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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 543/2023
promossa da
- appellante Parte_1
Parte_1
Avv. Gianluca Soliani Avv. Veronica Negri
contro
-appellato- Controparte_1 dr. Controparte_2 dr. Claudia Fersini dr. Controparte_3
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.282/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 23.03.2023, non notificata. All'udienza del 21.11.2024, all'esito della camera di consiglio, previo separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da , Parte_1 trasgressore principale, e dall'obbligato in solido Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione dell'
[...] Controparte_1
di n. 596 del 14.10.2021, relativa al pagamento di sanzioni
[...] CP_1 amministrative per complessivi € 4.235,00, emessa per i seguenti illeciti e violazioni: 1) aver occupato il dipendente nella giornata dal 30.05.2019, senza Controparte_4 la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, in violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002 n.73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.151;
pagina 1 di 7 2) avere occupato figlio del responsabile senza avere Persona_1 Parte_1 comunicato la collaborazione familiare all'Inail a far data da gennaio 2018, in violazione dell'art. 23 DPR n.1124/1965.
L'ordinanza di ingiunzione è fondata sul verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00001/2019-803-01 dell'11.10.2019, prot. 46288 e in particolare sulle dichiarazioni rese agli ispettori da e quando Controparte_4 Persona_1 questi ultimi sono stati rinvenuti in data 30.05.2019 all'interno dell'Autodromo Mugello Circuit di Scarperia e San Piero e a Sieve (FI) “intenti a montare un impianto audio”, secondo quanto constatato nll'accesso ispettivo. In sintesi, in quella sede i due lavoratori hanno reso dichiarazioni attestanti il loro impiego a favore della ditta seppur per periodi e a condizioni diverse. Pt_1
In particolare ha dichiarato di essere il figlio di nonché Persona_1 Parte_1 fratello di (soci e amministratori della società) e di lavorare “dall'inizio CP_5 del 2018”…”saltuariamente presso la ditta di famiglia”…”per circa 2 giorni a settimana” (tendenzialmente nel fine settimana e da maggio a settembre, mentre in inverno per 1 giorno a settimana). Ha poi aggiunto che il Sig. lavora per la CP_4 società a chiamata, per circa 10 volte nell'ultimo anno (il 2019), circostanza Per_1 confermata dallo SS il quale, da parte sua, ha aggiunto di essere al tempo CP_4 SS dipendente della società Doc Eventi e di essere inviato al lavoro da quest'ultima Società “presso i vari luoghi dell'evento” nonché di lavorare sempre per la Società da quando è dipendente della Doc. Eventi, ricevendo le direttive Per_1 direttamente dai Sig.ri Per_1
In primo grado gli opponenti hanno dapprima contestato la qualifica di trasgressore di per poi negare la ricostruzione fattuale emersa nel verbale di Parte_1 accertamento asserendo, in estrema sintesi, che e si sarebbero Persona_1 CP_4 trovati sul luogo dell'accertamento per motivi di svago e non di lavoro e che le dichiarazioni degli stessi rese sul posto agli ispettori sarebbero da ritenersi non veritiere in quanto rilasciate in uno stato di condizionamento dovuto al timore dell'autorità e di essere sanzionati. Con L' , dal canto suo, ha ribadito la fondatezza dell'accertamento chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale, espletata l'istruttoria orale, in particolare escusso - il Persona_1 quale ha smentito quanto da lui SS riferito in sede di ispezione adducendo di aver rilasciato, all'epoca, dichiarazioni non veritiere per il timore di essere sanzionato - ha ritenuto accertato che sia stato occupato come Persona_1 collaboratore familiare dal gennaio 2018 e che sia stato occupato Controparte_4 per la giornata del 30.05.2019 e l'avvenuta violazione da parte dei ricorrenti della normativa di settore surrichiamata in materia di impiego illegittimo di lavoratori. Il Giudice di prime cure è arrivato a queste conclusioni innanzitutto facendo proprio il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità che attribuisce prevalenza sul piano dell'attendibilità alle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo rispetto a quelle assunte in sede testimoniale. In particolare, secondo questo orientamento, le dichiarazioni rese in sede ispettiva forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata pagina 2 di 7 motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (così ex multis Cass. 11900/03). Dello SS tenore sono altre pronunce di Cassazione richiamate nella parte motiva della sentenza secondo cui sarebbero immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello SS dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (cfr. Cass. 2015/2018; Cass. 26377/2017: Cass. 14181/2017: Cass. 16640/2009; Cass. 16927/2006). Valutate le circostanze alla luce dei suddetti principi, il Tribunale ha quindi ritenuto più attendibili, anche perché convergenti fra di loro, le dichiarazioni rese a “caldo” da e in sede di accertamento ispettivo rispetto alla Persona_1 Controparte_4 deposizione testimoniale dello SS apparsa invece meno credibile anche Per_1 perché in contraddizione con la precedente, priva di riscontri esterni e contrastante anche alcune delle allegazioni delle parti ricorrenti. Il Tribunale ha respinto l'ulteriore censura delle parti private, ribadendo che, ai sensi degli artt. 3,5 e 6 L.689/1981 il è da ritenersi, nel caso di Parte_1 specie, il trasgressore autore delle violazioni contestate essendo lui oltre che socio il legale rappresentate della persona giuridica (la ditta Parte_1
) alla data di consumazione degli illeciti.
[...]
Con i tre motivi di appello gli appellanti censurano l'errata valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale e, in particolare, l'insufficienza probatoria del verbale di accertamento, con conseguente mancato assolvimento Con dell'onere della prova da parte di . Con L' ha contrastato i motivi di appello chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata. I tre motivi di appello (in realtà riconducibili ad un'unica macrocontestazione) attengono, come riferito, all'insussistenza ed errata valutazione delle prove. In particolare, in punta di diritto, secondo gli appellanti il verbale di accertamento da cui è scaturita l'ordinanza di ingiunzione non costituirebbe prova sufficiente dei fatti contestati, essendo le dichiarazioni rese in sede ispettiva da e da sole CP_4 Per_1 non sufficienti a dimostrare l'impianto accusatorio, anche perché prive di ulteriori riscontri nonché smentite in sede di istruttoria dalle dichiarazioni testimoniali dello SS Per_1
A sostegno di questa tesi, i ricorrenti richiamano peraltro giurisprudenza ad avviso della quale non sarebbe sufficiente ai fini della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione la semplice produzione del verbale ispettivo poiché le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale dovrebbero poi essere confermate in giudizio da chi le ha rese, altrimenti assumendo il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice (così Tribunale di Cassino in due pronunce del 19.10.2011 e del 22.10.2018). Con Conseguentemente, sarebbe errata la ricostruzione dei fatti prospettata dall' e fatta propria dal Giudice di prime cure.
pagina 3 di 7 Nello specifico e in estrema sintesi, ad avviso degli appellanti e Persona_1
si sarebbero recati presso l'Autodromo del Mugello per sentire un Controparte_4 po' di musica e assistere alle prove di motociclismo, su richiesta di una persona che gestiva un chiosco di AN (tale Sig. , come indicato in I grado). Per_2
La circostanza sarebbe avvalorata anche dal fatto che l'impianto audio che stavano montando, di proprietà di e di amici dello SS, non riportava il logo Persona_1 della Società, a dimostrazione che essi non si trovavano sul luogo per motivi di lavoro. Viene poi ribadita la tesi secondo cui le dichiarazioni rese sul posto da e Per_1
sarebbero state condizionate dal timore degli stessi di incorrere in eventuali CP_4 responsabilità e quindi avrebbero dovuto avere un valore probatorio inferiore rispetto alle dichiarazioni rese in sede di istruttoria testimoniale dallo SS Per_1
I ricorrenti rilevano in particolare la contraddittorietà, lacunosità e inidoneità delle stesse, da sole, a costituire il perno dell'impianto accusatorio. In ogni caso il Giudice di prime cure non avrebbe dato la giusta rilevanza alla circostanza, riferita dal , del suo impiego alle dipendenze della Soc. Doc Eventi, CP_4 asseritamente incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della Lo SS , pur riferendo di aver lavorato a chiamata per la Pt_1 CP_4 per almeno 10 gg. nell'ultimo anno, non avrebbe saputo riferire in quali Per_1 giornate e anche le dichiarazioni rese dal in sede di ispezione non Per_1 troverebbero riscontro e non sarebbero sostenute da allegazioni di fatti specifici. Il Giudice avrebbe invece dovuto attribuire maggiore rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dallo SS in sede testimoniale.
Le censure vengono esaminate unitariamente, per la loro stretta connessione. La Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente ricostruito i fatti di causa alla luce di quanto emerso in sede di accertamento ispettivo non prestando fede a quanto ex post riferito dai ricorrenti nonché da in sede di Persona_1 istruttoria testimoniale. Sinteticamente, non può darsi credito all'ipotesi secondo cui e Persona_1
si sarebbero trovati all'Autodromo per motivi di svago su invito del Controparte_4 proprietario di un chiosco di AN (tale sig. ) giacché tale prospettazione Per_2 non solo è smentita ab origine dalle dichiarazioni rese in sede di ispezione dagli stessi, sulla cui efficacia probatoria prevalente si dirà in seguito, ma non è neppure supportata da alcun riscontro positivo di nessun genere. Lo SS Sig. , del resto, l'unico che avrebbe potuto eventualmente Per_2 confermare la circostanza in giudizio, non è stato neppure indicato tra i possibili testimoni, a dimostrazione indiretta della pretestuosità dell'argomentazione. Del pari irrilevante e assolutamente non dirimente è la circostanza riportata nel ricorso secondo cui l'impianto che i due lavoratori stavano montando sarebbe stato privo di logo sociale. Essa, a ben vedere, non prova nulla, giacché non v'è chi non veda che una Società che si occupi di tecnologie audio non deve necessariamente possedere tutti gli impianti che utilizza ovvero apporre il proprio logo sugli stessi e che quindi l'impianto di cui si discute avrebbe ben potuto essere noleggiato o preso in prestito da terzi. La circostanza, pertanto, non costituisce prova positiva dell'insussistenza di un rapporto lavorativo con la Per_1
pagina 4 di 7 Anche il fatto che il lavorasse già alle dipendenze di un'altra Società (la Soc. CP_4
Doc. Eventi) non toglie rilievo al dato fattuale da lui SS riferito – oltre che confermato da che egli lavorava a chiamata per la Società e Persona_1 Per_1 riceveva le direttive direttamente dai Sigg.ri Per_1
In altre parole, una circostanza fattuale non esclude l'altra. E' poi irrilevante ad avviso di questo Collegio che i dichiaranti non abbiano dettagliato le giornate lavorate, non risultando prova di una specifica domanda sul punto e non potendo verosimilmente richiedersi, a distanza di tempo e nell'immediatezza di un accertamento ispettivo, una tale precisione. Il Tribunale ha poi correttamente negato credito alle dichiarazioni testimoniali di il quale ha ritrattato in questa sede la versione precedentemente Persona_1 fornita agli ispettori, rendendo però, al contempo, un racconto dei fatti in contrasto perfino con il ricorso introduttivo. Difatti, la sua deposizione è fondata su assunti indimostrati, irrilevanti e contraddittori rispetto alle stesse allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio. In sede di ricorso, per esempio, era stato riferito che “Il giorno 30 maggio 2019, (come dallo SS successivamente riferito al padre) si era recato Persona_1 insieme a , e su invito di quest'ultimo, presso l'Autodromo del Mugello Controparte_4 per “mett usica” e, al contempo, assistere alle prove di motociclismo senza dover pagare il biglietto d'ingresso. Il signor , a quanto consta, era stato a CP_4 sua volta invitato da un suo amico che gestiva un banchetto di AN all'interno dell'Autodromo.”(cfr. pg. 5 e 6 ricorso introduttivo I grado). In sede di udienza testimoniale il Sig. ha invece riferito che “Per via di Persona_1 rapporti di amicizia con il titolare di u lante all'interno dell'autodromo, AN ET, fui da lui contattato perché gli prestassi il mio personale impianto audio e in cambio entrassi senza pagare per le prove o per la gara;
il mi Per_2 contattò conoscendo la mia passione per le moto e conoscendo il mio lavor che faccio il tecnico audio. Contattai il affinché venisse con me perché era un giorno CP_4 della settimana e il al temp lavorava.” (cfr. verbale udienza testimoniale CP_4 del 08.11.2022). Lo SS può dirsi per le considerazioni espresse sulle dimensioni dell'impianto audio, definito “piccolo” nel ricorso e di dimensioni “significative” da Persona_1 tanto da richiedere, a suo dire, l'aiuto del per poterlo trasportare e montare CP_4 nonché il noleggio di un furgone. Versioni evidentemente di segno contrario che minano la credibilità del teste, citato nel ricorso come fonte del racconto degli appellanti. Le ragioni della sua ritrattazione appaiono poi illogiche e implausibili posto che, ad esempio, non è dato sapere per quale motivo il preteso falso riferimento alla Pt_2 reso in sede di verbale ispettivo, l'avrebbe tenuto indenne da eventuali
[...] imprecisate sanzioni, come da lui riferito nella sua deposizione testimoniale. La complessiva ritrattazione è inoltre inverosimile atteso che non si comprende perché per entrare nell'autodromo i due lavoratori avrebbero dovuto perfino noleggiare un furgone, come riferito sempre dal in sede di udienza Per_1 testimoniale, circostanza questa non emersa nel ricorso introduttivo e in contrasto con la tesi delle dimensioni modeste dell'impianto trasportato. Tale ricostruzione, nella sua contraddittorietà, appare quindi confezionata ex post nel tentativo di neutralizzare l'efficacia probatoria delle precise e concordanti pagina 5 di 7 dichiarazioni rese in sede ispettiva dallo SS e da e poste alla base Per_1 CP_4 dell'ordinanza ingiunzione di cui si discute. Infatti, le dichiarazioni rese agli Ispettori sono molto puntuali, circostanziate e convergenti sul fatto che sia che lavorassero per la Persona_1 Controparte_4
Società dato introdotto spontaneamente dai dichiaranti, che hanno
Per_1 dettagliato il racconto indicando particolari che connotano di genuinità il narrato ( sulla propria frequenza lavorativa nei diversi periodi dell'anno,
Per_1 CP_4 quantificando il 10 giornate le chiamate dell'ultimo anno della ditta L Pt_1 prima versione del racconto di e il narrato del sono supportate Tes_1 CP_4 dal riscontro esterno della constatazione diretta degli ispettori al momento dell'accesso ispettivo laddove hanno accertato che il , lungi dall'essere stato CP_4 coinvolto solo nel trasporto dell'impianto, era impegnato con il nel montaggio
Per_1 dello SS. Per quanto attiene al valore probatorio da attribuirsi ai verbali ispettivi, il Tribunale ha correttamente, nel caso di specie, assegnato un valore persuasivo preminente agli stessi rispetto a quanto riferito ex post dal testimone
Per_1
Infatti, il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi ricavabili dalla costante giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale “ I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Controparte_1 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avv o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”; questo materiale probatorio “è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 15073/2008). Inoltre “i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012)” (da ultimo in motivazione Cass. ord. n. 23252/2024). Con riferimento all'apprezzamento del materiale dichiarativo reso in sede ispettiva da parte del giudice, il convincimento può fondarsi sulla valutazione di maggiore attendibilità per la non plausibilità delle indicazioni inesatte in sede ispettiva (Cass. n. 3527/2001); le dichiarazioni “raccolte dagli ispettori in sede di sopralluogo, le quali fanno fede fino a querela di falso in ordine al fatto estrinseco della dichiarazione, in merito al loro contenuto intrinseco, ed in caso di contrasto con quelle successivamente rilasciate nel corso del processo, di regola devono considerarsi senz'altro più attendibili di queste ultime, in quanto da un lato cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono, dall'altro scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello SS dichiarante, volti ad un utilizzo a proprio vantaggio delle stesse” (Cass. n. 16927/2006). Sulla scorta di tali principi, attesa la concordanza delle dichiarazioni rese agli ispettori dai sig.ri e e considerato che le successive dichiarazioni Per_1 CP_4 fornite dallo SS in sede di istruttoria testimoniale sono apparse del Persona_1 tutto contraddittorie e prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, il Tribunale ha pagina 6 di 7 correttamente ritenuto provato che i predetti stessero svolgendo attività lavorativa a favore della l'uno a chiamata, Parte_1
l'altro quale collaboratore familiare, in violazione della normativa contestata. L'appello viene pertanto rigettato e la sentenza viene confermata. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerato il valore della causa (scaglione fino a 5.200 euro), l'attività svolta (tre fasi), applicati i valori minimi, nella misura di € 962,00, oltre accessori. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 962,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.11.2024
La Consigliera estensore Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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