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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3034/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15839/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620190000509680501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620190007386428501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Regione Lazio e della Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 09620190000509680501 dell'importo complessivo di euro 526,03, notificatagli in data 23.04.2024, a titolo di erede del padre sig. Ricorrente_1, nonché altra cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate n. 09620190007386428501 sempre a titolo di erede.
A sostegno del ricorso, ha dedotto la inesistenza della notifica degli atti impositivi e della cartella, la prescrizione e decadenza del diritto dell'Ufficio e la illegittimità degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione la quale ha controdedotto che, a seguito della notifica tempestiva del ricorso in data 20.6.2024, il ricorrente non aveva provveduto a depositare lo stesso entro 30 giorni (entro il 22.7.2024), ma solo il 21/10/2024.
Ha eccepito inoltre la carenza di legittimazione rispetto alle questioni relative alla notifica del titolo delle pretese creditorie.
Si è costituita altresì la Regione Lazio la quale ha pure eccepito l'inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorso, notificato alla Regione Lazio, tramite PEC, in data 20/06/2024, era stato iscritto a ruolo solamente in data 21/10/2024 oltre il termine oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992.
Ha anche fatto presente che, dal prospetto Rendiweb depositato risultava che la cartella di pagamento n.
09620190000509680000 era stata notificata in data 23/04/2024 ed il ruolo n. 2019/1946 era stato correttamente reso esecutivo in data 22/10/2018. Dal prospetto Rendiweb la cartella di pagamento n.
09620190007386428000 risultava notificata in data 23/04/2024. Il ruolo n. 2019/2126 era stato correttamente reso esecutivo in data 19/11/2019. Si evidenziava, ai fini della eccepita prescrizione e decadenza che l'attività di notifica degli atti sia stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in conformità c/on quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D. L. n. 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D. L. n. 73/2021.
Nessuno è comparso all'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Il ricorso è inammissibile in quanto, dopo la notifica alle controparti, il ricorrente ha provveduto al deposito dopo il termine perentorio di trenta giorni stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 22, prima comma, dlgs. n. 546 del 1992 (art. 68 TUGT).
Le spese possono essere compensate in ragione della risoluzione della questione in punto preliminare di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice mon.Maria Laura Paesano
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15839/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620190000509680501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620190007386428501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Regione Lazio e della Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 09620190000509680501 dell'importo complessivo di euro 526,03, notificatagli in data 23.04.2024, a titolo di erede del padre sig. Ricorrente_1, nonché altra cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate n. 09620190007386428501 sempre a titolo di erede.
A sostegno del ricorso, ha dedotto la inesistenza della notifica degli atti impositivi e della cartella, la prescrizione e decadenza del diritto dell'Ufficio e la illegittimità degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione la quale ha controdedotto che, a seguito della notifica tempestiva del ricorso in data 20.6.2024, il ricorrente non aveva provveduto a depositare lo stesso entro 30 giorni (entro il 22.7.2024), ma solo il 21/10/2024.
Ha eccepito inoltre la carenza di legittimazione rispetto alle questioni relative alla notifica del titolo delle pretese creditorie.
Si è costituita altresì la Regione Lazio la quale ha pure eccepito l'inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorso, notificato alla Regione Lazio, tramite PEC, in data 20/06/2024, era stato iscritto a ruolo solamente in data 21/10/2024 oltre il termine oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992.
Ha anche fatto presente che, dal prospetto Rendiweb depositato risultava che la cartella di pagamento n.
09620190000509680000 era stata notificata in data 23/04/2024 ed il ruolo n. 2019/1946 era stato correttamente reso esecutivo in data 22/10/2018. Dal prospetto Rendiweb la cartella di pagamento n.
09620190007386428000 risultava notificata in data 23/04/2024. Il ruolo n. 2019/2126 era stato correttamente reso esecutivo in data 19/11/2019. Si evidenziava, ai fini della eccepita prescrizione e decadenza che l'attività di notifica degli atti sia stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in conformità c/on quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D. L. n. 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D. L. n. 73/2021.
Nessuno è comparso all'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Il ricorso è inammissibile in quanto, dopo la notifica alle controparti, il ricorrente ha provveduto al deposito dopo il termine perentorio di trenta giorni stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 22, prima comma, dlgs. n. 546 del 1992 (art. 68 TUGT).
Le spese possono essere compensate in ragione della risoluzione della questione in punto preliminare di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice mon.Maria Laura Paesano