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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 463/20 RG, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9871/19, pubblicata il 6
Novembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 10 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 7 Ottobre 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), già , in persona del legale rapp.te p.t., nella CP_1 P.IVA_1 CP_2
qualità di mandataria e procuratrice per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di
(C.F.: ), a sua volta cessionaria di crediti in sofferenza Controparte_3 P.IVA_2
di , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Actis CP_4
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
1 E
( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_5 C.F._2
OR RO ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._3
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
NONCHÉ
( ) ed ( ; Controparte_6 C.F._4 CP_7 C.F._5
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e dell'appellato hanno concluso a mezzo di note scritte, CP_1 Controparte_5
riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nei confronti di l'11 Maggio 2017, e nei confronti di Controparte_6 CP_5
l'8 Luglio 2017 (nonché con la citazione in rinnovazione notificata ad l'11 Gennaio
[...] CP_7
2018), la società , a mezzo della mandataria , esponeva di essere creditrice della CP_4 CP_2
“ ” per l'importo di euro 20.000,00, a titolo di esposizione debitoria Parte_1
relativa al conto corrente n. 8023097088, a garanzia della quale si erano costituiti quali fideiussori i germani ed Controparte_6 CP_7
La società attrice rappresentava che, a mezzo di rogito per notar del 20 Novembre 2014, Persona_1 rep. n. 133836, ed avevano venduto ad l'unico immobile di Controparte_6 CP_7 Controparte_5
loro proprietà, e, segnatamente, un locale commerciale sito in Napoli al Vico Tiratoio n. 11, piano terra, ricompreso in un fabbricato, in catasto al fol. 1, part.lla H, sub. 9.
Il prezzo della vendita, concordato in euro 57.500,00, era stato regolato nel seguente modo:
euro 7.500,00 a mezzo di sei assegni circolari emessi da in favore di ed Parte_2 Controparte_6
CP_7
euro 5.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso all'ordine di CP_7
euro 45.000,00 con bonifici bancari da eseguirsi a favore di a mezzo di 36 rate progressive CP_7
mensili dell'importo di euro 1.250,00, a partire dal 30.12.2014.
2 Secondo la prospettazione dell'attrice, l'atto di vendita del 20.11.2014 doveva ritenersi soggetto a revoca ai sensi dell'art. 2901 cc., in quanto posto in essere con l'intento di sottrarre l'unico bene di proprietà dei fideiussori alla garanzia patrimoniale dei creditori.
A tal fine la società deduceva, in primo luogo, la preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo, evidenziando che, già nell'anno 2010, l'istituto vantava nei confronti di ed Controparte_6 CP_7
un credito di euro 17.262,32, derivante dall'esposizione debitoria della società Parte_1
, garantito da fideiussione dei medesimi.
[...]
L'attrice aggiungeva che l'atto di disposizione era stato compiuto in evidente pregiudizio delle ragioni creditorie, determinando una sensibile diminuzione della garanzia generica, di cui all'art. 2740 cc..
Assumeva, altresì, la sussistenza della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente , Controparte_5 desumibile sia dall'esiguità del prezzo della vendita, sensibilmente inferiore al valore di mercato del bene
(alienato per euro 57.500,00 a fronte di un valore stimato di circa euro 150.000,00), sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo, previste in forma rateale e dilazionata, senza rilascio di alcuna garanzia.
Evidenziava, infine, che l'acquirente era pienamente consapevole delle difficoltà economiche dei venditori, nonché del fatto che l'immobile venduto costituisse l'unico bene di loro proprietà.
Tanto premesso, la società chiedeva, a mezzo della mandataria che fosse dichiarata CP_4 CP_2
l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di vendita del 20.11.2014, stipulato per notar , Persona_1 rep. n. 133836, tra ed in qualità di venditori, ed , quale Controparte_6 CP_7 Controparte_5
acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc., con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Si costituiva il convenuto , eccependo la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi Controparte_5
dell'azione promossa;
e ciò con particolare riferimento al requisito della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della società.
A sostegno della propria posizione, il convenuto allegava la relazione tecnica estimativa Controparte_5
redatta dal geom. (a sua volta già allegata al contratto di vendita), nonché dieci fotografie CP_8
dello stato dei luoghi, attestanti lo stato di fatiscenza dell'immobile oggetto di vendita, tale da giustificare il prezzo pattuito.
Restavano contumaci, invece, gli altri convenuti, e cioè ed Controparte_6 CP_7
Incardinato il contraddittorio, interveniva in giudizio la società nella qualità di Controparte_3
cessionaria del credito di e per essa, quale mandataria, . CP_4 CP_2
3 Il G.I., giusta ordinanza del 14 Maggio 2019, riteneva la causa matura per la decisione in base alla documentazione già prodotta dalle parti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9871/19, pubblicata il 6 Novembre
2019.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda;
altresì ha condannato la società , CP_2
quale mandataria di e di , al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_3 CP_4
favore del convenuto , liquidate in euro 30,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi Controparte_5
professionali, oltre accessori come per Legge.
Ricostruiti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc., il primo Giudice ha ritenuto che, nella specie, manchi la prova del requisito della partecipatio fraudis del terzo;
ed invero, nell'ottica del G.M. di Napoli, l'assenza della suddetta partecipatio risulta assorbente e determinante ai fini della statuizione di rigetto (senza necessità di verificare la ricorrenza o meno di ulteriori presupposti dell'azione revocatoria).
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi valorizzati dalla società attrice, quali l'asserita esiguità del prezzo della vendita e la dilazione del pagamento, non fossero idonei a dimostrare la consapevolezza, in capo all'acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Quanto al valore dell'immobile, il Tribunale ha evidenziato come la dedotta sproporzione tra prezzo di vendita e valore di mercato fosse rimasta del tutto indimostrata, essendosi l'istituto di credito limitato a mere affermazioni prive di riscontro probatorio.
Per contro, dalla relazione estimativa allegata all'atto di vendita emergeva una valutazione coerente con il corrispettivo pattuito, tenuto conto delle condizioni manutentive del bene e della necessità di eseguire opere di straordinaria manutenzione, quali il rifacimento degli impianti elettrici e degli impianti igienico- sanitari.
Inoltre, il primo Giudice ha ritenuto che la previsione di un pagamento rateale non potesse costituire elemento univoco di partecipazione del terzo alla frode, potendo anzi riflettere una situazione di difficoltà economica dell'acquirente.
Il Tribunale ha poi escluso che potesse dubitarsi della natura onerosa dell'atto; ed infatti la banca attrice giammai ha fatto riferimento ad un trasferimento a titolo gratuito.
Il G.M. di Napoli ha così ulteriormente argomentato:…d'altro canto, non è mai stata specificamente contestata la corresponsione del prezzo da parte dell' , se non, la prima volta, e quindi del tutto CP_5
tardivamente, in sede di scritti conclusionali. Sotto tale profilo, dunque, in disparte ogni altra valutazione, del tutto inammissibile risulta l'istanza ex art. 210 cpc, formulata dall'istituto di credito, e finalizzata ad ottenere l'esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento….
4 Avverso tale sentenza ha proposto appello – con citazione notificata il 29 Gennaio 2020 nei confronti di
, ed – la società (nuova denominazione di Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_1
), quale mandataria della società cessionaria del credito CP_2 Controparte_3
Co Con l'unico motivo di impugnazione articolato, la appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui è stata esclusa la partecipazione del terzo acquirente al presunto intento fraudolento dei venditori.
In particolare, la società impugnante deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove si è affermata la mancanza di prova del presupposto della partecipatio fraudis del terzo acquirente . Controparte_5
Sul punto, evidenzia come la suddetta prova sarebbe stata raggiunta mediante Controparte_3 presunzioni, attesa l'esiguità del prezzo corrisposto e le modalità pattuite dalle parti contraenti per il suo pagamento.
Inoltre, parte appellante rileva che l'acquirente non avrebbe fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, non essendo state prodotte le contabili dei bonifici rateali previsti dall'atto notarile, di cui l'attrice aveva richiesto l'esibizione.
Pertanto – reiterate le richieste istruttorie non ammesse nel giudizio di prime cure – l'impugnante
[...]
a mezzo della mandataria , ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in Controparte_3 CP_1 riforma della sentenza di primo grado, di accogliersi la domanda proposta in primo grado;
vale a dire revocarsi e dichiararsi inefficace, nei confronti di essa l'atto di vendita del 20 Controparte_3
Novembre 2014 per notar , rep. n. 133836, con il quale ed hanno Per_1 CP_7 Controparte_6
alienato ad il locale commerciale sito in Napoli, al Vico Tiratoio n. 11; il tutto, con vittoria Controparte_5
delle spese del doppio grado di giudizio.
Giusta comparsa depositata il 5 Giugno 2020, si è costituito l'appellato , chiedendo di Controparte_5
rigettarsi il gravame.
Non si sono costituiti, invece, gli appellati ed Controparte_6 CP_7
Con ordinanza del 16 Febbraio 2021 la Corte ha dato atto della regolarità della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 149 cpc, nei confronti di ed dichiarandone la contumacia. Controparte_6 CP_7
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 10 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della società appellante e dell'appellato ), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, Controparte_5
con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, osserva il Collegio come l'attrice nella citazione di primo grado – ai fini della prova CP_4
del consilium fraudis – insista sulla considerazione per cui l'unità immobiliare sarebbe stata venduta ad un prezzo di gran lunga inferiore, rispetto al valore di mercato (cfr. fol. 4 della citazione di primo grado).
Dopodichè, nei righi successivi dell'atto introduttivo di primo grado, si fa riferimento alla circostanza per cui il prezzo di euro 57.500,00 sarebbe stato versato nell'arco di tre anni, a mezzo di rate mensili di euro
1.250,00 ciascuna.
Per giunta l'attrice riporta in citazione la circostanza del pagamento rateale, senza tuttavia CP_4 illustrare in alcun modo le ragioni per cui tale circostanza militerebbe nel senso della ricorrenza del consilium fraudis in capo all'acquirente . CP_5
Orbene il G.M., nell'impugnata sentenza, sulla questione del valore dell'unità immobiliare, ha così argomentato: tra gli allegati al rogito per notar del 20 Novembre 2014, vi è la relazione tecnica Per_1
descrittiva, datata 13 Novembre 2014, a firma del geometra . CP_8
L'unità immobiliare si componeva di un piano terra esteso circa mq. 42, più un piano interrato parimenti di circa mq. 42.
Nella relazione si osservava come l'unità immobiliare si presentasse in uno stato vetusto con intonaci in cattive condizioni…..pertanto sono necessari lavori di manutenzione straordinaria;
quindi la sostituzione minimo di pavimenti, di intonaci, con nuove pitturazioni e rifacimento dell'impianto elettrico nonché igienico…..
Quindi, nella relazione del geometra del Novembre 2014 si indicava un valore di mercato pari ad euro CP_8
55.000,00.
Di conseguenza, risulta congruo e coerente il prezzo di vendita riportato nel rogito del 20 Novembre 2014
(pari ad euro 57.500,00).
Per giunta, la relazione del geometra del 13 Novembre 2014 è anche espressamente citata nel rogito CP_8
per notar del 20 Novembre 2014, a fol. 2; ergo, è d'uopo concludere nel senso che la Per_1
quantificazione del valore, di cui alla relazione in oggetto, nella sostanza sia stata fatta propria dal p.u. rogante (né la suddetta determinazione può essere ricondotta ad una valutazione arbitraria e soggettiva, operata in esclusivo interesse dell'acquirente ). CP_5
Inoltre il convenuto ha allegato alla comparsa di costituzione di primo grado plurimi rilievi Controparte_5
fotografici, esplicativi delle condizioni fatiscenti dell'unità immobiliare oggetto di vendita.
6 In definitiva, risulta infondato l'argomento di parte attrice (odierna appellante), per cui l'immobile sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore all'effettivo valore di mercato.
Con tutta evidenza il G.M. a giusta ragione (alla luce delle risultanze documentali testè illustrate) ha ritenuto superflua ed esplorativa la CTU sul valore di mercato, invocata dall'attrice CP_4
Nell'atto di gravame si è limitata a ribadire la doglianza per la mancata ammissione Controparte_3
della CTU, senza “aggredire” e censurare la ratio decidendi seguita dal primo giudicante.
Di conseguenza il motivo di gravame sul valore di mercato dell'immobile (prima ancora che infondato) deve essere ritenuto inammissibile.
A questo punto, va esaminato l'ulteriore motivo di impugnazione, inerente alla questione delle modalità di versamento del prezzo.
Nell'appello espone la tesi per cui, in primo grado, avrebbe tempestivamente dedotto Controparte_3
ed eccepito il mancato integrale versamento del prezzo di euro 57.500,00, da parte dell'acquirente CP_5
.
[...]
Orbene, sono state versate in atti la memoria ex art. 183 co.6 cpc secondo termine, e la memoria ex art. 183 co.6 cpc terzo termine, ambedue depositate dall'attrice . Controparte_3
In tali memorie si rinviene la richiesta istruttoria di emissione di ordine di esibizione di documenti, ex art. 210 cpc (ordine di esibizione, in cui il terzo destinatario dello jussum era individuato nell'istituto Parte_2
.
[...]
Orbene, l'invocato ordine ex art. 210 cpc aveva ad oggetto i documenti, inerenti al versamento del prezzo, di cui al rogito del 20 Novembre 2014.
Significativamente, in tali memorie ex art. 183 cpc non si rinviene alcuna illustrazione delle ragioni, fondanti la richiesta istruttoria in oggetto.
In effetti (come correttamente argomentato dal G.M. di Napoli nell'impugnata sentenza), soltanto nella comparsa conclusionale del 17 Settembre 2019 la banca attrice ha per la prima volta eccepito che CP_5
non aveva dato prova dell'integrale versamento del prezzo.
[...]
Di conseguenza il Tribunale, nella sentenza n. 9871/19, ha correttamente evidenziato la tardività dell'eccezione di mancato integrale versamento del prezzo.
7 In tale contesto, non può revocarsi in dubbio la necessità di statuire, in base agli atti del primo grado a disposizione del Collegio (considerato anche che la Corte, a mezzo dell'ordinanza di introito in decisione del
18 Giugno 2025, aveva onerato le parti costituite del riversamento in consolle, entro il primo termine ex art. 190 cpc, di copia di tutti gli atti del primo grado a loro disposizione;
e questo anche alla luce della mancata trasmissione del fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado).
Dunque l'interposto gravame non può trovare accoglimento, neanche con riferimento al motivo, inerente al versamento del prezzo della vendita.
Per giunta, è condivisibile l'argomento del Tribunale, per cui la dilazione dei pagamenti non è di per sé indicativa del fatto che l' fosse a conoscenza della situazione economica in cui versavano i venditori CP_5
Esposito. Piuttosto, la dilazione è sintomatica di una condizione di difficoltà economica dell'acquirente medesimo.
In definitiva, a giusta ragione il primo giudicante ha concluso nel senso che, nel caso di specie, non ricorra la consapevolezza (in capo all'acquirente ) del pregiudizio arrecato alla banca creditrice, a seguito CP_5
dell'atto di disposizione posto in essere dai germani nel Novembre 2014. CP_7
Pertanto l'appello deve essere in parte dichiarato inammissibile, ed in parte va rigettato nel merito. Ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra (quale mandataria di ) e CP_1 Controparte_3
l'appellato , le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza Controparte_5
della società impugnante;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il valore della causa va rapportato all'importo del credito, a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (conformemente al principio espresso in Cass. civ. n. 3697/20).
Nel caso di specie, l'attrice aveva agìto in revocatoria, a tutela di un credito di importo pari ad CP_4 euro 17.262,32; quindi si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi
(nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
8 Pertanto, a titolo di compensi professionali per il presente grado si liquida, in favore dell'appellato CP_5
, l'importo di euro 2.906,00.
[...]
Sempre con riferimento al compenso per il presente grado, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. OR RO, Difensore di
. Controparte_5
Non vi sono provvedimenti da adottare (con riferimento alle spese del grado), per quel che concerne il rapporto processuale tra da un lato e, dall'altro, gli appellati ed CP_1 Controparte_6 CP_7
rimasti contumaci.
[...]
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante , nella qualità), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già ), quale mandataria di (a sua volta cessionaria CP_1 CP_2 Controparte_3
dell'originaria attrice ), nei confronti di , ed CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9871/19, pubblicata il 6 Novembre 2019, così provvede:
A) Dichiara l'appello in parte inammissibile, ed in parte lo rigetta;
B) Condanna (nella qualità) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore CP_1
di , che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_5 spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. OR RO;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo unificato, CP_1
di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
9 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 463/20 RG, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9871/19, pubblicata il 6
Novembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 10 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 7 Ottobre 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), già , in persona del legale rapp.te p.t., nella CP_1 P.IVA_1 CP_2
qualità di mandataria e procuratrice per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di
(C.F.: ), a sua volta cessionaria di crediti in sofferenza Controparte_3 P.IVA_2
di , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Actis CP_4
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
1 E
( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_5 C.F._2
OR RO ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._3
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
NONCHÉ
( ) ed ( ; Controparte_6 C.F._4 CP_7 C.F._5
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e dell'appellato hanno concluso a mezzo di note scritte, CP_1 Controparte_5
riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nei confronti di l'11 Maggio 2017, e nei confronti di Controparte_6 CP_5
l'8 Luglio 2017 (nonché con la citazione in rinnovazione notificata ad l'11 Gennaio
[...] CP_7
2018), la società , a mezzo della mandataria , esponeva di essere creditrice della CP_4 CP_2
“ ” per l'importo di euro 20.000,00, a titolo di esposizione debitoria Parte_1
relativa al conto corrente n. 8023097088, a garanzia della quale si erano costituiti quali fideiussori i germani ed Controparte_6 CP_7
La società attrice rappresentava che, a mezzo di rogito per notar del 20 Novembre 2014, Persona_1 rep. n. 133836, ed avevano venduto ad l'unico immobile di Controparte_6 CP_7 Controparte_5
loro proprietà, e, segnatamente, un locale commerciale sito in Napoli al Vico Tiratoio n. 11, piano terra, ricompreso in un fabbricato, in catasto al fol. 1, part.lla H, sub. 9.
Il prezzo della vendita, concordato in euro 57.500,00, era stato regolato nel seguente modo:
euro 7.500,00 a mezzo di sei assegni circolari emessi da in favore di ed Parte_2 Controparte_6
CP_7
euro 5.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso all'ordine di CP_7
euro 45.000,00 con bonifici bancari da eseguirsi a favore di a mezzo di 36 rate progressive CP_7
mensili dell'importo di euro 1.250,00, a partire dal 30.12.2014.
2 Secondo la prospettazione dell'attrice, l'atto di vendita del 20.11.2014 doveva ritenersi soggetto a revoca ai sensi dell'art. 2901 cc., in quanto posto in essere con l'intento di sottrarre l'unico bene di proprietà dei fideiussori alla garanzia patrimoniale dei creditori.
A tal fine la società deduceva, in primo luogo, la preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo, evidenziando che, già nell'anno 2010, l'istituto vantava nei confronti di ed Controparte_6 CP_7
un credito di euro 17.262,32, derivante dall'esposizione debitoria della società Parte_1
, garantito da fideiussione dei medesimi.
[...]
L'attrice aggiungeva che l'atto di disposizione era stato compiuto in evidente pregiudizio delle ragioni creditorie, determinando una sensibile diminuzione della garanzia generica, di cui all'art. 2740 cc..
Assumeva, altresì, la sussistenza della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente , Controparte_5 desumibile sia dall'esiguità del prezzo della vendita, sensibilmente inferiore al valore di mercato del bene
(alienato per euro 57.500,00 a fronte di un valore stimato di circa euro 150.000,00), sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo, previste in forma rateale e dilazionata, senza rilascio di alcuna garanzia.
Evidenziava, infine, che l'acquirente era pienamente consapevole delle difficoltà economiche dei venditori, nonché del fatto che l'immobile venduto costituisse l'unico bene di loro proprietà.
Tanto premesso, la società chiedeva, a mezzo della mandataria che fosse dichiarata CP_4 CP_2
l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di vendita del 20.11.2014, stipulato per notar , Persona_1 rep. n. 133836, tra ed in qualità di venditori, ed , quale Controparte_6 CP_7 Controparte_5
acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc., con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Si costituiva il convenuto , eccependo la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi Controparte_5
dell'azione promossa;
e ciò con particolare riferimento al requisito della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della società.
A sostegno della propria posizione, il convenuto allegava la relazione tecnica estimativa Controparte_5
redatta dal geom. (a sua volta già allegata al contratto di vendita), nonché dieci fotografie CP_8
dello stato dei luoghi, attestanti lo stato di fatiscenza dell'immobile oggetto di vendita, tale da giustificare il prezzo pattuito.
Restavano contumaci, invece, gli altri convenuti, e cioè ed Controparte_6 CP_7
Incardinato il contraddittorio, interveniva in giudizio la società nella qualità di Controparte_3
cessionaria del credito di e per essa, quale mandataria, . CP_4 CP_2
3 Il G.I., giusta ordinanza del 14 Maggio 2019, riteneva la causa matura per la decisione in base alla documentazione già prodotta dalle parti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9871/19, pubblicata il 6 Novembre
2019.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda;
altresì ha condannato la società , CP_2
quale mandataria di e di , al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_3 CP_4
favore del convenuto , liquidate in euro 30,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi Controparte_5
professionali, oltre accessori come per Legge.
Ricostruiti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc., il primo Giudice ha ritenuto che, nella specie, manchi la prova del requisito della partecipatio fraudis del terzo;
ed invero, nell'ottica del G.M. di Napoli, l'assenza della suddetta partecipatio risulta assorbente e determinante ai fini della statuizione di rigetto (senza necessità di verificare la ricorrenza o meno di ulteriori presupposti dell'azione revocatoria).
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi valorizzati dalla società attrice, quali l'asserita esiguità del prezzo della vendita e la dilazione del pagamento, non fossero idonei a dimostrare la consapevolezza, in capo all'acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Quanto al valore dell'immobile, il Tribunale ha evidenziato come la dedotta sproporzione tra prezzo di vendita e valore di mercato fosse rimasta del tutto indimostrata, essendosi l'istituto di credito limitato a mere affermazioni prive di riscontro probatorio.
Per contro, dalla relazione estimativa allegata all'atto di vendita emergeva una valutazione coerente con il corrispettivo pattuito, tenuto conto delle condizioni manutentive del bene e della necessità di eseguire opere di straordinaria manutenzione, quali il rifacimento degli impianti elettrici e degli impianti igienico- sanitari.
Inoltre, il primo Giudice ha ritenuto che la previsione di un pagamento rateale non potesse costituire elemento univoco di partecipazione del terzo alla frode, potendo anzi riflettere una situazione di difficoltà economica dell'acquirente.
Il Tribunale ha poi escluso che potesse dubitarsi della natura onerosa dell'atto; ed infatti la banca attrice giammai ha fatto riferimento ad un trasferimento a titolo gratuito.
Il G.M. di Napoli ha così ulteriormente argomentato:…d'altro canto, non è mai stata specificamente contestata la corresponsione del prezzo da parte dell' , se non, la prima volta, e quindi del tutto CP_5
tardivamente, in sede di scritti conclusionali. Sotto tale profilo, dunque, in disparte ogni altra valutazione, del tutto inammissibile risulta l'istanza ex art. 210 cpc, formulata dall'istituto di credito, e finalizzata ad ottenere l'esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento….
4 Avverso tale sentenza ha proposto appello – con citazione notificata il 29 Gennaio 2020 nei confronti di
, ed – la società (nuova denominazione di Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_1
), quale mandataria della società cessionaria del credito CP_2 Controparte_3
Co Con l'unico motivo di impugnazione articolato, la appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui è stata esclusa la partecipazione del terzo acquirente al presunto intento fraudolento dei venditori.
In particolare, la società impugnante deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove si è affermata la mancanza di prova del presupposto della partecipatio fraudis del terzo acquirente . Controparte_5
Sul punto, evidenzia come la suddetta prova sarebbe stata raggiunta mediante Controparte_3 presunzioni, attesa l'esiguità del prezzo corrisposto e le modalità pattuite dalle parti contraenti per il suo pagamento.
Inoltre, parte appellante rileva che l'acquirente non avrebbe fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, non essendo state prodotte le contabili dei bonifici rateali previsti dall'atto notarile, di cui l'attrice aveva richiesto l'esibizione.
Pertanto – reiterate le richieste istruttorie non ammesse nel giudizio di prime cure – l'impugnante
[...]
a mezzo della mandataria , ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in Controparte_3 CP_1 riforma della sentenza di primo grado, di accogliersi la domanda proposta in primo grado;
vale a dire revocarsi e dichiararsi inefficace, nei confronti di essa l'atto di vendita del 20 Controparte_3
Novembre 2014 per notar , rep. n. 133836, con il quale ed hanno Per_1 CP_7 Controparte_6
alienato ad il locale commerciale sito in Napoli, al Vico Tiratoio n. 11; il tutto, con vittoria Controparte_5
delle spese del doppio grado di giudizio.
Giusta comparsa depositata il 5 Giugno 2020, si è costituito l'appellato , chiedendo di Controparte_5
rigettarsi il gravame.
Non si sono costituiti, invece, gli appellati ed Controparte_6 CP_7
Con ordinanza del 16 Febbraio 2021 la Corte ha dato atto della regolarità della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 149 cpc, nei confronti di ed dichiarandone la contumacia. Controparte_6 CP_7
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 10 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della società appellante e dell'appellato ), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, Controparte_5
con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, osserva il Collegio come l'attrice nella citazione di primo grado – ai fini della prova CP_4
del consilium fraudis – insista sulla considerazione per cui l'unità immobiliare sarebbe stata venduta ad un prezzo di gran lunga inferiore, rispetto al valore di mercato (cfr. fol. 4 della citazione di primo grado).
Dopodichè, nei righi successivi dell'atto introduttivo di primo grado, si fa riferimento alla circostanza per cui il prezzo di euro 57.500,00 sarebbe stato versato nell'arco di tre anni, a mezzo di rate mensili di euro
1.250,00 ciascuna.
Per giunta l'attrice riporta in citazione la circostanza del pagamento rateale, senza tuttavia CP_4 illustrare in alcun modo le ragioni per cui tale circostanza militerebbe nel senso della ricorrenza del consilium fraudis in capo all'acquirente . CP_5
Orbene il G.M., nell'impugnata sentenza, sulla questione del valore dell'unità immobiliare, ha così argomentato: tra gli allegati al rogito per notar del 20 Novembre 2014, vi è la relazione tecnica Per_1
descrittiva, datata 13 Novembre 2014, a firma del geometra . CP_8
L'unità immobiliare si componeva di un piano terra esteso circa mq. 42, più un piano interrato parimenti di circa mq. 42.
Nella relazione si osservava come l'unità immobiliare si presentasse in uno stato vetusto con intonaci in cattive condizioni…..pertanto sono necessari lavori di manutenzione straordinaria;
quindi la sostituzione minimo di pavimenti, di intonaci, con nuove pitturazioni e rifacimento dell'impianto elettrico nonché igienico…..
Quindi, nella relazione del geometra del Novembre 2014 si indicava un valore di mercato pari ad euro CP_8
55.000,00.
Di conseguenza, risulta congruo e coerente il prezzo di vendita riportato nel rogito del 20 Novembre 2014
(pari ad euro 57.500,00).
Per giunta, la relazione del geometra del 13 Novembre 2014 è anche espressamente citata nel rogito CP_8
per notar del 20 Novembre 2014, a fol. 2; ergo, è d'uopo concludere nel senso che la Per_1
quantificazione del valore, di cui alla relazione in oggetto, nella sostanza sia stata fatta propria dal p.u. rogante (né la suddetta determinazione può essere ricondotta ad una valutazione arbitraria e soggettiva, operata in esclusivo interesse dell'acquirente ). CP_5
Inoltre il convenuto ha allegato alla comparsa di costituzione di primo grado plurimi rilievi Controparte_5
fotografici, esplicativi delle condizioni fatiscenti dell'unità immobiliare oggetto di vendita.
6 In definitiva, risulta infondato l'argomento di parte attrice (odierna appellante), per cui l'immobile sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore all'effettivo valore di mercato.
Con tutta evidenza il G.M. a giusta ragione (alla luce delle risultanze documentali testè illustrate) ha ritenuto superflua ed esplorativa la CTU sul valore di mercato, invocata dall'attrice CP_4
Nell'atto di gravame si è limitata a ribadire la doglianza per la mancata ammissione Controparte_3
della CTU, senza “aggredire” e censurare la ratio decidendi seguita dal primo giudicante.
Di conseguenza il motivo di gravame sul valore di mercato dell'immobile (prima ancora che infondato) deve essere ritenuto inammissibile.
A questo punto, va esaminato l'ulteriore motivo di impugnazione, inerente alla questione delle modalità di versamento del prezzo.
Nell'appello espone la tesi per cui, in primo grado, avrebbe tempestivamente dedotto Controparte_3
ed eccepito il mancato integrale versamento del prezzo di euro 57.500,00, da parte dell'acquirente CP_5
.
[...]
Orbene, sono state versate in atti la memoria ex art. 183 co.6 cpc secondo termine, e la memoria ex art. 183 co.6 cpc terzo termine, ambedue depositate dall'attrice . Controparte_3
In tali memorie si rinviene la richiesta istruttoria di emissione di ordine di esibizione di documenti, ex art. 210 cpc (ordine di esibizione, in cui il terzo destinatario dello jussum era individuato nell'istituto Parte_2
.
[...]
Orbene, l'invocato ordine ex art. 210 cpc aveva ad oggetto i documenti, inerenti al versamento del prezzo, di cui al rogito del 20 Novembre 2014.
Significativamente, in tali memorie ex art. 183 cpc non si rinviene alcuna illustrazione delle ragioni, fondanti la richiesta istruttoria in oggetto.
In effetti (come correttamente argomentato dal G.M. di Napoli nell'impugnata sentenza), soltanto nella comparsa conclusionale del 17 Settembre 2019 la banca attrice ha per la prima volta eccepito che CP_5
non aveva dato prova dell'integrale versamento del prezzo.
[...]
Di conseguenza il Tribunale, nella sentenza n. 9871/19, ha correttamente evidenziato la tardività dell'eccezione di mancato integrale versamento del prezzo.
7 In tale contesto, non può revocarsi in dubbio la necessità di statuire, in base agli atti del primo grado a disposizione del Collegio (considerato anche che la Corte, a mezzo dell'ordinanza di introito in decisione del
18 Giugno 2025, aveva onerato le parti costituite del riversamento in consolle, entro il primo termine ex art. 190 cpc, di copia di tutti gli atti del primo grado a loro disposizione;
e questo anche alla luce della mancata trasmissione del fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado).
Dunque l'interposto gravame non può trovare accoglimento, neanche con riferimento al motivo, inerente al versamento del prezzo della vendita.
Per giunta, è condivisibile l'argomento del Tribunale, per cui la dilazione dei pagamenti non è di per sé indicativa del fatto che l' fosse a conoscenza della situazione economica in cui versavano i venditori CP_5
Esposito. Piuttosto, la dilazione è sintomatica di una condizione di difficoltà economica dell'acquirente medesimo.
In definitiva, a giusta ragione il primo giudicante ha concluso nel senso che, nel caso di specie, non ricorra la consapevolezza (in capo all'acquirente ) del pregiudizio arrecato alla banca creditrice, a seguito CP_5
dell'atto di disposizione posto in essere dai germani nel Novembre 2014. CP_7
Pertanto l'appello deve essere in parte dichiarato inammissibile, ed in parte va rigettato nel merito. Ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra (quale mandataria di ) e CP_1 Controparte_3
l'appellato , le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza Controparte_5
della società impugnante;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il valore della causa va rapportato all'importo del credito, a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (conformemente al principio espresso in Cass. civ. n. 3697/20).
Nel caso di specie, l'attrice aveva agìto in revocatoria, a tutela di un credito di importo pari ad CP_4 euro 17.262,32; quindi si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi
(nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
8 Pertanto, a titolo di compensi professionali per il presente grado si liquida, in favore dell'appellato CP_5
, l'importo di euro 2.906,00.
[...]
Sempre con riferimento al compenso per il presente grado, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. OR RO, Difensore di
. Controparte_5
Non vi sono provvedimenti da adottare (con riferimento alle spese del grado), per quel che concerne il rapporto processuale tra da un lato e, dall'altro, gli appellati ed CP_1 Controparte_6 CP_7
rimasti contumaci.
[...]
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante , nella qualità), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già ), quale mandataria di (a sua volta cessionaria CP_1 CP_2 Controparte_3
dell'originaria attrice ), nei confronti di , ed CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9871/19, pubblicata il 6 Novembre 2019, così provvede:
A) Dichiara l'appello in parte inammissibile, ed in parte lo rigetta;
B) Condanna (nella qualità) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore CP_1
di , che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_5 spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. OR RO;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo unificato, CP_1
di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
9 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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