TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg12723 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12723 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PALOMBA STEFANO presso cui elettivamente domicilia in Portici alla via Diaz n.58,
RICORRENTE
E
, non costituito, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.06.2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi nonché disporre un assegno di
1 mantenimento a carico del sig. per la figlia CP_1
(nata il [...]), maggiorenne, non economicamente Per_1
autosufficiente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente non si costituiva per cui ne va dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
• Sul mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2 In relazione alla domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli
3 obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere
"compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Tanto premesso, considerata la giovane età di (21 anni), deve Per_1
presumersi che ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, ella possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare
4 esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Ebbene, considerate le esigenze di vita della figlia, ormai adulta e la documentazione reddituale della ricorrente dalla quale emerge che il suo reddito è stato pari a zero negli anni 2021, 2022 e 2023, valutato altresì che non è stata fornita alcuna prova del reddito del resistente, ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico del resistente di €. 250,00 mensili a titolo di mantenimento per la figlia.
Detta somma andrà corrisposta a , entro e Parte_1
non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le Parte_1
spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Napoli e
COA del 2018.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, nonché della necessarietà della pronuncia sullo status, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua quota a carico di parte resistente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse. Gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato che determina altresì che il pagamento sia eseguito in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• pone a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia la somma mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla
Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna al pagamento del CP_1
residuo in favore di liquidato in Parte_1
complessivi euro 725,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
si dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
6 Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12723 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PALOMBA STEFANO presso cui elettivamente domicilia in Portici alla via Diaz n.58,
RICORRENTE
E
, non costituito, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.06.2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi nonché disporre un assegno di
1 mantenimento a carico del sig. per la figlia CP_1
(nata il [...]), maggiorenne, non economicamente Per_1
autosufficiente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente non si costituiva per cui ne va dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
• Sul mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2 In relazione alla domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli
3 obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere
"compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Tanto premesso, considerata la giovane età di (21 anni), deve Per_1
presumersi che ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, ella possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare
4 esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Ebbene, considerate le esigenze di vita della figlia, ormai adulta e la documentazione reddituale della ricorrente dalla quale emerge che il suo reddito è stato pari a zero negli anni 2021, 2022 e 2023, valutato altresì che non è stata fornita alcuna prova del reddito del resistente, ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico del resistente di €. 250,00 mensili a titolo di mantenimento per la figlia.
Detta somma andrà corrisposta a , entro e Parte_1
non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le Parte_1
spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Napoli e
COA del 2018.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, nonché della necessarietà della pronuncia sullo status, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua quota a carico di parte resistente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse. Gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato che determina altresì che il pagamento sia eseguito in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• pone a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia la somma mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla
Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna al pagamento del CP_1
residuo in favore di liquidato in Parte_1
complessivi euro 725,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
si dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
6 Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
7