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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 32/2025 R.G.Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati :
- dott. Maria Grazia D'Errico Presidente
. dott. Gianfranco Placentino Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, scaduto, il 4.6.2025, il termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Marchetti, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
contro:
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Vigilanti e dall'avv. Antonella CP_1
Testa
Appellato-Riassumente
causa riassunta dall' con ricorso del 12.3.2025 a seguito di annullamento con rinvio dalla CP_1
Corte di Cassazione pronunciato con sentenza n 3277/2024 del 9.7.2024 depositata il
12.12.2024.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 169/18, pubblicata in data 22.9.2018, la Corte d'appello di
Campobasso, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Isernia del 20.6.2017, ha accolto l'opposizione proposta in data 1.7.2016 dal al decreto ingiuntivo n 70/2016, revocandolo, e Pt_1 condannato l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio.
2. Avverso detta sentenza l' ha proposto ricorso in Cassazione Parte_2 deducendo l'erroneità della decisione di secondo grado per avere ritenuto che il diritto dell' , che si era surrogato alla ditta del nel pagamento del TFR CP_1 Parte_1
in favore della lavoratrice fosse soggetto a prescrizione quinquennale ai Persona_1
sensi dell'art 2948 n 5 c.c decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e non, invece, a prescrizione decennale.
3. Nel ricorrere alla Suprema Corte l' ha, infatti, sostenuto che la prescrizione del CP_1
proprio diritto nei confronti del datore di lavoro fosse decennale, in quanto decennale è il diritto della lavoratrice nei confronti del Fondo di Garanzia e che il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui la lavoratrice può far valere il proprio diritto nei riguardi del Fondo.
4. La Corte di Cassazione, con sentenza n 3277/2024 ha accolto il ricorso, sia pure con motivazione diversa rispetto al motivo di impugnazione dell' . CP_1
5. La Corte ha, in particolare, rilevato che il Fondo di Garanzia dell' che abbia CP_1
provveduto al pagamento del TFR al lavoratore, è surrogato di diritto al lavoratore.
L'azione dell' va., pertanto, qualificata come azione di surroga legale, soggetta CP_1
allo stesso termine di prescrizione al quale è soggetto il diritto oggetto di surroga, vale a dire, trattandosi, nel caso di specie, del diritto al pagamento del TFR, al termine di prescrizione di 5 anni ai sensi dell'art 2948 n 5 cod.civ.
2 6. Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, la prescrizione del diritto del lavoratore diventa decennale nel caso in cui tale diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.
7. Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che la sentenza resa nell'anno 2007 nel giudizio instaurato dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro (la snc Confezioni MA di cui era socio e Pt_1 Parte_1
legale rappresentante) fosse res inter alios acta, in quanto detta sentenza aveva ad oggetto proprio il diritto della lavoratrice al TFR, nel quale l' si è surrogato. CP_1
8. La Corte di Cassazione ha, quindi, annullato con rinvio la sentenza, rimettendo a questa
Corte di accertare se la citata sentenza del 2007 sia o meno passata in giudicato e quindi sia idonea a trasformare il termine di prescrizione da quinquennale a decennale.
9. L' ha provveduto a riassumere il giudizio con ricorso del 13.3.2025 nel quale ha CP_1
evidenziato come nel presente giudizio non sia contestato che la sentenza in questione, la n 21/2007 del 19.1.2007 con la quale il Giudice del Lavoro riconobbe il diritto della lavoratrice a conseguire il TFR, sia passata in giudicato il 20.1.2008 per Persona_1
mancata impugnazione nel termine di 1 anno dal deposito.
10. Rileva l' che, pertanto, il termine di prescrizione decennale, decorrente dal CP_1
20.1.2008, non era spirato nell'anno 2016 quando esso ha agito in giudizio Pt_2
ottenendo il decreto ingiuntivo n 70/16 del 19.5.2016 opposto dal . Pt_1
11. si è costituito a seguito della riassunzione dell' sostenendo che l'Ente Pt_1 CP_1
avrebbe, con il ricorso in Cassazione, inammissibilmente, dedotto la prescrizione decennale del proprio diritto, là dove nel giudizio di primo grado e in quello di appello aveva solo tentato di dimostrare l'interruzione della prescrizione quinquennale,
12. Pertanto, eccependo una prescrizione decennale, di cui mai si era discusso nei gradi di merito, l' avrebbe tratto in errore la Suprema Corte, facendola incorrere in una CP_1
grave svista giuridica.
13. Ha, poi, ribadito l'esatta applicazione, nel caso in esame, della prescrizione quinquennale del diritto, in quanto è cessata dal lavoro il 7.7.2002 ed ha Persona_1 chiesto ed ottenuto dall' il pagamento del TFR solo in data 27.4.2011 ben oltre, CP_1
quindi, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.
3 14. L' a sua volta è incorso in prescrizione quinquennale in quanto avrebbe dovuto CP_1
azionare il suo diritto entro il 27.4.2016 (cioè entro 5 anni dal pagamento del TFR alla avvenuto il 27.4.2011) mentre il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il Per_1
6.6.2016.
15. Infine, l'appellante ribadisce che la sentenza resa dal Tribunale di Isernia in data
19.1.2007 a definizione del giudizio instaurato dalla nei confronti della società Per_1
datrice di lavoro è res inter alios acta e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione.
********************
16. Ciò posto, giova premettere che il giudizio di rinvio deve svolgersi nell'osservanza del principio di diritto fissato con la pronuncia di annullamento ed entro i limiti segnati da tale pronuncia.
17. Nel caso di specie, la sentenza della Suprema Corte ha statuito:
a) che la questione giuridica dell'individuazione dell'esatto termine di prescrizione
(quinquennale o decennale) è deducibile per la prima volta in Cassazione;
b) che, pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso dell' , sollevata dal CP_1 [...]
perché la questione era stata posta per la prima volta in Cassazione, è infondata;
Pt_1
c) che l'azione dell' volta ad ottenere la restituzione dal datore di lavoro del TFR CP_1
pagato alla lavoratrice, va qualificata come azione di surroga legale, come tale soggetta allo stesso termine di prescrizione del diritto principale;
d) che, in applicazione dell'art. 2948 n 5 c.c. la prescrizione del diritto principale -al pagamento del TFR- è quinquennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
e) che, tuttavia, ai sensi dell'art 2953 c.c. la prescrizione si trasforma in decennale nel caso in cui il diritto del lavoratore venga accertato con sentenza passata in giudicato:
f) che la Corte d'Appello di Campobasso è incorsa in errore di diritto per violazione dei principi che regolano la surrogazione, nel momento in cui ha affermato che la sentenza del 2007 resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro per conseguire il TFR fosse res inetr alios acta nei rapporti tra e datore di lavoro, CP_1 atteso che detta sentenza ha ad oggetto esattamente lo stesso diritto in cui l viene CP_1
a surrogarsi per effetto del pagamento;
4 g) ha, pertanto, annullato la pronuncia rimettendo a questa Corte di Appello di accertare se la sentenza del 19.1.2007 sia o meno passata in giudicato.
18. Alla luce di tali principi, non coglie nel segno la deduzione dell'appellante di inammissibilità, nella presente sede, della questione relativa all'individuazione dell'esatto termine di prescrizione (decennale e non quinquennale) per averla l' CP_1
posta per la prima volta solo con il ricorso in Cassazione, avendo la sentenza di legittimità espressamente valutato e rigettato tale eccezione di inammissibilità (punti a e b di cui sopra).
19. Neppure è fondato il rilievo con cui l'appellante ribadisce che la sentenza del 19.1.2007 sia res inter alios acta, avendo la Cassazione espressamente statuito l'esatto contrario.
20. Quanto all'accertamento demandato con la sentenza di rinvio, rileva questa Corte come risulti in atti che il Tribunale di Isernia con sentenza del 19.1.2007 ha condannato il datore di lavoro al pagamento del TFR in favore della lavoratrice . Persona_1
21. In sede di riassunzione l' ha affermato come sia incontestato che la sentenza è CP_1 passata in giudicato il 20.1.2008 con il decorso del termine lungo annuale di cui all'art
325 c.p.c applicabile ratione temporis;
il nel costituirsi a seguito della Pt_1
riassunzione non ha contestato tale assunto
22. Dalla data del 20.1.2008 è, quindi, iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale dell'azione dell' surrogatosi alla lavoratrice a seguito del pagamento del CP_1
TFR.
23. Ne consegue che alla data del 6.6.2016, di notifica del decreto ingiuntivo con il quale l' ha chiesto ed ottenuto la condanna del datore di lavoro a restituire CP_1 Pt_1
l'importo del TFR pagato alla lavoratrice, il diritto dell' non era prescritto. CP_1
24. Da tanto consegue il rigetto dell'appello.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per tutti i gradi di giudizio svolti dopo il primo, in complessivi euro 4.100,00 (euro 1.800,00 per il giudizio di appello, euro 1.400,00 per il giudizio di Cassazione ed euro 900,00 per il giudizio riassunto).
26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, del DPR 115/02 e successive modifiche, è dovuto dalla parte appellante il doppio del contributo unificato
PQM
5 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con sentenza n. 3277/2024 , sull' appello avverso la sentenza del
Tribunale di Isernia n 289/2017 emessa il 20.6.2017 proposto con ricorso del 18.7.2017 da
[...]
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., riassunto dall' con ricorso depositato il 12.3.2025, ogni contraria istanza, deduzione CP_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese di lite dei gradi di giudizio CP_1
successivi al primo, che liquida in euro 4.100,00 oltre spese generali IVA e Cpa come per legge
Da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Campobasso, 19.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Maria Grazia D'Errico
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