si rileva l'inesistenza della notifica dell'ordine di pagamento al debitore, che, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria (in tal senso anche ordinanza emessa, nel giudizio di reclamo di cui al n. rg. 282/2020 del Tribunale di Avellino, il 29.05.2020), con conseguente fondatezza dell'eccezione formulata dal debitore esecutato . CP_1
§ La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire in executivis, non potendosi tali evenienze desumere dalla mera fondatezza dell'opposizione per difetto di notifica.
§ Le spese di lite della parte convenuta devono essere sopportate, per l'effetto, dal CP_1 dall' e dall' Parte_2 Controparte_5
, virtualmente soccombenti.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' e l' Parte_2 Controparte_5
a rimborsare a le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in €
[...] CP_1
4.217,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
AVELLINO, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2020 promossa da:
, P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Ucci (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._1
Avellino alla via Stanislao Esposito n. 4;
ATTORE contro
, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio CP_1 C.F._2
COLELLA (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via C.F._3
Terminio n. 10; nonchè
, C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. P.IVA_2
), presso la cui sede domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11. P.IVA_3
CONVENUTI
e
, C.F. . CP_3 P.IVA_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' procedeva ad Parte_2
introdurre il giudizio di merito conseguente alla fase cautelare instaurata da con ricorso CP_1
pagina 1 di 5 ex art. 617 e c.p.c., innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al
Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES.MOB. 973/2019.
Con il ricorso ex art. 617 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il debitore esecutato eccepiva l'omessa notifica dell'atto di pignoramento, dell'avviso di cui all'art. 50 del DPR n. 602/973 e delle cartelle esattoriali di cui al pignoramento stesso, oltre che la violazione dei limiti di pignorabilità stabiliti ex art. 545 c.p.c..
Il G.E., con successiva ordinanza del 16.01.2020, accoglieva l'istanza di sospensione formulata da
“non risultando nel caso in esame la notifica essere avvenuta se non in data 6 agosto CP_1
2019 allorquando l'opposizione era stata già incardinata a seguito della notifica dell'atto di pignoramento al terzo avvenuta il 26 giugno 2019”, concedendo il termine di sessanta giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione.
Con l'introduzione del presente giudizio di merito, l' deduceva Parte_2
l'infondatezza delle censure mosse da chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata CP_1 avverso l'atto di pignoramento, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, l'esecutato si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare improponibile la nuova esecuzione intrapresa da contro il prof. in base a quanto detto al motivo (4) Parte_2 CP_1
dell'opposizione e ordinare al terzo di versare immediatamente al prof. l'intero CP_1
credito pignorato;
- in subordine, dichiarare che non ha il diritto di procedere a Parte_2 esecuzione forzata, per i motivi (1), (2), (3) e (4) dell'opposizione e ordinare al terzo pignorato di versare al prof. le somme pignorate;
- in via ancora gradata, dichiarare CP_1
l'impignorabilità dei crediti di per il motivo (5) dell'opposizione e ordinare al terzo CP_1
di accantonare a favore di i crediti da questi indicati sub (5); -condannare CP_1
per responsabilità processuale aggravata al pagamento di una somma che il Parte_2 giudice vorrà liquidare equitativamente ai sensi dell'art.96cpc ed anche per violazione dei doveri ex art.88cpc; - spese processuali a carico di , e di Parte_2 Parte_2
, con aggravio degli accessori di legge e con attribuzione”. CP_4
Si costituiva, altresì, nel presente giudizio di merito, l' Controparte_5
, che riproponeva le eccezioni formulate nella fase cautelare, concludendo per il rigetto della
[...] opposizione spiegata avverso l'atto di pignoramento, vinte le spese di giudizio.
All'udienza del 26.10.2022, senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 27.02.2023, rilevato che “non vi è la prova che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito sia stata eseguita nei confronti del terzo pignorato” e che “il giudizio svolto in mancanza di un litisconsorte necessario sarebbe affetto da nullità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento”, veniva rimessa la causa sul ruolo, con ordine all'attore Parte_1
di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
[...] [...]
, rinviando per la verifica all'udienza del 12.07.2023. CP_4
All'udienza del 12.07.2023, rilevato che il terzo pignorato non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata all'udienza del 06.02.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima.
All'esito della detta udienza, il giudizio veniva riservato in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' rinunciato Pt_2 Parte_2
all'atto di pignoramento oggetto di opposizione, come dichiarato dal debitore esecutato con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza depositate il 10.08.2020, unitamente all'atto di rinuncia e come confermato dall' che ha introdotto il giudizio di merito. Pt_2
Ed invero, la rinuncia al precetto ed al pignoramento da parte del creditore procedente non determina l'estinzione del giudizio di opposizione stante l'autonomia del medesimo rispetto al processo esecutivo, ma comporta la cessazione della materia del contendere, in considerazione del venir meno dell'oggetto della controversia (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 4293/1976).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 1950/2003).
In applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo insistito per CP_1
l'accoglimento delle formulate eccezioni, con condanna al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
§ Passando, dunque, a valutare la fondatezza delle censure mosse dalla odierna parte convenuta, va accolta l'eccezione circa l'omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato, con efficacia pagina 3 di 5 assorbente di ogni altra eccezione sollevata, in ragione del principio della ragione più liquida, principio di economia processuale che risponde ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed invero, ricorre una ragione più liquida, quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto ad altre questione (Cassazione Civile, ordinanza n. 41019/2021).
Nel caso in lite, è pacifico che il creditore procedente ha notificato l'ordine di pagamento diretto inizialmente soltanto al terzo e che tramite quest'ultimo l'esecutato ha appreso della procedura esattoriale, proponendovi opposizione innanzi all'intestato Tribunale.
Il c.d. ordine di pagamento diretto è disciplinato dall'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, ai sensi del quale
“
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2”.
Come correttamente precisato dal Giudice dell'Esecuzione, la norma non prevede, a pena di nullità del pignoramento, che la notifica venga fatta anche al debitore ma solo al terzo nei cui confronti è diretto l'ordine di pagamento. Tuttavia, l'ordine di pagamento diretto, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nella più ampia categoria del pignoramento presso terzi.
Ed invero, è stato precisato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene
pagina 4 di 5 luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato” (Cassazione Civile, sentenza n. 2857/2015).
In applicazione del principio esposto, si rileva l'inesistenza della notifica dell'ordine di pagamento al debitore, che, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria (in tal senso anche ordinanza emessa, nel giudizio di reclamo di cui al n. rg. 282/2020 del Tribunale di Avellino, il 29.05.2020), con conseguente fondatezza dell'eccezione formulata dal debitore esecutato . CP_1
§ La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire in executivis, non potendosi tali evenienze desumere dalla mera fondatezza dell'opposizione per difetto di notifica.
§ Le spese di lite della parte convenuta devono essere sopportate, per l'effetto, dal CP_1 dall' e dall' Parte_2 Controparte_5
, virtualmente soccombenti.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' e l' Parte_2 Controparte_5
a rimborsare a le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in €
[...] CP_1
4.217,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
AVELLINO, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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