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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara CU, all'esito dell'udienza del
8.4.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8411/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Oliveri Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vagliasindi Riccardo;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/09/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la tardiva notifica del ricorso, avvenuta senza CP_1
garanzia del rispetto del termine a comparire, contestando nel merito la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
Con ordinanza del 3.3.2025, accertato il mancato rispetto del termine a difesa in favore di , CP_1
la causa è stata rinviata onde consentire all'Ente la rimessione in termini e la sanatoria del vizio discendente dalla violazione dell'art. 415 c.p.c.
1 L'udienza del 14.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti e sottoposto a visita il ricorrente, aveva concluso il suo giudizio ritenendolo affetto da “Diabete mellito ID complicato da retinopatia e foro maculare in OD con deficit visivo bilaterale”, condizione patologica tale da renderlo “NON CIECO CIVILE e portatore di handicap in situazione di NON gravità a mente dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92”.
A fronte di tali risultanze parte opponente si è limitata ad affermare l'erroneità delle conclusioni del consulente, prospettando un dissenso diagnostico basato solo sulle seguenti argomentazioni: “In riferimento alla consulenza medica effettuata in sede di A.T.P. deve rilevarsi, come la stessa appaia carente, generica, priva i qualunque ulteriore accertamento nonché errata in quanto del tutto contrastante con la documentazione sanitaria prodotta in atti e da ritenere parte integrante del presente atto. Il Sig. , infatti, come si evince dalla documentazione medica prodotta, Parte_1
risulta affetto da: esiti di trombosi venosa centrale in diabetico scompensato, foro maculare occhio
2 dx, atrofia corioretinica, visus: OD percezione luce incerta non migliorabile con correzione, visione periferica 1/20, opacità corticale del cristallino con retinopatia diabetica.
Invero il CTU nominato, non ha valutato, in modo adeguato, le patologie di cui soffre il ricorrente.
Nel caso specifico, il CTU poteva benissimo disporre ulteriori nuovi accertamenti al fine di fugare ogni dubbio.
Giova ricordare che le varie patologie, in comorbidità, nel tempo hanno stabilizzato il quadro clinico del Sig. risolvendosi in unicum stato patologico in cui l'una patologia prevale Parte_1 sull'altra giustificando il riconoscimento dello stato di cecità civile parziale (ventesimista), con conseguente diritto ai relativi benefici di legge ingiustamente denegati”.
3.1. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate, mentre del tutto generica è la lamentata omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
L'opponente, dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, sostenendo in modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute e prospettando una diagnosi che, invero, non trova rispondenza nelle certificazioni mediche in atti, le quali sono state debitamente prese in considerazione dalla consulente nominata.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
3629/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 14/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara CU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara CU, all'esito dell'udienza del
8.4.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8411/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Oliveri Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vagliasindi Riccardo;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/09/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la tardiva notifica del ricorso, avvenuta senza CP_1
garanzia del rispetto del termine a comparire, contestando nel merito la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
Con ordinanza del 3.3.2025, accertato il mancato rispetto del termine a difesa in favore di , CP_1
la causa è stata rinviata onde consentire all'Ente la rimessione in termini e la sanatoria del vizio discendente dalla violazione dell'art. 415 c.p.c.
1 L'udienza del 14.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti e sottoposto a visita il ricorrente, aveva concluso il suo giudizio ritenendolo affetto da “Diabete mellito ID complicato da retinopatia e foro maculare in OD con deficit visivo bilaterale”, condizione patologica tale da renderlo “NON CIECO CIVILE e portatore di handicap in situazione di NON gravità a mente dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92”.
A fronte di tali risultanze parte opponente si è limitata ad affermare l'erroneità delle conclusioni del consulente, prospettando un dissenso diagnostico basato solo sulle seguenti argomentazioni: “In riferimento alla consulenza medica effettuata in sede di A.T.P. deve rilevarsi, come la stessa appaia carente, generica, priva i qualunque ulteriore accertamento nonché errata in quanto del tutto contrastante con la documentazione sanitaria prodotta in atti e da ritenere parte integrante del presente atto. Il Sig. , infatti, come si evince dalla documentazione medica prodotta, Parte_1
risulta affetto da: esiti di trombosi venosa centrale in diabetico scompensato, foro maculare occhio
2 dx, atrofia corioretinica, visus: OD percezione luce incerta non migliorabile con correzione, visione periferica 1/20, opacità corticale del cristallino con retinopatia diabetica.
Invero il CTU nominato, non ha valutato, in modo adeguato, le patologie di cui soffre il ricorrente.
Nel caso specifico, il CTU poteva benissimo disporre ulteriori nuovi accertamenti al fine di fugare ogni dubbio.
Giova ricordare che le varie patologie, in comorbidità, nel tempo hanno stabilizzato il quadro clinico del Sig. risolvendosi in unicum stato patologico in cui l'una patologia prevale Parte_1 sull'altra giustificando il riconoscimento dello stato di cecità civile parziale (ventesimista), con conseguente diritto ai relativi benefici di legge ingiustamente denegati”.
3.1. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate, mentre del tutto generica è la lamentata omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
L'opponente, dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, sostenendo in modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute e prospettando una diagnosi che, invero, non trova rispondenza nelle certificazioni mediche in atti, le quali sono state debitamente prese in considerazione dalla consulente nominata.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
3629/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 14/04/2025
La giudice del lavoro
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