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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._1
Ciucaloni del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ugo La
Malfa 5 Grottazzolina (FM);
ATTORE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. con il C.F._3 Controparte_4 C.F._4
patrocinio, congiuntamente e disgiuntamente, degli avv.ti Alessandro Bargoni e Raffaella
Trucchia entrambi del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Via della Carriera 24 Fermo (FM);
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2024 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da foglio di precisazioni conclusioni depositato in data 6.11.2024
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che le Sig.re
[...]
e si sono rese colpevoli del delitto di calunnia nei CP_2 Controparte_3 Controparte_4 confronti dell'avv. per averlo TO della commissione di reati pur sapendolo Controparte_1 innocente ed avere, la sola , anche simulato a suo carico le tracce del reato attraverso Controparte_2
pagina 1 di 14 la manomissione di un documento, e per l'effetto, condannarle in solido tra loro, all'integrale risarcimento del danno che ne è derivato, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, ivi espressamente compresi i danni all'onore e alla reputazione, alla salute ed alla vita di relazione, anche nelle loro componenti del danno biologico, morale, così come personalizzati, e comunque, nessuna voce di danno esclusa, nei seguenti importi:
DANNO PATRIMONIALE € 17.481,28
SPESE CTP € 1.955,00
DANNO NON PATRIMONIALE BIOLOGICO DA I.P. € 22.544,00
DANNO NON PATRIMONIALE BIOLOGICO DA I.T. € 7.245,00
DANNO OR (in tutte le sue componenti) € 6.086,88
DANNO BIOLOGICO PERSONALIZZATO € 7.439,52
TOTALE € 62.751,68
o nel complessivo maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di causa”; per le parti convenute , e come da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta e come da memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
− in rito: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per carenza della fase stragiudiziale della negoziazione assistita da avvocati;
− nel merito: rigettare per tutti i motivi suesposti, la domanda risarcitoria avanzata da CP_1 nei confronti delle odierne convenute, perché infondata in fatto e in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione notificato il 26.3.2021 conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, e al fine di accertare e dichiarare che le CP_2 Controparte_3 Controparte_4 convenute si sono rese colpevoli del reato di calunnia nei confronti dell'avv. CP_1
e per l'effetto condannarle all'integrale risarcimento del danno che ne è derivato e
[...]
per quanto d'interesse, in sintesi, esponeva che:
• a partire dal mese di novembre 2006 l'avv. aveva ricevuto dalle Controparte_1 convenute diversi incarichi professionali relativi all'assistenza legale per la vendita di pagina 2 di 14 un terreno edificabile sito in località Lido di Fermo, del quale erano comproprietarie unitamente alle sig.re e;
CP_5 Persona_1
• in adempimento a tale incarico le convenute sottoscrivevano in data 06.07.2007 preliminare di compravendita con la società Controparte_6
• vicende riconducibili ad aspetti edilizi, estranee alla sfera di competenza dell'avv.
determinavano la risoluzione del predetto preliminare;
CP_1
• l'avv. metteva in contatto le convenute con altro potenziale acquirente, la CP_1
Crea Costruzioni Srl, con la quale stipulavano in data 02.07.2008 un nuovo preliminare di vendita;
• tutti gli incarichi professionali si erano conclusi nel mese di luglio 2008;
• l'attore, stante il mancato pagamento del proprio compenso pari ad € 39.639,60, con raccomandata del 18.06.2013 ne sollecitava il pagamento;
• le convenute trasmettevano all'attore missiva del 28.06.2013 nella quale sostenevano che nulla era dovuto a seguito dei pagamenti nel tempo effettuati in contanti per un importo pari ad € 45.000,00 secondo tabella/scadenzario vergata personalmente dall'avv. CP_1
• con raccomandata del 04.07.2013 inviata alle convenute l'avv. insisteva nella CP_1 propria pretesa e le invitava a valutare la possibilità di definire in via transattiva la vicenda;
• la convenuta si rivolgeva ai Carabinieri di Fermo denunciando di Controparte_3
essere stata vittima di reati commessi da professionisti ed amministratori locali per vicende legate al terreno oggetto della presente controversia e nello specifico lamentava la circostanza che il suo ex difensore avv. stava cercando di CP_1 estorcerle del denaro nonostante fosse stato già completamente pagato;
• tali dichiarazioni davano origine al procedimento penale RGNR n. 3154/2013 avente grande eco mediatica per il coinvolgimento, oltre all'Avv. anche di noti CP_1
professionisti e politici del territorio;
• a partire dalla notifica dell'avviso di proroga delle indagini del 19.05.2014 la stampa locale ha dato ampio rialto alla notizia, presentandola come una sorta di pagina 3 di 14 “tangentopoli” locale con una media di un paio di articoli al giorno fino alla fine del mese di maggio;
• l'allora Procuratore della Repubblica, dott. dopo una seconda Persona_2
richiesta di proroga indagini del dicembre 2014, stante l'infondatezza della notitia ciminis nei confronti dell'Avv. ne stralciava la posizione dal Controparte_1
procedimento principale e in data 03.03.2015 ne chiedeva l'archiviazione;
• anche nei mesi seguenti la notizia è stata ripresa in occasione dei vari atti emessi dagli inquirenti e in occasione della celebrazione delle udienze che si erano succedute a carico degli altri coindagati fino al mese di febbraio 2021 quando la Corte di Appello di
Ancona emetteva la sentenza di assoluzione nei loro confronti, confermando quella precedentemente emessa in primo grado;
• le convenute si rendevano responsabili del reato di calunnia nei seguenti atti:
- nell'atto di opposizione all'archiviazione depositato in data 10.04.2015;
- memoria del 15.09.2015 depositata in vista dell'udienza del 21.09.2015 fissata dal GIP per decidere sull'opposizione;
- nelle deposizioni che hanno reso in qualità di testimoni al proprio difensore, compendiate in due verbali di assunzione di informazioni da parte del difensore che venivano depositati in vista dell'udienza fissata per il 05.10.2015;
• con ordinanza del 07.10.2015 il GIP dott. Enrico Zampetti rigettava l'opposizione e pertanto confermava l'archiviazione dell'Avv. CP_1
• le convenute pagavano il compenso all'attore in data 03.02.2021 in seguito al passaggio in giudicato dell'ordinanza di condanna ex art. 702 bis c.p.c. relativa al giudizio n.
835/2019 incardinato dall'attore innanzi al Tribunale di Fermo per ottenere la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo, quantificato dal difensore in euro € 30.000,00 oltre accessori, iva e cap, per l'opera professionale stragiudiziale prestata su incarico e nell'interesse delle resistenti.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto circa la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento dei danni, l'attore concludeva come sopra riportato.
pagina 4 di 14 Si costituivano in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
avversando le opposte pretese ed esponendo a proprio favore che:
• la domanda è improcedibile per decorrenza dei termini ex art. 8 D.L. 132/2014: se l'invito alla negoziazione assistita è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni dalla ricezione, la domanda giudiziale doveva essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (verbale di mancato accordo redatto il 02.07.2018);
• difetterebbe la prova della condotta calunniosa perpetrata dalle convenute in danno dell'attore;
• difetterebbe la prova del clamore giornalistico generato dalla vicenda e di conseguenza
è parimenti mancante la prova;
• ai fini dell'accertamento del reato di calunnia (art. 368 c.p.) mancherebbe una denuncia, querela o qualunque altra attività delle parti convenute volta a far avviare ai danni del sig. un procedimento penale;
CP_1
• la sig.ra si limitava a raccontare quanto le era accaduto in sede di Controparte_3 sommarie informazioni rese nel corso del p.p. 3154/2013 già pendente innanzi alla
Procura della Repubblica di Fermo;
• il PM presso la Procura di Fermo, pur in assenza di una denuncia o querela da parte delle convenute, inscriveva in modo autonomo il procedimento rubricato al n.
738/2015;
• nelle motivazioni del decreto di archiviazione del Tribunale di Fermo del 7.10.2016 il
Giudice faceva riferimento a dati di natura prettamente indiziaria sintomatici del fatto che l'indagato avesse già ottenuto dalle sue clienti le somme poi pretese;
• il fatto che abbia corretto di sua mano il piano di pagamento Controparte_2
redatto dal non è in grado di integrare la condotta di calunnia materiale;
CP_1
• l'acquiescenza prestata all'ordinanza del Tribunale di Fermo a definizione del procedimento ex 702 bis cpc rubricato n. 835/2020 non determinava alcuna ammissione di responsabilità dolosa, quanto la rinuncia all'esercizio di un diritto;
• difetterebbe la prova del danno biologico sofferto dal sig. atteso che negli CP_1 estratti di giornale depositati dall'attore venivano trattati argomenti del tutto diversi,
pagina 5 di 14 occupandosi, peraltro solo a livello locale, della vicenda di abusi edilizi e altri reati legati alla denuncia presentata dalla società Cosmo sul sospetto che loa politica locale mirasse al fallimento dell'azienda e alla vendita di lotti di terreno a prezzi ribassati a propri simpatizzanti;
• il mancato pagamento di una sola parcella professionale, a fronte di una carriera professionale di durata ventennale, non sarebbe in grado di generare lo stress e il patema psicologico asseritamente sofferto dall'attore, posto che il mancato pagamento di compensi rientra nella normale alea della professione forense, che, come helping professions, è caricata di stress e soggetta alla sindrome del burn out;
• alla oggettiva esistenza di pressioni legate alla professione forense si aggiungono tratti della personalità, quali il perfezionismo, che potrebbero rendere gli avvocati meno inclini a sopportare lo stress e le tipiche dinamiche della professione;
• difetterebbe la prova del danno biologico, nello specifico
- le certificazioni mediche prodotte per il periodo dal 03.06.2014 al 31.12.2014 non sono complete, posto che nel primo certificato non è riportata la causa della malattia mentre negli atri la causa è soltanto riferita dalla paziente;
- la consulenza psicologica e la relazione medico legale depositate da parte attrice sono state redatte a marzo 2021, quindi a distanza di quasi 10 anni dei fatti di cui è causa;
- la sintomatologia che avrebbe afflitto l'attore dal 2014 al 2015 è soltanto riferita dalla dott.ssa senza alcun riscontro medico oggettivo;
Per_3
- i quattro criteri di indagine sulla sussistenza del nesso causale citati dal dott. Per_4
non vengono indagati nella fattispecie concreta;
• la quantificazione del danno risultava viziata posto che nessuna somma poteva essere chiesta a titolo di spese legali sostenute dall'attore per difendersi nel procedimento penale 738/2015 RGNR, esercizio di un suo diritto costituzionale, come egualmente costituzionalmente garantito è il diritto delle convenute di far accertare i fatti dall'autorità giudiziaria;
• quanto alla refusione dei compensi liquidati all'avv. a titolo di sostituzione CP_7 dell'attore nell'attività professionale, il medico di base e il medico legale avevano limitato la malattia del convenuto al periodo giugno-dicembre 2014 nella misura di pagina 6 di 14 una IT al 50% e pertanto mancherebbe la giustificazione della richiesta di liquidazione delle competenze percepite dall'avv. per l'attività svolta nel 2015; CP_7
• nelle fatture sarebbero omessi elementi utili alla corretta applicazione dei parametri professionali, né risulta un contratto scritto tra le parti;
• difetterebbe l'indicazione delle sostituzioni e degli atti che sarebbero stati redatti dall'avv. ; CP_7
• al difetto di prova del danno subito non poteva sopperire la valutazione equitativa del giudice né la consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, le convenute concludevano come sopra riportato.
All'udienza del 26.10.2021 parte attrice dava atto che nelle more tra la loro costituzione e l'odierna udienza si era svolta la negoziazione assistita conclusasi con il verbale di mancato accordo del 06.09.2021, depositato telematicamente, che superava la relativa eccezione rendendo procedibile la domanda;
parte convenuta dichiarava di voler sentire come testimone il dott. , all'epoca comandante della Stazione Carabinieri di Fermo. Tes_1
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 28.04.2022 il Giudice ammetteva solamente la prova testimoniale di parte attrice, limitatamente ai capitoli da 3 a 9, veniva ammessa CTU medico legale volta ad accertare: a) l'esistenza, la natura, l'entità del danno biologico di natura psichica subito dall'Avv. ; b) l'esistenza di Controparte_1
connessione causale con l'evento per cui è causa;
c) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
d) se, anche alla luce dell'esame del periziando, residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale.
In data 04.05.2022 parte attrice nominava quale CTP il dott. in data Persona_5
16.05.2022 parte convenuta nominava quale CTP la dott.ssa Persona_6
All'udienza del 06.10.2022 veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_2
Il CTU dott. depositava l'elaborato peritale in data 07.10.2022. Persona_7
All'udienza del 29.06.2023 veniva escusso il teste di parte attrice e Testimone_3
all'esito il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 7 di 14 All'udienza del 7.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava alle parti i termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di genericità della domanda proposta dalle convenute.
Si rileva che l'azione è stata fondata sin dall'origine su elementi che hanno premesso al giudice di riscostruire chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda anche con riferimento al danno lamentato e di cui chiede ristoro, e alle convenute di espletare un'idonea difesa;
l'attore, a prescindere dalla fondatezza o infondatezza della domanda, nell'atto di citazione ha individuato specificamente e in concreto le tipologie di danno cui chiede il risarcimento. Ed invero ha indicato per il danno patrimoniale le specifiche spese e l'esatto ammontare, “Il danno patrimoniale complessivamente subito è quindi pari ad euro 17.481,28” (v. pag. 13 dell'atto di citazione) e per il danno non patrimoniale ha individuato le singole voci di danno e la loro specifica consistenza, allegando dati fattuali a supporto del danno biologico
“sindrome ansioso-depressiva reattiva e/o disturbi post-traumatica da stress” (pag. 14 atto di citazione); quanto al danno morale “Già solo di per sé, essere apparso sui giornali locali come autore di un reato di estorsione ed essere oggetto di sconcertanti apprezzamenti giustificano ampiamente un risarcimento pari ad euro 5.378,00” (v. pag. 16 atto di citazione); quanto alla personalizzazione
“ha riportato un mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita quotidiana e professionale, così come riferito dal C.T.P. prof. P. e (come verrà dimostrato in corso di causa), anche una maggiore Per_4
“difficoltà” nell'esercizio della propria attività (definibile in cinestesi lavorativa)” (pag. 16 atto di citazione).
Occorre rammentare che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata non solo con riferimento alle conclusioni ma avendo riguardo all'insieme delle allegazioni di cui all'atto introduttivo e dunque risulta irrilevante che nel caso di specie l'attore abbia specificato solo in parte espositiva la quantificazione delle singole voci di danno senza riportarla nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
2. Entrando nel merito, l'attore fa valere la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. in relazione alla condotta ritenuta illecita in quanto integrante reato di calunnia, delle sig.re
, e e dunque domanda il risarcimento Controparte_3 Controparte_8 Controparte_4 dei danni patiti in conseguenza di tale illecito. pagina 8 di 14 Trattandosi di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi della domanda ossia: la condotta attiva od omissiva causativa del danno,
l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno conseguenza (in materia di calunnia cfr. Cass. 30988/2018 e 11271/2020).
3. In particolare in relazione al risarcimento del danno derivante da calunnia occorre premettere i seguenti principi che devono guidare l'accertamento dell'illecito:
-colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. 30/11/2018, n.
30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271);
-sotto il profilo oggettivo occorre che sussista una falsa accusa e dunque che il fatto denunciato non si sia verificato;
inoltre, non occorre una denuncia in senso formale, bensì è sufficiente l'esposizione in qualsiasi forma di fatti concretanti gli estremi di reato (Cass. VI n.
463/2011), quindi anche quella che avvenga nel corso di dichiarazioni rese quale testimone od indagato/imputato all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- sotto il profilo soggettivo anche in sede civile rileva unicamente l'illecito a titolo di dolo: “La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (Cass.
Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n. 29495).
3. Partendo la profilo oggettivo, come detto, ai sensi dell'art. 368 c.p. l'innocenza del calunniato è il presupposto del delitto di calunnia.
Tale pregiudizialità, sul piano logico, afferisce soprattutto alla decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l'accertamento processuale dell'infondatezza pagina 9 di 14 dell'accusa mossa al calunniato nel separato procedimento a suo carico che costituisce un giudizio del tutto autonomo.
Anche un'eventuale sentenza definitiva, pronunciata nei confronti del calunniato, non fa stato nel processo contro il calunniatore in cui è consentito al giudice di rivalutare, ai fini della contestazione della falsità della notizia di reato, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'TO (tra le tante Cass. Sez. 6, n. 17951 del 13/10/2015, dep. 2016,
Cass. Sez. 6, n. 53614 del 03/12/2014).
Nel caso di specie nei confronti dell'Avv. non è intervenuta una sentenza di CP_1 assoluzione ma una archiviazione con decreto motivato. Ciò consente a maggior ragione di rivalutare i fatti che già hanno formato oggetto nel giudizio contro l'TO poiché
l'innocenza dell'TO non può desumersi dal solo decreto di archiviazione “il decreto di archiviazione, disciplinato dall'art. 408 c.p.p., e ss. è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato all'insussistenza degli estremi per esercitarla e che, proprio per questo, è ritenuto un atto neutro (Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. Tes_4
282591). Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè
l'innocenza dell'TO, non può prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche” (Cass. sentenza n. 12066 del 24 novembre 2022 dep. 22 marzo 2023).
3.1. Ebbene nel caso di specie l'attore identifica quale primo elemento di falsità nell'incolpazione effettuata dalle convenute, il fatto che le sig.re avessero Controparte_9 pagato il compenso di 45.000 € al difensore, quando invece tale pagamento non era mai avvenuto.
L'attore deduce a sostegno della falsità l'esito del giudizio civile avviato per il pagamento dei compensi professionali, all'esito del quale le parti odierne convenute sono state condannate al pagamento di € 30.000 del compenso per l'attività svolta dal professionista.
Non può non rilevarsi come nel procedimento civile il Tribunale ha ritenuto non provato l'adempimento della prestazione di pagamento dei compensi dedotta dalle pari attrici (ossia l'avvenuto versamento dell'importo di euro 45.000,00 in contanti). Così si legge nell'ordinanza: “Alla luce del quadro probatorio sin qui descritto, il Tribunale ritiene che le odierne resistenti non abbiano fornito la prova dell'adempimento dell'obbligazione in capo alle stesse incombente.” (pag. 7 ordinanza del 24.12.2020 r.g. n. 835/2019). pagina 10 di 14 Sennonchè il giudizio per il pagamento del compenso professionale soggiace alle regole probatorie e agli oneri probatori tipici della responsabilità contrattuale, richiamati anche nella ordinanza de quo “nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite
n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).”
Inoltre la prova dell'adempimento, nel caso di specie del pagamento estintivo, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione, soggiace alle regole del processo civile ed in particolare al divieto di prova testimoniale come richiamato nell'ordinanza del 24.12.2020.
Ebbene, la mancanza di prova dell'adempimento (nella specie tramite pagamento in contanti) secondo le regole civilistiche non equivale alla prova positiva della falsità dell'asserito pagamento, richiesta ai fini del reato di calunnia, e il cui onere della prova è in capo all'attore.
Nell'ordinanza resa nel procedimento 835/2019, del resto, si dà atto del fatto che è rimasto controverso l'effettivo pagamento integrale da parte delle di quanto Controparte_9 dovuto a titolo di corrispettivo nei confronti del ricorrente.
In altre parole ciò che risulta coperto dal giudicato dall'ordinanza del 24.12.2020 è che l'allegazione dell'avvenuto pagamento non ha trovato idoneo riscontro probatorio, ma non la falsità assoluta dell'allegazione di avvenuto pagamento. Falsità quest'ultima integrante elemento costitutivo del reato di calunnia e che deve essere accertata con un grado di certezza più elevato, come richiesto dalla norma penale, posto che la certezza dell'innocenza costituisce anche l'oggetto del dolo di tale reato.
Nel presente procedimento l'attore non ha fornito prova per sconfessare quegli elementi che lo stesso GIP aveva ritenuto sintomatici (seppur non sufficienti ai fin di un rinvio a giudizio) di possibili avvenuti pagamenti da parte delle odierne convenute al fine di fugare ogni dubbio sul punto. Ed in particolare il piano di pagamento rateale che le convenute asserivano essere stato redatto dall'Avv. -e che contiene la suddivisione in tre (come tre erano CP_1
le clienti) di importi scadenzati-, seppure privo di firma, trova una correlazione nella missiva pagina 11 di 14 inviata in data 04.07.2013 inviata dallo stesso (v. in atti) ove o stesso conferma di CP_1
aver predisposto una tabella/scadenzario.
Ancora sussiste una coincidenza fra le date della tabella/scadenzario e le date dei prelievi di somme coincidenti o parzialmente coincidenti con le somme ivi indicate (v. estratti conto in atti).
3.2.A nulla rileva la circostanza che la sig.ra abbia dichiarato “In relazione allo Controparte_3 scritto anzidetto, ricordo benissimo che il foglio è stato redatto tutto di pugno dall'avvocato CP_1 tranne le ultime due cifre entrambe di € 2.500,00 poste sulla settima colonna come pure ho
[...] scritto io la parola “NO” in corrispondenza della prima riga che è stata cancellata e riportava la data
“3/7”” (v. sit. 21.09.2015 all. 16).
Il documento in oggetto non reca la sottoscrizione di alcuno, né una data (motivi per cui non poteva costituire quietanza di pagamento), pertanto il fatto che dichiari di Controparte_2
aver cancellato le prime righe e che ella stessa apposto le cifre ultime 2.500,00 non costituisce alcuna confessione di alterazione, ben potendo l'”alterazione” essere stata contestuale e il documento essere stato legittimamente confezionato a più mani una volta raggiunto l'accordo sulle date dei pagamenti o, ancora legittimamente utilizzato dalla sig.re per annotare, CP_3 rispetto a quanto pattuito, le effettive dazioni. Il fatto che abbia scritto su Controparte_2
tale foglio, non costituisce dunque simulazione di reato, non potendosi attribuire a tali aggiunte l'inequivoco significato e finalità di aver voluto creare prove false volte a sviare la ricerca della verità all'autorità giudiziaria.
3.3. Non può desumersi una prova della falsità dell'accusa e di responsabilità delle convenute dal fatto che le stesse le stesse non abbiano impugnato l'ordinanza del Tribunale di Fermo a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc e rubricato al n. 835/20 R.G. potendo la decisione essere stata assunta per pluralità di motivazione -economiche o difensive -che non comportano il riconoscimento della responsabilità del reato di calunnia, non oggetto di accertamento in quel procedimento.
3.4. Quanto alla somma di € 10.000,00 proveniente dalla in sede di Controparte_6 opposizione archiviazione le convenute deducono che la somma pagata in assegno dalla società era destinata al pagamento dell'Avv. CP_1
L'avv. deduce invece che la somma è risultata versata nel conto delle convenute con CP_1 tre assegni di 3.300 euro. Con riferimento a tale somma nell'ordinanza di archiviazione si pagina 12 di 14 legge “il legale della società “ infatti, il 02.02.2015 ha ben chiarito che la somma Controparte_6 suddetta (di 10.000,00 euro) era stata versata da quest'ultima solo per la mera redazione del preliminare e perché non si era potuti addivenire al definitivo. Precisava poi che l'entità del compenso per l'intera operazione era stato concordemente indicato in circa 70.000,00 sulla base delle vigenti tariffe forensi. Appare dunque chiaro che la somma di e 10.000,00, non può dirsi quella effettivamente dovuta all'Avv. per l'opera professionale nel complesso da lui presentata, opera che Controparte_10 poi è comunque proseguita che con il suo intervento per la stipula del secondo preliminare.”
Ebbene nell'ordinanza di archiviazione non è stata esclusa l'esistenza di pagamenti da parte delle convenute all'Avv. mediante gli assegni alle stesse pervenuti dalla società CP_1
promissaria acquirente, ma unicamente che la somma di euro 10.000 fosse interamente satisfattiva del credito dell'Avv. CP_1
Anche sotto tale profilo non emerge nessun elemento di certezza circa la falsità della dichiarazione delle convenute. Il fatto che le stesse avessero indicato la somma complessiva di
€ 10.000 in luogo di tre versamenti distinti, non rileva ai fini della veridicità della dichiarazione.
4. Infine con riferimento al comportamento minaccioso tenuto dall'Avv. le CP_1 convenute hanno dichiarato che lo stesso era consistito nella minaccia di agire per vie legali e di iscrivere ipoteca, approfittando dell'incapacità di reagire delle stesse. Sotto il profilo oggettivo non è contestato dal convenuto che lo stesso abbia richiesto il pagamento del corrispettivo.
4.1. Sotto il profilo soggettivo, inoltre è verosimile che data l'entità delle somme richieste e la situazione in cui versavano le convenute -l'esito negativo del primo preliminare e la proroga sine die della stipulazione del secondo preliminare- le sig.ra abbiano Controparte_9
percepito come eccessivamente pressante la richiesta di ampi compensi.
E tale percezione -plausibile e verosimile proprio per la situazione di fatto in cui si è collocata-
è ancora più evidente nelle dichiarazioni rese in sede di sit dall sig.ra “non ce Controparte_3
la facciamo più, anche perché non abbiamo certo la disponibilità del denaro da lui richiesto”. La tempistica delle richieste di pagamento in uno con l'entità delle somme ha inciso sulla ricostruzione dei fatti come percepita dalle odierne convenute, che hanno così verosimilmente inteso le richieste di pagamento come minacciose e come delle “angherie”.
pagina 13 di 14 Va dunque escluso con riferimento alla dichiarazione della presenza di minacce, il dolo delle convenute posto che non ricorre il dolo del reato di calunnia quando si accerti che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura, esperienza e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass. VI, n. 12209/2020); al fine di determinare se vi sia il dolo di calunnia, il giudice è tenuto a considerare il grado di cultura di un soggetto (Cass. VI, n. 24606/2015) ovvero se la situazione rappresentata sia fondata su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. VI, n. 35558/2011).
5. Tanto premesso va dunque esclusa la responsabilità per calunnia in capo alle convenute e pertanto ogni altra questione rimane assorbita essendo escluso l'an della responsabilità.
6. La natura delle questioni trattate e il fatto che la decisione ha esulato, in parte, dalle argomentazioni difensive prospettate dalle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
7. Per gli stessi motivi le spese di CTU vanno definitivamente poste al 50% in capo all'attore e al 50% in capo alle convenute in solido fra loro.
PQM
Il Tribunale di Fermo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea
-DICHIARA compensate le spese di lite;
-PONE definitivamente le spese di CTU come liquidate in separato decreto al 50% in capo all'attore e al 50% in capo alle convenute in solido fra loro.
Fermo, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._1
Ciucaloni del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ugo La
Malfa 5 Grottazzolina (FM);
ATTORE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. con il C.F._3 Controparte_4 C.F._4
patrocinio, congiuntamente e disgiuntamente, degli avv.ti Alessandro Bargoni e Raffaella
Trucchia entrambi del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Via della Carriera 24 Fermo (FM);
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2024 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da foglio di precisazioni conclusioni depositato in data 6.11.2024
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che le Sig.re
[...]
e si sono rese colpevoli del delitto di calunnia nei CP_2 Controparte_3 Controparte_4 confronti dell'avv. per averlo TO della commissione di reati pur sapendolo Controparte_1 innocente ed avere, la sola , anche simulato a suo carico le tracce del reato attraverso Controparte_2
pagina 1 di 14 la manomissione di un documento, e per l'effetto, condannarle in solido tra loro, all'integrale risarcimento del danno che ne è derivato, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, ivi espressamente compresi i danni all'onore e alla reputazione, alla salute ed alla vita di relazione, anche nelle loro componenti del danno biologico, morale, così come personalizzati, e comunque, nessuna voce di danno esclusa, nei seguenti importi:
DANNO PATRIMONIALE € 17.481,28
SPESE CTP € 1.955,00
DANNO NON PATRIMONIALE BIOLOGICO DA I.P. € 22.544,00
DANNO NON PATRIMONIALE BIOLOGICO DA I.T. € 7.245,00
DANNO OR (in tutte le sue componenti) € 6.086,88
DANNO BIOLOGICO PERSONALIZZATO € 7.439,52
TOTALE € 62.751,68
o nel complessivo maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di causa”; per le parti convenute , e come da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta e come da memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
− in rito: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per carenza della fase stragiudiziale della negoziazione assistita da avvocati;
− nel merito: rigettare per tutti i motivi suesposti, la domanda risarcitoria avanzata da CP_1 nei confronti delle odierne convenute, perché infondata in fatto e in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione notificato il 26.3.2021 conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, e al fine di accertare e dichiarare che le CP_2 Controparte_3 Controparte_4 convenute si sono rese colpevoli del reato di calunnia nei confronti dell'avv. CP_1
e per l'effetto condannarle all'integrale risarcimento del danno che ne è derivato e
[...]
per quanto d'interesse, in sintesi, esponeva che:
• a partire dal mese di novembre 2006 l'avv. aveva ricevuto dalle Controparte_1 convenute diversi incarichi professionali relativi all'assistenza legale per la vendita di pagina 2 di 14 un terreno edificabile sito in località Lido di Fermo, del quale erano comproprietarie unitamente alle sig.re e;
CP_5 Persona_1
• in adempimento a tale incarico le convenute sottoscrivevano in data 06.07.2007 preliminare di compravendita con la società Controparte_6
• vicende riconducibili ad aspetti edilizi, estranee alla sfera di competenza dell'avv.
determinavano la risoluzione del predetto preliminare;
CP_1
• l'avv. metteva in contatto le convenute con altro potenziale acquirente, la CP_1
Crea Costruzioni Srl, con la quale stipulavano in data 02.07.2008 un nuovo preliminare di vendita;
• tutti gli incarichi professionali si erano conclusi nel mese di luglio 2008;
• l'attore, stante il mancato pagamento del proprio compenso pari ad € 39.639,60, con raccomandata del 18.06.2013 ne sollecitava il pagamento;
• le convenute trasmettevano all'attore missiva del 28.06.2013 nella quale sostenevano che nulla era dovuto a seguito dei pagamenti nel tempo effettuati in contanti per un importo pari ad € 45.000,00 secondo tabella/scadenzario vergata personalmente dall'avv. CP_1
• con raccomandata del 04.07.2013 inviata alle convenute l'avv. insisteva nella CP_1 propria pretesa e le invitava a valutare la possibilità di definire in via transattiva la vicenda;
• la convenuta si rivolgeva ai Carabinieri di Fermo denunciando di Controparte_3
essere stata vittima di reati commessi da professionisti ed amministratori locali per vicende legate al terreno oggetto della presente controversia e nello specifico lamentava la circostanza che il suo ex difensore avv. stava cercando di CP_1 estorcerle del denaro nonostante fosse stato già completamente pagato;
• tali dichiarazioni davano origine al procedimento penale RGNR n. 3154/2013 avente grande eco mediatica per il coinvolgimento, oltre all'Avv. anche di noti CP_1
professionisti e politici del territorio;
• a partire dalla notifica dell'avviso di proroga delle indagini del 19.05.2014 la stampa locale ha dato ampio rialto alla notizia, presentandola come una sorta di pagina 3 di 14 “tangentopoli” locale con una media di un paio di articoli al giorno fino alla fine del mese di maggio;
• l'allora Procuratore della Repubblica, dott. dopo una seconda Persona_2
richiesta di proroga indagini del dicembre 2014, stante l'infondatezza della notitia ciminis nei confronti dell'Avv. ne stralciava la posizione dal Controparte_1
procedimento principale e in data 03.03.2015 ne chiedeva l'archiviazione;
• anche nei mesi seguenti la notizia è stata ripresa in occasione dei vari atti emessi dagli inquirenti e in occasione della celebrazione delle udienze che si erano succedute a carico degli altri coindagati fino al mese di febbraio 2021 quando la Corte di Appello di
Ancona emetteva la sentenza di assoluzione nei loro confronti, confermando quella precedentemente emessa in primo grado;
• le convenute si rendevano responsabili del reato di calunnia nei seguenti atti:
- nell'atto di opposizione all'archiviazione depositato in data 10.04.2015;
- memoria del 15.09.2015 depositata in vista dell'udienza del 21.09.2015 fissata dal GIP per decidere sull'opposizione;
- nelle deposizioni che hanno reso in qualità di testimoni al proprio difensore, compendiate in due verbali di assunzione di informazioni da parte del difensore che venivano depositati in vista dell'udienza fissata per il 05.10.2015;
• con ordinanza del 07.10.2015 il GIP dott. Enrico Zampetti rigettava l'opposizione e pertanto confermava l'archiviazione dell'Avv. CP_1
• le convenute pagavano il compenso all'attore in data 03.02.2021 in seguito al passaggio in giudicato dell'ordinanza di condanna ex art. 702 bis c.p.c. relativa al giudizio n.
835/2019 incardinato dall'attore innanzi al Tribunale di Fermo per ottenere la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo, quantificato dal difensore in euro € 30.000,00 oltre accessori, iva e cap, per l'opera professionale stragiudiziale prestata su incarico e nell'interesse delle resistenti.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto circa la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento dei danni, l'attore concludeva come sopra riportato.
pagina 4 di 14 Si costituivano in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
avversando le opposte pretese ed esponendo a proprio favore che:
• la domanda è improcedibile per decorrenza dei termini ex art. 8 D.L. 132/2014: se l'invito alla negoziazione assistita è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni dalla ricezione, la domanda giudiziale doveva essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (verbale di mancato accordo redatto il 02.07.2018);
• difetterebbe la prova della condotta calunniosa perpetrata dalle convenute in danno dell'attore;
• difetterebbe la prova del clamore giornalistico generato dalla vicenda e di conseguenza
è parimenti mancante la prova;
• ai fini dell'accertamento del reato di calunnia (art. 368 c.p.) mancherebbe una denuncia, querela o qualunque altra attività delle parti convenute volta a far avviare ai danni del sig. un procedimento penale;
CP_1
• la sig.ra si limitava a raccontare quanto le era accaduto in sede di Controparte_3 sommarie informazioni rese nel corso del p.p. 3154/2013 già pendente innanzi alla
Procura della Repubblica di Fermo;
• il PM presso la Procura di Fermo, pur in assenza di una denuncia o querela da parte delle convenute, inscriveva in modo autonomo il procedimento rubricato al n.
738/2015;
• nelle motivazioni del decreto di archiviazione del Tribunale di Fermo del 7.10.2016 il
Giudice faceva riferimento a dati di natura prettamente indiziaria sintomatici del fatto che l'indagato avesse già ottenuto dalle sue clienti le somme poi pretese;
• il fatto che abbia corretto di sua mano il piano di pagamento Controparte_2
redatto dal non è in grado di integrare la condotta di calunnia materiale;
CP_1
• l'acquiescenza prestata all'ordinanza del Tribunale di Fermo a definizione del procedimento ex 702 bis cpc rubricato n. 835/2020 non determinava alcuna ammissione di responsabilità dolosa, quanto la rinuncia all'esercizio di un diritto;
• difetterebbe la prova del danno biologico sofferto dal sig. atteso che negli CP_1 estratti di giornale depositati dall'attore venivano trattati argomenti del tutto diversi,
pagina 5 di 14 occupandosi, peraltro solo a livello locale, della vicenda di abusi edilizi e altri reati legati alla denuncia presentata dalla società Cosmo sul sospetto che loa politica locale mirasse al fallimento dell'azienda e alla vendita di lotti di terreno a prezzi ribassati a propri simpatizzanti;
• il mancato pagamento di una sola parcella professionale, a fronte di una carriera professionale di durata ventennale, non sarebbe in grado di generare lo stress e il patema psicologico asseritamente sofferto dall'attore, posto che il mancato pagamento di compensi rientra nella normale alea della professione forense, che, come helping professions, è caricata di stress e soggetta alla sindrome del burn out;
• alla oggettiva esistenza di pressioni legate alla professione forense si aggiungono tratti della personalità, quali il perfezionismo, che potrebbero rendere gli avvocati meno inclini a sopportare lo stress e le tipiche dinamiche della professione;
• difetterebbe la prova del danno biologico, nello specifico
- le certificazioni mediche prodotte per il periodo dal 03.06.2014 al 31.12.2014 non sono complete, posto che nel primo certificato non è riportata la causa della malattia mentre negli atri la causa è soltanto riferita dalla paziente;
- la consulenza psicologica e la relazione medico legale depositate da parte attrice sono state redatte a marzo 2021, quindi a distanza di quasi 10 anni dei fatti di cui è causa;
- la sintomatologia che avrebbe afflitto l'attore dal 2014 al 2015 è soltanto riferita dalla dott.ssa senza alcun riscontro medico oggettivo;
Per_3
- i quattro criteri di indagine sulla sussistenza del nesso causale citati dal dott. Per_4
non vengono indagati nella fattispecie concreta;
• la quantificazione del danno risultava viziata posto che nessuna somma poteva essere chiesta a titolo di spese legali sostenute dall'attore per difendersi nel procedimento penale 738/2015 RGNR, esercizio di un suo diritto costituzionale, come egualmente costituzionalmente garantito è il diritto delle convenute di far accertare i fatti dall'autorità giudiziaria;
• quanto alla refusione dei compensi liquidati all'avv. a titolo di sostituzione CP_7 dell'attore nell'attività professionale, il medico di base e il medico legale avevano limitato la malattia del convenuto al periodo giugno-dicembre 2014 nella misura di pagina 6 di 14 una IT al 50% e pertanto mancherebbe la giustificazione della richiesta di liquidazione delle competenze percepite dall'avv. per l'attività svolta nel 2015; CP_7
• nelle fatture sarebbero omessi elementi utili alla corretta applicazione dei parametri professionali, né risulta un contratto scritto tra le parti;
• difetterebbe l'indicazione delle sostituzioni e degli atti che sarebbero stati redatti dall'avv. ; CP_7
• al difetto di prova del danno subito non poteva sopperire la valutazione equitativa del giudice né la consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, le convenute concludevano come sopra riportato.
All'udienza del 26.10.2021 parte attrice dava atto che nelle more tra la loro costituzione e l'odierna udienza si era svolta la negoziazione assistita conclusasi con il verbale di mancato accordo del 06.09.2021, depositato telematicamente, che superava la relativa eccezione rendendo procedibile la domanda;
parte convenuta dichiarava di voler sentire come testimone il dott. , all'epoca comandante della Stazione Carabinieri di Fermo. Tes_1
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 28.04.2022 il Giudice ammetteva solamente la prova testimoniale di parte attrice, limitatamente ai capitoli da 3 a 9, veniva ammessa CTU medico legale volta ad accertare: a) l'esistenza, la natura, l'entità del danno biologico di natura psichica subito dall'Avv. ; b) l'esistenza di Controparte_1
connessione causale con l'evento per cui è causa;
c) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
d) se, anche alla luce dell'esame del periziando, residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale.
In data 04.05.2022 parte attrice nominava quale CTP il dott. in data Persona_5
16.05.2022 parte convenuta nominava quale CTP la dott.ssa Persona_6
All'udienza del 06.10.2022 veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_2
Il CTU dott. depositava l'elaborato peritale in data 07.10.2022. Persona_7
All'udienza del 29.06.2023 veniva escusso il teste di parte attrice e Testimone_3
all'esito il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 7 di 14 All'udienza del 7.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava alle parti i termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di genericità della domanda proposta dalle convenute.
Si rileva che l'azione è stata fondata sin dall'origine su elementi che hanno premesso al giudice di riscostruire chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda anche con riferimento al danno lamentato e di cui chiede ristoro, e alle convenute di espletare un'idonea difesa;
l'attore, a prescindere dalla fondatezza o infondatezza della domanda, nell'atto di citazione ha individuato specificamente e in concreto le tipologie di danno cui chiede il risarcimento. Ed invero ha indicato per il danno patrimoniale le specifiche spese e l'esatto ammontare, “Il danno patrimoniale complessivamente subito è quindi pari ad euro 17.481,28” (v. pag. 13 dell'atto di citazione) e per il danno non patrimoniale ha individuato le singole voci di danno e la loro specifica consistenza, allegando dati fattuali a supporto del danno biologico
“sindrome ansioso-depressiva reattiva e/o disturbi post-traumatica da stress” (pag. 14 atto di citazione); quanto al danno morale “Già solo di per sé, essere apparso sui giornali locali come autore di un reato di estorsione ed essere oggetto di sconcertanti apprezzamenti giustificano ampiamente un risarcimento pari ad euro 5.378,00” (v. pag. 16 atto di citazione); quanto alla personalizzazione
“ha riportato un mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita quotidiana e professionale, così come riferito dal C.T.P. prof. P. e (come verrà dimostrato in corso di causa), anche una maggiore Per_4
“difficoltà” nell'esercizio della propria attività (definibile in cinestesi lavorativa)” (pag. 16 atto di citazione).
Occorre rammentare che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata non solo con riferimento alle conclusioni ma avendo riguardo all'insieme delle allegazioni di cui all'atto introduttivo e dunque risulta irrilevante che nel caso di specie l'attore abbia specificato solo in parte espositiva la quantificazione delle singole voci di danno senza riportarla nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
2. Entrando nel merito, l'attore fa valere la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. in relazione alla condotta ritenuta illecita in quanto integrante reato di calunnia, delle sig.re
, e e dunque domanda il risarcimento Controparte_3 Controparte_8 Controparte_4 dei danni patiti in conseguenza di tale illecito. pagina 8 di 14 Trattandosi di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi della domanda ossia: la condotta attiva od omissiva causativa del danno,
l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno conseguenza (in materia di calunnia cfr. Cass. 30988/2018 e 11271/2020).
3. In particolare in relazione al risarcimento del danno derivante da calunnia occorre premettere i seguenti principi che devono guidare l'accertamento dell'illecito:
-colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. 30/11/2018, n.
30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271);
-sotto il profilo oggettivo occorre che sussista una falsa accusa e dunque che il fatto denunciato non si sia verificato;
inoltre, non occorre una denuncia in senso formale, bensì è sufficiente l'esposizione in qualsiasi forma di fatti concretanti gli estremi di reato (Cass. VI n.
463/2011), quindi anche quella che avvenga nel corso di dichiarazioni rese quale testimone od indagato/imputato all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- sotto il profilo soggettivo anche in sede civile rileva unicamente l'illecito a titolo di dolo: “La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (Cass.
Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n. 29495).
3. Partendo la profilo oggettivo, come detto, ai sensi dell'art. 368 c.p. l'innocenza del calunniato è il presupposto del delitto di calunnia.
Tale pregiudizialità, sul piano logico, afferisce soprattutto alla decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l'accertamento processuale dell'infondatezza pagina 9 di 14 dell'accusa mossa al calunniato nel separato procedimento a suo carico che costituisce un giudizio del tutto autonomo.
Anche un'eventuale sentenza definitiva, pronunciata nei confronti del calunniato, non fa stato nel processo contro il calunniatore in cui è consentito al giudice di rivalutare, ai fini della contestazione della falsità della notizia di reato, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'TO (tra le tante Cass. Sez. 6, n. 17951 del 13/10/2015, dep. 2016,
Cass. Sez. 6, n. 53614 del 03/12/2014).
Nel caso di specie nei confronti dell'Avv. non è intervenuta una sentenza di CP_1 assoluzione ma una archiviazione con decreto motivato. Ciò consente a maggior ragione di rivalutare i fatti che già hanno formato oggetto nel giudizio contro l'TO poiché
l'innocenza dell'TO non può desumersi dal solo decreto di archiviazione “il decreto di archiviazione, disciplinato dall'art. 408 c.p.p., e ss. è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato all'insussistenza degli estremi per esercitarla e che, proprio per questo, è ritenuto un atto neutro (Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. Tes_4
282591). Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè
l'innocenza dell'TO, non può prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche” (Cass. sentenza n. 12066 del 24 novembre 2022 dep. 22 marzo 2023).
3.1. Ebbene nel caso di specie l'attore identifica quale primo elemento di falsità nell'incolpazione effettuata dalle convenute, il fatto che le sig.re avessero Controparte_9 pagato il compenso di 45.000 € al difensore, quando invece tale pagamento non era mai avvenuto.
L'attore deduce a sostegno della falsità l'esito del giudizio civile avviato per il pagamento dei compensi professionali, all'esito del quale le parti odierne convenute sono state condannate al pagamento di € 30.000 del compenso per l'attività svolta dal professionista.
Non può non rilevarsi come nel procedimento civile il Tribunale ha ritenuto non provato l'adempimento della prestazione di pagamento dei compensi dedotta dalle pari attrici (ossia l'avvenuto versamento dell'importo di euro 45.000,00 in contanti). Così si legge nell'ordinanza: “Alla luce del quadro probatorio sin qui descritto, il Tribunale ritiene che le odierne resistenti non abbiano fornito la prova dell'adempimento dell'obbligazione in capo alle stesse incombente.” (pag. 7 ordinanza del 24.12.2020 r.g. n. 835/2019). pagina 10 di 14 Sennonchè il giudizio per il pagamento del compenso professionale soggiace alle regole probatorie e agli oneri probatori tipici della responsabilità contrattuale, richiamati anche nella ordinanza de quo “nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite
n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).”
Inoltre la prova dell'adempimento, nel caso di specie del pagamento estintivo, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione, soggiace alle regole del processo civile ed in particolare al divieto di prova testimoniale come richiamato nell'ordinanza del 24.12.2020.
Ebbene, la mancanza di prova dell'adempimento (nella specie tramite pagamento in contanti) secondo le regole civilistiche non equivale alla prova positiva della falsità dell'asserito pagamento, richiesta ai fini del reato di calunnia, e il cui onere della prova è in capo all'attore.
Nell'ordinanza resa nel procedimento 835/2019, del resto, si dà atto del fatto che è rimasto controverso l'effettivo pagamento integrale da parte delle di quanto Controparte_9 dovuto a titolo di corrispettivo nei confronti del ricorrente.
In altre parole ciò che risulta coperto dal giudicato dall'ordinanza del 24.12.2020 è che l'allegazione dell'avvenuto pagamento non ha trovato idoneo riscontro probatorio, ma non la falsità assoluta dell'allegazione di avvenuto pagamento. Falsità quest'ultima integrante elemento costitutivo del reato di calunnia e che deve essere accertata con un grado di certezza più elevato, come richiesto dalla norma penale, posto che la certezza dell'innocenza costituisce anche l'oggetto del dolo di tale reato.
Nel presente procedimento l'attore non ha fornito prova per sconfessare quegli elementi che lo stesso GIP aveva ritenuto sintomatici (seppur non sufficienti ai fin di un rinvio a giudizio) di possibili avvenuti pagamenti da parte delle odierne convenute al fine di fugare ogni dubbio sul punto. Ed in particolare il piano di pagamento rateale che le convenute asserivano essere stato redatto dall'Avv. -e che contiene la suddivisione in tre (come tre erano CP_1
le clienti) di importi scadenzati-, seppure privo di firma, trova una correlazione nella missiva pagina 11 di 14 inviata in data 04.07.2013 inviata dallo stesso (v. in atti) ove o stesso conferma di CP_1
aver predisposto una tabella/scadenzario.
Ancora sussiste una coincidenza fra le date della tabella/scadenzario e le date dei prelievi di somme coincidenti o parzialmente coincidenti con le somme ivi indicate (v. estratti conto in atti).
3.2.A nulla rileva la circostanza che la sig.ra abbia dichiarato “In relazione allo Controparte_3 scritto anzidetto, ricordo benissimo che il foglio è stato redatto tutto di pugno dall'avvocato CP_1 tranne le ultime due cifre entrambe di € 2.500,00 poste sulla settima colonna come pure ho
[...] scritto io la parola “NO” in corrispondenza della prima riga che è stata cancellata e riportava la data
“3/7”” (v. sit. 21.09.2015 all. 16).
Il documento in oggetto non reca la sottoscrizione di alcuno, né una data (motivi per cui non poteva costituire quietanza di pagamento), pertanto il fatto che dichiari di Controparte_2
aver cancellato le prime righe e che ella stessa apposto le cifre ultime 2.500,00 non costituisce alcuna confessione di alterazione, ben potendo l'”alterazione” essere stata contestuale e il documento essere stato legittimamente confezionato a più mani una volta raggiunto l'accordo sulle date dei pagamenti o, ancora legittimamente utilizzato dalla sig.re per annotare, CP_3 rispetto a quanto pattuito, le effettive dazioni. Il fatto che abbia scritto su Controparte_2
tale foglio, non costituisce dunque simulazione di reato, non potendosi attribuire a tali aggiunte l'inequivoco significato e finalità di aver voluto creare prove false volte a sviare la ricerca della verità all'autorità giudiziaria.
3.3. Non può desumersi una prova della falsità dell'accusa e di responsabilità delle convenute dal fatto che le stesse le stesse non abbiano impugnato l'ordinanza del Tribunale di Fermo a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc e rubricato al n. 835/20 R.G. potendo la decisione essere stata assunta per pluralità di motivazione -economiche o difensive -che non comportano il riconoscimento della responsabilità del reato di calunnia, non oggetto di accertamento in quel procedimento.
3.4. Quanto alla somma di € 10.000,00 proveniente dalla in sede di Controparte_6 opposizione archiviazione le convenute deducono che la somma pagata in assegno dalla società era destinata al pagamento dell'Avv. CP_1
L'avv. deduce invece che la somma è risultata versata nel conto delle convenute con CP_1 tre assegni di 3.300 euro. Con riferimento a tale somma nell'ordinanza di archiviazione si pagina 12 di 14 legge “il legale della società “ infatti, il 02.02.2015 ha ben chiarito che la somma Controparte_6 suddetta (di 10.000,00 euro) era stata versata da quest'ultima solo per la mera redazione del preliminare e perché non si era potuti addivenire al definitivo. Precisava poi che l'entità del compenso per l'intera operazione era stato concordemente indicato in circa 70.000,00 sulla base delle vigenti tariffe forensi. Appare dunque chiaro che la somma di e 10.000,00, non può dirsi quella effettivamente dovuta all'Avv. per l'opera professionale nel complesso da lui presentata, opera che Controparte_10 poi è comunque proseguita che con il suo intervento per la stipula del secondo preliminare.”
Ebbene nell'ordinanza di archiviazione non è stata esclusa l'esistenza di pagamenti da parte delle convenute all'Avv. mediante gli assegni alle stesse pervenuti dalla società CP_1
promissaria acquirente, ma unicamente che la somma di euro 10.000 fosse interamente satisfattiva del credito dell'Avv. CP_1
Anche sotto tale profilo non emerge nessun elemento di certezza circa la falsità della dichiarazione delle convenute. Il fatto che le stesse avessero indicato la somma complessiva di
€ 10.000 in luogo di tre versamenti distinti, non rileva ai fini della veridicità della dichiarazione.
4. Infine con riferimento al comportamento minaccioso tenuto dall'Avv. le CP_1 convenute hanno dichiarato che lo stesso era consistito nella minaccia di agire per vie legali e di iscrivere ipoteca, approfittando dell'incapacità di reagire delle stesse. Sotto il profilo oggettivo non è contestato dal convenuto che lo stesso abbia richiesto il pagamento del corrispettivo.
4.1. Sotto il profilo soggettivo, inoltre è verosimile che data l'entità delle somme richieste e la situazione in cui versavano le convenute -l'esito negativo del primo preliminare e la proroga sine die della stipulazione del secondo preliminare- le sig.ra abbiano Controparte_9
percepito come eccessivamente pressante la richiesta di ampi compensi.
E tale percezione -plausibile e verosimile proprio per la situazione di fatto in cui si è collocata-
è ancora più evidente nelle dichiarazioni rese in sede di sit dall sig.ra “non ce Controparte_3
la facciamo più, anche perché non abbiamo certo la disponibilità del denaro da lui richiesto”. La tempistica delle richieste di pagamento in uno con l'entità delle somme ha inciso sulla ricostruzione dei fatti come percepita dalle odierne convenute, che hanno così verosimilmente inteso le richieste di pagamento come minacciose e come delle “angherie”.
pagina 13 di 14 Va dunque escluso con riferimento alla dichiarazione della presenza di minacce, il dolo delle convenute posto che non ricorre il dolo del reato di calunnia quando si accerti che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura, esperienza e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass. VI, n. 12209/2020); al fine di determinare se vi sia il dolo di calunnia, il giudice è tenuto a considerare il grado di cultura di un soggetto (Cass. VI, n. 24606/2015) ovvero se la situazione rappresentata sia fondata su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. VI, n. 35558/2011).
5. Tanto premesso va dunque esclusa la responsabilità per calunnia in capo alle convenute e pertanto ogni altra questione rimane assorbita essendo escluso l'an della responsabilità.
6. La natura delle questioni trattate e il fatto che la decisione ha esulato, in parte, dalle argomentazioni difensive prospettate dalle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
7. Per gli stessi motivi le spese di CTU vanno definitivamente poste al 50% in capo all'attore e al 50% in capo alle convenute in solido fra loro.
PQM
Il Tribunale di Fermo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea
-DICHIARA compensate le spese di lite;
-PONE definitivamente le spese di CTU come liquidate in separato decreto al 50% in capo all'attore e al 50% in capo alle convenute in solido fra loro.
Fermo, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
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