Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2692/2024 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Casoria, alla via Tasso n. 50, presso lo studio legale dell'avv. Anna
Manzi, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “- Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi riconoscere l'anticipo Parte_1 pensionistico APE Sociale a far dal 5 Giugno 2023;- Condannare l' al pagamento dei ratei CP_2
dal Giugno 2023, oltre interessi e rivalutazione, come per legge. - Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, con attribuzione”.
a) Di essere stato dipendente dell' dal 23/01/1986 al Parte_2
17/01/2020 data in cui è stato licenziato;
b) di aver presentato domanda per l'ottenimento dell'APE sociale e che l' ha rigettato tale CP_2
domanda;
c) di aver presentato istanza di riesame, rimasta inevasa;
d) Di avere diritto al pagamento della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Parte ricorrente ha proposto una domanda per l'ottenimento della prestazione introdotta e disciplinata dalla lg. 232/2016 che all'art. 1 comma 179 prevede “In via sperimentale, dal 1° maggio
2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Nessun dubbio sussiste quanto al requisito anagrafico ed al requisito contributivo, pacificamente posseduti dal ricorrente, così come non vi è dubbio che lo stesso si trovi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento. A fronte della sussistenza pacifica dei citati requisiti, quindi, l'ente previdenziale ha negato al ricorrente la prestazione richiesta ritenendo che la legge abbia individuato un ulteriore requisito costitutivo del diritto alla citata prestazione nell'aver precedentemente goduto della e di aver CP_3
concluso il godimento di tale prestazione.
Sul punto, tuttavia, questo giudice intende condividere consapevolmente l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “ Com'è noto, l'art. 1, comma 179,
L. n. 232/2016, ha introdotto "in via sperimentale" una "indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia" a beneficio degli iscritti all'AGO e alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive della medesima che si trovino in condizioni peculiari in quanto disoccupati, invalidi, addetti a mansioni particolarmente gravose o prestatori di cura in favore di parenti con disabilità grave (cfr. art. 1, comma 179, L. n. 232/2016, lett. a-d).
Più in particolare, nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 1, comma 179, lett. a), L. n.
232/2016, secondo cui l'indennità spetta a coloro che "si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni", questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto all'indennità (c.d. APE sociale) richiede bensì, tra gli altri requisiti, la condizione di disoccupazione del beneficiaro ma, non anche che questi abbia in concreto anche fruito dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove quest'ultima sia stata percepita, debbano essere trascorsi almeno tre mesi dalla sua cessazione (Cass. n. 24950 del 2024).
A sostegno dell'anzidetta interpretazione si è evidenziato che la lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e la fruizione dell'APE sociale: diversi sono infatti i requisiti contributivi per l'accesso alle due prestazioni, né è prevista alcuna continuità tra di esse, ché anzi ove si sia percepita l'una debbono trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell'altra; ed è proprio tale correlazione meramente negativa ad indurre a ritenere che il riferimento alla cessazione da almeno tre mesi della fruizione dell'indennità di disoccupazione valga semplicemente ad evidenziare un particolare stato di bisogno della persona che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e protezione e che, ovviamente, è tanto più rilevante allorché non si sia nemmeno fruito dell'indennità di disoccupazione.
Tale interpretazione merita di essere qui ribadita, resistendo alle critiche mosse dall CP_2
nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.-
Deve anzitutto escludersi che, per questa via, l'accesso alla prestazione in questione possa consentirsi anche a coloro che, pur avendo maturato il diritto di usufruire delle prestazioni a tutela della disoccupazione, omettano di richiederle in via amministrativa: coerentemente con il principio più volte ribadito da questa Corte di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, che comporta l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito (in tal senso, da ult., Cass. n. 11965 del 2024), deve piuttosto ritenersi che l'accesso all'APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto, vuoi in relazione all'attività lavorativa esercitata, vuoi per non essere in possesso del prescritto requisito contributivo. In secondo luogo, deve rimarcarsi che la diversa interpretazione propugnata dall (e fatta propria dalla Procura generale nella sua requisitoria) indurrebbe facilmente CP_2
sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, non potendo logicamente giustificarsi la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione, è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne.
Sotto questo profilo, anzi, affatto irrilevante deve ritenersi che la cesura di almeno tre mesi tra la fruizione dell'indennità di disoccupazione e l'accesso all'APE sociale sia stata successivamente soppressa dall'art. 1, comma 91, L. n. 234/2021: lungi dal confermare la sussistenza di un qualche legame imprescindibile tra le prestazioni a tutela della disoccupazione e l'accesso all'indennità in esame, la modifica legislativa pone semmai rimedio ad un vulnus di cui, a ben guardare, potevano dolersi coloro che avessero cessato di fruire delle prestazioni per la disoccupazione, che dovevano irragionevolmente attendere almeno tre mesi, senza alcun tipo di sostegno al reddito, prima di poter richiedere l'indennità per cui è causa.
Né contrari argomenti possono desumersi dal fatto che l'anzidetta interpretazione potrebbe comportare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente aggravio di spesa e pregiudizio per la verifica periodica delle risorse finanziarie disponibili: vero è, infatti, che l'art. 38, comma 2, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006), ma non è meno vero che il valore dell'equilibrio finanziario non può occupare una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (Corte cost. n. 264 del 2012) e che, in ultima analisi, non sono certo l'eguaglianza e la solidarietà a poter essere sacrificate alle esigenze dell'equilibrio di bilancio, ma è piuttosto l'equilibrio di bilancio a dover essere perseguito in modo tale da rispettare i principi di eguaglianza e solidarietà (arg. ex Corte cost. n. 275 del 2016).
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla
Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"l'art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, si interpreta nel senso hanno diritto all'indennità ivi disciplinata non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell'indennità di disoccupazione, ma anche coloro che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione e in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ivi descritti, non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione perché non spettante"” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 25/03/2025, (ud.
10/12/2024, dep. 25/03/2025), n.7846).
Facendo applicazione dei principi richiamati, dunque, appare evidente che il ricorrente avesse diritto all'ottenimento della prestazione richiesta, con la conseguenza che l'ente previdenziale deve essere condannato al pagamento di tale prestazione a partire dalla domanda, oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del sig. Parte_1 all'ottenimento dell'anticipo pensionistico APE sociale a partire dalla domanda, con conseguentemente condanna dell' al pagamento della prestazione a partire dal mese di CP_2
giugno 2023, oltre interessi;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 03.04.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo