TRIB
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/01/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3132/2023 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Iacovissi;
Parte_1 contro
( , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Aprilia (LT), alla Controparte_1 P.IVA_1 via dei cigni, 2, 04011; -contumace-
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato alla Sig.ra
[...]
dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra in data Parte_1 Parte_2
17.05.2023, in quanto ritorsivo e/o discriminatorio e/o verbale, e, conseguentemente, condannare la ex art. 2, comma 1 D. Lgs. 23/2015, alla reintegrazione della Controparte_1
Sig.ra nel posto di lavoro, nonchè all''indennità commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra
dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra in Parte_1 Parte_2 data 17.05.2023, in quanto privo del giustificato motivo oggettivo, e, conseguentemente, condannare la ex art. 3, comma 1 D. Lgs. 23 del 2015, al pagamento di Controparte_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilitaà dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima delle ventiquattro mensilità, considerata la gravità della condotta posta in essere dalla Società, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra Parte_1 in data 17.05.2023, in quanto privo dei requisiti formali previsti ex lege, e, Parte_2 conseguentemente, condannare la ex art. 4, comma 1 D. Lgs. 23 del Controparte_1
2015, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari
a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima delle dodici mensilità, considerata la gravità della condotta posta in essere dalla Società convenuta, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata, ove la Società resistente non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Ricorrente dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra in data 17.05.2023, in quanto privo del giustificato Parte_2 motivo oggettivo ovvero dei requisiti formali previsti ex lege, e, per l'effetto, ex art. 9 del D. Lgs.
23/2015, condannare la ex al pagamento di un'indennità non Controparte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima delle sei mensilità, considerata la gravità della condotta posta in essere dalla Società, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dalla Società per il tramite della Sig.ra in danno della Ricorrente, costretta a recarsi al pronto soccorso a Parte_2 causa delle vessazioni subìte via messaggi;
conseguentemente, condannare la Società convenuta al pagamento della somma che sarà determinata dal Giudice in via equitativa per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla
Ricorrente a causa della illegittima condotta datoriale.
Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, parte resistente non si costituiva restando contumace.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza e, all'esito della successiva camera di consiglio, decisa mediante pubblica lettura -assenti le parti- e successivo deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso deve trovare parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente richiamare il principio, che costituisce ormai diritto consolidato, in virtù del quale «la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore» (Cass. n. 10947 del 2003), e ancora, «la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore» (Cass. n. 1648 del 1996). In sostanza, dunque, la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova, e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (ex multis da ultimo Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso escluso che la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio sia in alcun modo in grado di contaminare la valutazione del compendio probatorio o di alterare le regole che governano l'ordinario riparto dei relativi oneri tra le parti, il Tribunale osserva quanto segue.
Dal compendio documentale acquisito al processo emergono dati univoci in merito alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla sua protrazione temporale.
Segnatamente, nei prospetti paga e nella comunicazione UniLav acclusa al ricorso (all. 2 e 4) si fa riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sorto in data 17.10.2022 e cessato il
17.05.2023 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Le censure attoree rispetto all'atto risolutivo impugnato sono plurime.
Il ricorrente eccepisce, infatti, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento perché discriminatorio, ritorsivo, non comunicato in forma scritta, senza l'osservanza delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei lavoratori ed in ogni caso per manifesta insussistenza di giustificazioni di carattere oggettivo.
Tra le varie doglianze appare certamente assorbente quella relativa alla mancata comunicazione in forma scritta del licenziamento impugnato, comunicazione scritta che la parte convenuta, rimasta contumace, non ha avuto modo di asseverare.
Ciò conduce inevitabilmente alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente e la condanna della società convenuta alla reintegrazione della nel Pt_1 posto di lavoro da lei occupato al momento del recesso nonché al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum nel periodo di estromissione. Il datore di lavoro dovrà inoltre, per il medesimo periodo, versare i contributi previdenziali e assistenziali.
Non potrà invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria contestualmente proposta (solo nelle conclusioni) dalla , non essendo stato in alcun modo descritto (prima ancora che Pt_1 dimostrato) alcun ulteriore pregiudizio di carattere non patrimoniale ascrivibile alla illegittima condotta datoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla parte ricorrente in data 17.05.2023 e condanna la società resistente a reintegrare Parte_1 nel posto di lavoro da lei occupato al momento del recesso, nonchè a corrispondere alla medesima un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum nel periodo di estromissione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
rigetta nel resto;
condanna la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 16 gennaio 2024
Il Giudice Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3132/2023 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Iacovissi;
Parte_1 contro
( , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Aprilia (LT), alla Controparte_1 P.IVA_1 via dei cigni, 2, 04011; -contumace-
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato alla Sig.ra
[...]
dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra in data Parte_1 Parte_2
17.05.2023, in quanto ritorsivo e/o discriminatorio e/o verbale, e, conseguentemente, condannare la ex art. 2, comma 1 D. Lgs. 23/2015, alla reintegrazione della Controparte_1
Sig.ra nel posto di lavoro, nonchè all''indennità commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra
dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra in Parte_1 Parte_2 data 17.05.2023, in quanto privo del giustificato motivo oggettivo, e, conseguentemente, condannare la ex art. 3, comma 1 D. Lgs. 23 del 2015, al pagamento di Controparte_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilitaà dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima delle ventiquattro mensilità, considerata la gravità della condotta posta in essere dalla Società, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra Parte_1 in data 17.05.2023, in quanto privo dei requisiti formali previsti ex lege, e, Parte_2 conseguentemente, condannare la ex art. 4, comma 1 D. Lgs. 23 del Controparte_1
2015, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari
a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima delle dodici mensilità, considerata la gravità della condotta posta in essere dalla Società convenuta, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata, ove la Società resistente non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Ricorrente dalla Società convenuta nella persona della Sig.ra in data 17.05.2023, in quanto privo del giustificato Parte_2 motivo oggettivo ovvero dei requisiti formali previsti ex lege, e, per l'effetto, ex art. 9 del D. Lgs.
23/2015, condannare la ex al pagamento di un'indennità non Controparte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima delle sei mensilità, considerata la gravità della condotta posta in essere dalla Società, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dalla Società per il tramite della Sig.ra in danno della Ricorrente, costretta a recarsi al pronto soccorso a Parte_2 causa delle vessazioni subìte via messaggi;
conseguentemente, condannare la Società convenuta al pagamento della somma che sarà determinata dal Giudice in via equitativa per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla
Ricorrente a causa della illegittima condotta datoriale.
Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, parte resistente non si costituiva restando contumace.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza e, all'esito della successiva camera di consiglio, decisa mediante pubblica lettura -assenti le parti- e successivo deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso deve trovare parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente richiamare il principio, che costituisce ormai diritto consolidato, in virtù del quale «la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore» (Cass. n. 10947 del 2003), e ancora, «la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore» (Cass. n. 1648 del 1996). In sostanza, dunque, la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova, e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (ex multis da ultimo Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso escluso che la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio sia in alcun modo in grado di contaminare la valutazione del compendio probatorio o di alterare le regole che governano l'ordinario riparto dei relativi oneri tra le parti, il Tribunale osserva quanto segue.
Dal compendio documentale acquisito al processo emergono dati univoci in merito alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla sua protrazione temporale.
Segnatamente, nei prospetti paga e nella comunicazione UniLav acclusa al ricorso (all. 2 e 4) si fa riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sorto in data 17.10.2022 e cessato il
17.05.2023 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Le censure attoree rispetto all'atto risolutivo impugnato sono plurime.
Il ricorrente eccepisce, infatti, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento perché discriminatorio, ritorsivo, non comunicato in forma scritta, senza l'osservanza delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei lavoratori ed in ogni caso per manifesta insussistenza di giustificazioni di carattere oggettivo.
Tra le varie doglianze appare certamente assorbente quella relativa alla mancata comunicazione in forma scritta del licenziamento impugnato, comunicazione scritta che la parte convenuta, rimasta contumace, non ha avuto modo di asseverare.
Ciò conduce inevitabilmente alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente e la condanna della società convenuta alla reintegrazione della nel Pt_1 posto di lavoro da lei occupato al momento del recesso nonché al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum nel periodo di estromissione. Il datore di lavoro dovrà inoltre, per il medesimo periodo, versare i contributi previdenziali e assistenziali.
Non potrà invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria contestualmente proposta (solo nelle conclusioni) dalla , non essendo stato in alcun modo descritto (prima ancora che Pt_1 dimostrato) alcun ulteriore pregiudizio di carattere non patrimoniale ascrivibile alla illegittima condotta datoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla parte ricorrente in data 17.05.2023 e condanna la società resistente a reintegrare Parte_1 nel posto di lavoro da lei occupato al momento del recesso, nonchè a corrispondere alla medesima un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum nel periodo di estromissione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
rigetta nel resto;
condanna la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 16 gennaio 2024
Il Giudice Umberto Maria Costume