Art. 6.
Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado.
E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile".
Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.
Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche a persone giuridiche.
Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione".
Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado.
E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile".
Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.
Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche a persone giuridiche.
Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione".