TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2145/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2145 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in Parte_1
5414 184th St E Suite Puyallup, WA 98375, USA, CF C.F._1
2. nato in [...], Pennsylvania il 9 Settembre 1950 , residente Controparte_1 in 551 Glen Meadow Rd. Richboro PA 18954, USA, CF;
C.F._2
3. nato in [...], Pennsylvania il 31 marzo 1986, residente in Parte_2
757 N. Orleans St Unit 2203 Chiacago Il 60654 USA, CF;
C.F._3
4. , nata in [...], Pennsylvania il 26 Aprile 1983, Parte_3 residente in 1056 School Lane Southampton, PA 18966 USA, CF;
C.F._4
5. nata in [...], Pennsylvania il 8 marzo 1965, residente in Controparte_2
13 Saturn Drive Sewell NJ 08080 USA, CF;
C.F._5
6. nato il [...] in [...], Pennsylvania Controparte_3 residente in 13 Saturn Drive Sewell NJ 08080 USA, CF;
C.F._6
7. nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in Controparte_4
13 Saturn Drive Sewell NJ 08080 USA, CF;
C.F._7
8. , nato il [...] in [...], Parte_4
Pennsylvania, residente in 468 Shade Tree Trail Mason, Michigan, CF;
C.F._8
9. , nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in CP_5 Parte_5
468 Shade Tree Trail Mason, Michigan, CF C.F._9
10. , nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in 468 Parte_6
Shade Tree Trail Mason, Michigan, CF C.F._10
11. , nata il [...] in [...], Pennsylvania, Controparte_6 residente in 40, Hamilton Road Taunton Somerset TA1 2ER UK, CF;
C.F._11
1 12. , nata il [...] in [...], GB, residente in 40, Hamilton Parte_7
Road Taunton Somerset TA1 2ER UK, CF;
C.F._12
13. , nato il [...] in [...], GB, residente in [...]Parte_8
Condo, AO Nang District, Krabi Province, Thailandia, CF C.F._13
Tutti elettivamente domiciliati in Firenze (FI), Viale Dei Cadorna 13 presso lo studio legale dell'Avv. Laura Innocenti (pec: che li rappresenta e difende con l'Avv. Email_1
MI AM (pec: ; Email_2
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nata in [...] e precisamente a Cerro al Volturno Persona_1 il 12.10.1898, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America.
2 La stessa sposava nel 1919 il quale si naturalizzava cittadino statunitense;
Controparte_1 conseguentemente anche si naturalizzava per il tramite del Persona_1 marito, come risulta da certificato depositato in atti al doc. 21.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Ciò posto, occorre richiamare l'art. 11 della L. n. 555/1912 che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna e che, pertanto, avesse conservato la cittadinanza italiana Persona_1 nonostante il marito l'avesse perduta.
Ne consegue che anche l'art. 11 della l. n. 555/1912 deve essere necessariamente interpretato nel senso che, in mancanza di un atto di volontà, l'ava non possa aver automaticamente perso la cittadinanza per effetto della naturalizzazione del marito, che pertanto ha potuto trasmettere in capo ai propri figli.
La linea di discendenza in particolare passa:
- Da , al di lui figlio nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- Da ai di lui figli: Persona_2
• nato in data [...] (odierno ricorrente); Parte_1
• nato in data [...] (odierno ricorrente); Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...]; Persona_3
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_6
- Da ai di lui figli: Controparte_1
• , nata in data [...] (odierna ricorrente); Parte_3 CP_1 Parte_3
• nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_2
- Da ai di lei figli: Controparte_2
• nato in data [...] (odierno ricorrente); Controparte_3
• nata in data [...] (odierna ricorrente); Controparte_4
3 - Da alla di lui figlia , nata il 10 febbraio Persona_3 Parte_4
1978 (odierna ricorrente);
- Da , ai di lei figli: Parte_4
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_4
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_6
- Da , ai di lei figli: Controparte_6
• , nato in data [...] (odierno ricorrente); Parte_8
• , nata il [...] (odierna ricorrente). Parte_7
Com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare da , Persona_1 coniugatasi nel 1919 con cittadino italiano, al di lei figlio nato il [...]; gli altri Persona_2 successivi all'entrata in vigore della Costituzione, ed in particolare da Controparte_2 coniugatasi nel 1989 con cittadino americano, ai di lei figli e da , Controparte_6 coniugatasi nel 1988 con cittadino americano, ai di lei figli;
gli altri successivi alla l. n. 1991/92.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver
4 contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a
[...]
nato il [...] da madre cittadina. Per_2
Alla luce di quanto precede, anche il successivo matrimonio di ( e di CP_2 CP_1 CP_2
( , celebrati dopo il 1948, non hanno determinato la perdita della CP_6 CP_1 CP_6 cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, Persona_1
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente
[...] trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_7 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2145/2024, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_7
5 dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2145 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in Parte_1
5414 184th St E Suite Puyallup, WA 98375, USA, CF C.F._1
2. nato in [...], Pennsylvania il 9 Settembre 1950 , residente Controparte_1 in 551 Glen Meadow Rd. Richboro PA 18954, USA, CF;
C.F._2
3. nato in [...], Pennsylvania il 31 marzo 1986, residente in Parte_2
757 N. Orleans St Unit 2203 Chiacago Il 60654 USA, CF;
C.F._3
4. , nata in [...], Pennsylvania il 26 Aprile 1983, Parte_3 residente in 1056 School Lane Southampton, PA 18966 USA, CF;
C.F._4
5. nata in [...], Pennsylvania il 8 marzo 1965, residente in Controparte_2
13 Saturn Drive Sewell NJ 08080 USA, CF;
C.F._5
6. nato il [...] in [...], Pennsylvania Controparte_3 residente in 13 Saturn Drive Sewell NJ 08080 USA, CF;
C.F._6
7. nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in Controparte_4
13 Saturn Drive Sewell NJ 08080 USA, CF;
C.F._7
8. , nato il [...] in [...], Parte_4
Pennsylvania, residente in 468 Shade Tree Trail Mason, Michigan, CF;
C.F._8
9. , nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in CP_5 Parte_5
468 Shade Tree Trail Mason, Michigan, CF C.F._9
10. , nato il [...] in [...], Pennsylvania, residente in 468 Parte_6
Shade Tree Trail Mason, Michigan, CF C.F._10
11. , nata il [...] in [...], Pennsylvania, Controparte_6 residente in 40, Hamilton Road Taunton Somerset TA1 2ER UK, CF;
C.F._11
1 12. , nata il [...] in [...], GB, residente in 40, Hamilton Parte_7
Road Taunton Somerset TA1 2ER UK, CF;
C.F._12
13. , nato il [...] in [...], GB, residente in [...]Parte_8
Condo, AO Nang District, Krabi Province, Thailandia, CF C.F._13
Tutti elettivamente domiciliati in Firenze (FI), Viale Dei Cadorna 13 presso lo studio legale dell'Avv. Laura Innocenti (pec: che li rappresenta e difende con l'Avv. Email_1
MI AM (pec: ; Email_2
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nata in [...] e precisamente a Cerro al Volturno Persona_1 il 12.10.1898, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America.
2 La stessa sposava nel 1919 il quale si naturalizzava cittadino statunitense;
Controparte_1 conseguentemente anche si naturalizzava per il tramite del Persona_1 marito, come risulta da certificato depositato in atti al doc. 21.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Ciò posto, occorre richiamare l'art. 11 della L. n. 555/1912 che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna e che, pertanto, avesse conservato la cittadinanza italiana Persona_1 nonostante il marito l'avesse perduta.
Ne consegue che anche l'art. 11 della l. n. 555/1912 deve essere necessariamente interpretato nel senso che, in mancanza di un atto di volontà, l'ava non possa aver automaticamente perso la cittadinanza per effetto della naturalizzazione del marito, che pertanto ha potuto trasmettere in capo ai propri figli.
La linea di discendenza in particolare passa:
- Da , al di lui figlio nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- Da ai di lui figli: Persona_2
• nato in data [...] (odierno ricorrente); Parte_1
• nato in data [...] (odierno ricorrente); Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...]; Persona_3
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_6
- Da ai di lui figli: Controparte_1
• , nata in data [...] (odierna ricorrente); Parte_3 CP_1 Parte_3
• nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_2
- Da ai di lei figli: Controparte_2
• nato in data [...] (odierno ricorrente); Controparte_3
• nata in data [...] (odierna ricorrente); Controparte_4
3 - Da alla di lui figlia , nata il 10 febbraio Persona_3 Parte_4
1978 (odierna ricorrente);
- Da , ai di lei figli: Parte_4
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_4
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_6
- Da , ai di lei figli: Controparte_6
• , nato in data [...] (odierno ricorrente); Parte_8
• , nata il [...] (odierna ricorrente). Parte_7
Com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare da , Persona_1 coniugatasi nel 1919 con cittadino italiano, al di lei figlio nato il [...]; gli altri Persona_2 successivi all'entrata in vigore della Costituzione, ed in particolare da Controparte_2 coniugatasi nel 1989 con cittadino americano, ai di lei figli e da , Controparte_6 coniugatasi nel 1988 con cittadino americano, ai di lei figli;
gli altri successivi alla l. n. 1991/92.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver
4 contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a
[...]
nato il [...] da madre cittadina. Per_2
Alla luce di quanto precede, anche il successivo matrimonio di ( e di CP_2 CP_1 CP_2
( , celebrati dopo il 1948, non hanno determinato la perdita della CP_6 CP_1 CP_6 cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, Persona_1
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente
[...] trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_7 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2145/2024, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_7
5 dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6