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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6702/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 14296/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.10.2020, proposto con atto di appello notificato in data 05.01.2021, da: (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Lucia Carini (C.f.: ), elettivamente domiciliato C.F._2
in Roma, Viale Gottardo n. 21, presso il suo studio giusta delega a margine dell'atto di appello
Appellante
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Cammarota (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio in Roma, in via Giuseppe Avezzana n. 2/B, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio di primo grado
Appellato
1 All'udienza cartolare del 04.07.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Cesari ha citato innanzi il Tribunale di Roma l'avv. al Parte_1 Controparte_1
fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16755/16, da questo ottenuto per il pagamento della somma di euro 9.887,58, quale compenso relativo alle attività professionali di avvocato svolte in sede stragiudiziale in favore dell'ingiunto e ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente atto così giudicare: In via
preliminare: 1) respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta ex art.648 cpc e non
di pronta soluzione;
In via principale: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del diritto
di credito vantato dall'Avv. nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti;
2) conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 16755/16,
R.G. 44366/16, emesso dall'intestato Ufficio il 13/07/16, con ogni conseguenza in
ordine alle relative spese;
In via subordinata: 1) accertare la parziale illegittimità del
diritto di credito vantato dall'Avv. nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti;
2) conseguentemente ridurre proporzionalmente la somma
[...]
oggetto del decreto ingiuntivo n. 16755/16, R.G. 44366/16, emesso dall'intestato Ufficio
il 13/07/16, con ogni conseguenza in ordine alle relative spese;
In ogni caso condannare
l'Avv. al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre spese Controparte_1
generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
A tali richieste ha premesso l'opponente: -di aver conferito mandato all'avv. CP_1
in data 09.05.2012, per la partecipazione alla procedura di mediazione pendente tra lui e le sorelle, per addivenire alla divisione di beni ereditari ed attribuzione delle rispettive quote di un immobile in comproprietà tra loro;
-che alla predetta data del 09.06.2012
2 l'accordo era già quasi raggiunto, grazie all'opera prestata da altri professionisti in precedenza incaricati;
-di aver ricevuto, oltre quattro anni dopo la conclusione del mandato, in data 26.08.2016, ingiunzione di pagamento per la somma di euro 9.887,58,
oltre interessi legali dalla domanda e spese di giudizio, quale compenso per le prestazioni professionali rese in riferimento al predetto procedimento di mediazione civile;
-che era stata erroneamente applicata, nella determinazione delle somme dovute a titolo di compenso professionale, la disciplina prevista dal DM 140/2012, entrato in vigore dopo la conclusione del dedotto mandato;
-che il parere di congruità espresso dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, posto a base della liquidazione operata in sede monitoria, adottava criteri incerti e presumibilmente i parametri di cui al DM 55/14,
anch'esso inapplicabile al caso di specie;
-che l'avv. aveva adottato i CP_1
parametri inerenti l'attività giudiziale, richiedendo anche un aumento del 20% per la presenza di più controparti nonché un rimborso forfettario del 12,5%, mentre l'incarico conferito si era sostanziato nell'adesione ad una procedura di mediazione e nella partecipazione ad un incontro presso l'organismo di mediazione;
-che nessun compenso era stato preventivamente pattuito e nelle diverse diffide inviate prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto erano state chieste somme differenti, costantemente in aumento.
§1.1-Si è costituito l'avv. insistendo per l'accoglimento della domanda CP_1
avanzata in via monitoria nonché per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e per il rigetto delle avverse deduzioni e richieste.
§1.2-Il primo giudice, all'esito dello scioglimento della riserva assunta in prima udienza,
ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.. Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con la prova per testi ammessa, l'ha decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto l'opposizione per quanto di ragione
3 e ha così disposto: <
dal Tribunale di Roma il 13/07/16; condanna a pagare all'avvocato Parte_1
la somma di Euro 5425,37, oltre accessori di legge;
condanna Controparte_1 [...]
a pagare le spese di giudizio, liquidate in Euro 4835,00 per onorari, oltre spese Parte_1
generali e accessori di legge;
spese di lite da distrarsi all'avvocato Massimo Cammarota,
dichiaratosi antistatario>>.
Il tribunale ha condiviso l'eccezione dell'opponente ed escluso l'applicabilità del DM
140/2012; quindi, considerata la natura stragiudiziale dell'attività svolta dall'avv.
istante, ha ritenuto che il compenso dovesse essere calcolato applicando il DM
127/2004, vigente all'epoca del definitivo compimento dell'attività professionale da remunerare. Valutate poi le attività professionali comprovate effettivamente svolte, ha altresì ritenuto che “la somma dovuta dall'opponente è pari a Euro 5425,37, oltre
accessori di legge. Atteso il ridimensionamento del quantum della domanda il decreto
ingiuntivo, emesso per una somma maggiore di quella dovuta, va revocato. Le spese di
lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente secondo
gli importi medi previsti dal DM 55/14 in corrispondenza dello scaglione di valore della
controversia, con compensi pari a complessivi Euro 4835,00, oltre spese generali, IVA
e CPA. Spese di lite da distrarsi all'avvocato Massimo Cammarota, dichiaratosi
antistatario”.
§2-La sentenza è stata impugnata da , con atto di appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di due motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) La sentenza è
errata in quanto adottata in violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004”;
difatti, ai sensi del Capitolo III, art. 5, comma 4, del D.M. 127/2004 “Per l'assistenza in
pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota
attribuita al cliente”. Pertanto, ha errato il giudice di prime cure statuendo: “E' senz'altro
4 da escludere che il valore sia quello indicato dall'opponente (Euro 110.000) posto che
anche nella dichiarazione di adesione al procedimento di mediazione (all.1 comparsa)
fu lo stesso signor a dichiararsi disposto ad acquistare le quote ereditarie delle Pt_1
sorelle con le quali era in lite per la somma complessiva di Euro 206.000,00”.
Ha aggiunto l'appellante: A) essendo il valore della quota ereditaria spettante a
[...]
pari ad € 115.000,00, per la determinazione del compenso il primo giudice Parte_1
non avrebbe dovuto fare riferimento anche alle quote ereditarie di spettanza delle altre coeredi.
B) Fermo restando lo scaglione tariffario di riferimento, compreso fra € 103.300,01 e €
258.000,00, per la quantificazione delle spettanze avrebbe dovuto aversi riguardo ai valori minimi dello stesso, con tutte le inevitabili riduzioni del caso.
C) Nella determinazione del compenso spettante all'avv. il primo giudice CP_1
avrebbe dovuto considerare i criteri generali di cui al Capitolo III, art. 1, comma 2, del
D.M.127/2004, in ragione dei quali, fra il minimo e il massimo dello scaglione, si deve tenere conto: “del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle
questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non
economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione”. E, invece,
in palese violazione della già menzionata norma, per la determinazione degli onorari, il tribunale ha fatto esclusivo riferimento al valore della controversia, ignorando gli altri rilevanti criteri generali di quantificazione, la cui applicazione avrebbe comportato un compenso certamente inferiore.
D) È stata totalmente omessa ogni considerazione e motivazione in merito alle puntuali e circostanziate doglianze sollevate dall'opponente riguardo all'attività effettivamente svolta dall'istante, stante la comprovata pendenza della procedura di mediazione a far data dal novembre 2011, con conduzione delle trattative da parte dei precedenti difensori e marginale ruolo dell'avv. CP_1
5 E) Erronea determinazione delle somme dovute per la conciliazione in mediazione, in quanto nel D.M. n. 127/2004 non vi è alcuna menzione della voce “conciliazione in mediazione”, tal che il compenso spettante all'avv. avrebbe dovuto Controparte_1
essere quantificato con riferimento ai valori minimi dello scaglione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n.127/2004, Tabella D – stragiudiziale.
“2) La sentenza è errata in quanto adottata in violazione e falsa applicazione dell'art.
91 c.p.c.”. L'opponente è stato costretto a introdurre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contestare lo sproporzionato ed eccessivo compenso richiesto dal tant'è che il giudice di primo grado, accogliendo l'opposizione, ha ridotto CP_1
della metà il compenso richiesto, ma ha poi inspiegabilmente condannato l'attore-
opponente alla integrale rifusione delle spese di lite (Euro 4.835,00 oltre spese generali e accessori) in favore del procuratore antistatario.
Invero, stante la riconosciuta fondatezza della opposizione, tenuto conto anche della preliminare richiesta lesiva del dovere di probità e lealtà, le spese di lite avrebbero dovuto, tutt'al più, essere integralmente compensate tra le parti.
L'appellante ha poi proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza,
accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 14296/2020: - in applicazione del DM n.127/2004, Capitolo III, art.
1, comma 2, e dell' art.5 comma 4, con l'allegata Tabella D – stragiudiziale, ridurre il
compenso liquidato all'Avv. nella sentenza impugnata e rideterminarlo CP_1
tenendo conto delle voci effettivamente contemplate nella Tabella e dei valori minimi
dello scaglione, con detrazione della somma di Euro 500,00 già corrisposta
dall'odierno appellante;
- compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di
primo grado. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
6 §2.1-Si è costituito e ha contestato l'appello proposto da Controparte_1 Pt_1
eccependone l'inammissibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, perché l'appellante si è
limitato a ripetere pedissequamente le contestazioni già mosse nel primo grado di giudizio ed integralmente respinte dal giudice di prime cure e ne ha chiesto il rigetto.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, non avendo la parte appellante insistito nella chiesta sospensiva, ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-Il primo motivo di appello proposto da è inammissibile in quanto Parte_1
difetta di decisività. Infatti, seppure l'art. 5, c. 4 del D.M. 127/2004, Cap. III, dispone:
“per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al
valore della quota attribuita al cliente” è pur vero che lo scaglione tariffario di riferimento è compreso fra € 103.300,01 e € 258.000,00, e dunque l'attribuzione del valore di euro 206.000,00 alla causa operata dal primo giudice non intacca in alcun modo il decisum in ordine ai compensi dovuti al CP_1
Come pure le doglianze esposte alle lett. B) e C) sono generiche e non supportate da richiami a dati oggettivi, che diano conto della semplicità delle questioni affrontate per l'espletamento del dedotto mandato.
Analogamente è da stimarsi priva di pregio la contestazione esposta alla lett. D) del paragrafo che precede, atteso che l'operato del professionista istante risulta comprovato dalla produzione documentale agli atti e, in considerazione del risultato utile ottenuto, è
stato liquidato il congruo compenso indicato in sentenza. Al contrario, la testimonianza resa dall'avv. Cacciaglia (precedente procuratrice legale del per la medesima Pt_1
controversia poi patrocinata dall'avv. è smentita dalle missive inviate da CP_1
quest'ultima all'avv. (difensore delle sorelle-controparti dell'appellante), tra CP_2
cui quella del 07.05.2012, in cui la predetta scrive “prendo atto del rifiuto espresso dalla
7 Part assistite per l'ultima proposta transattiva formulata dal sig. . Ciò Parte_1
posto, Ti rappresento che -vista ormai l'evidente impossibilità di addivenire ad una
composizione bonaria della questione – è interesse del mio assistito rivolgersi in tempi
brevissimi ad un organismo di mediazione”. È dunque evidente e pacifico, che prima dell'intervento dell'avv. non fosse stato raggiunto alcun accordo bonario tra CP_1
e le sorelle, neppure in parte, e che l'accordo sia stato concluso in sede Parte_1
di mediazione dopo l'intervento dell'appellato. È pertanto condivisibile la decisione del primo giudice anche nella parte in cui non applica i minimi del tariffario per la determinazione del compenso del professionista in considerazione della complessità
della controversia la cui composizione bonaria è stata irraggiungibile per altri due difensori e per considerevole tempo.
È altresì priva di fondamento la doglianza relativa alla mancanza della menzione della voce “conciliazione in mediazione” nel D.M. n. 127/2004, atteso che è pacificamente ritenuta applicabile per analogia la tabella “stragiudiziale” di cui al suddetto decreto anche al procedimento di mediazione, in considerazione delle evidenti analogie tra
“conciliazione” e “mediazione”; difatti entrambe constano di un procedimento fuori dagli schemi del processo civile, e quindi “stragiudiziale”, il quale può culminare in un
“verbale di accordo” che – omologato dal Tribunale – è suscettibile di assumere l'efficacia di titolo esecutivo (art. 12 D. Lgv. n. 28/2010). Pertanto, anche il compenso liquidato dal tribunale per la conciliazione in mediazione è stato correttamente determinato sulla scorta del D.M. n. 127/2004.
§3.1-L'unico motivo di gravame che può essere, sia pure parzialmente, condiviso attiene al governo delle spese di lite. Difatti, in considerazione del ridimensionamento del quantum della domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto dal sono da Pt_1
ravvisarsi ricorrenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c., per disporre in misura corrispondente la compensazione delle spese di lite di lite.
8 E, proprio in ragione del predetto parziale accoglimento, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite sia di primo che di secondo grado nella misura di 1/3, rimanendo a carico dell'appellante i rimanenti 2/3, così come liquidati in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti, in misura intermedia tra i minimi e i medi in ragione dell'opera prestata e della scarsa complessità delle questioni agitate in lite.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Accoglie l'appello quanto al secondo motivo e, per l'effetto, in parziale e limitata riforma della sentenza in epigrafe indicata, compensa le spese di lite del primo grado per
1/3, ponendo la rimanente parte a carico di e, liquidandole, per tale Parte_1
parte, in favore della parte convenuta, in euro 3.223,33 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
2. Compensa le spese di lite del grado per 1/3 e pone la rimanente parte a carico dell'appellante, liquidandole in favore della parte appellata, per tale parte, in euro
3.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
La presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 14296/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.10.2020, proposto con atto di appello notificato in data 05.01.2021, da: (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Lucia Carini (C.f.: ), elettivamente domiciliato C.F._2
in Roma, Viale Gottardo n. 21, presso il suo studio giusta delega a margine dell'atto di appello
Appellante
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Cammarota (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio in Roma, in via Giuseppe Avezzana n. 2/B, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio di primo grado
Appellato
1 All'udienza cartolare del 04.07.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Cesari ha citato innanzi il Tribunale di Roma l'avv. al Parte_1 Controparte_1
fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16755/16, da questo ottenuto per il pagamento della somma di euro 9.887,58, quale compenso relativo alle attività professionali di avvocato svolte in sede stragiudiziale in favore dell'ingiunto e ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente atto così giudicare: In via
preliminare: 1) respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta ex art.648 cpc e non
di pronta soluzione;
In via principale: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del diritto
di credito vantato dall'Avv. nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti;
2) conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 16755/16,
R.G. 44366/16, emesso dall'intestato Ufficio il 13/07/16, con ogni conseguenza in
ordine alle relative spese;
In via subordinata: 1) accertare la parziale illegittimità del
diritto di credito vantato dall'Avv. nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti;
2) conseguentemente ridurre proporzionalmente la somma
[...]
oggetto del decreto ingiuntivo n. 16755/16, R.G. 44366/16, emesso dall'intestato Ufficio
il 13/07/16, con ogni conseguenza in ordine alle relative spese;
In ogni caso condannare
l'Avv. al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre spese Controparte_1
generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
A tali richieste ha premesso l'opponente: -di aver conferito mandato all'avv. CP_1
in data 09.05.2012, per la partecipazione alla procedura di mediazione pendente tra lui e le sorelle, per addivenire alla divisione di beni ereditari ed attribuzione delle rispettive quote di un immobile in comproprietà tra loro;
-che alla predetta data del 09.06.2012
2 l'accordo era già quasi raggiunto, grazie all'opera prestata da altri professionisti in precedenza incaricati;
-di aver ricevuto, oltre quattro anni dopo la conclusione del mandato, in data 26.08.2016, ingiunzione di pagamento per la somma di euro 9.887,58,
oltre interessi legali dalla domanda e spese di giudizio, quale compenso per le prestazioni professionali rese in riferimento al predetto procedimento di mediazione civile;
-che era stata erroneamente applicata, nella determinazione delle somme dovute a titolo di compenso professionale, la disciplina prevista dal DM 140/2012, entrato in vigore dopo la conclusione del dedotto mandato;
-che il parere di congruità espresso dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, posto a base della liquidazione operata in sede monitoria, adottava criteri incerti e presumibilmente i parametri di cui al DM 55/14,
anch'esso inapplicabile al caso di specie;
-che l'avv. aveva adottato i CP_1
parametri inerenti l'attività giudiziale, richiedendo anche un aumento del 20% per la presenza di più controparti nonché un rimborso forfettario del 12,5%, mentre l'incarico conferito si era sostanziato nell'adesione ad una procedura di mediazione e nella partecipazione ad un incontro presso l'organismo di mediazione;
-che nessun compenso era stato preventivamente pattuito e nelle diverse diffide inviate prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto erano state chieste somme differenti, costantemente in aumento.
§1.1-Si è costituito l'avv. insistendo per l'accoglimento della domanda CP_1
avanzata in via monitoria nonché per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e per il rigetto delle avverse deduzioni e richieste.
§1.2-Il primo giudice, all'esito dello scioglimento della riserva assunta in prima udienza,
ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.. Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con la prova per testi ammessa, l'ha decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto l'opposizione per quanto di ragione
3 e ha così disposto: <
dal Tribunale di Roma il 13/07/16; condanna a pagare all'avvocato Parte_1
la somma di Euro 5425,37, oltre accessori di legge;
condanna Controparte_1 [...]
a pagare le spese di giudizio, liquidate in Euro 4835,00 per onorari, oltre spese Parte_1
generali e accessori di legge;
spese di lite da distrarsi all'avvocato Massimo Cammarota,
dichiaratosi antistatario>>.
Il tribunale ha condiviso l'eccezione dell'opponente ed escluso l'applicabilità del DM
140/2012; quindi, considerata la natura stragiudiziale dell'attività svolta dall'avv.
istante, ha ritenuto che il compenso dovesse essere calcolato applicando il DM
127/2004, vigente all'epoca del definitivo compimento dell'attività professionale da remunerare. Valutate poi le attività professionali comprovate effettivamente svolte, ha altresì ritenuto che “la somma dovuta dall'opponente è pari a Euro 5425,37, oltre
accessori di legge. Atteso il ridimensionamento del quantum della domanda il decreto
ingiuntivo, emesso per una somma maggiore di quella dovuta, va revocato. Le spese di
lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente secondo
gli importi medi previsti dal DM 55/14 in corrispondenza dello scaglione di valore della
controversia, con compensi pari a complessivi Euro 4835,00, oltre spese generali, IVA
e CPA. Spese di lite da distrarsi all'avvocato Massimo Cammarota, dichiaratosi
antistatario”.
§2-La sentenza è stata impugnata da , con atto di appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di due motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) La sentenza è
errata in quanto adottata in violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004”;
difatti, ai sensi del Capitolo III, art. 5, comma 4, del D.M. 127/2004 “Per l'assistenza in
pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota
attribuita al cliente”. Pertanto, ha errato il giudice di prime cure statuendo: “E' senz'altro
4 da escludere che il valore sia quello indicato dall'opponente (Euro 110.000) posto che
anche nella dichiarazione di adesione al procedimento di mediazione (all.1 comparsa)
fu lo stesso signor a dichiararsi disposto ad acquistare le quote ereditarie delle Pt_1
sorelle con le quali era in lite per la somma complessiva di Euro 206.000,00”.
Ha aggiunto l'appellante: A) essendo il valore della quota ereditaria spettante a
[...]
pari ad € 115.000,00, per la determinazione del compenso il primo giudice Parte_1
non avrebbe dovuto fare riferimento anche alle quote ereditarie di spettanza delle altre coeredi.
B) Fermo restando lo scaglione tariffario di riferimento, compreso fra € 103.300,01 e €
258.000,00, per la quantificazione delle spettanze avrebbe dovuto aversi riguardo ai valori minimi dello stesso, con tutte le inevitabili riduzioni del caso.
C) Nella determinazione del compenso spettante all'avv. il primo giudice CP_1
avrebbe dovuto considerare i criteri generali di cui al Capitolo III, art. 1, comma 2, del
D.M.127/2004, in ragione dei quali, fra il minimo e il massimo dello scaglione, si deve tenere conto: “del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle
questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non
economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione”. E, invece,
in palese violazione della già menzionata norma, per la determinazione degli onorari, il tribunale ha fatto esclusivo riferimento al valore della controversia, ignorando gli altri rilevanti criteri generali di quantificazione, la cui applicazione avrebbe comportato un compenso certamente inferiore.
D) È stata totalmente omessa ogni considerazione e motivazione in merito alle puntuali e circostanziate doglianze sollevate dall'opponente riguardo all'attività effettivamente svolta dall'istante, stante la comprovata pendenza della procedura di mediazione a far data dal novembre 2011, con conduzione delle trattative da parte dei precedenti difensori e marginale ruolo dell'avv. CP_1
5 E) Erronea determinazione delle somme dovute per la conciliazione in mediazione, in quanto nel D.M. n. 127/2004 non vi è alcuna menzione della voce “conciliazione in mediazione”, tal che il compenso spettante all'avv. avrebbe dovuto Controparte_1
essere quantificato con riferimento ai valori minimi dello scaglione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n.127/2004, Tabella D – stragiudiziale.
“2) La sentenza è errata in quanto adottata in violazione e falsa applicazione dell'art.
91 c.p.c.”. L'opponente è stato costretto a introdurre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contestare lo sproporzionato ed eccessivo compenso richiesto dal tant'è che il giudice di primo grado, accogliendo l'opposizione, ha ridotto CP_1
della metà il compenso richiesto, ma ha poi inspiegabilmente condannato l'attore-
opponente alla integrale rifusione delle spese di lite (Euro 4.835,00 oltre spese generali e accessori) in favore del procuratore antistatario.
Invero, stante la riconosciuta fondatezza della opposizione, tenuto conto anche della preliminare richiesta lesiva del dovere di probità e lealtà, le spese di lite avrebbero dovuto, tutt'al più, essere integralmente compensate tra le parti.
L'appellante ha poi proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza,
accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 14296/2020: - in applicazione del DM n.127/2004, Capitolo III, art.
1, comma 2, e dell' art.5 comma 4, con l'allegata Tabella D – stragiudiziale, ridurre il
compenso liquidato all'Avv. nella sentenza impugnata e rideterminarlo CP_1
tenendo conto delle voci effettivamente contemplate nella Tabella e dei valori minimi
dello scaglione, con detrazione della somma di Euro 500,00 già corrisposta
dall'odierno appellante;
- compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di
primo grado. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
6 §2.1-Si è costituito e ha contestato l'appello proposto da Controparte_1 Pt_1
eccependone l'inammissibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, perché l'appellante si è
limitato a ripetere pedissequamente le contestazioni già mosse nel primo grado di giudizio ed integralmente respinte dal giudice di prime cure e ne ha chiesto il rigetto.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, non avendo la parte appellante insistito nella chiesta sospensiva, ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-Il primo motivo di appello proposto da è inammissibile in quanto Parte_1
difetta di decisività. Infatti, seppure l'art. 5, c. 4 del D.M. 127/2004, Cap. III, dispone:
“per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al
valore della quota attribuita al cliente” è pur vero che lo scaglione tariffario di riferimento è compreso fra € 103.300,01 e € 258.000,00, e dunque l'attribuzione del valore di euro 206.000,00 alla causa operata dal primo giudice non intacca in alcun modo il decisum in ordine ai compensi dovuti al CP_1
Come pure le doglianze esposte alle lett. B) e C) sono generiche e non supportate da richiami a dati oggettivi, che diano conto della semplicità delle questioni affrontate per l'espletamento del dedotto mandato.
Analogamente è da stimarsi priva di pregio la contestazione esposta alla lett. D) del paragrafo che precede, atteso che l'operato del professionista istante risulta comprovato dalla produzione documentale agli atti e, in considerazione del risultato utile ottenuto, è
stato liquidato il congruo compenso indicato in sentenza. Al contrario, la testimonianza resa dall'avv. Cacciaglia (precedente procuratrice legale del per la medesima Pt_1
controversia poi patrocinata dall'avv. è smentita dalle missive inviate da CP_1
quest'ultima all'avv. (difensore delle sorelle-controparti dell'appellante), tra CP_2
cui quella del 07.05.2012, in cui la predetta scrive “prendo atto del rifiuto espresso dalla
7 Part assistite per l'ultima proposta transattiva formulata dal sig. . Ciò Parte_1
posto, Ti rappresento che -vista ormai l'evidente impossibilità di addivenire ad una
composizione bonaria della questione – è interesse del mio assistito rivolgersi in tempi
brevissimi ad un organismo di mediazione”. È dunque evidente e pacifico, che prima dell'intervento dell'avv. non fosse stato raggiunto alcun accordo bonario tra CP_1
e le sorelle, neppure in parte, e che l'accordo sia stato concluso in sede Parte_1
di mediazione dopo l'intervento dell'appellato. È pertanto condivisibile la decisione del primo giudice anche nella parte in cui non applica i minimi del tariffario per la determinazione del compenso del professionista in considerazione della complessità
della controversia la cui composizione bonaria è stata irraggiungibile per altri due difensori e per considerevole tempo.
È altresì priva di fondamento la doglianza relativa alla mancanza della menzione della voce “conciliazione in mediazione” nel D.M. n. 127/2004, atteso che è pacificamente ritenuta applicabile per analogia la tabella “stragiudiziale” di cui al suddetto decreto anche al procedimento di mediazione, in considerazione delle evidenti analogie tra
“conciliazione” e “mediazione”; difatti entrambe constano di un procedimento fuori dagli schemi del processo civile, e quindi “stragiudiziale”, il quale può culminare in un
“verbale di accordo” che – omologato dal Tribunale – è suscettibile di assumere l'efficacia di titolo esecutivo (art. 12 D. Lgv. n. 28/2010). Pertanto, anche il compenso liquidato dal tribunale per la conciliazione in mediazione è stato correttamente determinato sulla scorta del D.M. n. 127/2004.
§3.1-L'unico motivo di gravame che può essere, sia pure parzialmente, condiviso attiene al governo delle spese di lite. Difatti, in considerazione del ridimensionamento del quantum della domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto dal sono da Pt_1
ravvisarsi ricorrenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c., per disporre in misura corrispondente la compensazione delle spese di lite di lite.
8 E, proprio in ragione del predetto parziale accoglimento, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite sia di primo che di secondo grado nella misura di 1/3, rimanendo a carico dell'appellante i rimanenti 2/3, così come liquidati in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti, in misura intermedia tra i minimi e i medi in ragione dell'opera prestata e della scarsa complessità delle questioni agitate in lite.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Accoglie l'appello quanto al secondo motivo e, per l'effetto, in parziale e limitata riforma della sentenza in epigrafe indicata, compensa le spese di lite del primo grado per
1/3, ponendo la rimanente parte a carico di e, liquidandole, per tale Parte_1
parte, in favore della parte convenuta, in euro 3.223,33 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
2. Compensa le spese di lite del grado per 1/3 e pone la rimanente parte a carico dell'appellante, liquidandole in favore della parte appellata, per tale parte, in euro
3.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
La presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
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