Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3972/2024 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Omar Gianpaolo Parte_1 C.F._1
Mohamed Ahmed e Andrea Liguori, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.12.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249012052945000 e gli avvisi di addebito n.
59120150001498924000 e n. 59120190002743937000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per difetto di motivazione, per mancata notifica degli atti presupposti, per prescrizione delle pretese contributive e, infine, per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio Controparte_2
, della quale va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
In primo luogo, occorre rilevare come non meriti accoglimento la doglianza riguardante l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora il contribuente non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cass., Sezioni Unite, 14 maggio 2010
n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza 3 novembre 2017 n. 26166), né tantomeno quella concernente la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, atteso che la nota n.
1 inserita a pag. 8 – in cui è specificato che “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili” - contiene un espresso richiamo all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, a tenore del quale “Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Ciò detto, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120150001498924000.
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica del suindicato avviso di addebito
(17.11.2015) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249012052945000 (22.11.2024) è decorso un termine ampiamente superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59120190002743937000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n. 546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che il predetto avviso di addebito è CP_1
stato ritualmente notificato in data 11.01.2020 e, pertanto, dato che il suddetto atto non ha formato oggetto di opposizione né nel merito né per vizi di forma rispettivamente nei quaranta e nei venti giorni successivi, deve ritenersi definitivamente cristallizzata la pretesa ivi rappresentata, con conseguente rigetto dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120150001498924000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo