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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2000/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. MESSINA
[...] C.F._2
LUIGI GIACOMO
Appellante attore in riassunzione contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, DAMINELLI
SIMONA, CIPOLLA LUCIANA, ROMEO CHRISTIAN E LETTENMAYER FLORA
Appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7/12/2022, e Parte_1
hanno citato in giudizio provvedendo alla Parte_2 Controparte_1
riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito dell'ordinanza numero 23861/2022 della
Cassazione. Con quest'ultima statuizione, la Suprema Corte ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 2484/2017 del 23 dicembre 2017, con cui era stata parzialmente confermata (revocandosi solo la condanna ex art. 96 c.p.c.) statuizione del Tribunale di Marsala che aveva a sua volta disatteso le loro pretese di accertamento di nullità di clausole di rapporti di conto corrente stipulati da CP_2
poi fallita, di cui erano fideiussori.
Nel giudizio così riassunto, si è costituita che ha contestato il gravame Controparte_1
e le ragioni prospettate dai garanti.
In istruttoria, disposta esibizione, è stata espletata consulenza tecnica per accertamenti contabili sui diversi rapporti. All'esito, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellanti: “precisano le conclusioni chiedendo accertarsi le sommi minori al 30 settembre 2010, quantificate dal CTU secondo il prospetto di sintesi di seguito riportato:
Prospetto di sintesi al 30/09/2010
n. rapporto - da ec banca - Saldo al 30/09/2010 da ricalcolo CTU - differenza
1 n. 9335249 -116.103,95 238.550,32 354.654,27
2 n. 3315410647309 30.146,34 418.290,84 388.144,50
A n. 10015207 -19,83 -85.768,94 -85.749,11
B n. 000450089428 0,00 0,00 0,00
E n. 108596 -423.765,10 -661.450,56 237.685,46
I n. -316.819,09 -302.733,97 14.085,12 P.IVA_2
L n. 3315453650 -313.770,34 -299.521,14 14.249,20
M n. 3315455156 -326.954,33 -309.108,38 17.845,95
N n. 3315455253 -326.164,35 -309.110,50 17.053,87
TOTALE -1.793.450,65 -1.310.852,31 482.598,36
Con vittoria di spese per i 3 gradi di giudizio pregressi e per il presente giudizio di riassunzione con distrazione in favore del sottoscritto legale da liquidare facendo riferimento al valore del decisum pari ad € 482.598,36.”; appellata: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare
e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dai signori e per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare Pt_1 Parte_2
l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente/anticipi inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del giudizio di primo grado;
NEL
MERITO - in via principale, respingere l'appello formulato dai signori e Pt_1
poiché infondato in fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_2
sentenza n. 148/2013 resa dal Tribunale di Marsala in data 19 febbraio 2013; - in via gradata, rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via ulteriormente gradata, rideterminare l'esposizione rinveniente dai rapporti oggetto di causa nel complessivo importo di Euro -1.310.852,00 a debito degli appellanti (in conformità alle risultanze emerse dalla CTU contabile esperita in corso di causa); IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze relative a tutti i gradi di giudizio (oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge); - in via gradata, con integrale compensazione delle stesse tenuto anche conto della divergenza tra il “petitum” e il “decisum”. Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.”.
Indi, giusta ordinanza del 31 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, per effetto della statuizione della Suprema
Corte, devono essere esaminati i motivi del gravame proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva dato Parte_2
riscontro negativo alle loro domande. Dette questioni sono state oggetto del giudizio di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 gravame, e poi ancora dell'arresto della Suprema Corte del 2022, che ha accolto il ricorso proposto, e i cui passi principali, e rilevanti per quanto ancora in discussione, possono riproporsi per riepilogare la vicenda: “- il giudice di appello ha riferito che a sostegno delle domande proposte gli attori avevano allegato che il saldo dei conti correnti dedotti in giudizio erano viziati dall'applicazione di interessi aventi tasso ultralegale e, comunque, usurario, e di commissioni di massimo scoperto non pattuite o, comunque, indeterminate e che il Tribunale aveva respinto tali domande ritenendo che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante;
- ha, quindi, confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere della prova, evidenziando che la richiesta di esibizione della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente, avanzata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., non poteva essere accolta, in quanto l'istanza alla banca, ex art. 119 t.u.b., di ottenere copia di tale documentazione era stata presentata solo in epoca successiva all'instaurazione del giudizio”. La Suprema Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, con cui “i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 119, quarto comma, t.u.b. e 210 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che il diritto del correntista di richiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente potesse essere esercitato nel corso del giudizio”, evidenziando, dopo ampia disamina della portata dell'art. 119 TUB, che “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
- non
è, dunque, necessario – come, invece, ritiene la Corte di appello – che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale
l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”.
Nel presente giudizio, quindi, appurato che la richiesta ex art. 119 TUB era stata tempestivamente avanzata, si è dato seguito alle richieste istruttorie degli appellanti, dapprima con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e poi, una volta acquisita la documentazione rilevante per la disamina delle censure ai contratti e allo sviluppo di essi, mediante consulenza contabile. Segnatamente, con la seconda ordinanza istruttoria
è stata disposta CTU per “l'esatta ricostruzione – in ragione della documentazione tutta già in atti – della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra la società originaria attrice e la Banca convenuta-appellata per i rapporti di conto corrente e dei contratti accessori, dall'avvio (che risulta essere riconducibile ad altra intestazione originaria) all'ultimo estratto-conto in atti, tenendo conto degli estratti-conto in atti e di eventuali saldi di raccordo (ove possibile farne utilizzo) in base: alle regole negoziali via via desumibili dai testi negoziale e dagli estratti conto, espungendo la CMS (o posta di simile definizione) ove non pattuita in modo determinato o determinabile (anche in corso di esecuzione, ove variati i parametri), così come altri oneri ove non compiutamente pattuiti;
verificando, poi, sulle poste via via individuate (o rideterminate), il rispetto delle previsioni negoziali via via previste (e risultanti dalla documentazione) su interessi e spese, e provvedendo agli eventuali ricalcoli in ipotesi di mancato rispetto (o mancata previsione), ed espunzione dei costi non previsti;
verifichi, sui saldi ricalcolati a seguito di espunzione eventualmente operate, il rispetto della normativa antiusura cd. genetica (da riferire sia al momento di avvio dei rapporti, che al momento di variazioni negoziali), se del caso espungendo gli interessi indebiti;
effettui ogni calcolo alternativo che ritenga utile ove richiesto dalle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 parti nel solco dei quesiti”.
Tutto ciò posto, deve in primo luogo evidenziarsi che in ragione delle conclusioni infine formulate dagli attori in riassunzione, risulta superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di costoro sollevata dalla banca, come peraltro riconosciuto da quest'ultima, avendo limitato la domanda a quella di accertamento, oltre che della nullità di diverse clausole dei vari rapporti, dell'esatto saldo finale di questi ultimi, non più coltivando quella originariamente proposta – dalla correntista originariamente parte del giudizio, e poi fallita - di ripetizione di indebito.
Quanto all'eccezione di prescrizione richiamata pure dalla banca, in disparte ogni questione sulla persistente valenza di essa a fronte del limitato ambito della pretesa - atteso che l'eccezione era formulata con riguardo alla ripetizione di indebito: cfr. comparsa di risposta del 24/01/2012 – e al fatto che non risulta riproposta nelle conclusioni formulate nella fase conclusiva del giudizio di primo grado (cfr. note del
04/2/2013), in ogni caso è infondata, come emerge all'esito della consulenza, non riscontrandosi “versamenti solutori, considerato che l'indagine va svolta, tenuto conto del temine decennale del diritto di ripetizione, nel periodo antecedente al 27 novembre
2000 (dieci anni a ritroso dall'atto introduttivo del giudizio 27 novembre 2010), e che tutta la documentazione contabile depositata al PCT, per tutti i rapporti oggetto di indagine, è successiva al citato periodo.”.
Ancora sulle eccezioni sollevate da assorbita e superata deve ritenersi quella CP_1
relativa alla carenza probatoria della pretesa attorea: assorbita, laddove riferita alla domanda di ripetizione di indebito per quanto dianzi evidenziato, e comunque superata alla luce della statuizione della Suprema Corte che ha disposto il rinvio, dalla quale è emersa la necessità di disporre l'esibizione della documentazione contrattuale e contabile relativa ai diversi rapporti, acquisita la quale (come si preciserà a breve), seppure incompleta, si è potuto dare corso alla sollecitata consulenza tecnica, pienamente ammissibile e necessaria, diversamente da quanto addotto dalla banca. Sul punto, ancora la Suprema Corte ha evidenziato - con principi implicitamente evocati con l'ordinanza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 istruttoria - che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/21; n. 23861/22). Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative (…), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2/5/2024 n. 11739).
Sempre il Supremo Collegio, con la sentenza n. 5091 del 15/3/2016, ha chiarito che
“quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m.
598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative,
«quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con
l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 m. 590615)”.
Pertanto, il giudice può ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio “quando la prova dei movimenti del conto, di cui il correntista è onerato, non sia completa (cfr. Cass. n. 31187 del 2018). Ciò vale quando la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale non sia contestata” (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 21/12/2020 n. 29190).
Nel caso di specie, come statuito dall'ordinanza di rimessione, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante in primo grado non risultavano generiche: l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. era stata avanzata dalla società dopo la richiesta dei documenti alla banca ex art. 119 TUB, che recava precisa indicazione di quanto volevasi acquisire;
e la richiesta di consulenza contabile non risultava esplorativa, stante la documentazione poi acquisita e la necessità di disamina tecnica della stessa. E proprio alla luce delle considerazioni sin qui esposte, tanto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. quanto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sono state accolte nel presente giudizio.
Quanto alla circostanza che la documentazione è risultata non completa, possono richiamarsi alcuni principi desumibili da statuizione riguardanti azioni di ripetizione di indebito che pure rilevano nel caso di mero ricalcolo dovuto alla espunzione degli effetti di clausole nulle o inesistenti: devesi cioè ricordare che chi agisce con azione di ripetizione di indebito, “tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare
l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”
(Cass. n. 24948/2017). Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto. Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla Banca, come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico,
l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che
“d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
Pertanto, con l'ordinanza che ha disposto CTU per la ricostruzione della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra la società appellante e la banca per i diversi rapporti, dal primo estratto conto disponibile al 31.3.2010, è stato previsto che il consulente utilizzasse “'saldi di raccordo” in caso di periodi mancanti tra quelli in esame.
Tutto ciò posto, le diverse censure mosse ai contratti dagli odierni appellanti, all'esito dell'istruzione sono risultate in parte fondate, secondo quanto in particolare emerso in sede di CTU, le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione delle parti, anzi espressamente richiamate dagli attori in riassunzione.
Esaminando in dettaglio i vari rapporti, è emerso quanto segue. Per il conto corrente n.
9335249 e relativi conti anticipi 10015207 e 450089428 (poi rinumerato 14699), non si è potuta acquisire, nonostante la richiesta avanzata dagli attori e il successivo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la documentazione negoziale, di guisa che, in difetto di prova sulla presenza di valide clausole su interessi e oneri vari, si è dovuto provvedere al ricalcolo tenendo conto del tasso legale o del tasso convenzionale risultante dagli estratti- conto ove più favorevole al cliente, ed escludendo tutte le commissioni applicate ma non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 assistite da pattuizione, così come è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale. Difatti, secondo l'art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, ma i tassi sostitutivi ivi previsti vanno applicati in caso di indeterminatezza;
quando invece manchi qualsivoglia previsione, va applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Per il conto corrente n. 3315410647309 e i conti anticipi n. 108596 rinumerato 13449, n.
3315453552 rinumerato 500025300, n. 3315453650 rinumerato 500025302, n.
3315455156 rinumerato 500025329, n. 3315455253 rinumerato 500025333, invece, sono stati acquisiti i contratti e i documenti contabili (estratti conto), e il consulente ha correttamente, anche mediante il ricorso a saldi di raccordo, provveduto: “- all'espunzione dei costi addebitati ove non espressamente previsti in contratto e/o di fatto computati in maniera difforme dalle previsioni contrattuali;
- all'esclusione delle somme imputate a titolo di cms, penale e commissione oltre disponibilità fondi, ove non espressamente pattuite ovvero pattuite in termini non sufficientemente determinati o determinabili;
- al riconteggio del saldo dovuto con esclusione della capitalizzazione, solo ove non riscontrata la regolarità della relativa pattuizione.”. L'esperto ha anche provveduto alla verifica del rispetto del TSU (tasso soglia usura) ai sensi della legge 108/1996, ciò tenendo conto di tutti gli oneri e con specificazione, per la commissione di massimo scoperto, di aver avuto riguardo al criterio della 'CMS soglia' (cfr. Cassazione civile
16303/2018).
In ultimo, l'esperto non ha potuto provvedere al ricalcolo, per completa assenza di documentazione contabile, per i rapporti: n. 450089327, n. 4500089731, n. 3315300095,
n. 3315435058, n. 3315434957; sul punto, come detto, non stati mossi rilievi dalle parti, e gli stessi attori, nel richiamare le risultanze della consulenza in sede di conclusioni, hanno espressamente fatto propri i pur limitati ricalcoli ottenuti.
Pertanto, richiamati espressamente valori e riconteggi indicati dal consulente, che ha risposto con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, si perviene ai seguenti risultati:
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 Prospetto di sintesi al 30/09/2010
n. rapporto - da ec banca - Saldo al 30/09/2010 da ricalcolo CTU - differenza
1 n. 9335249 -116.103,95 238.550,32 354.654,27
2 n. 3315410647309 30.146,34 418.290,84 388.144,50
A n. 10015207 -19,83 -85.768,94 -85.749,11
B n. 000450089428 0,00 0,00 0,00
E n. 108596 -423.765,10 -661.450,56 237.685,46
I n. -316.819,09 -302.733,97 14.085,12 P.IVA_3
L n. 3315453650 -313.770,34 -299.521,14 14.249,20
M n. 3315455156 -326.954,33 -309.108,38 17.845,95
N n. 3315455253 -326.164,35 -309.110,50 17.053,87
TOTALE -1.793.450,65 -1.310.852,31 482.598,36
Perciò, e conclusivamente, in riforma della impugnata statuizione (del Tribunale di
Marsala), deve essere dichiarato che il saldo complessivo finale al 30/9/2010 degli indicati rapporti (i) conto corrente n. 9335249; (ii) conto corrente n. 3315410647309 (in seguito n. 269450 e successivamente n. 500020374); (iii) conto anticipi n. 10015207; (iv) conto anticipi n. 000450089248 (poi divenuto n. 14699); (v) conto anticipi n.
000450089327 (successivamente n. 14991); (vi) 000450089731 (poi n. 14591); (vii) conto anticipi n. 108596 (in seguito n. 500013449); (viii) conto anticipi n. 300095; (ix) conto anticipi n. 3315435058; (x) conto anticipi n. 3315434957; (xi) conto anticipi n.
3315453552 (successivamente divenuto n. 500025300); (xii) conto anticipi n.
3315453650 (in seguito n. 500025302); (xiii) conto anticipi n. 3315455156 (divenuto n.
500025329); (xiv) conto anticipi n. 3315455253 (divenuto in seguito n. 500025333), è pari a € 1.310.852,31 (distinto per ciascuno come indicato prima) a debito del correntista, con una differenza a favore di quest'ultimo di € 482.598,36, onerandosi la banca delle appostazioni correttive.
Infine, quanto alle spese di lite, la statuizione del Tribunale sul punto va parimenti riformata, e, in applicazione del principio della soccombenza, deve condannarsi la banca
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 convenuta (limitando il valore al quantum risultante quale differenza in favore del correntista, in questi termini sussistendo appunto soccombenza); e così pure quelle delle fasi successive (appello e giudizio di legittimità) debbono tenere conto della soccombenza dell'appellata (secondo le indicazioni desumibili dalla sentenza di rinvio), tenendo conto del non rilevante valore della causa, della sostanziale ripetizione delle questioni nei diversi giudizi di merito: Perciò sono così liquidate: giudizio di primo grado: € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisionale;
giudizio di legittimità: € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale. giudizi di appello (primo e secondo): € 4.500,00 per la fase di studio, € 2.600,00 per la fase introduttiva, € 5.800 per la fase istruttoria, ed € 7.300,00 per la fase decisionale;
Al pagamento del totale di € 25.150,00 oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre esborsi anticipati per i diversi giudizi, e ancora oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge, va condannato conclusivamente qui appellata in riassunzione (con Controparte_1
distrazione ex art. 93 c.p.c.); vanno poste definitivamente a carico di le Controparte_1
spese di CTU, liquidate come in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
del 05/12/2022 avverso la sentenza n. 148/2013 resa dal Tribunale di Marsala il 12-
19/2/2013, e in riforma di detta sentenza: accerta e dichiara che il saldo complessivo finale al 30/9/2010 dei rapporti: (i) conto corrente n. 9335249; (ii) conto corrente n. 3315410647309 (in seguito n. 269450 e successivamente n. 500020374); (iii) conto anticipi n. 10015207; (iv) conto anticipi n.
000450089248 (poi divenuto n. 14699); (v) conto anticipi n. 000450089327
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 (successivamente n. 14991); (vi) 000450089731 (poi n. 14591); (vii) conto anticipi n.
108596 (in seguito n. 500013449); (viii) conto anticipi n. 300095; (ix) conto anticipi n.
3315435058; (x) conto anticipi n. 3315434957; (xi) conto anticipi n. 3315453552
(successivamente divenuto n. 500025300); (xii) conto anticipi n. 3315453650 (in seguito n. 500025302); (xiii) conto anticipi n. 3315455156 (divenuto n. 500025329);
(xiv) conto anticipi n. 3315455253 (divenuto in seguito n. 500025333), è pari a €
1.310.852,31 (distinto per ciascuno come indicato prima) a debito del correntista, onerandosi la banca delle appostazioni correttive.
Condanna al pagamento delle spese di lite per i diversi giudizi, Controparte_1
quantificate in € 25.150,00 oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre esborsi anticipati per tutti i giudizi, e ancora oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.); pone definitivamente a carico di Controparte_1
le spese di CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
19/6/2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2000/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. MESSINA
[...] C.F._2
LUIGI GIACOMO
Appellante attore in riassunzione contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, DAMINELLI
SIMONA, CIPOLLA LUCIANA, ROMEO CHRISTIAN E LETTENMAYER FLORA
Appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7/12/2022, e Parte_1
hanno citato in giudizio provvedendo alla Parte_2 Controparte_1
riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito dell'ordinanza numero 23861/2022 della
Cassazione. Con quest'ultima statuizione, la Suprema Corte ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 2484/2017 del 23 dicembre 2017, con cui era stata parzialmente confermata (revocandosi solo la condanna ex art. 96 c.p.c.) statuizione del Tribunale di Marsala che aveva a sua volta disatteso le loro pretese di accertamento di nullità di clausole di rapporti di conto corrente stipulati da CP_2
poi fallita, di cui erano fideiussori.
Nel giudizio così riassunto, si è costituita che ha contestato il gravame Controparte_1
e le ragioni prospettate dai garanti.
In istruttoria, disposta esibizione, è stata espletata consulenza tecnica per accertamenti contabili sui diversi rapporti. All'esito, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellanti: “precisano le conclusioni chiedendo accertarsi le sommi minori al 30 settembre 2010, quantificate dal CTU secondo il prospetto di sintesi di seguito riportato:
Prospetto di sintesi al 30/09/2010
n. rapporto - da ec banca - Saldo al 30/09/2010 da ricalcolo CTU - differenza
1 n. 9335249 -116.103,95 238.550,32 354.654,27
2 n. 3315410647309 30.146,34 418.290,84 388.144,50
A n. 10015207 -19,83 -85.768,94 -85.749,11
B n. 000450089428 0,00 0,00 0,00
E n. 108596 -423.765,10 -661.450,56 237.685,46
I n. -316.819,09 -302.733,97 14.085,12 P.IVA_2
L n. 3315453650 -313.770,34 -299.521,14 14.249,20
M n. 3315455156 -326.954,33 -309.108,38 17.845,95
N n. 3315455253 -326.164,35 -309.110,50 17.053,87
TOTALE -1.793.450,65 -1.310.852,31 482.598,36
Con vittoria di spese per i 3 gradi di giudizio pregressi e per il presente giudizio di riassunzione con distrazione in favore del sottoscritto legale da liquidare facendo riferimento al valore del decisum pari ad € 482.598,36.”; appellata: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare
e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dai signori e per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare Pt_1 Parte_2
l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente/anticipi inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del giudizio di primo grado;
NEL
MERITO - in via principale, respingere l'appello formulato dai signori e Pt_1
poiché infondato in fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_2
sentenza n. 148/2013 resa dal Tribunale di Marsala in data 19 febbraio 2013; - in via gradata, rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via ulteriormente gradata, rideterminare l'esposizione rinveniente dai rapporti oggetto di causa nel complessivo importo di Euro -1.310.852,00 a debito degli appellanti (in conformità alle risultanze emerse dalla CTU contabile esperita in corso di causa); IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze relative a tutti i gradi di giudizio (oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge); - in via gradata, con integrale compensazione delle stesse tenuto anche conto della divergenza tra il “petitum” e il “decisum”. Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.”.
Indi, giusta ordinanza del 31 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, per effetto della statuizione della Suprema
Corte, devono essere esaminati i motivi del gravame proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva dato Parte_2
riscontro negativo alle loro domande. Dette questioni sono state oggetto del giudizio di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 gravame, e poi ancora dell'arresto della Suprema Corte del 2022, che ha accolto il ricorso proposto, e i cui passi principali, e rilevanti per quanto ancora in discussione, possono riproporsi per riepilogare la vicenda: “- il giudice di appello ha riferito che a sostegno delle domande proposte gli attori avevano allegato che il saldo dei conti correnti dedotti in giudizio erano viziati dall'applicazione di interessi aventi tasso ultralegale e, comunque, usurario, e di commissioni di massimo scoperto non pattuite o, comunque, indeterminate e che il Tribunale aveva respinto tali domande ritenendo che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante;
- ha, quindi, confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere della prova, evidenziando che la richiesta di esibizione della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente, avanzata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., non poteva essere accolta, in quanto l'istanza alla banca, ex art. 119 t.u.b., di ottenere copia di tale documentazione era stata presentata solo in epoca successiva all'instaurazione del giudizio”. La Suprema Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, con cui “i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 119, quarto comma, t.u.b. e 210 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che il diritto del correntista di richiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente potesse essere esercitato nel corso del giudizio”, evidenziando, dopo ampia disamina della portata dell'art. 119 TUB, che “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
- non
è, dunque, necessario – come, invece, ritiene la Corte di appello – che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale
l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”.
Nel presente giudizio, quindi, appurato che la richiesta ex art. 119 TUB era stata tempestivamente avanzata, si è dato seguito alle richieste istruttorie degli appellanti, dapprima con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e poi, una volta acquisita la documentazione rilevante per la disamina delle censure ai contratti e allo sviluppo di essi, mediante consulenza contabile. Segnatamente, con la seconda ordinanza istruttoria
è stata disposta CTU per “l'esatta ricostruzione – in ragione della documentazione tutta già in atti – della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra la società originaria attrice e la Banca convenuta-appellata per i rapporti di conto corrente e dei contratti accessori, dall'avvio (che risulta essere riconducibile ad altra intestazione originaria) all'ultimo estratto-conto in atti, tenendo conto degli estratti-conto in atti e di eventuali saldi di raccordo (ove possibile farne utilizzo) in base: alle regole negoziali via via desumibili dai testi negoziale e dagli estratti conto, espungendo la CMS (o posta di simile definizione) ove non pattuita in modo determinato o determinabile (anche in corso di esecuzione, ove variati i parametri), così come altri oneri ove non compiutamente pattuiti;
verificando, poi, sulle poste via via individuate (o rideterminate), il rispetto delle previsioni negoziali via via previste (e risultanti dalla documentazione) su interessi e spese, e provvedendo agli eventuali ricalcoli in ipotesi di mancato rispetto (o mancata previsione), ed espunzione dei costi non previsti;
verifichi, sui saldi ricalcolati a seguito di espunzione eventualmente operate, il rispetto della normativa antiusura cd. genetica (da riferire sia al momento di avvio dei rapporti, che al momento di variazioni negoziali), se del caso espungendo gli interessi indebiti;
effettui ogni calcolo alternativo che ritenga utile ove richiesto dalle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 parti nel solco dei quesiti”.
Tutto ciò posto, deve in primo luogo evidenziarsi che in ragione delle conclusioni infine formulate dagli attori in riassunzione, risulta superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di costoro sollevata dalla banca, come peraltro riconosciuto da quest'ultima, avendo limitato la domanda a quella di accertamento, oltre che della nullità di diverse clausole dei vari rapporti, dell'esatto saldo finale di questi ultimi, non più coltivando quella originariamente proposta – dalla correntista originariamente parte del giudizio, e poi fallita - di ripetizione di indebito.
Quanto all'eccezione di prescrizione richiamata pure dalla banca, in disparte ogni questione sulla persistente valenza di essa a fronte del limitato ambito della pretesa - atteso che l'eccezione era formulata con riguardo alla ripetizione di indebito: cfr. comparsa di risposta del 24/01/2012 – e al fatto che non risulta riproposta nelle conclusioni formulate nella fase conclusiva del giudizio di primo grado (cfr. note del
04/2/2013), in ogni caso è infondata, come emerge all'esito della consulenza, non riscontrandosi “versamenti solutori, considerato che l'indagine va svolta, tenuto conto del temine decennale del diritto di ripetizione, nel periodo antecedente al 27 novembre
2000 (dieci anni a ritroso dall'atto introduttivo del giudizio 27 novembre 2010), e che tutta la documentazione contabile depositata al PCT, per tutti i rapporti oggetto di indagine, è successiva al citato periodo.”.
Ancora sulle eccezioni sollevate da assorbita e superata deve ritenersi quella CP_1
relativa alla carenza probatoria della pretesa attorea: assorbita, laddove riferita alla domanda di ripetizione di indebito per quanto dianzi evidenziato, e comunque superata alla luce della statuizione della Suprema Corte che ha disposto il rinvio, dalla quale è emersa la necessità di disporre l'esibizione della documentazione contrattuale e contabile relativa ai diversi rapporti, acquisita la quale (come si preciserà a breve), seppure incompleta, si è potuto dare corso alla sollecitata consulenza tecnica, pienamente ammissibile e necessaria, diversamente da quanto addotto dalla banca. Sul punto, ancora la Suprema Corte ha evidenziato - con principi implicitamente evocati con l'ordinanza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 istruttoria - che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/21; n. 23861/22). Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative (…), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2/5/2024 n. 11739).
Sempre il Supremo Collegio, con la sentenza n. 5091 del 15/3/2016, ha chiarito che
“quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m.
598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative,
«quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con
l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 m. 590615)”.
Pertanto, il giudice può ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio “quando la prova dei movimenti del conto, di cui il correntista è onerato, non sia completa (cfr. Cass. n. 31187 del 2018). Ciò vale quando la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale non sia contestata” (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 21/12/2020 n. 29190).
Nel caso di specie, come statuito dall'ordinanza di rimessione, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante in primo grado non risultavano generiche: l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. era stata avanzata dalla società dopo la richiesta dei documenti alla banca ex art. 119 TUB, che recava precisa indicazione di quanto volevasi acquisire;
e la richiesta di consulenza contabile non risultava esplorativa, stante la documentazione poi acquisita e la necessità di disamina tecnica della stessa. E proprio alla luce delle considerazioni sin qui esposte, tanto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. quanto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sono state accolte nel presente giudizio.
Quanto alla circostanza che la documentazione è risultata non completa, possono richiamarsi alcuni principi desumibili da statuizione riguardanti azioni di ripetizione di indebito che pure rilevano nel caso di mero ricalcolo dovuto alla espunzione degli effetti di clausole nulle o inesistenti: devesi cioè ricordare che chi agisce con azione di ripetizione di indebito, “tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare
l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”
(Cass. n. 24948/2017). Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto. Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla Banca, come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico,
l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che
“d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
Pertanto, con l'ordinanza che ha disposto CTU per la ricostruzione della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra la società appellante e la banca per i diversi rapporti, dal primo estratto conto disponibile al 31.3.2010, è stato previsto che il consulente utilizzasse “'saldi di raccordo” in caso di periodi mancanti tra quelli in esame.
Tutto ciò posto, le diverse censure mosse ai contratti dagli odierni appellanti, all'esito dell'istruzione sono risultate in parte fondate, secondo quanto in particolare emerso in sede di CTU, le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione delle parti, anzi espressamente richiamate dagli attori in riassunzione.
Esaminando in dettaglio i vari rapporti, è emerso quanto segue. Per il conto corrente n.
9335249 e relativi conti anticipi 10015207 e 450089428 (poi rinumerato 14699), non si è potuta acquisire, nonostante la richiesta avanzata dagli attori e il successivo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la documentazione negoziale, di guisa che, in difetto di prova sulla presenza di valide clausole su interessi e oneri vari, si è dovuto provvedere al ricalcolo tenendo conto del tasso legale o del tasso convenzionale risultante dagli estratti- conto ove più favorevole al cliente, ed escludendo tutte le commissioni applicate ma non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 assistite da pattuizione, così come è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale. Difatti, secondo l'art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, ma i tassi sostitutivi ivi previsti vanno applicati in caso di indeterminatezza;
quando invece manchi qualsivoglia previsione, va applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Per il conto corrente n. 3315410647309 e i conti anticipi n. 108596 rinumerato 13449, n.
3315453552 rinumerato 500025300, n. 3315453650 rinumerato 500025302, n.
3315455156 rinumerato 500025329, n. 3315455253 rinumerato 500025333, invece, sono stati acquisiti i contratti e i documenti contabili (estratti conto), e il consulente ha correttamente, anche mediante il ricorso a saldi di raccordo, provveduto: “- all'espunzione dei costi addebitati ove non espressamente previsti in contratto e/o di fatto computati in maniera difforme dalle previsioni contrattuali;
- all'esclusione delle somme imputate a titolo di cms, penale e commissione oltre disponibilità fondi, ove non espressamente pattuite ovvero pattuite in termini non sufficientemente determinati o determinabili;
- al riconteggio del saldo dovuto con esclusione della capitalizzazione, solo ove non riscontrata la regolarità della relativa pattuizione.”. L'esperto ha anche provveduto alla verifica del rispetto del TSU (tasso soglia usura) ai sensi della legge 108/1996, ciò tenendo conto di tutti gli oneri e con specificazione, per la commissione di massimo scoperto, di aver avuto riguardo al criterio della 'CMS soglia' (cfr. Cassazione civile
16303/2018).
In ultimo, l'esperto non ha potuto provvedere al ricalcolo, per completa assenza di documentazione contabile, per i rapporti: n. 450089327, n. 4500089731, n. 3315300095,
n. 3315435058, n. 3315434957; sul punto, come detto, non stati mossi rilievi dalle parti, e gli stessi attori, nel richiamare le risultanze della consulenza in sede di conclusioni, hanno espressamente fatto propri i pur limitati ricalcoli ottenuti.
Pertanto, richiamati espressamente valori e riconteggi indicati dal consulente, che ha risposto con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, si perviene ai seguenti risultati:
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 Prospetto di sintesi al 30/09/2010
n. rapporto - da ec banca - Saldo al 30/09/2010 da ricalcolo CTU - differenza
1 n. 9335249 -116.103,95 238.550,32 354.654,27
2 n. 3315410647309 30.146,34 418.290,84 388.144,50
A n. 10015207 -19,83 -85.768,94 -85.749,11
B n. 000450089428 0,00 0,00 0,00
E n. 108596 -423.765,10 -661.450,56 237.685,46
I n. -316.819,09 -302.733,97 14.085,12 P.IVA_3
L n. 3315453650 -313.770,34 -299.521,14 14.249,20
M n. 3315455156 -326.954,33 -309.108,38 17.845,95
N n. 3315455253 -326.164,35 -309.110,50 17.053,87
TOTALE -1.793.450,65 -1.310.852,31 482.598,36
Perciò, e conclusivamente, in riforma della impugnata statuizione (del Tribunale di
Marsala), deve essere dichiarato che il saldo complessivo finale al 30/9/2010 degli indicati rapporti (i) conto corrente n. 9335249; (ii) conto corrente n. 3315410647309 (in seguito n. 269450 e successivamente n. 500020374); (iii) conto anticipi n. 10015207; (iv) conto anticipi n. 000450089248 (poi divenuto n. 14699); (v) conto anticipi n.
000450089327 (successivamente n. 14991); (vi) 000450089731 (poi n. 14591); (vii) conto anticipi n. 108596 (in seguito n. 500013449); (viii) conto anticipi n. 300095; (ix) conto anticipi n. 3315435058; (x) conto anticipi n. 3315434957; (xi) conto anticipi n.
3315453552 (successivamente divenuto n. 500025300); (xii) conto anticipi n.
3315453650 (in seguito n. 500025302); (xiii) conto anticipi n. 3315455156 (divenuto n.
500025329); (xiv) conto anticipi n. 3315455253 (divenuto in seguito n. 500025333), è pari a € 1.310.852,31 (distinto per ciascuno come indicato prima) a debito del correntista, con una differenza a favore di quest'ultimo di € 482.598,36, onerandosi la banca delle appostazioni correttive.
Infine, quanto alle spese di lite, la statuizione del Tribunale sul punto va parimenti riformata, e, in applicazione del principio della soccombenza, deve condannarsi la banca
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 convenuta (limitando il valore al quantum risultante quale differenza in favore del correntista, in questi termini sussistendo appunto soccombenza); e così pure quelle delle fasi successive (appello e giudizio di legittimità) debbono tenere conto della soccombenza dell'appellata (secondo le indicazioni desumibili dalla sentenza di rinvio), tenendo conto del non rilevante valore della causa, della sostanziale ripetizione delle questioni nei diversi giudizi di merito: Perciò sono così liquidate: giudizio di primo grado: € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisionale;
giudizio di legittimità: € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale. giudizi di appello (primo e secondo): € 4.500,00 per la fase di studio, € 2.600,00 per la fase introduttiva, € 5.800 per la fase istruttoria, ed € 7.300,00 per la fase decisionale;
Al pagamento del totale di € 25.150,00 oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre esborsi anticipati per i diversi giudizi, e ancora oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge, va condannato conclusivamente qui appellata in riassunzione (con Controparte_1
distrazione ex art. 93 c.p.c.); vanno poste definitivamente a carico di le Controparte_1
spese di CTU, liquidate come in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
del 05/12/2022 avverso la sentenza n. 148/2013 resa dal Tribunale di Marsala il 12-
19/2/2013, e in riforma di detta sentenza: accerta e dichiara che il saldo complessivo finale al 30/9/2010 dei rapporti: (i) conto corrente n. 9335249; (ii) conto corrente n. 3315410647309 (in seguito n. 269450 e successivamente n. 500020374); (iii) conto anticipi n. 10015207; (iv) conto anticipi n.
000450089248 (poi divenuto n. 14699); (v) conto anticipi n. 000450089327
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 (successivamente n. 14991); (vi) 000450089731 (poi n. 14591); (vii) conto anticipi n.
108596 (in seguito n. 500013449); (viii) conto anticipi n. 300095; (ix) conto anticipi n.
3315435058; (x) conto anticipi n. 3315434957; (xi) conto anticipi n. 3315453552
(successivamente divenuto n. 500025300); (xii) conto anticipi n. 3315453650 (in seguito n. 500025302); (xiii) conto anticipi n. 3315455156 (divenuto n. 500025329);
(xiv) conto anticipi n. 3315455253 (divenuto in seguito n. 500025333), è pari a €
1.310.852,31 (distinto per ciascuno come indicato prima) a debito del correntista, onerandosi la banca delle appostazioni correttive.
Condanna al pagamento delle spese di lite per i diversi giudizi, Controparte_1
quantificate in € 25.150,00 oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre esborsi anticipati per tutti i giudizi, e ancora oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.); pone definitivamente a carico di Controparte_1
le spese di CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
19/6/2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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