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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 831/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025 e vertente
TRA con sede legale in Milano, in persona della dott.ssa , in qualità Parte_1 Parte_2
di legale rappresentante pro tempore della società, rappresentata, difesa e domiciliata, come da procura da intendersi in calce all'atto di appello, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.
Cristiana Massaro e Giacomo Ciammaglichella, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Paolo D'Amico sito in L'Aquila, alla via Vittorio Veneto, n. 11
APPELLANTE
E
on sede legale in Spoltore (PE), in persona del procuratore dott. per CP_1 Controparte_2
procura rogito Notaio dott.ssa del 17 marzo 2022, Rep n. 11865, Racc. n. 7707, Via Persona_1
Mare Adriatico n. 122, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rossotto con studio in Torino, via
Amedeo Avogadro n. 26 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, n. 448/2023 pubblicata il 22.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
< Voglia Codesta Ecc.ma Corte in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
1 - Nel merito: annullare e/o riformare la sentenza n. 448/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila,
Sezione per le Imprese, nel procedimento RG 128/2020, pubblicata in data 22 giugno 2023 e notificata il 24 luglio 2023, e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa così decidere:
a) accertare e dichiarare che i contenuti delle campagne di comunicazione digitale per il 2019
e sono stati realizzati da per i motivi di cui alla Parte_3 Controparte_3 Parte_1 premessa in fatto e in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare altresì, che tutti i relativi diritti patrimoniali di cui alla Legge sul diritto d'Autore sono di esclusiva titolarità di C.F._1
b) accertare e dichiarare che il lancio e l'utilizzazione delle campagne di comunicazione de quibus ideate e create dalla per pubblicate da luglio e tutt'oggi Parte_1 CP_1
visualizzabili on-line, è avvenuta senza l'indicazione dei crediti della stessa impedendo Parte_1
così di trarne la conseguente visibilità anche ai fini di potenziali clienti con un ulteriore grave pregiudizio anche rispetto al mancato guadagno e perdita di opportunità di nuovi incarichi professionali;
c) accertare e dichiarare che l'abusivo sfruttamento economico da parte della convenuta delle opere di comunicazione de quibus di titolarità di costituisce in ogni caso atto Parte_1
illecito ex art. 2043 c.c., per i motivi di cui in narrativa.
Per l'effetto:
1. condannare al risarcimento al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_1
nessuno escluso, anche se qui non espressamente richiamati, in favore di nella Parte_1 misura di € 67.400,00, così come espressamente quantificati nel paragrafo 6 delle premesse, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con l'aggiunta degli interessi a decorrere dal fatto al soddisfo e della rivalutazione monetaria;
2. condannare parte convenuta a provvedere alla rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, inibendo la circolazione delle campagne di comunicazione e Parte_4
, e che siano disposte le opportune misure a carattere reale volte ad eliminare lo Controparte_3 stato di fatto antigiuridico, con l'oscuramento dei siti internet che la riproducono da effettuarsi a spese dei convenuti, fissando le penali di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni violazione successivamente constata, e di Euro 1.000 (Euro mille) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
3. condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c., parte convenuta, ad esclusiva cura
e spese a pubblicare l'intestazione e il dispositivo della sentenza di condanna, o mediante inserzione per estratto della sentenza stessa, per due volte a 1/8 di pagina nei quotidiani: “Il Corriere della
2 Sera”, “Il Messaggero” e “Brand News”. Il tutto entro 30 giorni dal deposito della sentenza, autorizzando in difetto l'attore a provvedere direttamente con diritto di ripetere le spese dal convenuto;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio >>
Appellata
<< Voglia l'Ecc.ma Corte, confermare la sentenza n. 448/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione per le imprese, nel procedimento RG n. 128/2020, pubblicata in data 22 giugno 2023 e notificata in data 24 luglio 2023
e, per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa così decidere
Nel merito
- rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto.
In via preliminare ed istruttoria
- ammettere, ove d'uopo, i capitoli di prova per testimoni di seguito riepilogati:
1. Vero che nel marzo 2019 ha inviato a tutte le agenzie pubblicitarie partecipanti alla gara CP_1
il brief di cui al doc. 1 che si rammostra al teste;
Controparte_3
2. Vero che il doc. 15, fascicolo documenti che si rammostra al teste è stato inviato Parte_1
da nella persona della dott.ssa , in allegato alla mail del 5 marzo Parte_1 Persona_2
2019 ore 21,49, alla nella persona della dott.ssa come da doc. 2, p. 1 CP_1 Persona_3
fascicolo documenti YAM11203 che si rammostra al teste;
Pt_1
3. Vero che il doc. 6 che si rammostra al teste è la versione completa della presentazione Parte_1
con inserita in ultima pagina la chart inviata separatamente da
[...] Parte_1
4. Vero che il doc. 7 che si rammostra al teste è stato inviato via e-mail da _4
nella persona della dott.ssa a nella persona del dott. Persona_4 CP_1 Persona_5
in data 5 aprile 2019, come da doc. 39 che si rammostra al teste;
5. Vero che il doc. 8 che si rammostra al teste è stato inviato in data 6 maggio 2019, ore 10:30, via
e-mail da nella persona della dott.ssa , a nella persona Parte_1 CP_5 CP_1
del dott. come da doc. 3 fascicolo documenti che si rammostra al Persona_6 Parte_1
teste;
6. Vero che il doc. 9 che si rammostra al teste è stato inviato in data 6 maggio 2019 via e-mail da
nella persona della dott.ssa , a nella persona _4 Persona_7 CP_1
del dott. Controparte_6
3
7. Vero che il doc. 10 che si rammostra al teste è stato inviato in data 31 maggio 2019 via e-mail da
nella persona della dott.ssa , a nella persona del _4 Persona_8 CP_1
dott. come da doc. 40 che si rammostra al teste;
Persona_6
8. Vero che gli spot che si rammostrano al teste sub doc. 23 erano inseriti all'interno della presentazione di del 31 maggio 2019 di cui al doc. 10 che si rammostra al teste;
CP_4
9. Vero che il doc. 11 che si rammostra al teste è stato inviato in data 16 luglio 2019 via e-mail da
nella persona della dott.ssa , a nella persona del _4 Persona_8 CP_1
dott. come da doc. 41 che si rammostra al teste;
Persona_6
10. Vero che ha veicolato tramite la propria pagina Facebook i contenuti CP_1 Controparte_3
di cui al doc. 12 che si rammostra al teste;
11. Vero che in data 27 marzo 2019, ore 15.57, nella persona della dott.ssa _4
, inviava via e-mail a nella persona del dott. , con in copia Persona_8 CP_1 CP_7
conoscenza la dott.ssa e altri, il delle proposte creative in merito al prodotto ed Persona_9 CP_8
alla confezione come da doc. 15 che si rammostra al teste;
12. Vero che nella e-mail di cui al doc. 15 che si rammostra al teste, nella _4
persona della dott.ssa , rimandava la presentazione delle proprie proposte creative Persona_8
per la comunicazione digitale al 2 Aprile 2019, alle ore 12;
13. Vero che in data 2 aprile 2019, alle ore 12, si svolgeva una call tra nella _4
persona della dott.ssa ed il team creativo nelle persone della dott.ssa Persona_8 CP_1
, del dott. e altri, per la presentazione delle proposte elaborate dall'agenzia Persona_9 CP_7
per la gara come da doc. 15 e da doc. 42 che si rammostrano al teste;
Parte_3
14. Vero che in data 2 aprile 2019, alle ore 13, nella persona della dott.ssa _4
, inviava a nella persona del dott. e altri, la presentazione con le Per_8 CP_1 CP_7
proposte creative Lines Baby visionate nel corso della call come da docc. 16 e 17 che si rammostrano al teste;
15. Vero che in data 2 aprile 2019, alle ore 15, si svolgeva una call tra e Parte_1 CP_1
nella persona della dott.ssa , del dott. e altri, per la presentazione delle Persona_9 CP_7 proposte elaborate dall'agenzia per la gara come da docc. 19 e 42 che si rammostrano Parte_3
al teste;
16. Vero che in data 2 aprile 2019, alle ore 18:13, nella persona della dott.ssa Parte_1
, inviava a nella persona della dott.ssa , la presentazione Persona_2 CP_1 Persona_9
illustrata insieme al budget relativo alla gara come da docc. 18 e 19 che si rammostrano Parte_3
al teste;
4 17. Vero che è venuta a conoscenza delle proposte formulate da e da CP_1 _4
relative a solo in occasione delle call del 2 aprile 2019; Parte_1 Parte_3
18. Vero che la lettera prodotta sub doc. 20 che si rammostra al teste è stata inviata a Parte_1
in data 17 ottobre 2019.
[...]
Si indicano a testimoni, il dott. sui capitoli inerenti la gara , il dott. Persona_5 Controparte_3
e la dott.ssa sui capitoli inerenti la gara . Si chiede che vengano CP_7 Persona_9 Parte_3
escussi tutti i testi sul capitolo n. 18. I testimoni sono tutti domiciliati presso CP_1
In ogni caso
- con vittoria di spese, anticipazioni ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di L'Aquila ha rigettato, con condanna al rimborso delle spese processuali in favore della controparte, le domande proposte dalla (di Parte_1
Contr seguito, per brevità, ) la quale, deducendo che la (di seguito per brevità, CP_1 CP_1
aveva commissionato all'attrice l'ideazione di una proposta originale da utilizzare nell'ambito della campagna pubblicitaria finalizzata al lancio di nuovi prodotti afferenti ai marchi “ ” e Parte_3
“ ” affidandone poi la realizzazione ad altra azienda ( la quale però Controparte_3 CP_4 aveva utilizzato le ideazioni elaborate dall'attrice ossia l'espressione “tocco dopo tocco” e il teaser
(relativo al marchio “ ”) consistente nell' “uovo che si schiude all'esito del countdown”, Parte_3
aveva convenuto la affinché fosse accertata la violazione dei diritti di sfruttamento CP_1 economico derivanti dalle campagne pubblicitarie, per l'anno 2019, di “ ” e “ Parte_3 [...]
”, ai sensi degli artt. 171 L. 633/1941, 2043 e 2598 c.c. con condanna della convenuta (a) al CP_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice e da essa quantificati in
€ 67.400,00 (b) all'inibizione della “circolazione delle campagne di comunicazione Parte_4
e […] con l'oscuramento dei siti internet che la riproducono”, (c) alla
[...] Controparte_3
pubblicazione della condanna sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Messaggero” e “Brand
News” con (d) fissazione della somma di € 500,00, da corrispondersi dalla convenuta in favore dell'attrice in caso di inottemperanza.
1.1. In estrema sintesi, la ratio decidendi è rappresentata dalla valutazione che, malgrado la tutelabilità della proposta ideativa di campagna pubblicitaria quale opera dell'ingegno ai sensi degli Contr artt. 2575 e ss. c.c. e della legge 633/1941, nel caso di specie, quella proposta dalla , quanto al prodotto “ ”, era un mero sviluppo privo di apporto creativo originale, delle linee Controparte_3
guida (brief) fornite per iscritto da al momento di indire la gara tra quattro operatori pubblicitari CP_1
5 Contr interpellati (oltre alla , , e e, quanto al prodotto “Lines Baby”, CP_10 CP_11 CP_4
la campagna pubblicitaria poi lanciata da presentava una mera somiglianza con quella CP_4 ideata dall'attrice (facendo riferimento a un “uovo che si schiude per far nascere il ”, Per_10 personaggio questo ideato da e menzionato nel brief, e a un “countdown”, anch'esso elemento CP_1
priva di originalità) dalla quale si differenziava significativamente per le modalità grafiche del tutto differenti.
Contr 2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attrice sulla base dei motivi di seguito riassunti.
2.1. In relazione alla proposta di campagna pubblicitaria della nuova linea di pannolini “Lines
Baby”, il giudice di prime cure ha trascurato che il fulcro del progetto inviato e sottoposto a in CP_1 data 1.4.2019 era “costituito dal teaser contente la rappresentazione di un uovo che si schiude oscillando tra le nuvole, la cui apertura è scadenzata da un countdown”. Proprio l'accostamento della vita di un uovo con un prodotto per l'infanzia in una cronologia scandita dai secondi costituisce l'originalità della strategia di comunicazione proposta che rappresentava il messaggio innovativo della campagna digitale di promozione del prodotto;
non risultano, invero, precedenti nelle campagne commerciali di prodotti per l'infanzia che abbiano messo in collegamento quantomeno il concetto di uovo che si schiude oscillando su delle nuvole dal quale uscirà il draghetto, scadenzato dal ritmo di un countdown. Già di per sé tale considerazione avrebbe carattere dirimente rispetto ad ogni ulteriore
Contr considerazione circa l'evidente originalità della proposta ideata ed elaborata da , rapportata al linguaggio visivo chiaro ed immediato, considerati i tempi ristretti della comunicazione pubblicitaria.
In modo anomalo, la con e-mail del 15.4.2019, pur esprimendo interesse e forte apprezzamento CP_1 per le proposte, comunicava di avere accolto “altra proposta alternativa”. Sennonché, poco dopo, dal giorno 8.7.2019, veniva resa nota la campagna del predetto prodotto che riprendeva pedissequamente i contenuti del progetto di ed, in particolare, ricalcava il teaser ideato e realizzato CP_12 Pt_3
dalla stessa ovvero l'uovo che si schiude sulle nuvole, l'oscillazione e il countdown che lo scansiona, diventato così il nucleo centrale anche del messaggio pubblicitario della campagna La proposta CP_1
Contr della aveva il requisito dell'originalità: : la fase di lancio, intesa come la parte più “impattante” Cont e caratterizzante di ogni campagna, si è rivelata identica: nella proposta di e nella pubblicità di si riscontra il medesimo teaser in cui sui social e sul sito web di compare un CP_1 Parte_3
countdown con un misterioso uovo fluttuante tra le nuvole, con l'obiettivo principale, nell'ambito della sottesa strategia di comunicazione, di ingaggiare il pubblico attraverso delle anticipazioni aventi ad oggetto l'essenza del messaggio che verrà poi esplicitato con il lancio della campagna pubblicitaria
(il raffronto tra le due proposte rende evidente l'identità della soluzione adottata da rispetto alla CP_1
6 Contr proposta della ). L'originalità e la creatività del messaggio risiedono nell'utilizzo del countdown che anticipa la schiusura dell'uovo e la nascita del draghetto. Si tratta di un'idea originale in quanto il countdown non è di uso comune in spot di questo genere (non risulta mai utilizzato in altri contesti simili) e crea l'attesa della nascita di un dragotto tra le nuvole. Dunque, l'elaborazione in chiave creativa del “ fluttuante tra le nuvole e del countdown”, al contrario di quanto ritenuto Per_10
dal giudice di prime cure, ha comportato la creazione di un prodotto originale che va tutelato sanzionando, ai sensi degli artt. 2575 c.c. e 1 e 158 della legge 633/1941, la utilizzazione indebita posta in essere dalla CP_1
2.2. Parimenti censurabile è la valutazione del giudice di prime cure con riferimento alla linea
Contr di pannolini “ ”. , aderendo all'invito della del febbraio 2019, inviava e Controparte_3 CP_1
sottoponeva alla medesima in data 5.3.2019, unitamente al preventivo di spesa, due proposte creative entrambe mirate a soddisfare la necessità del brand di comunicare “la migliore protezione CP_3 con un tocco di Natura”. La prima è stata basata sull'idea che i bambini entrano in contatto con la realtà attraverso le mani;
il “tocco” per loro è un “tocco” di conoscenza;
in questo passaggio sta il
Contr ribaltamento creativo proposto da , ossia il “tocco di Natura” del prodotto diviene il “tocco dopo tocco” dei bambini che così imparano a esplorare e conoscere il mondo;
l'idea è stata presentata attraverso un video emozionale che mostrava diversi bambini e bambine che scoprono il mondo attraverso il tatto. La seconda proposta creativa aveva un'elaborazione diversa;
il “tocco di Natura” diventa il “il lato Naturello” del prodotto;
si è immaginato che il prodotto si sia ispirato alla natura dei bambini - spontanea, sempre autentica – creando per loro un pannolino che possa, grazie al massimo della protezione, lasciarli liberi di esprimersi e, grazie a un tocco di naturalezza in più, renderli sempre più felici. ER preferiva la prima proposta “Tocco dopo tocco” apprezzandone il contenuto al punto da passare ad uno step successivo di lavorazione, con una richiesta di rework delle
Cont musiche, puntualmente inviato da con e-mail del 6.05.19. La campagna di comunicazione
, tuttavia, veniva successivamente assegnata all'agenzia di per Controparte_3 CP_4 asserite ragioni di opportunità in quanto con l'agenzia sussisteva un rapporto di CP_4
collaborazione di lungo corso;
e proprio questo elemento – l'esistenza di un rapporto pregresso con
- connota di illegittimità tutto l'operato di oggetto di censura. La campagna CP_4 CP_1 digitale pubblicata il 5.8.2019 per il lancio della linea con l'agenzia Controparte_3 CP_4
Cont
riproduceva in maniera testuale e pedissequa quella proposta da "Tocco dopo tocco",
[...] tutt'oggi oggetto di pubblicazione e sfruttamento da parte di con l'attribuzione dei relativi CP_1 credits all'agenzia anche sui profili social del brand in cui viene pubblicato CP_4 CP_3
lo spot a ciclo continuo “tocco dopo tocco proteggi il tuo bambino”. Al contrario di quanto opinato
7 Contr dal Tribunale, la proposta di rappresentava la tematica di fondo legata al mondo della natura in chiave originale attraverso l'esperienza tattile del bambino, sotto l'headline “Tocco dopo tocco”, quale sviluppo originale e declinazione della parola chiave “tocco” fornito da Lo slogan “Tocco CP_1 dopo tocco” non è stato certamente ideato da La parola tocco di per sé non implica CP_4
Contr perciò la declinazione originale conferita da (e che ritroviamo pedissequamente riproposta da
, ben diversamente quindi dalla semplice ripetitività di un gesto come erroneamente ritenuto CP_1
dal giudice di primo grado. Non si può quindi non apprezzare la creatività e l'originalità insita nel
Contr Contr progetto di seguito riportato. Dal che deriva la lesione del diritto d'autore spettante alla alla quale va riconosciuta ogni tutela, inclusa quella risarcitoria.
3. Con deposito di comparsa, si è costituita la resistendo agli avversi assunti. CP_1
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 9.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. Secondo l'appellante, relativamente alla campagna digital “Lines Baby”, il giudice di prime cure, limitandosi ad evidenziare la non originalità dell'utilizzo dell'”uovo” (simbolo universale di nascita e maternità) e del countdown (comunissimo strumento di marketing) e d'altra parte l'appartenenza alla committente del personaggio del raffigurato (anche) tra e/o sulle nuvole Per_10
Contr come da Comunication Brief, non avrebbe colto il fulcro del lancio pubblicitario proposto dalla che era costituito, attraverso la rappresentazione di un uovo che si schiude oscillando tra le nuvole la cui apertura è scadenzata da un countdown, dal carattere originale e innovativo dell'accostamento della vita di un uovo con un prodotto per l'infanzia in una cronologia scandita dai secondi.
5.2. La critica non è persuasiva. Si osserva, innanzitutto, che non è tutelabile l'idea pubblicitaria in quanto tale, ma le sue forme di espressione se costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo ex art. 2575 c.c. ed art. 1 legge 633/1941 (il principio è stato più volte affermato nella giurisprudenza;
cfr. per tutte la recente Cass. 3393/2025 <La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, in quanto la nozione di opera dell'ingegno va riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscono la declinazione espressiva, non essendo tutelabile una metodologia narrativa in sé considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accordato la protezione del diritto d'autore, attribuendo
8 valore al solo carattere innovativo della metodologia narrativa di rappresentare fiabe tradizionali tramite carte recanti illustrazioni e brevi testi).>>).
5.3. Ciò posto, è evidente che l'ispirazione della parte appellante è stata espressa utilizzando, da un lato, il personaggio del GO blu tra le nuvole – ripreso dalle linee guida fornite dall'appellata e presente pure nelle confezioni dei prodotti – e dall'altro lato, per Parte_3 rappresentare la sua nascita, la figura dell'uovo – che è generalmente associato alle figure dei GH
(che nelle favole e nell'immaginario collettivo, nascono da un uovo) e dischiuso è presente pure in precedenti campagne pubblicitarie dei pannolini (v. doc. n. 32 in fasc. parte appellata) – e CP_3
l'immagine del countdown, che non è certamente nuovo per rappresentare il lancio di un prodotto (v.,
Contr a questo proposito, docc. 29, 33, 34 e 35 ibidem). Dunque, l'opera della non possiede i caratteri della creatività – cioè della originalità e novità pur se non intesi in senso assoluto, ma risultato di una rappresentazione ed interpretazione personale e individualizzante della realtà ovvero di una idea – trattandosi di espressioni, anche in combinazione tra loro, non originali bensì semplici nonché di uso comune nel marketing (i requisiti della creatività e novità, va da sé, vanno verificati prima di procedere a riscontrare se l'opera costituisca il plagio di un'altra; v. Cass. 24594/2005).
5.3. In ogni caso, anche le altre doglianze non convincono. Avendo l'appellata indetto una gara per individuare l'autore della campagna promozionale, non vi è nulla di anomalo nella circostanza che, all'esito della stessa, essa abbia scelto un concorrente piuttosto che un altro pur avendo espresso un apprezzamento per la proposta di quest'ultimo (peraltro, non è stato contestato che la proposta Contr della sia stata inviata in data 27 marzo – 2 aprile 2019, prima di quella della , CP_4
trasmessa nel tardo pomeriggio del 2 aprile 2019; v. docc. nn. 15-19, ibidem). Inoltre, effettivamente come rimarcato nella motivazione della sentenza gravata, il progetto scelto dalla ed elaborato CP_1 dalla pur avendo in comune con quello dell'appellante scelte espressive piuttosto CP_4
scontate e già presenti nella strategia comunicativa della appellata, se ne differenzia da più punti di vista essenziali: il lancio durava dieci giorni;
l'uovo è più curato nella grafica, avente sfondo bianco e macchie blu e gialle, a cui si affianca un countdown; lo sfondo dell'uovo è più dettagliato in quanto mostra in lontananza nuvole e stelle nella loro ambientazione notturna;
sul piano concettuale vi è una sensibile differenza poiché l'arrivo sulla nuvola è alla fine di un percorso che si snoda nei 10 giorni di lancio del teaser, in cui inizialmente l'uovo è fermo su un cocuzzolo della montagna, attirando così la curiosità degli animaletti del bosco, per poi cadere dalla montagna su una nuvola e fare con essa un viaggio di migliaia di chilometri, sino al momento della nascita attesa del;
in mezzo ci Per_10
sono le notti ed i giorni di attesa riprodotti figurativamente (v. doc. 16, ibidem e doc. n. in fasc. parte appellante).
9 6. Il secondo motivo di appello è, del pari, infondato.
6.1 Anche nel caso della lancio del prodotto “ ”, l'appellante lamenta come il Controparte_3 giudice di prime cure non abbia colto l'elemento creativo proposto che era costituito, sulla premessa che i bambini scoprono il mondo attraverso il tatto, dall'espressione “tocco dopo tocco”; in altri termini, l'elemento del “tocco” nella relazione con la “natura” indicato nel brief della committente ed emergente pure dalla confezione del prodotto (“ … ultra morbido a contatto con la pelle …”), sarebbe divenuto, attraverso una sorta di “ribaltamento creativo”, il “tocco dopo tocco dei bambini che così imparano ad esplorare e conoscere il mondo”, rappresentato da un video emozionale che mostrava bambini e bambine scoprire il mondo attraverso il tatto;
elemento ripreso nella campagna di promozione della in cui è presente il messaggio “tocco dopo tocco proteggi il tuo bambino”. CP_1
6.2. La doglianza non coglie nel segno. Come sottolineato nella motivazione della sentenza gravata, l'espressione “tocco di natura” doveva essere un elemento imprescindibile di tutte le proposte essendo previsto nel “Communication Brief” approntato dalla committente (v. doc. 1 fascicolo primo grado appellata); elemento indicato proprio accanto alla figura di un bambino che con la mano tocca un cuore morbido riportante le parole “ ” (come nel packaging della confezione del Controparte_3
prodotto, realizzata dall'appellata precedentemente all'avvio della gara;
v. docc. 4 e 24, ibidem). La espressione “tocco dopo tocco” così simile a quella indicata dalla committente e facilmente evincibile dalla stessa confezione del prodotto. Del resto, l'appellata ha prodotto gli incontestati risultati di una ricerca di anteriorità effettuata nelle banche dati The Easy Way (che raccoglie le principali pubblicità veicolate tramite i media dal 1980 in poi) e sui principali motori di ricerca su interne (Google e
Virgilio) i quali mostrano come l'espressione “tocco dopo tocco” non è certamente nuova (v. docc.
21, 27, 28, 29 e 30 ibidem). Dunque, avendo l'appellante riproposto, con una minima variante, un elemento richiesto espressamente dalla committente al momento dell'indizione della gara, per di più già utilizzata da altri inserzionisti in precedenti pubblicità, non è possibile rinvenire alcuna originalità
Contr nella proposta della .
6.3. Va aggiunto che l'espressione “tocco dopo tocco”, come eccepito dall'appellata, non è, a ben vedere, uno slogan pubblicitario ovvero il titolo di un annuncio (in altri termini, un claim, una
Contr tag line o headline), ma una mera locuzione utilizzata dalla nell'ambito della descrizione il concept della proposta essendo appunto presente in un passaggio in cui si illustra l'idea (concept) espressa nel video promozionale (“ … il tone of voice della comunicazione è emozionale e romantico.
In quest'idea, immagini e parole costruiscono – tocco dopo tocco, contatto dopo contatto – un mondo dove i più piccoli sono felicemente soddisfatti e a loro agio …; v. doc. 6 fascicolo p. 38 e doc. 8, p.
9, ibidem, ovvero doc. 15 fascicolo appellante;
il video promozionale, peraltro, non è stato allegato
10 agli atti ove si rinvengono soltanto quelli proposti dalla in successive versioni, da CP_4
ultimo prodotti telematicamente a seguito della più recente implementazione del PCT). Essa, quindi, non è propriamente un elemento della proposta creativa di pubblicità elaborata dall'appellante ove il
“tocco” è pur sempre quello ispirato dalla immagine riprodotta sulla confezione dei pannolini cioè quella del bambino che tocca il cuore morbido del pannolino Naturello fatto di fibre CP_3
naturali per garantire ai piccoli utilizzatori un maggiore confort e comunicare un messaggio di contatto “naturale”. Contr 6.4. Anche rispetto a tale prodotto, va sottolineato che, sebbene i contenuti pubblicitari di e di (la cui proposta finale, poi, veniva scelta) siano entrambi strettamente correlati a CP_4 quelli imposti dalla la proposta di quest'ultimo, contenente anch'essa le parole “tocco dopo CP_1 tocco” nella declinazione “Proteggi il tuo bambino in ogni sua scoperta, tocco dopo tocco. Da oggi con il nuovo puoi proteggerlo con un tocco di natura” (docc. 11, p. 5, 6, 12, p. 2; Controparte_3
nonché doc. 4 fascicolo appellante), presenta tratti essenziali diversi dalla prima. Infatti, mentre in
Contr quella della il “tocco di natura” si ricollega all'emozionalità del rapporto con il mondo naturale che il bambino scopre attraverso il tatto, in quella di “il tocco” si ricollega non soltanto CP_4
alla natura ma che alla scoperta quotidiana del mondo in generale, agli oggetti di uso quotidiano
(colori, bolle di sapone, strumenti musicali), scoperta protetta in modo “naturale” con i
[...]
(v. doc. 11). Dopodiché nella campagna promozionale svolta dall'appellata la citazione CP_3
(non originale e costituente, come si è detto, una semplice variante di quello indicato dalla CP_1 della locuzione “tocco dopo tocco” è uno dei riferimenti alla progressiva scoperta del mondo da parte del bambino e alla sua protezione con il (secondo la declinazione sopra trascritta;
Controparte_3
v. doc. 12) che si ripete, da un lato, è un semplice e banale sviluppo dell'indicazione obbligatoria di Contr
dall'altro, è sensibilmente differente dall'ispirazione della proposta di . CP_1
7. In conclusione, la decisione impugnata resiste alle censure dell'appellante il cui gravame va, pertanto, respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda
(indeterminabile – complessità media), secondo i valori medi per tutte le fasi esclusa, però, quella di trattazione-istruttoria per la quale sono appropriati i valori minimi, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione.
7.2. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
11 la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 10.313,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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