Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
udienza del 14.03.2025, aperta alle ore 11.10
Il Consigliere dott. Giuseppe Molfese, osserva la Questura di Roma ha chiesto tempestivamente, in data 13.03.2025, la proroga di 60 giorni del periodo di trattenimento dello straniero nato il [...] in [...], assistito Parte_1 dall'avv. Maria Pia De Simone, sulla base del seguente rilievo: “ha inoltrato domanda di protezione nel periodo di trattenimento presso il C.P.R. e la Commissione Territoriale di Roma ha emesso il diniego per manifesta infondatezza della protezione internazionale, ad oggi non essendo ancora decorsi i termini previsti per la proposizione del ricorso ex art.35 Dlgs 25/2008 con la presente si chiede la proroga di 60 gg della misura in oggetto, convalidata dalla Corte d'Appello di Roma in data 03/03/2025 R.G.1129/2025. Il predetto cittadino extracomunitario è stato trattenuto presso il
C.P.R. di Ponte Galeria in data 27/02/2025 e può essere trattenuto fino al 18/03/2025”.
Con All'udienza odierna, il funzionario della Questura , collegato in modalità remota dal Parte_2
C.P.R. di Ponte Galeria, ha insistito per la proroga riportandosi agli atti, rappresentando il diniego della commissione territoriale, come intervenuto;
La difesa si è opposta alla proroga riportandosi alla memoria e rappresentando che il certificato di idoneità è redatto da un medico chirurgo e non da uno specialista;
Ritenuto preliminarmente
Che il trattenimento ex art. 6 d.lgs 142/2015 è iniziato in data 27.02.2025 (convalidato dalla Corte di appello in data 3.03.2025) e pertanto la richiesta di proroga, come avanzata, risulta tempestiva poiché depositata prima del termine di iniziale scadenza, come indicato dal provvedimento di convalida che determinava giorni venti e onerava l'amministrazione a controlli specialistici sulla persona del
[...]
intesi a verificare se lo stato di salute psichica/fisica del trattenuto fosse compatibile Pt_1 con la detenzione;
Osserva
Sul punto, il giudice della convalida evidenziava la completa esecuzione della pena come irrogata e l'assenza di ulteriori indici attuali di pericolosità, alla luce di un accertamento globale della personalità.
Le motivazioni all'epoca espresse risultano, oggi, pienamente condivisibili.
Parimenti non può che confermarsi il giudizio espresso in ordine alla strumentalità della domanda di protezione, come avanzata.
Sul punto, sebbene i precedenti di polizia e le condanne patite, da sole considerate, non possano costituire un indice certo di pericolosità sociale, non è men vero che essi assumono comunque rilievo nell'ambito della valutazione inerente alla sussistenza di una integrazione nel tessuto sociale nazionale.
Infatti, l'aver posto in essere condotte penalmente rilevanti e, in genere, l'aver mantenuto comportamenti confliggenti con le regole sociali (condanne per svariati reati contro il patrimonio, anche gravi, quale la rapina aggravata), costituiscono indici sintomatici attinenti alla qualità del tempo trascorso sul territorio, profilo che non può essere pretermesso poiché il concetto stesso di integrazione non può che essere inteso come inserimento costruttivo.
Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono e di quanto emerso dagli atti acquisiti, questa Corte ritiene che non siano emerse circostanze idonee ad indicare l'avvenuto svolgimento di un serio percorso di integrazione, anche e soprattutto in assenza di elementi nuovi rispetto all'iniziale provvedimento di convalida del trattenimento.
D'altra parte, il trattenuto, ormai in Italia dal 1996, non ha una stabilità lavorativa, non ha rapporti affettivi stabili seriamente documentati ed è privo di un domicilio.
Ha formulato domanda di protezione solo il 27 febbraio 2025 in occasione del trattenimento espulsivo e neanche nell'immediatezza dello stesso (già in atto dal 5.02.2025), prospettando peraltro ragioni di natura privata riconducibili a delle minacce subite nel paese di origine, proprio a causa di un furto di denaro da lui commesso ai danni di un connazionale, peraltro avvenuto nel territorio italiano.
A questo si aggiunga che la commissione territoriale, in data 7.03.2205, si è pronunciata sulla domanda di protezione, deliberando di non accogliere la stessa per manifesta infondatezza, sottolineando, altresì, che il richiedente non versa «in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute [degli stessi], in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza», così come previsto dall'art. 19, comma 2, lettera d-bis) del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii. di cui al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.
Accertati, dunque, i presupposti legittimanti la proroga e confermando il giudizio di strumentalità della domanda, come espresso dal giudice della convalida, occorre interrogarsi sull'attuale compatibilità per il trattenuto con lo stato detentivo in corso.
All'esito delle verifiche medico specialistiche, come richieste da questa Corte di appello, proprio in occasione della convalida del trattenimento (datata 3.3.2025), il è stato sottoposto a Parte_1 consulenza psichiatrica in data 8 marzo 2025, come richiesta ed acquisita dal pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo.
Dalla documentazione medica acquisita in atti non emergono profili di vulnerabilità ex art. 17 d.lgs.
142/2015, rilevandosi, al contrario, un quadro clinico stabile e una cura farmacologica compatibile con l'attuale trattenimento.
La relazione medica non segnala alcuna seria patologia psichiatrica, salvo umore non francamente orientato, con note di tristezza reattive all'attuale condizione esistenziale. Riferisce insofferenza per
l'incertezza del proprio iter amministrativo-legale.
D'altra parte, si escludono istinti suicidari o autolesionistici, come prospettati dalla difesa in occasione della convalida del trattenimento.
Da ultimo, anche il certificato dell'Asl Roma 3 (datato 10.03.2025) conferma l'idoneità alla vita ristretta.
P.Q.M.
Accoglie la richiesta di proroga di 60 giorni del trattenimento di , decorrenti Parte_1 dall'attuale scadenza.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Roma, 14.03.2025
Il Consigliere
Giuseppe Molfese