Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella giudizio promosso ex art. 473bis.51 c.p.c. da (C.F. Parte_1
) e da (C.F. ), entrambi con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'Avv. Callegarin Alessandro e l'avv. M. Cristina Marrapodi
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il figlio, come da accordi alle- gati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
letto il ricorso depositato congiuntamente in data 05/02/2025 dai Sigg.ri Parte_1
e a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del
[...] Parte_3
mantenimento del figlio , nato in [...] – Isole Baleari (Spagna) il 02/09/2015 dal loro Per_1
rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. Affidare il minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la re- Per_1
sponsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione, con collocamento prevalente presso la madre, Parte_1
attualmente in Gallarate (VA), Via Fusinato n. 14.
[...]
2. Assegnazione della casa di Gallarate (VA), Via Torino n. 9, al proprietario, Sig. Parte_2
3. In merito alle modalità di visita padre-figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, oltre a week-end alternati, a partire da sabato mattina alle ore 10.30, fino al riaccompagnamento, pres- so la residenza materna, alla domenica sera, entro le ore 20:30, nella settimana senza week-end, il padre potrà prelevare il figlio, dall'uscita da scuola, il martedì e giovedì, entrambi con pernotta- mento, riaccompagnandolo il giorno successivo, a scuola oppure presso la residenza materna. Nel- la settimana successiva con week end, il padre potrà prelevare il minore, il martedì e giovedì, con pernottamento e riaccompagnandolo il giorno successivo a scuola oppure presso la residenza ma- terna.
Le festività e tutte le principali vacanze scolastiche saranno divise equamente ed alternativamente fra i due genitori: Vacanze Natalizie, divise equamente ed alternativamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno 2025, e successivamente per anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e il periodo dal 31 di- cembre al 6 gennaio con il padre.
Vacanze pasquali, ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza sino alla giornata di Pasqua com- presa e dal lunedì dell'Angelo sino al ritorno a scuola. Per l'anno 2025, e poi successivamente ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dall'uscita da scuola sino Pasqua, con il padre, e il periodo successivo con la madre. Per le vacanze estive la possibilità di concordare fino a due set- timane, anche non consecutive, comunicando la date e luogo, all'altro genitore, entro il giorno 20 giugno di ogni anno. Le parti, quindi, dovranno vicendevolmente comunicare ove porteranno il fi- glio in villeggiatura e garantire, in ogni caso, la continuità dei rapporti in tale periodo con l'altro genitore, anche via telefono. I periodi di vacanza interrompono l'alternanza dei week-end, che saranno ripresi a partire dal ge- nitore che non ha goduto dal periodo di vacanze appena concluso e trascorso con il figlio. Le mo- dalità di visita delle festività e delle principali vacanze scolastiche potranno essere cambiate solo se vi è un consenso scritto di entrambi i genitori.
4. Il padre, corrisponderà a titolo di assegno quale concorso al mantenimento del Parte_2 figlio , minorenne di nove anni, la somma mensile di €. 350,00 (trecentocinquan- Per_1
ta/00),somma che sarà versata alla Sig.ra in via anticipata, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese. La somma mensile sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire da febbraio2026, e sarà corrisposto dal padre alla madre, tramite bonifico ban- Parte_1
cario, sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio . Per_1
5. L' assegno unico sarà interamente percepito dalla Sig.ra Parte_1
6. Il Sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per Parte_2
il figlio, come da protocollo della Corte di Appello di Milano del 14/11/17, e la rimanenza del 50%, sarà a carico della madre. Il rimborso delle rispettive quote di spese straordinarie dovrà essere ef- fettuato, da ciascuna parte, entro il giorno dieci del mese successivo all'esborso, su presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
7. Le parti danno atto che hanno già diviso i beni mobili presenti nella ex casa di convivenza sita in
Gallarate (VA), Via Torino n. 9.
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e non intendono avanzare alcuna pretesa economica in ordine al loro personale mantenimento”;
rilevato che in data 21/02/2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 05/02/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.;
rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura del figlio Per_1
e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
[...]
visto il parere del P.M.;
visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida il minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con collo- Persona_2 C.F._3
camento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito