Articolo 1 della Legge 19 maggio 1971, n. 395
Versione
11 luglio 1971
Art. 1. Articolo unico

Alle vedove degli avvocati e dei procuratori trucidati alle Fosse Ardeatine e' concessa dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, a decorrere dal 1 luglio 1970, la pensione straordinaria forense di lire centocinquantamila mensili.
Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria forense.
La Cassa predetta si dara' carico dei relativi contributi.

Entrata in vigore il 11 luglio 1971
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