TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5695/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/11/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Maria Scambia) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e
CPA se dovute e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
In via principale: accertare lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Controparte_1
come insegnante con contratti a tempo determinato, e riconoscere ai sensi degli artt. 11 e
[...]
117 Cost., nonché dei commi dal 121 al 124 della legge 107/2015 letti in combinato disposto con gli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione di ogni eventuale atto contrario, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il diritto al beneficio dell'incentivo di €.
500/00 annui all'attuale parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici di cui in premessa, e
1 conseguentemente condannare parte intimata al pagamento in suo favore della somma di 2.500,00 anche a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
In via subordinata: condannare parte intimata al rilascio in favore di parte ricorrente di una Carta
Docenti avente plafond di spesa pari ad Euro 2.500,00.
Parte ricorrente deduceva che:
è stata titolare di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019. 2020 – 2020.2021 -
2021.2022 - 2022-2023 - 2023.2024.
Ha lavorato presso diversi istituti scolastici:
Dal 23.10.2019 al 14.06.2020 presso IC Carducci di RC
dal 02.10.2020 al 30.06.2021 presso IC DO Don Bosco di RC
dal 27.09.2021 al 30.06.2022 presso IC DO Don Bosco di RC
dal 03.11.2022 al 30.06.2022 presso IC DO Don Bosco di RC
dal 01.09.2023 al 30.06.2024 presso IC Galluppi di RC
Attualmente presta servizio presso IC De Amicis di RC (contratto e cedolino Ottobre 2024 allegati).
Per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad euro
500,00 annui, finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, e riservata, in ragione della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola) e del dpcm n.
32313 del 23.092015, ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi dei docenti a tempo determinato (cc.dd. precari) quale era parte ricorrente nel periodo oggetto di causa.
La suddetta disciplina è discriminatoria per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, ed inoltre è violativa degli articoli 63 e 64 CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Pertanto, parte ricorrente con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al il CP_1 riconoscimento del diritto a beneficiare della cd carta del docente” e del relativo bonus di euro
500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi euro 2.500,00.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a
2 coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363-bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino
3 supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
In merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” (non oggetto di giudizio della sopra citata sentenza) si è pronunciata però recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano,
i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_2 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia Per_ dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 – .
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti ricorrente emergono supplenze svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024.
Quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2019 /2020 il contratto di supplenze temporanee iniziato il 23.10. 2019 e poi con più incarichi temporanei di cui l'ultimo fino al 14.6.2020 e quello
2021/2022 è stato con più supplenze temporanee fino al 30.6.2022
Per il 2022/2023 è stato con più supplenze temporanee fino al 30.6.2023
Infine la ricorrente quanto alla permanenza nel sistema scolastico prova il contratto di lavoro
2025/2026.
4 Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema
(fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il CP_1 beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre CP_1 accessori di legge.
Quanto alla eccezione di prescrizione la prima richiesta è avvenuta con pec del 10.4.2024 , per cui essendo il primo contratto conferito il 23.10.2019 , la prescrizione quinquennale non è maturata.
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, e liquidate ex D.M. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147/2022), , con aumento nella misura del 5% ex art. 4 comma 1-bis (in ragione dei collegamenti ipertestuali inseriti negli atti di causa), avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 11.12.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5695/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/11/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Maria Scambia) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e
CPA se dovute e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
In via principale: accertare lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Controparte_1
come insegnante con contratti a tempo determinato, e riconoscere ai sensi degli artt. 11 e
[...]
117 Cost., nonché dei commi dal 121 al 124 della legge 107/2015 letti in combinato disposto con gli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione di ogni eventuale atto contrario, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il diritto al beneficio dell'incentivo di €.
500/00 annui all'attuale parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici di cui in premessa, e
1 conseguentemente condannare parte intimata al pagamento in suo favore della somma di 2.500,00 anche a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
In via subordinata: condannare parte intimata al rilascio in favore di parte ricorrente di una Carta
Docenti avente plafond di spesa pari ad Euro 2.500,00.
Parte ricorrente deduceva che:
è stata titolare di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019. 2020 – 2020.2021 -
2021.2022 - 2022-2023 - 2023.2024.
Ha lavorato presso diversi istituti scolastici:
Dal 23.10.2019 al 14.06.2020 presso IC Carducci di RC
dal 02.10.2020 al 30.06.2021 presso IC DO Don Bosco di RC
dal 27.09.2021 al 30.06.2022 presso IC DO Don Bosco di RC
dal 03.11.2022 al 30.06.2022 presso IC DO Don Bosco di RC
dal 01.09.2023 al 30.06.2024 presso IC Galluppi di RC
Attualmente presta servizio presso IC De Amicis di RC (contratto e cedolino Ottobre 2024 allegati).
Per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad euro
500,00 annui, finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, e riservata, in ragione della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola) e del dpcm n.
32313 del 23.092015, ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi dei docenti a tempo determinato (cc.dd. precari) quale era parte ricorrente nel periodo oggetto di causa.
La suddetta disciplina è discriminatoria per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, ed inoltre è violativa degli articoli 63 e 64 CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Pertanto, parte ricorrente con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al il CP_1 riconoscimento del diritto a beneficiare della cd carta del docente” e del relativo bonus di euro
500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi euro 2.500,00.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a
2 coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363-bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino
3 supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
In merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” (non oggetto di giudizio della sopra citata sentenza) si è pronunciata però recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano,
i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_2 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia Per_ dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 – .
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti ricorrente emergono supplenze svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024.
Quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2019 /2020 il contratto di supplenze temporanee iniziato il 23.10. 2019 e poi con più incarichi temporanei di cui l'ultimo fino al 14.6.2020 e quello
2021/2022 è stato con più supplenze temporanee fino al 30.6.2022
Per il 2022/2023 è stato con più supplenze temporanee fino al 30.6.2023
Infine la ricorrente quanto alla permanenza nel sistema scolastico prova il contratto di lavoro
2025/2026.
4 Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema
(fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il CP_1 beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre CP_1 accessori di legge.
Quanto alla eccezione di prescrizione la prima richiesta è avvenuta con pec del 10.4.2024 , per cui essendo il primo contratto conferito il 23.10.2019 , la prescrizione quinquennale non è maturata.
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, e liquidate ex D.M. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147/2022), , con aumento nella misura del 5% ex art. 4 comma 1-bis (in ragione dei collegamenti ipertestuali inseriti negli atti di causa), avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 11.12.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5