Ordinanza cautelare 6 novembre 2015
Sentenza 20 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2025REG.PROV.COLL.
N. 06509/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6509 del 2024, proposto da
Poste NE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Andrea Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di RR Sant'AB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Torcoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marta Lettieri in Roma, Lungotevere Flaminio n. 44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 586/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Comune di RR NTAB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Emanuele Torcoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 617 del 2015, proposto dal Comune di RR NTAB avverso i provvedimenti del direttore della Filiale di Pesaro di Poste NE s.p.a. del 1° luglio 2015 (nonché avverso le antecedenti e successive note e tutti gli atti presupposti e connessi), con la quale era stata disposta la rimodulazione degli orari dell’ufficio postale di RR NTAB (riduzione da sei a tre giorni la settimana con 15 ore di apertura), con decorrenza dal 7 settembre 2015, in ragione dell’impossibilità di garantirne l’equilibrio economico, e, nel contempo, di “ adeguare l’offerta di Poste NE all’effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale ”, provvedeva come segue:
a) confermava la reiezione dell’eccezione sollevata dall’ente resistente relativa all’incompetenza del giudice amministrativo, già così prospettata con l’ordinanza cautelare n. 372/2015 e non impugnata con regolamento di competenza nel termine perentorio di rito;
b) nel merito, accoglieva la censura, con la quale era stato dedotto il difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento si basava solamente sulle esigenze di economicità (tra l’altro motivato tardivamente con schede di sintesi prodotte solo l'8.10.2015, per cui anche il dato economico non era provato) e senza tener conto del fatto che si trattava di un comune montano, con persone anziane e problemi di mobilità, le mere distanze chilometriche dal Comune più vicino dotato di sportello postale non sono sufficienti se non lette congiuntamente al dato della qualità delle strade;
c) accoglieva anche la doglianza riguardante la violazione dei « criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica » di cui al d.m. 7 ottobre 2008 (pubblicato in G.U. 27.10.2008, n. 252), a sua volta richiamato dal Contratto di programma intervenuto tra l’allora Ministero dello sviluppo economico e Poste NE s.p.a., stante l’inosservanza dei parametri di cui all’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale e l’adeguatezza della rete di distribuzione;
d) respingeva, invece, la censura di violazione delle garanzie partecipative e del principio di leale collaborazione;
e) in conseguenza del predetto accoglimento annullava l’impugnato provvedimento;
f) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente Poste NE s.p.a., censurando le statuizioni del TAR sotto il profilo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, i limiti fissati per la distribuzione dei punti di accesso erano stati pienamente rispettati alla luce del piano di intervento approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente in materia di regolamentazione del settore postale, mentre l’atto impugnato doveva ritenersi sorretto da congrua motivazione, anche tenuto conto della corrispondenza intercorsa con il Comune, nella quale era stata data piena contezza delle ragioni che avevano portato alla rimodulazione dell’ufficio postale, ossia della necessità di realizzare un equo contemperamento tra le esigenze di capillarità del servizio universale e della sua efficiente gestione, onde consentirne la continuità di gestione. La società appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio il Comune appellato, contestando la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione e proponendo anche appello incidentale condizionato avverso la statuizione sub d) e rilevando inoltre l’omessa pronuncia sul terzo motivo del ricorso di primo grado volto a denunciare l’inadeguata considerazione delle caratteristiche strutturali, dimensionali e logistiche dell’ufficio postale nel Comune limitrofe di Frontone. Infine, con l’appello incidentale il Comune critica anche la decisione del TAR sulla compensazione delle spese di lite, che, stante l’esclusiva soccombenza di Poste NE e la mancante novità della questione, sarebbe errata.
4. Si costituivano, altresì, in giudizio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con comparsa di stile.
5. All’udienza camerale del 18 settembre 2024 per la trattazione dell’istanza cautelare, su conforme richiesta delle parti, l’esame della domanda cautelare è stato abbinato alla trattazione del merito.
6. In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie conclusionali il 3.2.2025.
7. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato.
9. Occorrono alcune precisazioni in linea di diritto e di fatto. Come noto, il settore della distribuzione postale è disciplinato dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ( Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità dei servizi ) e si confronta da decenni con intensi processi di trasformazione e liberalizzazione del servizio. Il legislatore ha previsto che per alcune attività – di per sé liberalizzate – vige comunque una garanzia a beneficio dell’utente in base al carattere universale del servizio.
10. Giova richiamare quanto ha chiarito – ricostruendo la cornice normativa e giurisprudenziale – la Sez. I di questo Consiglio di Stato con il parere n. 474/2020:
- la nozione di “ universalità ” del servizio postale deve intendersi nel senso che quanti erogano prestazioni di servizi, benché organizzati in impresa, debbono comunque garantire a chiunque l'effettiva prestazione del servizio, qualunque sia la collocazione geografica della domanda del servizio stesso, e a condizioni eque e non discriminatorie. L’eventuale situazione di “ fallimento del mercato ”, e dunque l'insufficienza, l'inadeguatezza e l'incapacità dell'azione spontanea del mercato mediante forze sue proprie, evidenzia che il mercato da solo può non essere in grado di assicurare l'adeguata soddisfazione generale del servizio, che però resta comunque necessaria e doverosa per ragioni extraeconomiche intrinseche al carattere pubblico del servizio stesso, in funzione della coesione sociale e territoriale. Ciò impone che una tale soddisfazione venga assicurata d'autorità mediante l’imposizione di obblighi appositi all’esercizio dell'attività per l'impresa che è legittimata ad operare nel settore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4926 del 2016; id., n. 1147 del 2016; id., n. 287 del 2016; id., n. 1262 del 2015; id. n. 635 del 2015; id., sez. III, nn. 2976, 2974, 2972 e 2720 del 2014);
- è sempre obbligatorio un contraddittorio procedimentale effettivo con gli enti locali interessati;
- l’esigenza di assicurare il servizio universale impone all’ente che ha il compito di garantirne l’attuazione, quando assume la decisione di chiudere un ufficio postale, di indicare puntualmente le ragioni per le quali, nel luogo interessato dalla soppressione, restano garantite prestazioni di servizi conformi agli obblighi imposti a livello europeo e nazionale (stante l’ineludibilità della prestazione del servizio universale, ex art. 3 del d.lgs. n. 261 del 1999, quale attività di preminente interesse generale), con la conseguente illegittimità di decisioni relative a chiusure di uffici basate sulla sola esigenza di assicurare l’equilibrio economico (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 2976, 2974, 2972 e 2720 del 2014);
- sono dunque illegittime chiusure di uffici postali che si limitino a far riferimento al mero dato geografico della distanza chilometrica, omettendo di contestualizzarlo con altri fattori, quali il bacino e la composizione della popolazione nonché le condizioni di accessibilità al servizio, senza neppure prescindere dall’effettiva e normale percorribilità delle strade di accesso agli uffici postali in termini di reale e conveniente fruibilità da parte dei cittadini, tenendo conto che le strade di accesso sono quelle percorribili in condizioni di sicurezza materiale e servite da mezzi pubblici, in maniera che l’accesso non sia condizionato dalla disponibilità di mezzi privati (così Cons. Stato, sez. VI, nn. 1262 e 635 del 2015). Il criterio della distanza di cui all’art. 2, comma 1, del d.m. 07.10.2008 va considerato nel contesto di cui al d.lgs. n. 261 del 1999, sicché non è la mera misurazione chilometrica a dover essere presa in considerazione, ma anche la concreta idoneità dell'ufficio postale che rimane esistente ad assicurare un livello di servizio che presenti, anche per il territorio che viene sguarnito di un proprio ufficio, i connotati dell'universalità, vale a dire dell’accessibilità a chiunque, a condizioni economiche eque e ragionevoli del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 287/2016);
- con specifico riguardo alla “ distanza massima di accessibilità al servizio ” ex art. 2 del d.m. 7.10.2008, tale criterio è un requisito necessario, ma da solo non sufficiente perché possa ritenersi che il concessionario continui a garantire il servizio universale (dovendo essere considerato nel contesto del d.lgs. n. 261 del 1999: Cons. Stato, sez. VI, nn. 1147/2016 e 287/2016);
- non solo il criterio della economicità del servizio non può essere assunto quale dato assoluto, ma anche il profilo delle distanze chilometriche deve essere valutato con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo, anche perché l'espressione “ accessibilità al servizio ”, utilizzata dai criteri stabiliti dal decreto ministeriale non può prescindere dall’effettiva percorribilità delle strade di accesso all’ufficio postale in termini di reale fruibilità da parte dei cittadini (Cons. Stato, sez. VI, n. 2976 del 2014, p. 5.6.; id., n. 635 e n. 1262 del 2015), occorrendo pertanto un’istruttoria completa e approfondita, per rilevare in modo certo se la modifica del sistema di distribuzione degli uffici mantenga inalterata la garanzia per i cittadini di assicurazione del servizio di interesse economico generale;
- l’adeguatezza della rete di distribuzione degli uffici postali secondo le percentuali stabilite dall’art. 2, comma 2, del d.m. 7.10.2008 deve essere verificata su base locale, anche se non necessariamente a livello “ intracomunale ”, secondo il criterio delle c.d. “ aree di prossimità ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1262 del 2015 e n. 1147 del 2016), con le quali si è inteso chiaramente prendere le mosse dal presupposto interpretativo dell’applicabilità del criterio delle distanze, dal luogo di residenza, di cui all’art. 2, comma 2, del citato d.m. del 2008, su base locale anziché avendo riguardo a percentuali riferite al territorio nazionale e alla popolazione nazionale;
- con specifico riferimento alle chiusure di uffici postali “ antieconomici ”, il Consiglio di Stato (cfr., sez. VI, n. 4926 del 2016), dopo avere premesso che in questo contesto l’esigenza di assicurare il servizio universale impone all’ente che ha il compito di garantirne l’attuazione, quando assume la decisione di sopprimere un ufficio postale, di indicare puntualmente le ragioni per cui, in quel luogo, restano garantite prestazioni di servizi conformi agli obblighi imposti a livello europeo e nazionale, ha evidenziato che una decisione di chiusura basata sulla sola esigenza di assicurare “ l’equilibrio economico ” non potrebbe di per sé ritenersi legittima, giacché ridurrebbe gli elementi da prendere in considerazione al solo utile economico, il quale diviene, in una tale ipotetica prospettiva, un criterio che va ad oscurare la rilevanza di una delle ragioni stesse del servizio pubblico, vale a dire l’esigenza, che dev’essere garantita in quanto tale, di assicurare a chiunque la ragionevole opportunità di poter fruire delle prestazioni del servizio medesimo. In altri termini, ove il servizio postale non dovesse tenere in adeguato conto di siffatte ragioni e della loro preminenza, quand’anche – in ipotesi – in concreto antieconomiche, cesserebbe per ciò solo di essere un vero e proprio servizio pubblico, e regredirebbe ad essere mera attività di impresa orientata al solo profitto, in condizioni, a quel punto non giustificabili, di monopolio od oligopolio. Naturalmente, quest’obbligo è sottoposto ad un limite di proporzionalità, nel senso che il sacrificio dell'economicità va rapportato e bilanciato con la non irragionevolezza del sacrificio che, in una situazione potenzialmente critica, può essere corrispondentemente domandato al fruitore medio del servizio. Anche perché una motivazione incentrata sul solo dato economico dell’asserita impossibilità di garantire condizioni di equilibrio, racchiusa in una motivazione piuttosto generica, potrebbe valere, del tutto in astratto, per un numero indefinito ed assai elevato di uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, III, 27 maggio 2014, n. 2720).
11. Risulta però anche necessario puntualizzare ulteriormente la disciplina adottata da AGCOM, che con la delibera 342/2014/CONS – modificando i criteri di distribuzione degli uffici di Poste NE – ha dettato ulteriori parametri al fine di tenere conto delle esigenze dell’utenza e di garantire specifica tutela alle realtà più remote del Paese (comuni al contempo rurali e montani ed isole minori), indicando:
- all’articolo 4 che gli uffici postali presidio unico di Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti, ove sia presente entro 3 km un ufficio limitrofo aperto almeno tre giorni a settimana, osservano un’apertura al pubblico non inferiore a due giorni e dodici ore settimanali, garantendo un coordinamento con gli orari di apertura del suddetto ufficio limitrofo, in modo da assicurare la più ampia accessibilità del servizio;
- all’articolo 5 che gli interventi di chiusura e di rimodulazione oraria degli uffici postali devono essere comunicati da Poste NE ai Sindaci dei Comuni interessati, ovvero alla competente articolazione decentrata dell'Amministrazione comunale, con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell’intervento.
12. La delibera in esame, adottata dopo un’ampia consultazione pubblica, ha considerato puntualmente l’evoluzione ed il cambiamento del servizio postale, mettendo a fuoco la questione centrale: da una parte, “ la necessità di tutelare adeguatamente le situazioni particolari delle zone remote e scarsamente popolate, dove la fornitura del servizio universale, a causa degli scarsi livelli di domanda e dei maggiori costi di offerta, avviene tipicamente in condizioni di squilibrio economico ”, e, dall’altra, “ la razionalizzazione della rete di uffici postali e gli obiettivi di contenimento dell’onere del servizio universale posti dal Contratto di programma, funzionali a garantire nel tempo la sostenibilità dello stesso ” (par. 25). Questo, come attesta la delibera al par. 29, “ in una fase di mercato caratterizzata da una forte contrazione dei volumi, in un contesto in cui assume rilievo l’esigenza di contenere gli oneri del servizio universale a garanzia della sua sostenibilità futura, attraverso un processo di razionalizzazione della gestione della rete postale. ”
13. Da ciò risulta che l’integrazione dei parametri del d.m. 7.10.2008 avvenuta con la delibera citata del 2014 da parte dell’Autorità competente ha dovuto garantire una rete capillare di uffici postali a sostegno del servizio universale postale, questo nell’ambito di un veloce e significativo cambiamento della cornice della domanda dovuto soprattutto alla trasformazione digitale della società e delle conseguenti necessità di comunicazione modificate. La modifica principale della delibera era il divieto di chiusura di uffici postali situati in Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani, ma per il resto la delibera ha confermato i parametri del 2008.
14. In punto di fatto si rileva che dalla documentazione versata nei due gradi di giudizio emerge che:
- il Direttore della filiale di Poste NE di Pesaro comunicava al Sindaco di RR NTAB il 4.2.2015 la riduzione dell’orario di apertura dell’ufficio postale di RR NTAB, a partire dal 13.4.2015 (martedì e giovedì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45);
- seguivano due incontri tra il Direttore della filiale ed il Sindaco (11.2.2015 e 2.3.2015) per approfondire la questione;
- con nota del 5.3.2015 Poste NE ribadiva la necessità della misura, ma aggiungeva che intendeva: i) fornire diversi servizi a domicilio tra i quali l’accettazione della corrispondenza, di raccomandate, pacchi e servizi eCommerce , pagamento dei bollettini, ricarica delle carte prepagate sia telefoniche che postePay ; ii) per quanto riguarda la popolazione più anziana di offrire, senza costi, un libretto di risparmio economico, la “ Carta Libretto ” che consente l’accredito gratuito della pensione, effettuare prelievi e versamenti gratuiti in tutti gli Uffici Postali e gli ATM del gruppo;
Poste NE illustrava che il postino era diventato un piccolo “ ufficio itinerante ”, al quale la popolazione può ricorrere fruendo agevolmente di servizi a domicilio, senza necessità di doversi recare negli uffici postali di Frontone (a km 3,7) aperto su sei giorni settimanali;
- seguiva una nota di Poste NE del 21.5.2015 con la quale si comunicava di aver avviato “ un più ampio processo di dialogo con le Istituzioni Locali per l’analisi di dettaglio dei territori in relazione agli interventi di attuazione del Piano di razionalizzazione degli Uffici Postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico ” (ed un dialogo più ampio con altre istituzioni quale l’Unione Montana del Catria e del Nerone, l’Assemblea Regionale Marche, la Giunta Regionale Marche, l’Assessorato alle Politiche Comunitarie della Giunta Regione Marche e la Provincia di Pesaro e Urbino);
- infine, con la nota del 1.7.2015 Poste NE comunicava che la modifica definitiva dell’orario di apertura dell’ufficio postale – come già annunciata e richiamando le comunicazioni precedentemente intervenute e gli incontri con il Comune – sarebbe avvenuta a partire dal 7.9.2015.
15. Sulla base di questi elementi, valutati alla luce del sopra delineato quadro normativo, deve ritenersi che siano stati rispettati i criteri di cui all’art. 2 del citato decreto ministeriale e della delibera AGCOM del 2014 citata, e che sia stata garantita, a tutta la popolazione del Comune di RR NTAB, l’accessibilità a chiunque, a condizioni economiche eque e ragionevoli, del servizio postale universale.
16. I parametri per la chiusura e la rimodulazione degli uffici sono i seguenti. Il criterio distributivo dell’art. 2 è costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in km percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente. Il comma 2 sancisce espressamente “ con riferimento all'intero territorio nazionale ”, il fornitore del servizio universale assicura: un punto di accesso entro la distanza massima di 3 km dal luogo di residenza per il 75% della popolazione, uno entro la distanza massima di 5 km dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione ed uno entro la distanza massima di 6 km dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione. Il comma 4 ha introdotto il divieto di soppressione di uffici postali per i comuni con unico presidio postale, ed ai sensi del successivo comma 5 in tali comuni con un unico ufficio l'apertura non può essere inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali. Secondo l’articolo 2, comma 8, del Contratto di programma 2009-2011 tra MISE e Poste NE del 5.11.2010, “ l’apertura degli uffici postali di cui all’art. 2, comma 5, D.M. 7 ottobre 2008 deve intendersi effettuata a giorni alterni e nelle 18 ore settimanali. Le 18 ore di apertura comprendono sia il tempo di accesso del pubblico ai locali, sia il tempo immediatamente precedente e successivo a quello di accesso giornaliero consentito al pubblico, in cui vengono espletate le attività legate al funzionamento dell’ufficio postale. Il tempo massimo necessario a rendere operativo l’ufficio, nonché quello per le operazioni di chiusura dello stesso, è fissato nel limite massimo di 1 ora al giorno. ”
17. Orbene, risulta che i due parametri per la riduzione dell’orario di un ufficio postale che sia unico presidio nel territorio comunale sono pienamente rispettati a RR NTAB: minimo tre giorni alla settimana (nel caso di specie martedì, giovedì e sabato) e 15 ore e 5 minuti di apertura al pubblico più 1 ora al giorno per il tempo necessario a rendere operativo e per le operazioni di chiusura, per un totale di 18 ore e 5 minuti.
18. Va ribadito che nel caso qui in discussione l’atto di razionalizzazione di Poste non è una chiusura tout court dell’ufficio postale, ma una rimodulazione degli orari di apertura, che vengono ridotti da sei a tre giorni, con 18 ore settimanali garantite. I parametri dettati dal d.m. 7.10.2008 – come illustrati al par. 16 – sono infatti diversi: la ratio è per la prima categoria (la distribuzione della rete di uffici a livello nazionale) di garantire la capillarità dei punti d’accesso e quindi un’adeguata fruizione per gli utenti del servizio postale universale, mentre per la seconda categoria (la rimodulazione degli orari con riduzione di ore) vengono fissati collocazione settimanale (3 giorni) ed un minimo di ore (18) per garantire per quegli uffici che rimangono e non vengono soppressi una adeguata offerta all’effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale. Ciò è confermato anche dal par. 91 della delibera AGCOM 342/14/CONS: “ Peraltro, quantunque la finalità dell’intervento in esame sia quella di garantire la fruizione del servizio universale su tutto il territorio nazionale, ivi incluse le zone remote, non possono essere ignorate le esigenze di contenimento dei costi connessi all’erogazione del medesimo, anche in considerazione di quanto disposto dal Contratto di programma .” E l’Autorità ha concluso che (par. 94) “ In considerazione degli obiettivi di contenimento degli oneri del servizio universale posti dal Contratto di programma, il rafforzamento dei vincoli di copertura delle zone remote non dovrà comportare per il fornitore del servizio universale un aumento degli attuali livelli di offerta del servizio, né in termini di numero di uffici presenti sul territorio, né in termini di orari/giorni di apertura al pubblico degli sportelli .” Per quanto riguarda misure di razionalizzazione veniva chiarito che “ (…) la salvaguardia della presenza sul territorio consente comunque una graduazione della possibilità di fruizione del servizio ” (par. 104).
19. Ebbene, il TAR ha annullato ritenendo che l’ente avesse solo considerato il dato economico, senza valutare le particolarità del territorio comunale. Ma non avendo Poste NE deciso di sopprimere l’ufficio e quindi di lasciare il territorio comunale completamente senza alcun servizio, ma solo di ridurre le ore, ad avviso del Collegio tale scelta rientra pienamente nella legittima facoltà del gestore in quanto si è attenuto ai parametri dettati dal più volte citato d.m. del 2008.
20. Dalla documentazione citata al par. 14 emerge inoltre che Poste NE ha valutato l’apertura di tre giorni settimanali e l’esistenza di uffici limitrofi aperti sei giorni settimanali nei Comuni di Frontone e Pergola e dell’ufficio di AR (che è aperto solo il sabato). Poste ha poi considerato il numero esiguo di operazioni giornaliere (per quanto riguarda il servizio universale sono mediamente tre al giorno, doc. 3 del fascicolo di primo grado) e ha aggiunto mitigazioni del disagio per la popolazione anziana. Non si concorda quindi con il TAR sull’istruttoria e la motivazione insufficienti o comunque viziate in quanto Poste NE non ha solo richiamato il “ Piano di razionalizzazione degli Uffici Postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico ” e valutato il dato del disequilibrio economico, ma ha considerato ulteriori elementi e previsto strumenti di mitigazione. Lo scambio di corrispondenza tra Poste ed il Comune e gli incontri di persona documentano l’ampia istruttoria condotta riguardo ad un ufficio postale piccolo con utenze reali così modeste. Non è nemmeno condivisibile che le schede tecniche di Poste dell’8.10.2015 integrino una motivazione postuma, in quanto forniscono solo maggiori dettagli numerici di aspetti dei costi del servizio universale già sottolineati nelle varie comunicazioni ed interlocuzioni già spiegate al Comune. Risulta quindi che era stata valutata la capillarità del presidio di Poste nei comuni limitrofi, nel rispetto del d.m. 7.10.2008, la ponderazione del pregiudizio alle esigenze degli utenti e l’offerta di soluzioni alternative per mitigare il disagio conseguente la riduzione dell’orario. Il Collegio considera la rimodulazione dell’orario un bilanciamento accettabile tra perdita economica del gestore e garanzia del servizio universale. Tale scelta non è irragionevole o sproporzionata. L’adeguatezza della rete di distribuzione degli uffici postali secondo le percentuali stabilite dall’art. 2, comma 2, d.m. 7.10.2008 deve essere verificata non esclusivamente a livello intracomunale, ma “ con riferimento all’intero territorio nazionale ”, e dunque anche tenendo conto degli uffici dei comuni limitrofi (fermo il divieto di soppressione dell’ufficio postale nei comuni con unico presidio postale, stabilito dal comma 4 del citato art. 2), secondo il criterio delle c.d. aree di prossimità approvato dall’Autorità di regolazione (in esatti termini Cons. Stato, sez. VI, n. 1147/2016).
21. Risulta quindi infondato l’accertamento del TAR che Poste non aveva, nel corso dell’istruttoria, tenuto conto degli aspetti sociodemografici e territoriali. Proprio in quanto la decisione di rimodulazione dell’orario dell’ufficio postale non deve fondarsi su puri e astratti criteri matematici, dovendo essere mitigata dal principio di proporzionalità che permea l’attività amministrativa, essa deve avvenire secondo ragionevolezza. La rimodulazione degli orari rispetto alle esigenze, necessarie e sufficienti, a garantire il servizio universale, risponde a una logica di efficienza che, del resto, non contrasta con gli interessi della popolazione locale, qualora – come nel caso di specie, in cui il territorio comunale ha comunque a disposizione 18 ore settimanali di apertura e può usufruire anche di un ufficio sito in Comune limitrofo a distanza rientrante nei criteri di cui al citato decreto ministeriale – rimanga garantita, a tutta la popolazione insediata sul territorio comunale, l’accessibilità a chiunque, a condizioni economiche eque e ragionevoli, del servizio postale universale.
22. Le sopra esposte ragioni valgono anche a respingere le censure contenute nell’appello incidentale subordinato del Comune, il cui esame si impone una volta accolto l’appello principale di Poste.
23. Condivisibilmente il primo giudice ha accertato che la fase di concertazione avviata da Poste è avvenuta correttamente: la delibera di AGCOM prevede infatti solo il dovere di comunicazione, ma non disciplina una motivazione precisa e definitiva in quella sede. La delibera 342/14/CONS ha stabilito infatti di “ introdurre un obbligo di comunicazione preventiva da parte di Poste NE nei confronti delle Istituzioni locali, avente ad oggetto l'attuazione di interventi di chiusura o rimodulazione oraria di uffici postali, al fine di instaurare un confronto nell'ambito del quale siano rappresentate le esigenze della popolazione locale e possano essere eventualmente individuate soluzioni in grado di limitare gli impatti negativi sull'utenza (…) al fine di consentire l'instaurazione di un confronto tra la società e le Istituzioni locali, nell'ambito del quale valutare più attentamente l'impatto dell'intervento sulla popolazione locale ed individuare, ove possibile, eventuali soluzioni alternative più rispondenti alla specifica situazione di fatto ”. La delibera imponeva a Poste NE un obbligo di comunicazione preventiva, cui assolvere nella fase procedimentale intercorrente tra la trasmissione del Piano di razionalizzazione all’Autorità di Garanzia e l’effettiva implementazione del piano stesso, al fine di instaurare un confronto nell’ambito del quale siano rappresentate le esigenze della popolazione locale e possano essere eventualmente individuate soluzioni in grado di limitare gli impatti negativi sull’utenza. Tale obbligo doveva essere assolto almeno 60 giorni prima della data di attuazione dell’intervento. Ciò è avvenuto precisamente nel caso di specie.
24. Il Comune – lamentando l’omessa pronuncia del TAR in riguardo al terzo motivo del ricorso di primo grado – ripropone la rispettiva censura e deduce che Poste NE, nell’assumere la decisione di riduzione dell’orario, non avrebbe considerato le caratteristiche strutturali, dimensionali e logistiche dell’ufficio postale posto nel limitrofo Comune di Frontone. La doglianza non è persuasiva, non emergendo nelle caratteristiche strutturali dell’ufficio postale di Frontone, per come prospettate dalla difesa di parte appallante incidentale, elementi ostativi tali da mettere in dubbio la continuità del servizio universale in favore anche della popolazione residente.
25. Tenuto conto della natura della controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello principale ed incidentale come in epigrafe proposti, così decide:
- accoglie l’appello principale di Poste NE e respinge l’appello incidentale del Comune di RR NTAB;
- per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO