Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2021, proposto da -OMISSIS- in proprio e n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Nicola Melis e Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della Determinazione Prot.-OMISSIS- a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune -OMISSIS- con la quale è stata rigettata l'istanza di accertamento di conformità per l'avvenuto montaggio di una pergola in legno su una chiatta galleggiante ancorata alla banchina sita nello specchio d'acqua tra il Molo -OMISSIS- ed il Molo -OMISSIS- - Pratica Edilizia -OMISSIS-.”;
- della nota, prot. -OMISSIS- del medesimo Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari, con la quale sono stati comunicati motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90;
- di tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o successivi a quelli impugnati, anche se ad oggi non conosciuti, qualora riferiti al caso in oggetto, tra i quali, ove occorrer possa, dell'art. 61 del R.E. del Comune -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi i difensori per entrambe le parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso la determinazione prot. n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune -OMISSIS- con la quale è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità per l’avvenuto montaggio di una pergola in legno su una chiatta galleggiante ancorata alla banchina sita nello specchio d’acqua tra il Molo -OMISSIS- ed il Molo -OMISSIS- - Pratica Edilizia -OMISSIS- (fotografie in atti). E’ stata impugnata anche la nota endoprocedimentale, prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono stati comunicati al destinatario del provvedimento finale i motivi ostativi all’accoglimento della istanza, ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990.
Nello specifico, nel provvedimento impugnato viene dato atto che in data 09.03.12 era stato eseguito un sopralluogo dal quale era emerso che l’infrastruttura galleggiante è una pertinenza esterna della Club House ubicata nel bar ristoro sito nell’edificio del Molo -OMISSIS-. Tali luoghi sono dati in uso dall’Autorità Portuale -OMISSIS- alla società ricorrente con la Concessione Demaniale Marittima n° -OMISSIS-, repertorio n° 1602 del 10/03/2009, unitamente ad altri spazi nel Molo -OMISSIS-, nella Calata -OMISSIS-, nella Darsena e nel Molo -OMISSIS-. Durante il sopraluogo, in riferimento a tali spazi concessi, erano emerse le seguenti opere non autorizzate: << Installazione sopra la suddetta infrastruttura galleggiante destinata all'uso commerciale, per la somministrazione di alimenti e bevande, risultata delle dimensioni complessive in termini di superficie pari a m2 199 circa (m 16,20 x 9,00 + m 8,00 x 6,60), delle seguenti installazioni strutturali precarie ma non temporanee; un pergolato su struttura in pilastri e travi di legno, della superficie di m2 146 circa (m 16,20 x 9,00), perimetrato in parte da tende di cotone ed in parte da frangivento di siepi artificiali, sormontato da una copertura in telo di nylon cerato con altezza d'intradosso di m 2,23 rispetto al piano di calpestio sottostante; due lettoni perimetrati ciascuno da quattro pilastri e travi in legno, con un materasso sopraelevato della superficie di m2 4 circa (m 2,00 x 2,00), perimetrato da tende di cotone, sormontato da una copertura in telo di nylon cerato con altezza d'intradosso di m 2,24 rispetto al piano di calpestio sottostante; una tenda retrattile su struttura costituita da due pilastri metallici, della superficie di m2 6,75 circa (m 3,00 x 2,25), sormontato da una copertura in telo di nylon cerato con altezza d'intradosso di m 2,25 rispetto al piano di calpestio sottostante >>.
A fronte di quanto accertato, con prot. -OMISSIS- (pratica edilizia fasc. -OMISSIS-), era stata presentata richiesta di Autorizzazione Edilizia in accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n° 23/1985, per l’installazione di una copertura stagionale a protezione degli arredi della chiatta galleggiante ormeggiata lungo il molo dogana -OMISSIS-, per la quale il Servizio Edilizia privata aveva comunicato il diniego con prot. -OMISSIS- e con Ordinanza -OMISSIS-(pratica sorveglianza edilizia n° -OMISSIS-) era stata emessa diffida a demolire con rimessa in pristino per opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici relativamente alle opere illegittime rilevate col sopraluogo del 09.03.2012.
In data 28.10.2016 era stata acquisita al protocollo con il n. -OMISSIS- la richiesta di autorizzazione in accertamento di conformità per il montaggio di una pergola in legno su una chiatta galleggiante ancorata alla banchina nello specchio d’acqua tra il Molo -OMISSIS- ed il Molo -OMISSIS-, dove era stato dichiarato che “ il concessionario ha provveduto a far rimuovere dai lati della pergola il rivestimento in tela di nylon impermeabile, quale unico elemento che era stato considerato tale da creare l'alterazione della sagoma e la composizione dell'ipotetico volume. Pertanto, allo stato attuale risulta ben visibile la struttura lignea di pilastrini e travicelli costituenti la pergola, la quale risulta aperta sui lati (il rivestimento è stato mantenuto solo nel lato ingresso e nella copertura [...] rimangono anche le singole tende scorrevoli aventi la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. [...] ”.
A fronte di quanto dichiarato nella richiesta, nel provvedimento impugnato è stato, invece, accertato che “ il suddetto manufatto, parte integrante di una infrastruttura non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 61 del Regolamento edilizio vigente, in cui è previsto che sono consentite la copertura e la protezione anche laterale con strutture amovibili, di carattere precario e temporaneo, delle superfici cortilizie di pertinenza di bar, pizzerie e ristoranti. A tal fine si evidenzia che come già specificato nella già citata nota di diniego di cui al prot. -OMISSIS-:
a) la chiatta costituisce nel suo complesso uno speciale galleggiante per servizio ristoro ormeggiato permanentemente a banchina;
b) la configurazione e la tipologia della struttura proposta in accertamento è tale da non potersi qualificare come opera temporanea ed occasionale, seppur manufatto leggero, in quanto di per se la sua precarietà non è sufficiente a dimostrare le finalità dichiarate, per il motivo che tale configurazione ripetuta ciclicamente per un particolare periodo dell’anno genera una trasformazione permanente dello stato dei luoghi [...].
c) poiché con il già citato sopralluogo del 09/03/2012 è stato accertato che il pergolato su struttura in pilastri e travi di legno, della superficie di m2 146 circa (m 16,20 x 9,00) [...] è sormontato da una copertura in telo di nylon cerato con altezza d'intradosso di m 2,23 rispetto al piano di calpestio sottostante, si ritiene che la somministrazione di alimenti e bevande in ambienti la cui altezza è inferiore 2,70 m, seppur aperti per tre lati, sia in contrasto con le prescrizioni igienico-sanitarie.
Altresì, per quanto rilevato con istruttoria amministrativa in data 28/07/2021, poiché l'importo relativo ai diritti di segreteria, come da apposita Delibera è pari a euro 100,00 (cento/00), è necessario integrare la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato. ”
E alla luce di quanto sopra, in assenza di osservazioni a quanto contestato dal ricorrente nei termini di legge indicati nel preavviso di rigetto, è stato infine emesso “ il rigetto definitivo dell'istanza di accertamento di conformità per il montaggio di una pergola in legno su una chiatta galleggiante ancorata alla banchina nello specchio d’acqua tra il Molo -OMISSIS- ed il Molo -OMISSIS- ”.
2. Il provvedimento di diniego impugnato è contestato nella sua legittimità in base al seguente motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 10 del DPR n. 380/2001; violazione e falsa applicazione del R.E. del Comune -OMISSIS- ed in particolare dell’art. 61; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, istruttoria insufficiente e contraddittorietà; sviamento ”.
Parte ricorrente ritiene che le opere costruite debbano rientrare nell’alveo di quelle a destinazione !provvisionale” che, in quanto tali, debbono essere ritenute di irrilevanza edilizia ed urbanistica quando installate su una chiatta galleggiante ormeggiata in porto. E in ogni caso, parte ricorrente ritiene che l’intervento non avrebbero comunque rilevanza ai fini edilizi e urbanistici poiché l’assenza di copertura priverebbe la struttura della qualifica di pergolato. Parte ricorrente ritiene, ancora, che la struttura in oggetto si limiti ad essere costituita con dei pilastrini solo poggiati sul pavimento, e con travicelli. La struttura predetta è aperta sui lati, e il rivestimento è mantenuto solo nel lato di ingresso e nella copertura con delle singole tende scorrevoli in stoffa che hanno la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. In ragione di quanto descritto, parte ricorrente ritiene che la copertura debba considerarsi realizzata in materiale facilmente amovibile con lati scoperti. Parte ricorrente ritiene poi che la struttura possa essere qualificata come gazebo o “pergotenda” e in entrambi i casi la stessa non avrebbe le caratteristiche edilizie di rilevanza tali da comportare una trasformazione del territorio. In tal senso, viene ancora affermato che il carattere pertinenziale e meramente accessorio della struttura in oggetto non muta il preesistente utilizzo della chiatta (che era già allestita con tavoli e sedie per i soci ed i clienti della “club house”) ma, al contrario, si limita a valorizzarne la fruizione, al servizio della struttura principale, ponendo semplicemente un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità.
Infine, parte ricorrente ritiene che la circostanza contestata di assenza del requisito dell’altezza non avrebbe supporto normativo se considerato all’interno di strutture quali manufatti leggeri aperti su almeno tre lati con perimetri segnati da mere stoffe poiché in tali casi la ratio di tutela della salubrità, della minima areazione e illuminazione dei luoghi non sarebbe richiesta pertinente in quanto vengono in ogni caso in rilievo requisiti sempre garantiti dalla conformazione della struttura.
3. Si è costituita in giudizio il Comune intimato il quale ha richiesto, nel merito, il rigetto del ricorso con memoria alla quale parte ricorrente ha replicato.
4. All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato sotto ogni aspetto, per le ragioni che seguono.
2.1. Il Collegio si riporta anzitutto al costante indirizzo giurisprudenziale amministrativo che ritiene che la realizzazione di un pergolato non possa rientrare nelle attività di “edilizia libera”, richiedendo invece un titolo edilizio specifico, quando questa struttura venga coperta nella parte superiore, totalmente o parzialmente, con una struttura non facilmente amovibile. Si veda sul punto T.A.R. Piemonte - sez. II, 05/12/2023, n. 974:<< Il pergolato, che rientra nell'attività libera, è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore; solo quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, risulta, invece, assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle "tettoie" >>; v. poi Consiglio di Stato - sez. VI - 22/09/2023, n. 8475: << Il pergolato, qualora inteso come una struttura aperta su tre lati e priva di copertura, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, si tratta di una tettoia, soggetta al rilascio del titolo edilizio. >>; conf. Consiglio di Stato sez. VI - 22/09/2023, n. 8475 << Ai fini edilizi, rientra nella definizione di pergolato, la cui realizzazione non richiede il rilascio di alcun titolo edilizio, il manufatto aperto su tre lati e nella parte superiore realizzato in struttura leggera, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Al contrario, qualora il pergolato sia coperto, seppure parzialmente, anche nella parte superiore con una copertura non facilmente amovibile, deve essere correttamente qualificato come tettoia la cui realizzazione soggiace alla disciplina urbanistica e, pertanto, richiede il rilascio del titolo edilizio .>>.
Parimenti, la struttura gazebo non rientra tra le attività di edilizia libere le quante volte la stessa, per estensione, per destinazione funzionale difforme, e per assenza di temporaneità debba dirsi destinata al servizio di un esercizio commerciale. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha un indirizzo univoco, che qui si condivide: v. anche T.A.R. Campania - sez. VIII - Napoli, 06/12/2019, n. 5733: << Il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all'aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi, è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi (nel caso di specie, l'opera realizzata dal ricorrente non è stata considerata un gazebo sia per la sua forma, che non è quella tipica del gazebo, sia per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, e perché la struttura realizzata in aderenza ad un preesistente immobile in muratura risulta destinata ad ospitare in maniera permanente gli avventori della struttura, con ampliamento della superficie fruibile dell'esercizio commerciale gestito dalla ricorrente) >>; T.A.R. Molise - Campobasso, 22/03/2021, n. 109: << Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite >>; T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 05/01/2021, n. 178: << Il gazebo (struttura a copertura di un'area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati) costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua facile amovibilità o il materiale dal quale è composto (ligneo invece che in muratura) >>. Ancora, T.A.R. Puglia sez. I - Lecce, 27/02/2020, n. 257: << Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite >>. Infine, T.A.R. Campania sez. VIII - Napoli, 06/12/2019, n. 5733: << Il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all'aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi, è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi (nel caso di specie, l'opera realizzata dal ricorrente non è stata considerata un gazebo sia per la sua forma, che non è quella tipica del gazebo, sia per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, e perché la struttura realizzata in aderenza ad un preesistente immobile in muratura risulta destinata ad ospitare in maniera permanente gli avventori della struttura, con ampliamento della superficie fruibile dell'esercizio commerciale gestito dalla ricorrente). >>
2.2. Esaminando più da vicino il caso di specie, e valutando nelle sue caratteristiche la struttura descritta nella richiesta di accertamento di conformità, questa si presenta realizzata su una chiatta galleggiante funzionalmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, come da D.U.A.A.P. del 22/08/2012, acquisita con protocollo n° -OMISSIS- (codice univoco -OMISSIS-), presentata dall’Impresa -OMISSIS- Nella descrizione tecnica depositata in atti si legge in particolare che “ la struttura è realizzata con pilastrini e travicelli in legno di colore bianco. Ad essa sono fissate le guide di sostegno delle tende scorrevoli posizionate sia in copertura sia nelle fiancate laterali in stoffa e in materiale sintetico di colore chiaro. Nella copertura è presente un rivestimento in nylon cerato imperlabile anch’esso di colore chiaro e si estende per circa 145,8 mq. ”.
L’opera realizzata, per le sue caratteristiche e dimensioni, non può essere ricondotta né a un pergolato né a un gazebo e nemmeno può essere considerata un’opera con destinazione “provvisionale”, come si sostiene nel ricorso. Le caratteristiche proprie dell’opera prevedono la copertura superiore e ai lati con un doppio rivestimento in stoffa, in materiale sintetico e in nylon per una estensione di mq 148,5 adibita interamente e destinata al servizio di alimenti e bevande con continuità di esercizio nella stagionalità anuuale.
Tali caratteristiche dell’opera in doppia copertura, che non possono essere qualificate di facile amovibilità, determinano un ampliamento della superficie fruibile per 148,5 mq funzionalmente destinata al servizio della somministrazione di cibi e bevande della Club House ubicata nel bar ristoro sito nell’edificio. Tali caratteristiche fisiche e funzionali, in conformità alla giurisprudenza poc’anzi citata, non sono tali da poter ricondurre l’opera all’interno della attività di edilizia libera, poiché essa rientra tra le opere aventi rilevanza edilizia che, in quanto tali, necessitano di un titolo edilizio idoneo, in questo caso assente.
Pare il caso di richiamare un recente precedente, vale a dire T.A.R. Lombardia, sez. 4, sent. n. 185 18.1.2025, dove, con riferimento a un manufatto del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, sono stati riportati i principi consolidati in materia nei termini che seguono: “ Con riguardo all’asserita precarietà del bene, poi, ciò che rileva non sono le sue caratteristiche strutturali, quanto piuttosto la destinazione funzionale impressa al medesimo, ossia l’attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo, anche di carattere periodico; il manufatto in questione non risulta in concreto deputato a un uso per fini contingenti, ma viene destinato a un utilizzo protratto e reiterato nel tempo, ovvero allo svolgimento di un’attività commerciale, e pertanto rientra nel novero delle nuove costruzioni (cfr. Consiglio di Stato, II, 15 marzo 2024, n. 2503).
Secondo la consolidata giurisprudenza, «la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante» (Consiglio di Stato, VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; altresì, VI, 5 luglio 2024, n. 5977; VI, 4 marzo 2024, n. 2086; VI, 27 maggio 2021, n. 4096; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 dicembre 2021, n. 2837; II, 21 luglio 2020, n. 1394; II, 18 giugno 2019, n. 1408; II, 4 luglio 2019, n. 1529; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 28 giugno 2016, n. 655).
Con specifico riferimento alle pergotende è stato poi evidenziato che, ai fini della loro configurazione, «è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili. Deve, quindi, trattasi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico (c.d. “pergotenda”), a condizione che:
- l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
- gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2206; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177; sez. VI, 25 dicembre 2017, n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016. n. 1619). In altri termini, per aversi una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (su tale punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021 n. 840)» (Consiglio di Stato, II, 6 giugno 2023, n. 5567; anche, VI, 20 novembre 2024, n. 9332; VI, 18 ottobre 2024, n. 8349; VI, 23 luglio 2024, n. 6631; II, 15 marzo 2024, n. 2503; cfr. altresì Cass. pen., III, 28 ottobre 2024, n. 39596) ”.
Da ultimo, è infondato e va respinto anche l’ultimo profilo di censura con riguardo alle altezze consentite, a dire del ricorrente requisito insussistente in relazione alla specificità dell’opera, poiché sia come opera edilizia sia come luogo di lavoro la struttura soddisfa il requisito della altezza non inferiore a m 2,70, come risulta dalla circolare del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL -OMISSIS-.
3. Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione comunale resistente in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.