Art. 1. Articolo unico
Alle vedove degli avvocati e dei procuratori trucidati alle Fosse Ardeatine e' concessa dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, a decorrere dal 1 luglio 1970, la pensione straordinaria forense di lire centocinquantamila mensili.
Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria forense.
La Cassa predetta si dara' carico dei relativi contributi.
Alle vedove degli avvocati e dei procuratori trucidati alle Fosse Ardeatine e' concessa dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, a decorrere dal 1 luglio 1970, la pensione straordinaria forense di lire centocinquantamila mensili.
Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria forense.
La Cassa predetta si dara' carico dei relativi contributi.