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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2249/2025 R.G. promosso con ricorso in data 23 ottobre 2025, da parte di:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Ferrara (FE) alla Via Algeria n. 37, scala C, int. 4
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(FE) alla Via Algeria n. 37, scala C, int. 4 entrambi rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia
Stabellini del Foro di Ferrara (C.F.: ; PEC: C.F._3
), con Studio in Ferrara alla Via degli Spadari n. 3 e Email_1 dall'Avv. Massimo Sgarbi del Foro di Ferrara (C.F.: PEC: C.F._4
) con Studio in Bondeno (FE) in Corso Giuseppe Mazzini Email_2
n. 3, presso il quale i coniugi hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Ferrara alla Via Algeria n. 37, scala C, int. 4 – di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno e che, in ogni caso, diverrà di esclusiva piena proprietà del Sig. in virtù del trasferimento immobiliare di cui al seguente punto 9) – viene assegnata alla Sig.ra Pt_2
la quale continuerà a risiedervi insieme ai due figli minori e sino alla Parte_1 Per_1 Per_2 maggiore età di questi ultimi, ovvero fintanto che i medesimi non diverranno autonomi economicamente. Il Sig. provvederà quanto prima a trasferire la propria residenza presso Parte_2 altro immobile che assumerà in locazione.
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abituale e privilegiata presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di e , anche in considerazione dell'età degli stessi, mentre ciascuno dei coniugi Per_1 Per_2 eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli presso di sé.
4) I coniugi convengono che il Sig. tutte le settimane potrà trascorrere con i figli il martedì ed Pt_2 il giovedì, dopo l'uscita da scuola: il padre ritirerà dalla Scuola media DO MI in Baura Per_1
(FE) alle ore 16:30, al termine del dopo-scuola, nonché dalla scuola elementare DO MI Per_2 entro le ore 16:30, sempre dopo le attività del dopo-scuola (ovvero, in caso di eventuali impegni di lavoro del medesimo genitore, entro e non oltre le ore 18:30, come previsto e garantito dal servizio di post-scuola per ambo gli istituti scolastici frequentati dai figli). I figli trascorreranno quindi il pomeriggio e la serata con il padre e ceneranno presso l'abitazione del Sig. che li Pt_2 riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 21:00. A settimane alterne, ciascun genitore potrà trascorrere il fine settimana con i propri figli;
nella settimana il cui week-end sarà di spettanza del
Sig. il padre potrà tenere con sé i figli il venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera Pt_2 quando, entro le ore 21:00, il medesimo li riaccompagnerà a casa della madre per il pernotto. Si precisa che i figli pernotteranno pertanto presso la residenza paterna il venerdì ed il sabato sera.
5) Ciascun genitore potrà tenere con sé i due figli minori per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive, avendo cura di concordare con l'altro genitore il rispettivo periodo di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. In occasione delle festività natalizie, le parti convengono che ogni anno e trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con la Per_1 Per_2 madre ed il giorno di Natale (25 dicembre) con il padre. Inoltre, ad anni alterni, i genitori osserveranno il seguente calendario concordato di frequentazione con i figli: A) 1° anno (a partire dalle festività
2 natalizie 2025): • dal 26 al 30 dicembre: con il padre • dal 31 dicembre al 5 gennaio: con la madre •
6 gennaio: con il padre B) 2° anno: • dal 26 al 30 dicembre: con la madre • dal 31 dicembre al 5 gennaio: con il padre • 6 gennaio: con la madre In occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni e compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori, nonché in base alle esigenze di e , il giorno di Pasqua, Per_2 Per_1 ovvero quello successivo di Pasquetta. Infine, i coniugi convengono sin da ora – con riferimento ad altre festività nazionali, che coincidono con i rispettivi giorni di compleanno dei genitori – che ogni anno i figli trascorreranno le giornate dal 23 aprile (S. Giorgio) al 25 aprile compresi sempre con la madre, e trascorreranno le giornate dal 30 maggio al 2 giugno compresi sempre in compagnia del padre.
6) Il Sig. si impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore della Sig.ra Pt_2
la somma di € 250,00 per ciascun figlio, così per complessivi € 500,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei minori e . Per_1 Per_2
7) Ciascuno dei genitori si impegna a sostenere, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative, nonché tutte quelle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'esclusivo interesse dei figli, previo accordo ed esibizione di documentazione comprovante l'esborso. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, dovranno ripartirsi nella suddetta misura le spese di seguito elencate, così come indicate nel
Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia siglato in data 25.10.2017: •
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato. b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e
3 artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby – sitter b. Campi estivi.
8) I coniugi convengono che il contributo economico erogato mensilmente dall' a titolo di CP_1
“Assegno unico e universale per i figli a carico”, che a tutt'oggi già viene percepito e goduto dalla famiglia, a far data dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso congiunto verrà assegnato integralmente a favore della Sig.ra in quanto collocataria di entrambi i figli minori. Pt_1
9) Quale patto della separazione e a regolamento dei precorsi rapporti economici tra i coniugi, la
Sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito, ad ogni effetto previsto dalla legge, e Parte_1 pertanto trasferirà con separato atto notarile a favore del Sig. che al medesimo titolo Parte_2 accetterà ed acquisterà, assumendosene integralmente ogni spesa di rogito, come sin da ora si impegna ad acquistare, le ragioni pari al 50% della moglie della piena proprietà del compendio immobiliare, ad oggi già adibito a casa familiare, sito in Ferrara alla Via Algeria n. 37, scala C, int.
4, ad oggi identificato catastalmente come segue: appartamento di civile abitazione, sito nel Comune di Ferrara alla Via Algeria n. 37, scala C, interno 4, posto ai piani S1-1, il tutto individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 163, part. 739, sub. 34, zona cens. 2, cat. A/3, classe 3, 7 vani, rendita € 867,65. Sono annessi all'appartamento, quali pertinenze esclusive: a) ripostiglio al piano primo sottostrada, confinante con: corte comune, vano scale e corridoio comuni;
b) garage al piano primo sottostrada, sito nel Comune di Ferrara alla Via Algeria n. 35, piano S1, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 163, part. 739, sub. 71, cat. C/6, classe 4, 18 mq., rendita € 111,55; il tutto nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla parte cessionaria e comprendente tutti i diritti accessori, con tutte le sue pertinenze, pesi, oneri, servitù attive e passive. Le parti si impegnano altresì a definire il suddetto trasferimento di quota immobiliare entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto atto di trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi Signori e talché senza accordo su detto Parte_1 Parte_2 trasferimento non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile, in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, giusto l'art. 19 della legge 74/87, pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10.05.1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 n. 20.
10) Quale ulteriore patto della separazione, e al fine di riequilibrare i rapporti economici tra le parti,
i coniugi concordano sin da ora che il Sig. continuerà a farsi integralmente carico del Pt_2 pagamento della rata mensile del mutuo, pari ad € 820,00, contratto da entrambi i coniugi per
4 l'acquisto della casa coniugale, sino a naturale estinzione dello stesso. Le parti convengono altresì che il Sig. continuerà a far fronte al pagamento integrale delle spese condominiali per Pt_2 interventi di natura straordinaria, relativi all'immobile sito in Ferrara alla Via Algeria n. 37 nonché per le spese ordinarie a carico del proprietario, mentre le spese condominiali ordinarie (es. riscaldamento, luce condominio, pulizia scale, ecc.), pari mediamente ad € 300,00 al mese, verranno sostenute interamente dalla Sig.ra Infine, eventuali spese di manutenzione ordinaria relative Pt_1 all'appartamento adibito a casa familiare (assegnato alla moglie affinché continui a risiedervi insieme ai due figli), che si renderanno necessarie per la tenuta in buono stato di conservazione dell'immobile stesso, saranno interamente a carico della Sig.ra mentre eventuali spese relative ad interventi Pt_1 di natura straordinaria dell'immobile saranno integralmente a carico del Sig. Pt_2
11) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa reciproca in termine di contributo al mantenimento personale e danno altresì atto che ogni ulteriore aspetto di carattere economico è stato tra i medesimi già regolamentato e definito.
12) Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio con i figli minori, nonché dichiarano sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei figli e . Per_1 Per_2
13) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 9 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
24.04.1982, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara Parte_2 il 1° settembre 2012 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 106
Parte II Serie C Anno 2012).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2249/2025 R.G. promosso con ricorso in data 23 ottobre 2025, da parte di:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Ferrara (FE) alla Via Algeria n. 37, scala C, int. 4
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(FE) alla Via Algeria n. 37, scala C, int. 4 entrambi rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia
Stabellini del Foro di Ferrara (C.F.: ; PEC: C.F._3
), con Studio in Ferrara alla Via degli Spadari n. 3 e Email_1 dall'Avv. Massimo Sgarbi del Foro di Ferrara (C.F.: PEC: C.F._4
) con Studio in Bondeno (FE) in Corso Giuseppe Mazzini Email_2
n. 3, presso il quale i coniugi hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Ferrara alla Via Algeria n. 37, scala C, int. 4 – di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno e che, in ogni caso, diverrà di esclusiva piena proprietà del Sig. in virtù del trasferimento immobiliare di cui al seguente punto 9) – viene assegnata alla Sig.ra Pt_2
la quale continuerà a risiedervi insieme ai due figli minori e sino alla Parte_1 Per_1 Per_2 maggiore età di questi ultimi, ovvero fintanto che i medesimi non diverranno autonomi economicamente. Il Sig. provvederà quanto prima a trasferire la propria residenza presso Parte_2 altro immobile che assumerà in locazione.
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abituale e privilegiata presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di e , anche in considerazione dell'età degli stessi, mentre ciascuno dei coniugi Per_1 Per_2 eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli presso di sé.
4) I coniugi convengono che il Sig. tutte le settimane potrà trascorrere con i figli il martedì ed Pt_2 il giovedì, dopo l'uscita da scuola: il padre ritirerà dalla Scuola media DO MI in Baura Per_1
(FE) alle ore 16:30, al termine del dopo-scuola, nonché dalla scuola elementare DO MI Per_2 entro le ore 16:30, sempre dopo le attività del dopo-scuola (ovvero, in caso di eventuali impegni di lavoro del medesimo genitore, entro e non oltre le ore 18:30, come previsto e garantito dal servizio di post-scuola per ambo gli istituti scolastici frequentati dai figli). I figli trascorreranno quindi il pomeriggio e la serata con il padre e ceneranno presso l'abitazione del Sig. che li Pt_2 riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 21:00. A settimane alterne, ciascun genitore potrà trascorrere il fine settimana con i propri figli;
nella settimana il cui week-end sarà di spettanza del
Sig. il padre potrà tenere con sé i figli il venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera Pt_2 quando, entro le ore 21:00, il medesimo li riaccompagnerà a casa della madre per il pernotto. Si precisa che i figli pernotteranno pertanto presso la residenza paterna il venerdì ed il sabato sera.
5) Ciascun genitore potrà tenere con sé i due figli minori per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive, avendo cura di concordare con l'altro genitore il rispettivo periodo di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. In occasione delle festività natalizie, le parti convengono che ogni anno e trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con la Per_1 Per_2 madre ed il giorno di Natale (25 dicembre) con il padre. Inoltre, ad anni alterni, i genitori osserveranno il seguente calendario concordato di frequentazione con i figli: A) 1° anno (a partire dalle festività
2 natalizie 2025): • dal 26 al 30 dicembre: con il padre • dal 31 dicembre al 5 gennaio: con la madre •
6 gennaio: con il padre B) 2° anno: • dal 26 al 30 dicembre: con la madre • dal 31 dicembre al 5 gennaio: con il padre • 6 gennaio: con la madre In occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni e compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori, nonché in base alle esigenze di e , il giorno di Pasqua, Per_2 Per_1 ovvero quello successivo di Pasquetta. Infine, i coniugi convengono sin da ora – con riferimento ad altre festività nazionali, che coincidono con i rispettivi giorni di compleanno dei genitori – che ogni anno i figli trascorreranno le giornate dal 23 aprile (S. Giorgio) al 25 aprile compresi sempre con la madre, e trascorreranno le giornate dal 30 maggio al 2 giugno compresi sempre in compagnia del padre.
6) Il Sig. si impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore della Sig.ra Pt_2
la somma di € 250,00 per ciascun figlio, così per complessivi € 500,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei minori e . Per_1 Per_2
7) Ciascuno dei genitori si impegna a sostenere, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative, nonché tutte quelle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'esclusivo interesse dei figli, previo accordo ed esibizione di documentazione comprovante l'esborso. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, dovranno ripartirsi nella suddetta misura le spese di seguito elencate, così come indicate nel
Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia siglato in data 25.10.2017: •
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato. b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e
3 artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby – sitter b. Campi estivi.
8) I coniugi convengono che il contributo economico erogato mensilmente dall' a titolo di CP_1
“Assegno unico e universale per i figli a carico”, che a tutt'oggi già viene percepito e goduto dalla famiglia, a far data dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso congiunto verrà assegnato integralmente a favore della Sig.ra in quanto collocataria di entrambi i figli minori. Pt_1
9) Quale patto della separazione e a regolamento dei precorsi rapporti economici tra i coniugi, la
Sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito, ad ogni effetto previsto dalla legge, e Parte_1 pertanto trasferirà con separato atto notarile a favore del Sig. che al medesimo titolo Parte_2 accetterà ed acquisterà, assumendosene integralmente ogni spesa di rogito, come sin da ora si impegna ad acquistare, le ragioni pari al 50% della moglie della piena proprietà del compendio immobiliare, ad oggi già adibito a casa familiare, sito in Ferrara alla Via Algeria n. 37, scala C, int.
4, ad oggi identificato catastalmente come segue: appartamento di civile abitazione, sito nel Comune di Ferrara alla Via Algeria n. 37, scala C, interno 4, posto ai piani S1-1, il tutto individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 163, part. 739, sub. 34, zona cens. 2, cat. A/3, classe 3, 7 vani, rendita € 867,65. Sono annessi all'appartamento, quali pertinenze esclusive: a) ripostiglio al piano primo sottostrada, confinante con: corte comune, vano scale e corridoio comuni;
b) garage al piano primo sottostrada, sito nel Comune di Ferrara alla Via Algeria n. 35, piano S1, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 163, part. 739, sub. 71, cat. C/6, classe 4, 18 mq., rendita € 111,55; il tutto nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla parte cessionaria e comprendente tutti i diritti accessori, con tutte le sue pertinenze, pesi, oneri, servitù attive e passive. Le parti si impegnano altresì a definire il suddetto trasferimento di quota immobiliare entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto atto di trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi Signori e talché senza accordo su detto Parte_1 Parte_2 trasferimento non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile, in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, giusto l'art. 19 della legge 74/87, pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10.05.1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 n. 20.
10) Quale ulteriore patto della separazione, e al fine di riequilibrare i rapporti economici tra le parti,
i coniugi concordano sin da ora che il Sig. continuerà a farsi integralmente carico del Pt_2 pagamento della rata mensile del mutuo, pari ad € 820,00, contratto da entrambi i coniugi per
4 l'acquisto della casa coniugale, sino a naturale estinzione dello stesso. Le parti convengono altresì che il Sig. continuerà a far fronte al pagamento integrale delle spese condominiali per Pt_2 interventi di natura straordinaria, relativi all'immobile sito in Ferrara alla Via Algeria n. 37 nonché per le spese ordinarie a carico del proprietario, mentre le spese condominiali ordinarie (es. riscaldamento, luce condominio, pulizia scale, ecc.), pari mediamente ad € 300,00 al mese, verranno sostenute interamente dalla Sig.ra Infine, eventuali spese di manutenzione ordinaria relative Pt_1 all'appartamento adibito a casa familiare (assegnato alla moglie affinché continui a risiedervi insieme ai due figli), che si renderanno necessarie per la tenuta in buono stato di conservazione dell'immobile stesso, saranno interamente a carico della Sig.ra mentre eventuali spese relative ad interventi Pt_1 di natura straordinaria dell'immobile saranno integralmente a carico del Sig. Pt_2
11) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa reciproca in termine di contributo al mantenimento personale e danno altresì atto che ogni ulteriore aspetto di carattere economico è stato tra i medesimi già regolamentato e definito.
12) Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio con i figli minori, nonché dichiarano sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei figli e . Per_1 Per_2
13) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 9 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
24.04.1982, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara Parte_2 il 1° settembre 2012 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 106
Parte II Serie C Anno 2012).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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