Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 831/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n.
831/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.11.1974 e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente o disgiuntamente dagli Avv.ti Riccardo Vitale (indirizzo
PEC: ) e Gianfranco Palleschi (indirizzo Email_1
PEC: , giusta procura in atti;
Email_2
ricorrente nei confronti di
(C.F. ; P.Iva: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in OG TO (TV) alla via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Dario Buzzelli (indirizzo PEC: ); Email_3
resistente preso atto che l'udienza del 25.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 187, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 15.01.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 20.03.2025 (parte ricorrente) nonché 13 e 21 marzo 2025 (parte resistente), con le quali tali parti hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice
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visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. C.P.C., Parte_1
ha adito in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la compagnia di
[...] assicurazione – sul presupposto di avere, in data 08.07.2020, Controparte_1 stipulato con il contratto di assicurazione Controparte_2 CP_3
– ogni giorno“ (polizza n. 00057331303773), che prevedeva, tra le altre
[...] garanzie, un massimale di Euro 1.000.000,00 per l'invalidità permanente, derivante da infortunio oltre ad un massimale di Euro 10.000,00, per rimborso spese mediche da infortunio;
che successivamente, in data 02.11.2020 alle ore 20.00 circa, mentre percorreva a piedi Piazza della Stazione di San Pietro, all'altezza della intersezione con via della Stazione di San Pietro, la sarebbe stata investita dal Pt_1
motociclo Yamaha 125 targato EG31136 ed, a seguito del riferito investimento, ricorreva alle cure del pronto soccorso dell'Ospedale “Santo Spirito” di Roma dove i sanitari di turno, effettuati i necessari accertamenti diagnostici, formulavano la diagnosi di “trauma contusivo/distorsivo rachide cervicale lombosacrale coccigeo spalla destra gomito destro anca destra ginocchio destro caviglia destra spalla sinistra e trauma cranico non commotivo in contusioni multiple da investimento stradale a dinamica maggiore”; che, in conseguenza delle lesioni subite, avrebbe riportato un'invalidità permanente valutabile nella misura del 35% della totale, sostenendo spese mediche per un ammontare pari a complessivi € 358,19 – al fine dell'invocata condanna, previo accertamento dell'inadempimento della compagnia resistente (già rispetto agli obblighi contrattuali Controparte_2
derivanti dalla suddetta polizza assicurativa, in favore di al Parte_1
pagamento dell'indennizzo di Euro 350.358,19 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Integrato ritualmente il contraddittorio, si costituita la compagnia Controparte_1
la quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia,
[...]
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oltre ad eccepire nel merito l'infondatezza della avversa pretesa chiedendone il rigetto, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Locri “atteso che nel caso in esame la causa avrebbe dovuto legittimamente proporsi: i) ai sensi dell'art. 19 c.p.c. presso l'ufficio giudiziario della sede legale della vale a dire presso il Tribunale di Treviso;
ii) in via Controparte_4 alternativa, avendo invece riguardo all'art. 20 c.p.c., deve ritenersi competente il giudice del luogo: - in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, essendo il presunto sinistro avvenuto in Roma, il Tribunale di Roma;
- in cui deve eseguirsi
l'obbligazione che, nel caso di specie, coincide con la sede della società debitrice e cioè, ancora una volta il Tribunale di Treviso;
iii) quand'anche dovesse, per assurdo, sostenersi che la somma di denaro sia, nel caso di specie, convenzionalmente o giudizialmente, determinata ovvero determinabile con semplici operazioni matematiche e l'obbligazione dovesse, quindi, eseguirsi presso il foro del creditore, sarebbe competente il Tribunale di Velletri, essendo la ricorrente residente in [...]”.
Una volta che parte ricorrente, in sede di nota scritta in sostituzione della prima udienza del 14.01.2024, ha replicato che, ai sensi dell'art. 20 C.P.C., il “luogo in cui
è sorta l'obbligazione” dedotta nel presente giudizio è quello di conclusione del contratto assicurativo contro gli infortuni (c.d. forum contractus), sottoscritto dall'odierna ricorrente presso l' di Siderno, Controparte_5
rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Locri, questo Ufficio, con ordinanza del 15.01.2025, rinviava la causa per la discussione e decisione ex art. 281 sexies
C.P.C., dovendosi decidere ai sensi dell'art. 187, comma terzo, C.P.C. la questione pregiudiziale relativa all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente. Dunque, all'udienza del 25.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Risulta fondata l'eccezione, tempestivamente sollevata in via preliminare nella propria comparsa di risposta dalla parte resistente di Controparte_1 incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale di Locri, in favore di quello di Treviso.
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Invero, l'art. 1182, comma terzo, C.C., nel disporre che i debiti aventi ad oggetto somme di danaro devono essere adempiuti al domicilio del creditore al tempo della loro scadenza, si riferisce soltanto alle obbligazioni pecuniarie liquide, per tali intendendosi soltanto quelle il cui ammontare è determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale. Pertanto, non anche ai crediti il cui ammontare deve essere ancora accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico;
in quest'ultimo caso, invece, trova applicazione il quarto comma dello stesso art. 1182, secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza.
Correlativamente, sempre in quest'ultimo caso, il forum solutionis al quale occorre far riferimento, ai sensi dell'art. 20 C.P.C., è quello del domicilio del debitore o, se persona giuridica, della sua sede.
E' evidente che, quando l'indennità assicurativa non sia stata già riconosciuta o determinata convenzionalmente, nè sia liquidabile mediante semplice operazione aritmetica, come appunto nel caso di specie, il relativo credito è, per sua natura, carente del requisito della liquidità nel senso prima chiarito. Ne deriva che, in tal caso, l'obbligazione indennitaria deve essere adempiuta presso la sede dell'assicuratore-debitore.
Nè può attribuirsi rilevanza, in contrario, alla circostanza, valorizzata da parte ricorrente, che il contratto della cui obbligazione si controverte, sia stato stipulato dall'agente di Siderno, autorizzato a concludere contratti, avente domicilio diverso dalla sede dell'impresa assicuratrice e rientrante, invece, nel circondario del
Tribunale di Locri.
Invero, secondo la risalente ma del tutto condivisibile giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., sez. I, 13/03/1991, n. 2653, in motivazione), nelle imprese assicurative, per disposizioni di legge e per necessità organizzative, il potere di liquidare i danni spetta esclusivamente agli organi preposti alla cura degli interessi sociali, la cui attività sia direttamente imputabile all'assicuratore, anche quando il contratto sia stato stipulato da un agente dotato di potere rappresentativo, salvo che non vi sia stata esplicita attribuzione anche di questo potere.
Ne discende che, nella specie, il credito dedotto in giudizio non è liquido e nel contratto di assicurazione in atti non risulta che l'agente di Parte_2 [...]
pur dotato di poteri rappresentativi, avesse anche quello di Controparte_2
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liquidare le indennità per i contratti da lui stipulati in nome e per conto dell'assicuratore, con la conseguenza che la obbligazione dedotta in giudizio doveva essere adempiuta presso la sede sociale della (già Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Di conseguenza, radicandosi in tale sede il forum solutionis della relativa causa, nel caso di specie va individuato, quale Tribunale competente, quello di Treviso, in quanto la sede legale della società si trova in OG TO Controparte_1
alla Via Marocchesa 14.
Va ancora precisato che non può essere preso in considerazione d'ufficio il foro del consumatore, atteso che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. III,
14/11/2024, n. 29392, in motivazione) ha affermato il principio secondo cui, qualora il consumatore, nell'agire in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, come appunto avvenuto nel caso di specie, la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d'ufficio; inoltre, ove il giudice adito, su eccezione del convenuto, declini la propria competenza in favore di uno dei fori ordinari, il giudice ad quem non può rilevare l'applicazione del foro del consumatore (con conseguente inammissibilità del regolamento d'ufficio eventualmente sollevato su tale presupposto) e neppure l'attore, soccombente sotto tale profilo, può invocare, per contrastare o impugnare la decisione, le norme in tema di foro del consumatore alle quali ha egli stesso derogato.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'incompetenza del Tribunale adìto per essere territorialmente competente il Tribunale di Treviso, innanzi ai quali la causa potrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Stante la definizione in rito della causa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle cause riunite come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Locri per essere competente a conoscere la presente controversia il Tribunale di Treviso;
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2) fissa il termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Locri il 26 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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