Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7228 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16629/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16629 del 2022, proposto da
Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Tuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pontina Ambiente S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. G14769 del 28.10.2022 del Direttore della Direzione “Ambiente” della Regione Lazio, avente ad oggetto «Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Pontina Ambiente S.r.l., con D.D. n. B3695/2009 e s.m.i e volturata alla Società Ecoambiente S.r.l. con D.D. n. G11377/2020 per la gestione del VII invaso di discarica per rifiuti non pericolosi in località “Cecchina” (Roncigliano) Via Ardeatina Km 24.640 -Albano Laziale (RM). Determinazione di motivata conclusione favorevole con prescrizioni della Conferenza di servizi decisoria ex artt. 14, comma 2, e 14-bis della L. 241/90», notificata con nota prot. n. U.1083833 del 02.11.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla determinazione n. G11377 del 05.10.2020 del Direttore della Direzione “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” della Regione Lazio, di volturazione della stessa AIA in favore della Ecoambiente S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ecoambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. – Con il ricorso in esame il Comune di Albano Laziale ha impugnato la determinazione n. G14769 del 28.10.2022, con cui la Regione Lazio ha concluso favorevolmente il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la gestione del VII invaso della discarica sita in località Cecchina, nonché l’atto presupposto di voltura in favore di Ecoambiente S.r.l.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione della normativa antimafia (artt. 84 e 94 del cd. codice antimafia) che avrebbe imposto alla Regione, a suo dire, la revoca vincolata dell’AIA a seguito dell’interdittiva che aveva colpito la società dante causa Pontina Ambiente S.r.l., rendendo illegittima la successiva voltura e, inoltre, per intervenuta decadenza ex lege dell’AIA originaria (D.D. n. B3695/2009) stante la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della autorizzazione, fissato al 13 agosto 2017, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
3. – La Regione Lazio, in resistenza, e la controinteressata Ecoambiente s.r.l., costituitesi in giudizio, hanno entrambe sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
4. – Con memoria depositata in giudizio in data 22 dicembre 2025 il Comune ricorrente ha dato conto della sopravvenienza, in pendenza del giudizio, di “ nuovi e decisivi provvedimenti adottati dalla stessa Regione Lazio, i quali hanno radicalmente mutato il quadro fattuale e giuridico, determinando il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale del Comune ”, in particolare “ la revoca parziale dell’AIA originariamente rilasciata a Pontina Ambiente S.r.l. ”, per l’effetto chiedendo declaratoria di cessata materia del contendere e condanna della Regione, da ritenersi virtualmente soccombente, alla refusione delle spese di giudizio.
5. – All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Posto che, come affermato dalla stessa ricorrente, “ essendo stato raggiunto in via amministrativa l’obiettivo di porre fine all’operatività della discarica ” l'operato successivo dell'amministrazione si è rivelato integralmente satisfattivo dell'interesse azionato in giudizio ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 5/09/2025, n. 7213), va dichiarata cessata la materia del contendere.
7. – Per ciò che riguarda la regolazione delle spese di lite, il Collegio reputa equo disporne la compensazione, ritenendo presupposti per la soccombenza virtuale del Comune.
Per un verso, infatti, non risulta condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui i provvedimenti regionali sopravvenuti integrerebbero un implicito riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato, viceversa fondato su un impianto motivazionale ampio ed articolato, scollegato dalle ragioni di doglianza e ancorato a una serie di fatti successivi (ad es. revoca parziale limitata agli abbancamenti; interventi sull’ asset delle garanzie finanziarie e sulla gestione della fase residuale) che assumono una rilevanza del tutto autonoma; per altro verso, con riferimento alle censure sollevate in ricorso, non persuade la tesi della doverosità e dell’automatismo della revoca per effetto dell’interdittiva, trovando applicazione nella specie la misura della straordinaria e temporanea dell’amministrazione prefettizia, espressamente richiamata nell’atto impugnato e disposta proprio allo scopo di consentire la continuità del servizio pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | RI SA |
IL SEGRETARIO