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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2133 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Contrada Cuzzara snc, C.F. , rappresentato e difeso – giusta C.F._1
procura in calce al ricorso - dall' Avv.Concetta Rosa ed elettivamente domiciliato in Salerno
alla Via Carmine, 92 presso lo studio del predetto difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti,
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 L.104/92 (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, esponeva che, Parte_1
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità
di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla l. 104/92 art. 3 co. 3, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto,
aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
con vittoria di spese ed onorari di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 24.6.2024, con cui CP_1
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso.
Nel merito, il resistente concludeva per il rigetto della domanda della ricorrente, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
2 Nel corso del giudizio veniva designato un diverso CTU per l'effettuazione di nuova consulenza volta anche ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 28.2.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte resistente provvedeva a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi al proprio atto introduttivo.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di ATP, ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'ATP, la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito, nel dare atto che la ricorrente è affetta da: <-esiti di
intervento di decorticazione polmonare parziale + resezione polmonare atipica in
toracotomia dx per raccolta pleurica saccata a dx;
broncopatia cronica in tabagista;
3 ipertensione arteriosa in trattamento;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale non
protesizzata; ischemia cronica etilica arti inferiori;
sindrome poliartrosica di grado
moderato non deformante non anchilosante;
psicosi cronica da etilismo con marcato
deterioramento cognitivo e turbe comportamentali>>, ha concluso nel senso che le dette patologie sono a tal punto invalidanti da soddisfare i requisiti per il riconoscimento delle invocate prestazioni assistenziali.
Ed invero, l'ausiliario del giudice, sulla base dell'esame clinico-anamnestico effettuato, ha riscontrato che la situazione patologica del ricorrente si è evoluta in senso peggiorativo rispetto alla precedente valutazione resa in sede di ATP.
In particolare, il Consulente ha concluso nel senso che:
l'ultima non assumono un ruolo determinante e neppure significativo in ordine al
riconoscimento del diritto ai benefici richiesti;
l'unica patologia importante e determinante
a tal fine è l'ultima (psicosi alcoolica). Nell'intossicazione cronica da alcool o alcoolismo
cronico, situazione che compare di solito dopo alcuni anni di abuso, si manifestano:
a)alterazioni della personalità;
b)alterazioni psicotiche (cosiddette psicosi alcooliche o metaboliche). [...]
Nel caso in esame la storia clinica dell'etilismo è pluridecennale (vedi quanto riportato in
cartella clinica DSM ASL SA 2012); in tale anno vi fu una momentanea presa in carico che
non ebbe poi purtroppo seguito per inadeguatezza non solo del paziente ma di tutto il
contesto familiare e sociale;
il paziente non risulta essere mai stato seguito dai servizi
sociali e non si è mai sottoposto ad un processo diagnostico e diagnostico -riabilitativo.
Per un breve periodo risulta praticata terapia desassuefante con ER oltre ad
antipsicotici. Nell'aprile 2012: ricovero: diagnosi: stato confusionale acuto, stato d'ansia,
etilismo cronico;
ricovero per delirium acuto, epatite acuta alcoolica;
alla TAC cerebrale:
encefalopatia sottocorticale cronica su base vascolare. Negli anni successivi: saltuari
controlli neurologici e psichiatrici a quanto pare senza implicazioni assistenziali ma
4 sembra solo a scopo certificativo. La mancanza di una cartella clinica ci preclude oltre
tutto la possibilità di analizzare la continuità e la progressione della malattia. Il quadro
clinico attuale coincide con quanto descritto nell'allegata certificazione psichiatrica del
DSM ASL SA 23/4/24 (deterioramento cognitivo, disturbo del comportamento,
vasculopatia cerebrale cronica, storia di etilismo, poliartrosi, incontinenza urinaria…; poco
disponibile al colloquio, mutacico, confuso, disorientato nel tempo e nello spazio;
mimica
e gestualità aumentate ed improntate ad irrequietezza e insofferenza;
deficit
dell'attenzione e della memoria a BT e LT con compromissione delle funzioni esecutive,
rigidità cognitiva, impossibilità a iniziare e portare a termine anche semplici attività; eloquio
poco fluente, disturbi della forma (deragliamento) e del contenuto del pensiero (idee di
riferimento e spunti interpretativi); umore disforico con labilità emotiva, facile irritabilità,
episodi di discontrollo degli impulsi (abuso di alcool) e ritiro sociale;
lamenta ansia marcata
sia in forma libera che somatizzata;
disturbi del comportamento di tipo disorganizzato e
alterazione del ritmo sonno/veglia; diagnosi: decadimento cognitivo globale con spunti
psicotici, disorganizzazione del comportamento, turbe del sonno, chiusura relazionale e
umore disforico in paz. con anamnesi positiva per disturbo da abuso di alcool, vasculpatia
cerebrale cronica).
Veniamo alle conclusioni medicolegali e alla risposta ai quesiti: non vi è dubbio allo stato
attuale in ordine alla necessita ' di assitenza continua, al diritto a indennità ' di
accompagnamento, al riconoscimento dello status di portatore di handicap art 3 co 3;
manca purtroppo una cartella clinica psichiatrica ordinata ed esauriente per ricostruire la
storia clinica onde non possediamo certezze valutative significativamente retroattive;
nel
luglio 2023, alla data della visita del primo CTU, sembra che il deterioramento cognitivo
fosse ancora 'lieve' mentre le successive certificazioni psichiatriche 2024 ricalcano lo
status odierno;
pertanto, orientativamente ed equitativamente, riteniamo di retrodatare di
5 imprescindibile che si inoltri d'ufficio comunicazione ai servizi sociali del Comune affinché
prendano in carico il periziato (nonché il contesto familiare che appare comprovatamente
corresponsabile dell'etilismo cronico del cui risultano dichiaratamente forniti Parte_1
alcoolici anche se in considerazione di un importante stato di appetizione cronica e di
disturbi comportamentali correlati;
per lo stesso motivo si ritiene vada aperta d'ufficio la
procedura per la nomina di un amministratore di sostegno che accentri ogni responsabilità
in tal senso (evitando preferibilmente la sorella che ci sembra non presentare i requisiti) e
che si faccia carico dell'inizio di un iter riabilitativo anche a mezzo di ricovero in strutture
adeguate per lungodegenti;
in tale ottica dobbiamo con evidenza prevedere una revisione
che suggeriamo si collochi a 2 anni da oggi e dunque all'1/11/26>>.
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte
qua accolta.
Quanto alle spese del giudizio, stante il solo parziale accoglimento della domanda, per effetto della ritenuta decorrenza del requisito sanitario da epoca successiva alla valutazione tecnica opposta, deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti delle medesime.
Per quanto attiene, invece, alle spese della CTU espletata nel presente giudizio, che saranno liquidate con separato decreto, esse, stante il sostanziale accoglimento della prospettazione di parte ricorrente, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
Preso atto, infine, della segnalazione del CTU, che reputa ineludibile l'intervento di presa in carico da parte dei Servizi Sociali del comune di residenza del ricorrente e l'eventuale nomina di Amministratore di sostegno, va disposta la trasmissione, a cura della
Cancelleria, di copia della presente decisione al Comune di Ricigliano, per la presa in
6 carico, e alla Procura della Repubblica in sede, per valutare l'opportunità di avviare officiosamente il procedimento di nomina di amministratore di sostegno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2133 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
contro l' in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/80 e n. 508/88, nonché portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dall'1.4.2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone in via definitiva a carico dell' il pagamento delle spese della CTU, da CP_1
liquidarsi, quanto alla presente fase, con separato decreto;
4) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia della presente sentenza alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ed ai Servizi Sociali del Comune
di Ricigliano per quanto di rispettiva competenza anche ai fini dell'attivazione del procedimento di cui agli artt. 404 ss. c.c.
Salerno, 26.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 mesi dalla data attuale e quindi all'1/4/24 il diritto ai benefici richiesti;
riteniamo altresì