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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1236/2021 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
o M lti, CH HI e CA LI del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Tione di Trento (TN), in Via Dante n. 24, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attore - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Marika Mazzonetto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa, sito in Gallarate (VA), in Via Ferni n. 1, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione,
- Convenuto - E
, (GIÀ ) (C.F. ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 pprese entata vv. Franco Beccaro ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Pontrelli del Foro di Trento, con Studio in Cavalese (TN), in Via Bronzetti n. 52, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- Terza chiamata -
1 OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti a sinistro sciistico.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto apposito atto di citazione, parte attorea dedotto:
- che, in occasione di una vacanza trascorsa durante il periodo natalizio in località Madonna di Campiglio, egli si trovava a sciare lungo la pista ivi ubicata identificata nella n. 50 “Facile Pradalago”;
- che, improvvisamente, l'attore veniva urtato e investito da un altro sciatore proveniente dalla sinistra e da monte, il quale procedeva a velocità elevata, determinando la rovinosa caduta al suolo dello Pt_1
- che, l'attore, impossibilitato a muoversi a seguito dello scontro, riportava lesioni tali da costringerlo a ricorrere, nell'immediato, alle cure del locale Centro di Pronto Soccorso di Madonna di Campiglio, dove gli veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria scomposta della tibia e del perone;
- che, in considerazione della gravità della frattura, lo veniva Pt_1 trasferito di lì a poco presso l'Ospedale di Cles, dove veniv mente sottoposto a intervento chirurgico per la sintesi della frattura;
- che, dopo una degenza di 4 giorni presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di Cles, l'attore veniva dimesso in data 30.12.2019, con prognosi iniziale di 30 giorni;
- che, a seguito di visita di controllo, tale periodo veniva aumentato di ulteriori 30 giorni e, successivamente, in data 4.11.2020, lo specialista in artroscopia e chirurgia del ginocchio presso l'Ospedale di Negrar, redigeva referto clinico che così concludeva: “Grave flesso – esiti frattura meta diafisaria tibiale e piatto tibiale destro. Gravissimo ipotonotrofia quadricipitale…OMISSIS…. Instabilità del LCA. Il paziente dovrà attendere per rimuovere i mezzi di sintesi e valutare poi se il ginocchio sarà in grado di concedere una normale vita di relazione”;
- che, circa la dinamica dell'incidente, l'attore esponeva di non essersi avveduto del sopraggiungere dello sciatore-investitore, ossia del convenuto , il quale, nel frangente, violava numerose Controparte_1 norme imp 3 del 2003, ossia mancava la precedenza a destra in corrispondenza di un incrocio fra 4 piste;
provenendo da tergo, non manteneva una direzione tale da non entrare in collisione con lo sciatore a valle;
procedeva ad elevata velocità e/o non moderava la stessa in prossimità di un incrocio ed, in ogni caso, disattendeva le più comune regole di diligenza comportamentale;
- che, l'attore descriveva l'incidenza in termini medico legali delle lesioni subite a seguito del sinistro, rimandando, ai fini della liquidazione monetaria dei danni, patrimoniali e non, derivanti quale conseguenza delle stesse, alle tabelle di riferimento in essere presso il Tribunale di Milano nel 2021. 2 Sulla base di tali premesse, la difesa di parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, per le circostanziate motivazioni in atti:
- in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. CP_1 nella causazione del sinistro del 26.12.2019 occorso al signor
[...] Pt_1 nseguentemente condannare il signor al risarci
[...] Controparte_1 tti, patrimoniali e non patrimoniali, s ito del sinistro del giorno 26.12.2019, che si quantificano in un importo non inferiore ad €uro 90.971,08, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito anche dell'eseperenda istruttoria, anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare il grado di responsabilità del signor nella causazione del sinistro del 26.12.2019 occorso al signor Controparte_1 nseguentemente, condannare il signor nella Parte_1 Controparte_1 ata responsabilità, al risarcimento dei dan e non patrimoniali, subiti dall'attore a seguito del sinistro del giorno 26.12.2019 che si quantificano in un importo non inferiore ad €uro 90.971,08, ovvero, a quella maggiore
o minore somma che risulterà di giustizia a seguito anche dell'eseperenda istruttoria, anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
2. La parte convenuta si è costituita con comparsa del 18.1.2022, con la quale ha contestato le domande attoree ed ha eccepito:
- che, la dinamica riferita dall'attore doveva ritenersi del tutto sconfessata dalla ricostruzione degli eventi effettuata dagli Agenti della Polizia di Trento nel verbale di intervento del 26.12.2019, ove, anche sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari dello scontro e delle tracce lasciate dagli sciatori sulle rispettive attrezzature, in particolare sugli attacchi degli sci e sugli scarponi, si ipotizzava uno scontro laterale tra i due sciatori, con conseguente perdita dello sci sinistro da parte dello il quale poi si Pt_1 produceva le lesioni sopraddette principalm causa dello sbilanciamento e della torsione del ginocchio destro, ossia quello ancora vincolato sulla neve dalla presenza dello sci;
- che, la parte convenuta negava la prospettazione dello scontro tracciata dall'attore, in particolare per quanto riguarda la significatività dell'incrocio, dato che entrambi gli sciatori provenivano dalla medesima pista, nonché quanto alla presunta provenienza da monte del rispetto allo CP_1
circostanza questa contrastante con quanto verbalizzato dalle Pt_1
intervenute sul luogo del sinistro;
- che, sempre a proposito di quanto formalizzato dalle forze CP_1 dell'or erbale del 26.12.2021, riteneva che il danno riportato 3 dall'attore, nella sua gravità, fosse da attribuire all'inidoneità dell'attrezzatura utilizzata dallo in particolare per quanto concerne Pt_1 gli sci e gli scarponi, entrambi vetusti;
- che, il convenuto rammentava di avere a sua volta chiesto il risarcimento per i danni riportati alla persona e di essersi visto corrispondere un importo pressoché corrispondente alla totalità dei danni così come dallo stesso quantificati, a riprova del fatto che anche gli assicuratori dell'attore avevano maturato il convincimento che la responsabilità dell'incidente fosse da ricondurre alla condotta negligente del contraente assicurato;
- che, infine, la parte convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile nei confronti dei terzi. Sulla scorta di tali premesse fattuali, la parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa di già in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pag lla responsabilità civile del convenuto verso i terzi per ivi sentire manlevare il sig. CP_1 da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi allo stesso dalla presente
[...] ll'eventuale accoglimento delle domande avverse, fissando nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per le causali di cui in premessa - respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare ex art. 96 c.p.c. parte attrice a corrispondere al sig. una somma a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno da determinarsi in rte dell'Ill.mo Giudice;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, accertare il grado di responsabilità dell'attore rispetto al danno lamentato e ridurre il risarcimento richiesto proporzionalmente all'incidenza causale della responsabilità dell'attore, in ogni caso con condanna a manlevare e tenere indenne il convenuto da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi allo stesso dalla presente causa e dall'eventuale accoglimento delle domande avverse da parte di CP_2
già compagnia assicuratrice per la responsab
[...] Controparte_3 el co I CASO: condannare già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, …affinché manlevi e CP_3
e il sig. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi allo CP_1 stesso dalla presente ll'eventuale accoglimento delle domande avverse. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio la terza chiamata, la quale ha dedotto:
- che, sussiste la copertura assicurativa in favore del convenuto;
- che, la prospettazione della dinamica dell'incidente fornita da parte attorea non corrispondeva a quanto accertato nell'immediatezza del fatto, parimenti alla rilevanza dell'incrocio delle piste, alla provenienza da tergo,
4 ossia da monte, del e alla supposta elevata velocità di CP_1 quest'ultimo;
- che, l'eziologia del trauma e la descrizione della caduta dello Pt_1 facevano piuttosto ritenere che l'urto tra gli sciatori fosse avvenuto velocità e fosse dovuto all'accidentale intersezione delle traiettorie dagli stessi tenute, la quale aveva innescato una collisione tra il fianco destro del convenuto contro il fianco sinistro dell'attore;
- che, i ragguardevoli danni dallo stesso riportati non dovevano ritenersi conseguenza dell'incidente, ma piuttosto dell'inadeguatezza dell'attrezzatura in dotazione all'attore, la quale sarebbe stata alquanto vetusta e avrebbe determinato il movimento di torsione dell'arto inferiore, con tutte le relative conseguenze lesive. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la terza chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto e di conseguenza respingere la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti di parte chiamata. Con rifusione di spese e compensi di lite. IN VIA SUBORDINATA: ove ritenuto sussistere una parziale responsabilità del convenuto nella Controparte_1 produzione dell'evento de quo, accertare e dichiarare il gr pa del medesimo, liquidando il danno a parte attrice secondo le emergenze processuali. Con rigetto nei confronti di parte attrice della rifusione delle spese e compensi professionali per aver impedito con la negativa posizione assunta di rifiuto di sottoporsi alla visita medico legale della Compagnia chiamata in causa, una valutazione del danno in sede stragiudiziale. Con condanna di parte attrice a rifondere le spese ed i compensi professionali di lite a favore della parte chiamata in causa ed a favore della parte convenuta per il motivo espresso”.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale. All'udienza del 10 Luglio 2024, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza dell'11 Settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nelle comparse di costituzione e risposta;
in particolare, parte attorea ha contestato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (cd. responsabilità aggravata) formulata dal convenuto.
5. Ciò posto, la domanda è solo in parte fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
5 5.1. Occorre procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie. Giova considerare che l'art. 19 della legge n. 363/2003 ha introdotto il principio secondo cui, nel caso di scontro fra sciatori si presume, sino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che debba applicarsi l'ordinaria disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in materia di responsabilità aquiliana poiché lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del Codice della Strada, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2054 c.c., agli incidenti sciistici. Di tal guisa, la tutela delle persone danneggiate dalla circolazione di persone munite di tale particolare attrezzo è retta dal regime dell'onere della prova di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. sent. 9456 del 2013).
5.2. Con riguardo al profilo dell'an debeatur, occorre rilevare che quanto affermato in sede di petitum e causa petendi in via principale di merito dalle parti è stato parzialmente sconfessato alla luce dell'istruttoria svolta, dato che le stesse hanno prospettato una situazione di responsabilità esclusiva del sinistro da attribuire alla controparte: parte attorea non ha provato adeguatamente la colpa esclusiva e specifica del convenuto in merito alla produzione del sinistro verificatosi ai suoi danni, con il relativo nesso causale, tra la condotta dello sciatore convenuto ed il danno subito;
di contro, nemmeno le allegazioni del convenuto e del terzo chiamato, volte entrambe a dimostrare l'assenza di qualsiasi nesso eziologico tra la condotta tenuta dal e le lesioni dedotte in causa dallo CP_1 Pt_1 sono meritevoli di accoglimento. Orbene, in merito all'evento, deve dirsi che risulta documentalmente provata la sua verificazione sul piano storico in ragione di quanto descritto nel rapporto di intervento della Polizia di Stato, allegato al fascicolo di parte attorea sub doc. n.
1. Dal verbale redatto a cura del firmatario assistente capo della Polizia di Stato, risulta che: “Durante l'attività di soccorso il sig. Testimone_1 atore delle dichiarazioni confuse e discordanti in merito Pt_1 alla dinamica dell'evento occorso ed in ultimo prima di essere affidato al personale sanitario, riferiva che mentre stava scendendo al centro della pista "Facile Pradalago", eseguendo delle curve a velocità moderata, nell'effettuare una curva destrorsa, veniva colpito a sinistra dal cadendo sul manto nevoso CP_1 senza poter ricordare ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'incidente. Ultimata la prima attività di soccorso, il come già detto non necessitava di CP_1 soccorso e cure mediche, pertant recarsi presso l'ufficio di questo per essere escusso a verbale di sommarie informazioni Controparte_4 testimoniati in merito all'accaduto. Sul luogo dell'incidente tra le persone presenti che avevano prestato la prima assistenza ai coinvolti, solamente il figlio di CP_1 si dichiarava testimone oculare. Quest'ultimo identificato per CP_1
6 in oggetto indicato, veniva invitato presso questi Uffici, unitamente al padre, Per_1 per essere escusso anch'egli a verbale di sommarie informazioni testimoniali”. Dal medesimo verbale emerge che: “Il asseriva che Controparte_1 mentre sciava insieme al figlio dopo i snowpark Per_1
"Ursuss" della pista "Faci ago" classificata blu, aveva ripreso a sciare, scendendo davanti rispetto al figlio che lo seguiva. Considerando sempre la direzione di marcia monte-valle, il percorreva a bassa velocità un breve Controparte_1 tratto di pista, causa , e giunto all'altezza del cartello segnaletica di indicazione della nomastica e della difficoltà di quattro piste (Facile Pradalago - Amazzonia – Diretta Pradalago e Provetti), proseguiva eseguendo curve sempre a bassa velocità e a raggio medio mantenendosi nella porzione di centro- sinistra della pista "Facile Pradalago". Ad un certo punto, nell'eseguire una curva verso sinistra, proprio e solamente nella fase centrale di tale azione, il i CP_1 accorgeva della presenza di un altro sciatore ed entrava in contatto proprio con lo Quest'ultimo da quanto dichiarato scendeva a velocità moderata, Pt_1 elle curve a medio raggio, percorreva ed occupava la parte centrale della pista predetta. In prossimità dell'ampio tratto semipianeggiante lo Pt_1 effettuava una curva verso destra proprio parallelamente e vicino alla traiettoria di discesa del I due sciatori si avvedevano all'ultimo istante l'uno CP_1 dell'altro ed to, nello specifico lo scarpone destro del CP_1 urtava lo scarpone sinistro dello Il figlio del Pt_1 CP_1 seguiva la traiettoria del padre, nelle dichiarazioni rese e sottoscritte senza la presenza del padre, confermava che da tergo aveva visto chiaramente la dinamica dell'incidente, rilasciando dichiarazioni concordi con quelle sottoscritte dal padre”. Gli Agenti intervenuti sul posto hanno, dunque, ricostruito la dinamica dell'incidente nei termini di seguito testualmente riportati: “In sintesi a seguito del contatto degli scarponi dei due sciatori coinvolti, mentre al CP_1 nonostante la caduta sul manto nevoso non si sganciavano i suoi sci Pt_1 si sganciava lo sci sinistro, e prima di cadere a terra, rimaneva in precar effettuando una rotazione forzata con la gamba destra, procurandosi il trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con la sospetta frattura alta della tibia. Tesi avvalorata anche dalle dichiarazioni rese dal che andando E_ in aiuto allo er prestargli socco manto nevoso Pt_1 privo dello sci sinistro, aiutandolo altresì a sganciare lo sci dall'arto inferiore destro infortunato. La plastica dello scafo destro di nuova generazione, in uso al presentava nella zona antero-laterale esterna del piede, un segno di CP_1
o da striscio, proseguimento della scalfitura presente anche sulla parte esterna del puntare dell'attacco dello sci destro, il tutto chiaramente visibile nei fotogrammi scattati dagli operatori ed allegati alla presente annotazione. Lo nvece indossava un paio di scarponi molto vetusti, modello in uso circa 40 Pt_1 ca Koflac), molto rovinati e con numerosi segni di usura, pertanto era impossibile correlare qualsiasi segno o scalfitura dello scarpone all'evento così come per i suoi vecchi sci (marca Atomic). Sul posto non venivano rilevati altri elementi oggettivi utili o tracce sulle traiettorie seguite dai due coinvolti che potessero risalire ad una chiara ricostruzione dell'evento in quanto già a quell'ora in quell'area di pista vi era un'alta 7 affluenza di passaggi di sciatori (…). Valutando e analizzando tutti gli elementi raccolti sopra richiamati in ordine all'evento, lo scrivente si trova impossibilitato ad indicare eventuali responsabilità attribuibili al due sciatori coinvolti nell'incidente sciistico in trattazione”. Tali esiti ricostruttivi, in merito alla dimensione storica di verificazione del sinistro e alla relativa dinamica, hanno trovato conferma anche nella prova testimoniale espletata in corso di causa, alle udienze del 15.02.2023 e 12.04.2023. In particolare, all'udienza del 15.02.2023, l'agente di Polizia Tes_1
sentito sui capitoli di prova formulati dalla parte convenuta, ha
[...] ato che gli sciatori provenivano dal medesimo tracciato e che la ricostruzione della dinamica, così come espressa nel verbale di intervento sub doc. 1 del fascicolo attoreo, era stata effettuata fedelmente a quanto descritto dai soggetti sentiti nell'immediatezza dello scontro (vale a dire, l'attore, il convenuto e il figlio di quest'ultimo). Anche la modalità di produzione della grave lesione alla gamba destra dell'attore era stata riportata a verbale in base a quanto affermato dai presenti sentiti in loco. Il teste ha confermato che l'attrezzatura in dotazione all'attore consisteva in materiale molto vetusto e che la pista dove si trovavano gli sciatori coinvolti nel sinistro era “una pista facile, blu, adatta a sciatori principalmente principianti, con una pendenza da lievissima a lieve” e che il convenuto aveva riferito di essere appena partito, con gli altri 3 familiari, da uno snowpark che si trovava a breve distanza dal punto dell'impatto. Su domanda della difesa attorea, il teste ha dichiarato: “Non Tes_1 ricordo se il e lo avessero gli sci agganciati quando sono intervenuto CP_1 Pt_1 sul luogo del io delle foto nell'immediato che ritraggono le persone e i luoghi, con le didascalie” e, sempre su domanda di parte attorea ha rammentato il punto dove le persone coinvolte nel sinistro stazionavano al momento del suo intervento, affermando che “le persone sono state ritrovate a circa 300/400 metri di distanza dal tabellone, l'area in cui sono state trovate le persone è ampia e pianeggiante, dove c'è un'intersezione di 4 piste”. Sempre il teste ha dichiarato di confermare la circostanza per cui Tes_1 la zona dell'urto era ampia e quasi pianeggiante, la posizione dei due sciatori era con sul lato destro della pista e prossimo al CP_1 Pt_1 centro della ste lo avrebbe effettu re secondo Pt_1 la ricostruzione dello scontr dal teste, una curva verso destra in concomitanza con l'urto, e non a sinistra come sostenuto dalla terza chiamata;
la pista di sci teatro dello sconto era una pista classificata blu, quindi, adatta anche a sciatori inesperti, ma non una pista per dilettanti, come capitolato dalla Compagnia assicurativa. Gli scarponi dei due sciatori coinvolti nell'incidente venivano a contatto tra di loro, in base alle tracce rinvenute sugli stessi e, più precisamente, lo scarpone destro del collideva con lo scarpone sinistro dello CP_1
entrambi av iarato di essere partiti da uno snowpark Pt_1
8 sovrastante, a circa 400 metri dal luogo dell'impatto; la circostanza dello sganciamento dello sci sinistro del solo era stata riferita dai Pt_1 presenti sentiti a sommarie informazioni, c e come la circostanza del riferito dolore al pollice della mano accusato dal convenuto. L'altro testimone escusso all'udienza del 15.2.2023, anch'egli appartenente alla Polizia di Stato, intervenuto sul luogo del sinistro, Testimone_3 autore delle fotografie scattate al momento dell'inter relazione sub doc. 1 del fascicolo attoreo, ha sostanzialmente rimandato a quanto verbalizzato dal collega . Tes_1
Infine, il teste , figlio del convenuto e sentito a E_ sommarie infor o lo scontro tra i due sciatori, ha confermato quanto riportato nella relazione della Polizia, ricordando che la famiglia stava sciando in compagnia della sorella di 6 anni, principiante, e che il gruppo aveva appena preso l'abbrivio da uno snowpark di poco soprastante rispetto al punto dell'impatto. L'esito della prova testimoniale trova riscontro nel verbale redatto dalle Autorità intervenute, sul posto, le quali hanno accertato che: nato il [...] a [...], residente a [...]
( na in oggetto indicata la quale, in merito all'incidente sciistico, invitata a fornire precise informazioni per tutto quanto in sua conoscenza, dichiara: “Oggi verso le ore 11,00 circa, stavo sciando lungo la pista Facile Pradalago n. 50 con tutta la mia famiglia (padre, madre e mia sorella), mio padre era avanti a me mentre mia madre e mia sorella erano dietro. Stavamo scendendo sul lato sinistro della pista ed eravamo appena avviati da sotto il mini Snowpark, pertanto non avevamo una forte velocità. Mio padre faceva delle curve e io lo seguivo a poca distanza senza perderlo di vista. Giunti precisamente nei pressi del tabellone posto al centro della pista che indica le varie direzioni delle piste, mio padre ha fatto una curva da sinistra verso destra portandosi verso il centro della pista ed ho visto che uno sciatore che proveniva dal senso opposto, il quale aveva fatto una curva da destra verso sinistra, entrambi giunti sotto il tabellone, nella stessa traiettoria, si sono scontrati. Nello scontro esattamente mio padre con il suo fianco destro e l'altro sciatore con il suo fianco sinistro. Entrambi sono caduti sul manto nevoso ed io subito mi sono avvicinato a mio padre chiedendogli cosa avesse e lo stesso mi riferiva che aveva dolore alla mano sinistra e di andare a vedere cosa si era fatto l'altro signore. Infatti mi sono avvicinato allo sciatore e l'ho aiutato a togliere lo sci della gamba che sentiva dolore poiché nella caduta non si era staccato. Subito dopo è arrivato anche mio padre, il quale con il suo cellulare ha chiamato i soccorsi”. Alla luce di quanto affermato dai verbalizzanti nella summenzionata relazione e dai testimoni escussi in giudizio, la ricostruzione della dinamica del sinistro con conseguente attribuzione di responsabilità in capo al solo convenuto, così come formulata dall'attore, risulta parzialmente destituita di fondamento. È principio consolidato quello secondo cui il verbale delle Forze dell'ordine, in quanto atto pubblico, faccia piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come 9 avvenuti in sua presenza e conosciuti, senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 9037 del 2019). La concordanza degli elementi probatori desunti dalle prove testimoniali assunte e dalla documentazione in atti, consente di ritenere accertata la dinamica dell'incidente sciatorio descritta dal convenuto e dalla terza chiamata: difatti, sulla base delle dichiarazioni dei presenti, nonché delle tracce rinvenute sugli attacchi e sugli scarponi del convenuto CP_1 risulta con ogni evidenza che l'urto è stato causato dall'accidentale intersecarsi delle traiettorie dei due sciatori, i quali procedevano pressoché parallelamente l'uno rispetto all'altro, entrambi impegnati ad effettuare una curva destrorsa, per l'attore e sinistrorsa, per il convenuto Pt_1
CP_1
due sciatori ha determinato conseguenze differenti, in quanto, mentre il convenuto è caduto sulla neve procurandosi un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro (con molta probabilità, la parte del corpo venuta a contatto con l'attore , nonché una lesione a Pt_1 carico del primo dito della mano sinistra, e ente conseguenza della caduta, l'attore ha riportato conseguenze ben più gravi, in quanto, Pt_1 come descritto le di intervento della Polizia, dopo il distacco dello sci sinistro, ossia quello venuto a contatto diretto con l'altro sciatore, si è trovato in una situazione di precario equilibrio, tale da comportare la torsione all'altezza del ginocchio della gamba, alla quale era rimasto agganciato lo sci 'superstite', vale a dire la destra. Se la ricostruzione della dinamica fornita da parte convenuta risulta sicuramente più prossima a quanto impongono le risultanze processuali, non si può dire altrettanto per la tesi, sempre di parte convenuta e alla quale aderisce la terza chiamata, secondo la quale la causa della gravità dell'infortunio a carico dello sarebbe ricollegata alla vetustà dei Pt_1 materiali e degli attrezzi utiliz stesso in occasione dell'incidente. Invero, la parte convenuta si limita a contestare la vetustà dell'attrezzatura, senza specificare quale difetto degli sci o degli scarponi utilizzati dall'attore avrebbe causato le lesioni dallo stesso sofferte. Emerge, del resto, da una valutazione degli elementi istruttori, che gli attacchi installati sugli sci dell'attore abbiano funzionato correttamente in occasione dell'incidente oggetto di lite. Difatti, la circostanza dello sganciamento dello sci sinistro in occasione dell'urto, sicuramente non lieve, con il convenuto, depone a favore di un normale funzionamento dell'attacco dello sci, rendendo superflue le ulteriori considerazioni, maggiormente estetiche, circa l'idoneità dei materiali di cui faceva uso lo Pt_1
Da quanto esposto, la ricost più plausibile dell'accaduto conduce alla conclusione dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dal precitato art. 19, della legge n. 363 del 2003, dato che non emergono 10 elementi, i quali facciano propendere per una violazione conclamata delle regole di prudenza da parte di uno degli sciatori, con conseguente responsabilità di ciascuno di essi nella misura del 50 per cento. Infatti, alla luce delle risultanze processuali non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e individuare la responsabilità esclusiva dell'incidente in capo all'uno o all'altro degli utenti della pista coinvolti nello scontro e, pertanto, occorre fare applicazione di quanto previsto dall'art. 19 della l. n. 363 del 2003. Con una formulazione che richiama l'art. 2054 c.c., in materia di incidenti stradali, infatti, la norma in esame prevede che “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. Poiché nessuna delle parti in causa è stata in grado di dimostrare di non aver concorso a cagionare lo scontro per cui è causa e il conseguente evento lesivo, superando la presunzione relativa di cui all'art. 19 legge n. 363/03, deve ritenersi la concorrente responsabilità dei due sciatori in misura paritaria. Come rilevato dalla giurisprudenza in tema di scontro tra veicoli, infatti, affinché uno dei conducenti sia liberato dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, c. 2, c.c., è necessario l'accertamento che la condotta di questi sia restata del tutto estranea alla causazione del sinistro stesso. Il conducente ha l'onere di provare, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, ossia di aver tenuto una condotta regolare, conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1663/1994). Infatti, l'accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti non basta per attribuirgli la colpa esclusiva dell'incidente, essendo a tal fine necessario che l'altro fornisca la propria prova liberatoria (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1198/1997). Nel caso di specie, tale prova non è essere stata fornita. Ne consegue che, in virtù della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 19 legge n. 363/03, la responsabilità dell'incidente deve essere ascritta ad entrambe le parti, nella misura del 50 per cento ciascuna. Sussiste, quindi, una corresponsabilità dell'attore e del convenuto in merito alla causazione del danno.
5.3. Per quanto concerne il diverso profilo del quantum debeatur, si ritiene che il danno non patrimoniale patito dall'attore risulti documentalmente provato dagli atti allegati al fascicolo di parte attorea e dagli esiti della CTU medico-legale, la quale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il fatto ed il danno causato a , ossia il trauma con “frattura Parte_1 pluriframmentaria scomposta art rossimale della tibia e del perone”. Il Consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 15 per cento, indicando in giorni 6 (sei) quelli di inabilità temporanea totale, a cui devono essere aggiunti giorni 42 (quarantadue) di inabilità temporanea parziale al 75 per cento, giorni 50 (cinquanta) di inabilità 11 temporanea parziale al 50 per cento e ulteriori giorni 70 (settanta) di inabilità temporanea parziale al 25 per cento. Questo Giudice ritiene plausibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché ritenute correttamente motivate sotto il profilo della metodologia di indagine utilizzata e degli accertamenti ivi contenuti. Le osservazioni effettuate dal Consulente tecnico nell'elaborato peritale appaiono condivisibili e, pertanto, questo Giudicante le ritiene conformi a quanto deve essere liquidato, commisurando il risarcimento del danno alla quota di responsabilità accertata in capo al convenuto. La quantificazione del danno viene così effettuata, seguendo le tabelle del Tribunale di Milano (2024), per la relativa liquidazione. L'attore, al momento del fatto, aveva 59 anni e le tabelle consentono di liquidare un danno non patrimoniale per i 15 punti percentuali riconosciuti di invalidità permanente, cui raccordare Euro 3.211,51, quale punto base del danno biologico al valore attuale;
Euro 4.207,08 quale punto del danno non patrimoniale ed un punto base di ITT pari ad Euro 115,00, cui andranno aggiunti gli importi da quantificare per l'invalidità temporanea per 6 giorni al 100 per cento, per 40 giorni al 75 per cento, per 50 giorni al 50 per cento e per 70 giorni al 25 per cento. Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad Euro 44.805,00, incluso il danno biologico risarcibile (Euro 34.203,00) e la maggiorazione del 31 per cento per sofferenza, in ragione del pregiudizio subito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26264 del 2024, in tema di cd. “punto pesante”). La maggiorazione viene effettuata, rapportando il punto percentuale di invalidità permanente riconosciuta con il tipo di lesione riscontrata e l'età del danneggiato al momento del sinistro. Trattasi del cd. pretium doloris che può essere ricompreso nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella applicata. Il danno biologico temporaneo ammonta, dunque, ad Euro 9.027,50, l'invalidità temporanea totale è pari ad Euro 690,00; l'invalidità temporanea parziale al 75 per cento ad Euro 3.450,00; l'invalidità temporanea parziale al 50 per cento è pari ad Euro 2.875,00 e l'invalidità temporanea parziale al 25 per cento è pari ad Euro 2.012,50. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad Euro 53.832,50. Tale importo deve essere dimidiato in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, ottenendosi la somma finale di Euro 26.916,25. A tali importi, non possono essere aggiunte le spese mediche, sulle quali il Consulente non si è espresso in termini di adeguatezza e congruità rispetto all'evento occorso e le quali non risultano adeguatamente supportate dalla documentazione di causa, sicché tale voce risarcitoria non è meritevole di accoglimento. Alcuna ulteriore somma può essere liquidata a titolo di personalizzazione del pregiudizio patito, in assenza di precipua prova fornita da parte attorea.
12 Le tabelle del Tribunale di Milano esprimono valori unitari di punto, già comprensivi del pregiudizio di tipo morale, che non deve più essere autonomamente liquidato, onde non rincorrere in duplicazioni risarcitone, come insegnato dalla Corte di Cassazione con le sentenze a Sezioni Unite del 2008 (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, nonché Cass. Civ., sent. n. 26264 del 2023). Non risulta, inoltre, risarcibile il danno morale ulteriore, subito dall'attore, posto che pur avendo l'infortunio causato un'inabilità temporanea e postumi di natura permanente, le menomazioni sopra descritte non impediscono le normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana e che non si ritengono possibili interventi migliorativi, né risulta esserci una riduzione permanente della capacità di lavoro specifica, per come appurato dal CTU nell'elaborato peritale (si v. p. 13 della consulenza tecnica d'ufficio). Non risulta, pertanto, possibile una personalizzazione del danno, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con l'aggiunta dell'ulteriore danno morale lamentato, non venendo in rilievo la lesione di principi costituzionali, inerenti alla violazione dei diritti della persona in maniera rilevante. La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25164 del 2020). Sul punto, parte attorea non ha fornito adeguati elementi rilevanti sul piano probatorio, atti a provare la sussistenza di tale ulteriore ed autonomo pregiudizio, la cui richiesta di ristoro deve essere rigettata. In aggiunta alla somma dianzi indicata a titolo di danno non patrimoniaale (risultante da valori monetari relativi al 2024, quindi non soggetta a rivalutazione), dovranno essere corrisposti, dai convenuti, gli interessi compensativi (trattandosi di debito di valore), nella misura legale, calcolati nel seguente modo: la somma dovrà essere devalutata al momento della verificazione del danno, avvenuto il giorno 26.12.2019, e su tale importo dovranno essere applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno, fino alla data della sentenza. Sulla somma risultante che, in virtù della presente liquidazione giudiziale, costituisce oggetto di obbligazione di valuta, decorreranno gli interessi corrispettivi, dalla data della sentenza al saldo. Infatti, l'obbligazione di valore deve essere monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione, attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (cfr. Cass.
13 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass. 25-9-1997 n. 9396).
6. Il convenuto ha chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Questo giudicante, ritiene che la garanzia sia operante, atteso che il danno cagionato a parte attorea rientra nell'ampio alveo della responsabilità civile inclusa nella polizza. L'accertamento di responsabilità a carico del convenuto e la richiesta di manleva e indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione, comporta la condanna di questa nei termini e condizioni previsti dalla polizza stessa prodotta in giudizio.
7. Le spese per il presente grado di giudizio, stante il riconosciuto concorso di colpa in misura paritaria delle parti coinvolte nel sinistro, devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca. Le spese della CTU, per come già liquidate con separato decreto, sono da porsi a carico di tutte le parti in solido tra loro, con diritto della parte che ha sostenuto gli esborsi, a titolo di anticipo spese o di acconto, di ottenerne la restituzione. Non risulta meritevole di accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il quale sottende la integrale soccombenza della parte, che non ricorre nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta alla parte attorea e alla parte convenuta, a titolo di concorso di colpa, nella misura paritaria del cinquanta per cento ciascuna;
2) condanna, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attorea, della somma di Euro 26.916,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come liquidati in parte motiva;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.;
3) dichiara l'obbligo della terza chiamata di tenere indenne il convenuto dal pagamento della somma di Euro 26.916,25, in favore di parte attorea, stante l'operatività della garanzia per come chiarito in motivazione;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto;
Così deciso in Trento, il 4 Febbraio 2025.
14 Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1236/2021 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
o M lti, CH HI e CA LI del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Tione di Trento (TN), in Via Dante n. 24, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attore - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Marika Mazzonetto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa, sito in Gallarate (VA), in Via Ferni n. 1, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione,
- Convenuto - E
, (GIÀ ) (C.F. ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 pprese entata vv. Franco Beccaro ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Pontrelli del Foro di Trento, con Studio in Cavalese (TN), in Via Bronzetti n. 52, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- Terza chiamata -
1 OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti a sinistro sciistico.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto apposito atto di citazione, parte attorea dedotto:
- che, in occasione di una vacanza trascorsa durante il periodo natalizio in località Madonna di Campiglio, egli si trovava a sciare lungo la pista ivi ubicata identificata nella n. 50 “Facile Pradalago”;
- che, improvvisamente, l'attore veniva urtato e investito da un altro sciatore proveniente dalla sinistra e da monte, il quale procedeva a velocità elevata, determinando la rovinosa caduta al suolo dello Pt_1
- che, l'attore, impossibilitato a muoversi a seguito dello scontro, riportava lesioni tali da costringerlo a ricorrere, nell'immediato, alle cure del locale Centro di Pronto Soccorso di Madonna di Campiglio, dove gli veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria scomposta della tibia e del perone;
- che, in considerazione della gravità della frattura, lo veniva Pt_1 trasferito di lì a poco presso l'Ospedale di Cles, dove veniv mente sottoposto a intervento chirurgico per la sintesi della frattura;
- che, dopo una degenza di 4 giorni presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di Cles, l'attore veniva dimesso in data 30.12.2019, con prognosi iniziale di 30 giorni;
- che, a seguito di visita di controllo, tale periodo veniva aumentato di ulteriori 30 giorni e, successivamente, in data 4.11.2020, lo specialista in artroscopia e chirurgia del ginocchio presso l'Ospedale di Negrar, redigeva referto clinico che così concludeva: “Grave flesso – esiti frattura meta diafisaria tibiale e piatto tibiale destro. Gravissimo ipotonotrofia quadricipitale…OMISSIS…. Instabilità del LCA. Il paziente dovrà attendere per rimuovere i mezzi di sintesi e valutare poi se il ginocchio sarà in grado di concedere una normale vita di relazione”;
- che, circa la dinamica dell'incidente, l'attore esponeva di non essersi avveduto del sopraggiungere dello sciatore-investitore, ossia del convenuto , il quale, nel frangente, violava numerose Controparte_1 norme imp 3 del 2003, ossia mancava la precedenza a destra in corrispondenza di un incrocio fra 4 piste;
provenendo da tergo, non manteneva una direzione tale da non entrare in collisione con lo sciatore a valle;
procedeva ad elevata velocità e/o non moderava la stessa in prossimità di un incrocio ed, in ogni caso, disattendeva le più comune regole di diligenza comportamentale;
- che, l'attore descriveva l'incidenza in termini medico legali delle lesioni subite a seguito del sinistro, rimandando, ai fini della liquidazione monetaria dei danni, patrimoniali e non, derivanti quale conseguenza delle stesse, alle tabelle di riferimento in essere presso il Tribunale di Milano nel 2021. 2 Sulla base di tali premesse, la difesa di parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, per le circostanziate motivazioni in atti:
- in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. CP_1 nella causazione del sinistro del 26.12.2019 occorso al signor
[...] Pt_1 nseguentemente condannare il signor al risarci
[...] Controparte_1 tti, patrimoniali e non patrimoniali, s ito del sinistro del giorno 26.12.2019, che si quantificano in un importo non inferiore ad €uro 90.971,08, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito anche dell'eseperenda istruttoria, anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare il grado di responsabilità del signor nella causazione del sinistro del 26.12.2019 occorso al signor Controparte_1 nseguentemente, condannare il signor nella Parte_1 Controparte_1 ata responsabilità, al risarcimento dei dan e non patrimoniali, subiti dall'attore a seguito del sinistro del giorno 26.12.2019 che si quantificano in un importo non inferiore ad €uro 90.971,08, ovvero, a quella maggiore
o minore somma che risulterà di giustizia a seguito anche dell'eseperenda istruttoria, anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
2. La parte convenuta si è costituita con comparsa del 18.1.2022, con la quale ha contestato le domande attoree ed ha eccepito:
- che, la dinamica riferita dall'attore doveva ritenersi del tutto sconfessata dalla ricostruzione degli eventi effettuata dagli Agenti della Polizia di Trento nel verbale di intervento del 26.12.2019, ove, anche sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari dello scontro e delle tracce lasciate dagli sciatori sulle rispettive attrezzature, in particolare sugli attacchi degli sci e sugli scarponi, si ipotizzava uno scontro laterale tra i due sciatori, con conseguente perdita dello sci sinistro da parte dello il quale poi si Pt_1 produceva le lesioni sopraddette principalm causa dello sbilanciamento e della torsione del ginocchio destro, ossia quello ancora vincolato sulla neve dalla presenza dello sci;
- che, la parte convenuta negava la prospettazione dello scontro tracciata dall'attore, in particolare per quanto riguarda la significatività dell'incrocio, dato che entrambi gli sciatori provenivano dalla medesima pista, nonché quanto alla presunta provenienza da monte del rispetto allo CP_1
circostanza questa contrastante con quanto verbalizzato dalle Pt_1
intervenute sul luogo del sinistro;
- che, sempre a proposito di quanto formalizzato dalle forze CP_1 dell'or erbale del 26.12.2021, riteneva che il danno riportato 3 dall'attore, nella sua gravità, fosse da attribuire all'inidoneità dell'attrezzatura utilizzata dallo in particolare per quanto concerne Pt_1 gli sci e gli scarponi, entrambi vetusti;
- che, il convenuto rammentava di avere a sua volta chiesto il risarcimento per i danni riportati alla persona e di essersi visto corrispondere un importo pressoché corrispondente alla totalità dei danni così come dallo stesso quantificati, a riprova del fatto che anche gli assicuratori dell'attore avevano maturato il convincimento che la responsabilità dell'incidente fosse da ricondurre alla condotta negligente del contraente assicurato;
- che, infine, la parte convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile nei confronti dei terzi. Sulla scorta di tali premesse fattuali, la parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa di già in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pag lla responsabilità civile del convenuto verso i terzi per ivi sentire manlevare il sig. CP_1 da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi allo stesso dalla presente
[...] ll'eventuale accoglimento delle domande avverse, fissando nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per le causali di cui in premessa - respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare ex art. 96 c.p.c. parte attrice a corrispondere al sig. una somma a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno da determinarsi in rte dell'Ill.mo Giudice;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, accertare il grado di responsabilità dell'attore rispetto al danno lamentato e ridurre il risarcimento richiesto proporzionalmente all'incidenza causale della responsabilità dell'attore, in ogni caso con condanna a manlevare e tenere indenne il convenuto da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi allo stesso dalla presente causa e dall'eventuale accoglimento delle domande avverse da parte di CP_2
già compagnia assicuratrice per la responsab
[...] Controparte_3 el co I CASO: condannare già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, …affinché manlevi e CP_3
e il sig. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi allo CP_1 stesso dalla presente ll'eventuale accoglimento delle domande avverse. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio la terza chiamata, la quale ha dedotto:
- che, sussiste la copertura assicurativa in favore del convenuto;
- che, la prospettazione della dinamica dell'incidente fornita da parte attorea non corrispondeva a quanto accertato nell'immediatezza del fatto, parimenti alla rilevanza dell'incrocio delle piste, alla provenienza da tergo,
4 ossia da monte, del e alla supposta elevata velocità di CP_1 quest'ultimo;
- che, l'eziologia del trauma e la descrizione della caduta dello Pt_1 facevano piuttosto ritenere che l'urto tra gli sciatori fosse avvenuto velocità e fosse dovuto all'accidentale intersezione delle traiettorie dagli stessi tenute, la quale aveva innescato una collisione tra il fianco destro del convenuto contro il fianco sinistro dell'attore;
- che, i ragguardevoli danni dallo stesso riportati non dovevano ritenersi conseguenza dell'incidente, ma piuttosto dell'inadeguatezza dell'attrezzatura in dotazione all'attore, la quale sarebbe stata alquanto vetusta e avrebbe determinato il movimento di torsione dell'arto inferiore, con tutte le relative conseguenze lesive. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la terza chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto e di conseguenza respingere la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti di parte chiamata. Con rifusione di spese e compensi di lite. IN VIA SUBORDINATA: ove ritenuto sussistere una parziale responsabilità del convenuto nella Controparte_1 produzione dell'evento de quo, accertare e dichiarare il gr pa del medesimo, liquidando il danno a parte attrice secondo le emergenze processuali. Con rigetto nei confronti di parte attrice della rifusione delle spese e compensi professionali per aver impedito con la negativa posizione assunta di rifiuto di sottoporsi alla visita medico legale della Compagnia chiamata in causa, una valutazione del danno in sede stragiudiziale. Con condanna di parte attrice a rifondere le spese ed i compensi professionali di lite a favore della parte chiamata in causa ed a favore della parte convenuta per il motivo espresso”.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale. All'udienza del 10 Luglio 2024, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza dell'11 Settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nelle comparse di costituzione e risposta;
in particolare, parte attorea ha contestato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (cd. responsabilità aggravata) formulata dal convenuto.
5. Ciò posto, la domanda è solo in parte fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
5 5.1. Occorre procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie. Giova considerare che l'art. 19 della legge n. 363/2003 ha introdotto il principio secondo cui, nel caso di scontro fra sciatori si presume, sino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che debba applicarsi l'ordinaria disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in materia di responsabilità aquiliana poiché lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del Codice della Strada, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2054 c.c., agli incidenti sciistici. Di tal guisa, la tutela delle persone danneggiate dalla circolazione di persone munite di tale particolare attrezzo è retta dal regime dell'onere della prova di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. sent. 9456 del 2013).
5.2. Con riguardo al profilo dell'an debeatur, occorre rilevare che quanto affermato in sede di petitum e causa petendi in via principale di merito dalle parti è stato parzialmente sconfessato alla luce dell'istruttoria svolta, dato che le stesse hanno prospettato una situazione di responsabilità esclusiva del sinistro da attribuire alla controparte: parte attorea non ha provato adeguatamente la colpa esclusiva e specifica del convenuto in merito alla produzione del sinistro verificatosi ai suoi danni, con il relativo nesso causale, tra la condotta dello sciatore convenuto ed il danno subito;
di contro, nemmeno le allegazioni del convenuto e del terzo chiamato, volte entrambe a dimostrare l'assenza di qualsiasi nesso eziologico tra la condotta tenuta dal e le lesioni dedotte in causa dallo CP_1 Pt_1 sono meritevoli di accoglimento. Orbene, in merito all'evento, deve dirsi che risulta documentalmente provata la sua verificazione sul piano storico in ragione di quanto descritto nel rapporto di intervento della Polizia di Stato, allegato al fascicolo di parte attorea sub doc. n.
1. Dal verbale redatto a cura del firmatario assistente capo della Polizia di Stato, risulta che: “Durante l'attività di soccorso il sig. Testimone_1 atore delle dichiarazioni confuse e discordanti in merito Pt_1 alla dinamica dell'evento occorso ed in ultimo prima di essere affidato al personale sanitario, riferiva che mentre stava scendendo al centro della pista "Facile Pradalago", eseguendo delle curve a velocità moderata, nell'effettuare una curva destrorsa, veniva colpito a sinistra dal cadendo sul manto nevoso CP_1 senza poter ricordare ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'incidente. Ultimata la prima attività di soccorso, il come già detto non necessitava di CP_1 soccorso e cure mediche, pertant recarsi presso l'ufficio di questo per essere escusso a verbale di sommarie informazioni Controparte_4 testimoniati in merito all'accaduto. Sul luogo dell'incidente tra le persone presenti che avevano prestato la prima assistenza ai coinvolti, solamente il figlio di CP_1 si dichiarava testimone oculare. Quest'ultimo identificato per CP_1
6 in oggetto indicato, veniva invitato presso questi Uffici, unitamente al padre, Per_1 per essere escusso anch'egli a verbale di sommarie informazioni testimoniali”. Dal medesimo verbale emerge che: “Il asseriva che Controparte_1 mentre sciava insieme al figlio dopo i snowpark Per_1
"Ursuss" della pista "Faci ago" classificata blu, aveva ripreso a sciare, scendendo davanti rispetto al figlio che lo seguiva. Considerando sempre la direzione di marcia monte-valle, il percorreva a bassa velocità un breve Controparte_1 tratto di pista, causa , e giunto all'altezza del cartello segnaletica di indicazione della nomastica e della difficoltà di quattro piste (Facile Pradalago - Amazzonia – Diretta Pradalago e Provetti), proseguiva eseguendo curve sempre a bassa velocità e a raggio medio mantenendosi nella porzione di centro- sinistra della pista "Facile Pradalago". Ad un certo punto, nell'eseguire una curva verso sinistra, proprio e solamente nella fase centrale di tale azione, il i CP_1 accorgeva della presenza di un altro sciatore ed entrava in contatto proprio con lo Quest'ultimo da quanto dichiarato scendeva a velocità moderata, Pt_1 elle curve a medio raggio, percorreva ed occupava la parte centrale della pista predetta. In prossimità dell'ampio tratto semipianeggiante lo Pt_1 effettuava una curva verso destra proprio parallelamente e vicino alla traiettoria di discesa del I due sciatori si avvedevano all'ultimo istante l'uno CP_1 dell'altro ed to, nello specifico lo scarpone destro del CP_1 urtava lo scarpone sinistro dello Il figlio del Pt_1 CP_1 seguiva la traiettoria del padre, nelle dichiarazioni rese e sottoscritte senza la presenza del padre, confermava che da tergo aveva visto chiaramente la dinamica dell'incidente, rilasciando dichiarazioni concordi con quelle sottoscritte dal padre”. Gli Agenti intervenuti sul posto hanno, dunque, ricostruito la dinamica dell'incidente nei termini di seguito testualmente riportati: “In sintesi a seguito del contatto degli scarponi dei due sciatori coinvolti, mentre al CP_1 nonostante la caduta sul manto nevoso non si sganciavano i suoi sci Pt_1 si sganciava lo sci sinistro, e prima di cadere a terra, rimaneva in precar effettuando una rotazione forzata con la gamba destra, procurandosi il trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con la sospetta frattura alta della tibia. Tesi avvalorata anche dalle dichiarazioni rese dal che andando E_ in aiuto allo er prestargli socco manto nevoso Pt_1 privo dello sci sinistro, aiutandolo altresì a sganciare lo sci dall'arto inferiore destro infortunato. La plastica dello scafo destro di nuova generazione, in uso al presentava nella zona antero-laterale esterna del piede, un segno di CP_1
o da striscio, proseguimento della scalfitura presente anche sulla parte esterna del puntare dell'attacco dello sci destro, il tutto chiaramente visibile nei fotogrammi scattati dagli operatori ed allegati alla presente annotazione. Lo nvece indossava un paio di scarponi molto vetusti, modello in uso circa 40 Pt_1 ca Koflac), molto rovinati e con numerosi segni di usura, pertanto era impossibile correlare qualsiasi segno o scalfitura dello scarpone all'evento così come per i suoi vecchi sci (marca Atomic). Sul posto non venivano rilevati altri elementi oggettivi utili o tracce sulle traiettorie seguite dai due coinvolti che potessero risalire ad una chiara ricostruzione dell'evento in quanto già a quell'ora in quell'area di pista vi era un'alta 7 affluenza di passaggi di sciatori (…). Valutando e analizzando tutti gli elementi raccolti sopra richiamati in ordine all'evento, lo scrivente si trova impossibilitato ad indicare eventuali responsabilità attribuibili al due sciatori coinvolti nell'incidente sciistico in trattazione”. Tali esiti ricostruttivi, in merito alla dimensione storica di verificazione del sinistro e alla relativa dinamica, hanno trovato conferma anche nella prova testimoniale espletata in corso di causa, alle udienze del 15.02.2023 e 12.04.2023. In particolare, all'udienza del 15.02.2023, l'agente di Polizia Tes_1
sentito sui capitoli di prova formulati dalla parte convenuta, ha
[...] ato che gli sciatori provenivano dal medesimo tracciato e che la ricostruzione della dinamica, così come espressa nel verbale di intervento sub doc. 1 del fascicolo attoreo, era stata effettuata fedelmente a quanto descritto dai soggetti sentiti nell'immediatezza dello scontro (vale a dire, l'attore, il convenuto e il figlio di quest'ultimo). Anche la modalità di produzione della grave lesione alla gamba destra dell'attore era stata riportata a verbale in base a quanto affermato dai presenti sentiti in loco. Il teste ha confermato che l'attrezzatura in dotazione all'attore consisteva in materiale molto vetusto e che la pista dove si trovavano gli sciatori coinvolti nel sinistro era “una pista facile, blu, adatta a sciatori principalmente principianti, con una pendenza da lievissima a lieve” e che il convenuto aveva riferito di essere appena partito, con gli altri 3 familiari, da uno snowpark che si trovava a breve distanza dal punto dell'impatto. Su domanda della difesa attorea, il teste ha dichiarato: “Non Tes_1 ricordo se il e lo avessero gli sci agganciati quando sono intervenuto CP_1 Pt_1 sul luogo del io delle foto nell'immediato che ritraggono le persone e i luoghi, con le didascalie” e, sempre su domanda di parte attorea ha rammentato il punto dove le persone coinvolte nel sinistro stazionavano al momento del suo intervento, affermando che “le persone sono state ritrovate a circa 300/400 metri di distanza dal tabellone, l'area in cui sono state trovate le persone è ampia e pianeggiante, dove c'è un'intersezione di 4 piste”. Sempre il teste ha dichiarato di confermare la circostanza per cui Tes_1 la zona dell'urto era ampia e quasi pianeggiante, la posizione dei due sciatori era con sul lato destro della pista e prossimo al CP_1 Pt_1 centro della ste lo avrebbe effettu re secondo Pt_1 la ricostruzione dello scontr dal teste, una curva verso destra in concomitanza con l'urto, e non a sinistra come sostenuto dalla terza chiamata;
la pista di sci teatro dello sconto era una pista classificata blu, quindi, adatta anche a sciatori inesperti, ma non una pista per dilettanti, come capitolato dalla Compagnia assicurativa. Gli scarponi dei due sciatori coinvolti nell'incidente venivano a contatto tra di loro, in base alle tracce rinvenute sugli stessi e, più precisamente, lo scarpone destro del collideva con lo scarpone sinistro dello CP_1
entrambi av iarato di essere partiti da uno snowpark Pt_1
8 sovrastante, a circa 400 metri dal luogo dell'impatto; la circostanza dello sganciamento dello sci sinistro del solo era stata riferita dai Pt_1 presenti sentiti a sommarie informazioni, c e come la circostanza del riferito dolore al pollice della mano accusato dal convenuto. L'altro testimone escusso all'udienza del 15.2.2023, anch'egli appartenente alla Polizia di Stato, intervenuto sul luogo del sinistro, Testimone_3 autore delle fotografie scattate al momento dell'inter relazione sub doc. 1 del fascicolo attoreo, ha sostanzialmente rimandato a quanto verbalizzato dal collega . Tes_1
Infine, il teste , figlio del convenuto e sentito a E_ sommarie infor o lo scontro tra i due sciatori, ha confermato quanto riportato nella relazione della Polizia, ricordando che la famiglia stava sciando in compagnia della sorella di 6 anni, principiante, e che il gruppo aveva appena preso l'abbrivio da uno snowpark di poco soprastante rispetto al punto dell'impatto. L'esito della prova testimoniale trova riscontro nel verbale redatto dalle Autorità intervenute, sul posto, le quali hanno accertato che: nato il [...] a [...], residente a [...]
( na in oggetto indicata la quale, in merito all'incidente sciistico, invitata a fornire precise informazioni per tutto quanto in sua conoscenza, dichiara: “Oggi verso le ore 11,00 circa, stavo sciando lungo la pista Facile Pradalago n. 50 con tutta la mia famiglia (padre, madre e mia sorella), mio padre era avanti a me mentre mia madre e mia sorella erano dietro. Stavamo scendendo sul lato sinistro della pista ed eravamo appena avviati da sotto il mini Snowpark, pertanto non avevamo una forte velocità. Mio padre faceva delle curve e io lo seguivo a poca distanza senza perderlo di vista. Giunti precisamente nei pressi del tabellone posto al centro della pista che indica le varie direzioni delle piste, mio padre ha fatto una curva da sinistra verso destra portandosi verso il centro della pista ed ho visto che uno sciatore che proveniva dal senso opposto, il quale aveva fatto una curva da destra verso sinistra, entrambi giunti sotto il tabellone, nella stessa traiettoria, si sono scontrati. Nello scontro esattamente mio padre con il suo fianco destro e l'altro sciatore con il suo fianco sinistro. Entrambi sono caduti sul manto nevoso ed io subito mi sono avvicinato a mio padre chiedendogli cosa avesse e lo stesso mi riferiva che aveva dolore alla mano sinistra e di andare a vedere cosa si era fatto l'altro signore. Infatti mi sono avvicinato allo sciatore e l'ho aiutato a togliere lo sci della gamba che sentiva dolore poiché nella caduta non si era staccato. Subito dopo è arrivato anche mio padre, il quale con il suo cellulare ha chiamato i soccorsi”. Alla luce di quanto affermato dai verbalizzanti nella summenzionata relazione e dai testimoni escussi in giudizio, la ricostruzione della dinamica del sinistro con conseguente attribuzione di responsabilità in capo al solo convenuto, così come formulata dall'attore, risulta parzialmente destituita di fondamento. È principio consolidato quello secondo cui il verbale delle Forze dell'ordine, in quanto atto pubblico, faccia piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come 9 avvenuti in sua presenza e conosciuti, senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 9037 del 2019). La concordanza degli elementi probatori desunti dalle prove testimoniali assunte e dalla documentazione in atti, consente di ritenere accertata la dinamica dell'incidente sciatorio descritta dal convenuto e dalla terza chiamata: difatti, sulla base delle dichiarazioni dei presenti, nonché delle tracce rinvenute sugli attacchi e sugli scarponi del convenuto CP_1 risulta con ogni evidenza che l'urto è stato causato dall'accidentale intersecarsi delle traiettorie dei due sciatori, i quali procedevano pressoché parallelamente l'uno rispetto all'altro, entrambi impegnati ad effettuare una curva destrorsa, per l'attore e sinistrorsa, per il convenuto Pt_1
CP_1
due sciatori ha determinato conseguenze differenti, in quanto, mentre il convenuto è caduto sulla neve procurandosi un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro (con molta probabilità, la parte del corpo venuta a contatto con l'attore , nonché una lesione a Pt_1 carico del primo dito della mano sinistra, e ente conseguenza della caduta, l'attore ha riportato conseguenze ben più gravi, in quanto, Pt_1 come descritto le di intervento della Polizia, dopo il distacco dello sci sinistro, ossia quello venuto a contatto diretto con l'altro sciatore, si è trovato in una situazione di precario equilibrio, tale da comportare la torsione all'altezza del ginocchio della gamba, alla quale era rimasto agganciato lo sci 'superstite', vale a dire la destra. Se la ricostruzione della dinamica fornita da parte convenuta risulta sicuramente più prossima a quanto impongono le risultanze processuali, non si può dire altrettanto per la tesi, sempre di parte convenuta e alla quale aderisce la terza chiamata, secondo la quale la causa della gravità dell'infortunio a carico dello sarebbe ricollegata alla vetustà dei Pt_1 materiali e degli attrezzi utiliz stesso in occasione dell'incidente. Invero, la parte convenuta si limita a contestare la vetustà dell'attrezzatura, senza specificare quale difetto degli sci o degli scarponi utilizzati dall'attore avrebbe causato le lesioni dallo stesso sofferte. Emerge, del resto, da una valutazione degli elementi istruttori, che gli attacchi installati sugli sci dell'attore abbiano funzionato correttamente in occasione dell'incidente oggetto di lite. Difatti, la circostanza dello sganciamento dello sci sinistro in occasione dell'urto, sicuramente non lieve, con il convenuto, depone a favore di un normale funzionamento dell'attacco dello sci, rendendo superflue le ulteriori considerazioni, maggiormente estetiche, circa l'idoneità dei materiali di cui faceva uso lo Pt_1
Da quanto esposto, la ricost più plausibile dell'accaduto conduce alla conclusione dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dal precitato art. 19, della legge n. 363 del 2003, dato che non emergono 10 elementi, i quali facciano propendere per una violazione conclamata delle regole di prudenza da parte di uno degli sciatori, con conseguente responsabilità di ciascuno di essi nella misura del 50 per cento. Infatti, alla luce delle risultanze processuali non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e individuare la responsabilità esclusiva dell'incidente in capo all'uno o all'altro degli utenti della pista coinvolti nello scontro e, pertanto, occorre fare applicazione di quanto previsto dall'art. 19 della l. n. 363 del 2003. Con una formulazione che richiama l'art. 2054 c.c., in materia di incidenti stradali, infatti, la norma in esame prevede che “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. Poiché nessuna delle parti in causa è stata in grado di dimostrare di non aver concorso a cagionare lo scontro per cui è causa e il conseguente evento lesivo, superando la presunzione relativa di cui all'art. 19 legge n. 363/03, deve ritenersi la concorrente responsabilità dei due sciatori in misura paritaria. Come rilevato dalla giurisprudenza in tema di scontro tra veicoli, infatti, affinché uno dei conducenti sia liberato dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, c. 2, c.c., è necessario l'accertamento che la condotta di questi sia restata del tutto estranea alla causazione del sinistro stesso. Il conducente ha l'onere di provare, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, ossia di aver tenuto una condotta regolare, conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1663/1994). Infatti, l'accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti non basta per attribuirgli la colpa esclusiva dell'incidente, essendo a tal fine necessario che l'altro fornisca la propria prova liberatoria (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1198/1997). Nel caso di specie, tale prova non è essere stata fornita. Ne consegue che, in virtù della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 19 legge n. 363/03, la responsabilità dell'incidente deve essere ascritta ad entrambe le parti, nella misura del 50 per cento ciascuna. Sussiste, quindi, una corresponsabilità dell'attore e del convenuto in merito alla causazione del danno.
5.3. Per quanto concerne il diverso profilo del quantum debeatur, si ritiene che il danno non patrimoniale patito dall'attore risulti documentalmente provato dagli atti allegati al fascicolo di parte attorea e dagli esiti della CTU medico-legale, la quale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il fatto ed il danno causato a , ossia il trauma con “frattura Parte_1 pluriframmentaria scomposta art rossimale della tibia e del perone”. Il Consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 15 per cento, indicando in giorni 6 (sei) quelli di inabilità temporanea totale, a cui devono essere aggiunti giorni 42 (quarantadue) di inabilità temporanea parziale al 75 per cento, giorni 50 (cinquanta) di inabilità 11 temporanea parziale al 50 per cento e ulteriori giorni 70 (settanta) di inabilità temporanea parziale al 25 per cento. Questo Giudice ritiene plausibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché ritenute correttamente motivate sotto il profilo della metodologia di indagine utilizzata e degli accertamenti ivi contenuti. Le osservazioni effettuate dal Consulente tecnico nell'elaborato peritale appaiono condivisibili e, pertanto, questo Giudicante le ritiene conformi a quanto deve essere liquidato, commisurando il risarcimento del danno alla quota di responsabilità accertata in capo al convenuto. La quantificazione del danno viene così effettuata, seguendo le tabelle del Tribunale di Milano (2024), per la relativa liquidazione. L'attore, al momento del fatto, aveva 59 anni e le tabelle consentono di liquidare un danno non patrimoniale per i 15 punti percentuali riconosciuti di invalidità permanente, cui raccordare Euro 3.211,51, quale punto base del danno biologico al valore attuale;
Euro 4.207,08 quale punto del danno non patrimoniale ed un punto base di ITT pari ad Euro 115,00, cui andranno aggiunti gli importi da quantificare per l'invalidità temporanea per 6 giorni al 100 per cento, per 40 giorni al 75 per cento, per 50 giorni al 50 per cento e per 70 giorni al 25 per cento. Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad Euro 44.805,00, incluso il danno biologico risarcibile (Euro 34.203,00) e la maggiorazione del 31 per cento per sofferenza, in ragione del pregiudizio subito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26264 del 2024, in tema di cd. “punto pesante”). La maggiorazione viene effettuata, rapportando il punto percentuale di invalidità permanente riconosciuta con il tipo di lesione riscontrata e l'età del danneggiato al momento del sinistro. Trattasi del cd. pretium doloris che può essere ricompreso nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella applicata. Il danno biologico temporaneo ammonta, dunque, ad Euro 9.027,50, l'invalidità temporanea totale è pari ad Euro 690,00; l'invalidità temporanea parziale al 75 per cento ad Euro 3.450,00; l'invalidità temporanea parziale al 50 per cento è pari ad Euro 2.875,00 e l'invalidità temporanea parziale al 25 per cento è pari ad Euro 2.012,50. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad Euro 53.832,50. Tale importo deve essere dimidiato in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, ottenendosi la somma finale di Euro 26.916,25. A tali importi, non possono essere aggiunte le spese mediche, sulle quali il Consulente non si è espresso in termini di adeguatezza e congruità rispetto all'evento occorso e le quali non risultano adeguatamente supportate dalla documentazione di causa, sicché tale voce risarcitoria non è meritevole di accoglimento. Alcuna ulteriore somma può essere liquidata a titolo di personalizzazione del pregiudizio patito, in assenza di precipua prova fornita da parte attorea.
12 Le tabelle del Tribunale di Milano esprimono valori unitari di punto, già comprensivi del pregiudizio di tipo morale, che non deve più essere autonomamente liquidato, onde non rincorrere in duplicazioni risarcitone, come insegnato dalla Corte di Cassazione con le sentenze a Sezioni Unite del 2008 (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, nonché Cass. Civ., sent. n. 26264 del 2023). Non risulta, inoltre, risarcibile il danno morale ulteriore, subito dall'attore, posto che pur avendo l'infortunio causato un'inabilità temporanea e postumi di natura permanente, le menomazioni sopra descritte non impediscono le normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana e che non si ritengono possibili interventi migliorativi, né risulta esserci una riduzione permanente della capacità di lavoro specifica, per come appurato dal CTU nell'elaborato peritale (si v. p. 13 della consulenza tecnica d'ufficio). Non risulta, pertanto, possibile una personalizzazione del danno, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con l'aggiunta dell'ulteriore danno morale lamentato, non venendo in rilievo la lesione di principi costituzionali, inerenti alla violazione dei diritti della persona in maniera rilevante. La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25164 del 2020). Sul punto, parte attorea non ha fornito adeguati elementi rilevanti sul piano probatorio, atti a provare la sussistenza di tale ulteriore ed autonomo pregiudizio, la cui richiesta di ristoro deve essere rigettata. In aggiunta alla somma dianzi indicata a titolo di danno non patrimoniaale (risultante da valori monetari relativi al 2024, quindi non soggetta a rivalutazione), dovranno essere corrisposti, dai convenuti, gli interessi compensativi (trattandosi di debito di valore), nella misura legale, calcolati nel seguente modo: la somma dovrà essere devalutata al momento della verificazione del danno, avvenuto il giorno 26.12.2019, e su tale importo dovranno essere applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno, fino alla data della sentenza. Sulla somma risultante che, in virtù della presente liquidazione giudiziale, costituisce oggetto di obbligazione di valuta, decorreranno gli interessi corrispettivi, dalla data della sentenza al saldo. Infatti, l'obbligazione di valore deve essere monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione, attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (cfr. Cass.
13 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass. 25-9-1997 n. 9396).
6. Il convenuto ha chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Questo giudicante, ritiene che la garanzia sia operante, atteso che il danno cagionato a parte attorea rientra nell'ampio alveo della responsabilità civile inclusa nella polizza. L'accertamento di responsabilità a carico del convenuto e la richiesta di manleva e indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione, comporta la condanna di questa nei termini e condizioni previsti dalla polizza stessa prodotta in giudizio.
7. Le spese per il presente grado di giudizio, stante il riconosciuto concorso di colpa in misura paritaria delle parti coinvolte nel sinistro, devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca. Le spese della CTU, per come già liquidate con separato decreto, sono da porsi a carico di tutte le parti in solido tra loro, con diritto della parte che ha sostenuto gli esborsi, a titolo di anticipo spese o di acconto, di ottenerne la restituzione. Non risulta meritevole di accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il quale sottende la integrale soccombenza della parte, che non ricorre nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta alla parte attorea e alla parte convenuta, a titolo di concorso di colpa, nella misura paritaria del cinquanta per cento ciascuna;
2) condanna, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attorea, della somma di Euro 26.916,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come liquidati in parte motiva;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.;
3) dichiara l'obbligo della terza chiamata di tenere indenne il convenuto dal pagamento della somma di Euro 26.916,25, in favore di parte attorea, stante l'operatività della garanzia per come chiarito in motivazione;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto;
Così deciso in Trento, il 4 Febbraio 2025.
14 Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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