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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/25 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 142/25 V.G. proposto da
(P.IVA Parte_1
) (C.F. ) con sede a CAMERANO (AN), Via P.IVA_1 P.IVA_1 dell'Industria n. 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
, già Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea V.A. Speciale e dall'Avv. Alessandro
Pantanetti
nei confronti di
, (CF ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche, depositato in data 4.3.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che:
il Tribunale di Camerino dichiarava il fallimento della società “AESA FUSIONI
S.R.L.” con sentenza del 26.6-2/7/2009; il 2.10.2009 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo, nel quale il credito della ricorrente, veniva ammesso per euro 4.633,66 (domanda del 1.9.2009) che il fallimento è ancora aperto;
che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001, la domanda di equa riparazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
che “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto - la definitività del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto non costituisce condizione di proponibilità della domanda, potendo quest'ultima essere presentata, qualora sia già maturato il ritardo, in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata” (vedi Cass 18/10/2018,
n.26162; Cass. 24/09/2021 n. 25956, Rv. 662294 - 01); che la domanda è ammissibile e tempestiva, essendo il fallimento ancora aperto;
considerato che
, considerando quale dies a quo la data di presentazione della domanda di insinuazione (cfr Cass civ ord 324/2024) e quale dies ad quem, in caso di pendenza del procedimento presupposto, la data di deposito del ricorso, che la procedura fallimentare ha avuto una durata complessiva di anni 15 mesi sei e giorni 3; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art 2 della L. 24 marzo 2001 n 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
ritenuto, quindi, che il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per anni 9, mesi 6 e giorni 3;
ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi, non ricorrendo, nel caso in esame, circostanze particolari che ne inducono ad escluderne l'esistenza (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.29050); considerato che, a norma dell'art. 2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a
400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore
e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte e comunque in misura che, anche in deroga al comma
1,non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice;
ritenuto di liquidare in favore della ricorrente la somma di €. 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi (e, quindi, la somma complessiva di euro 4000.00), considerata la natura degli interessi coinvolti, nonché l'entità del credito ammesso al passivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in considerazione della natura indennitaria del relativo credito, riguardando la disposizione dell'art. 1284 IV comma c.c. – invocato dalla parte ricorrente – le obbligazioni da contratto, Cass. n. 28409/2018; 10096/2023); ritenuto che non sono ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato, in base all'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1ter
L. cit.;
considerato che tale somma non risulta superiore al valore del diritto definitivamente accertato nel giudizio presupposto;
che “ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art.
2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore” (Cass
24/02/2023, n.5757) rilevato che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata, come detto, non
è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis comma 3 L. 89/2001; ritenuto, infine, di liquidare in favore della ricorrente le spese, come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti, come riaffermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 16512/2020), tenendo presente l'entità della somma liquidata e disponendo, altresì, la maggiorazione del compenso ex art 4 comma
1 bis Dm 55/44, essendo stato l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare, in favore della ricorrente sopra Controparte_1 indicata, a titolo di equa riparazione, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di € 4000.00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, nonché le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv. Andrea V.A. Speciale e dell'Avv. Alessandro Pantanetti dichiaratisi anticipatari, pari ad €.614.90 per compensi ed € 27.00 per esborsi, comprensivi degli aumenti di cui in motivazione, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA
e CAP nella misura di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 14.3.2025
Il Consigliere designato dott. ssa Annalisa Giusti