Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio delle avv.te Francesca Arenosto (c.f. ) e Jessica C.F._2
Porati (c.f. in Milano (MI), alla via privata dei Martinitt n. 3; C.F._3
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._4
presso lo studio delle avv.te Silvia Allais (c.f. e Francesca Lapenna (c.f. C.F._5
) in Lodi (LO), alla piazza 3 agosto n. 5; C.F._6
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 14.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) “Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 7
3) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
4) e verranno collocati in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la Per_1 Per_2
madre nella dimora familiare di Codogno, Via Costa n. 37, la quale verrà pertanto assegnata alla dott.ssa in quanto genitore collocatario, con tutto quanto in essa contenuto. Pt_1
5) Le parti danno atto che il dott. si è trasferito in un altro appartamento sito in Codogno, Pt_2
Via Monte Cima Dodici n. 6, dallo stesso acquistato e gravato da mutuo, ove ha trasferito la propria residenza.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenendo in considerazione anche e soprattutto i desideri dei minori:
a) a weekend alternati (nelle settimane in cui la dott.ssa lavora il sabato) dal sabato Pt_1
mattina quando li preleverà dalla dimora materna alle ore 10.00 sino alla domenica sera entro le ore 21.00, quando si farà carico di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
b) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterno, il martedì, dall'uscita da scuola sino alle 21.00, dopo cena, quando si farà carico di riaccompagnare i figli presso la dimora materna.
c) nelle settimane che terminano con weekend di competenza materno, il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, dopo cena, quando si farà carico di riaccompagnare i figli presso la dimora materna.
Ogni genitore, salvo diversi e migliori accordi, si occuperà dell'accompagnamento e del prelievo dei minori presso il comprensorio scolastico nei periodi di propria competenza;
d) i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi e migliori accordi;
e) per quanto concerne il periodo natalizio, e trascorreranno metà delle Per_1 Per_2 proprie vacanze scolastiche con un genitore e metà con l'altro (indicativamente dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre sino al 7 gennaio), secondo il criterio dell'alternanza; le parti pagina 2 di 7 concordano che per il 2025 i figli trascorreranno il primo periodo di vacanza con il padre e, conseguentemente, il secondo con la madre;
f) durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno l'intero periodo di vacanza con un genitore, ad anni alterni. Per il 2025 i minori staranno con il padre.
g) ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico verrà suddivisa tra i genitori pariteticamente secondo il criterio dell'alternanza;
h) per quanto concerne le vacanze estive, i figli potranno trascorrere nel mese di agosto due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre trascorrerà con i figli la terza e la quarta settimana di agosto mentre il padre la prima e la seconda settimana di agosto.
e , se lo desiderano, potranno inoltre trascorrere al termine dell'anno Per_1 Per_2
scolastico, un ugual periodo di vacanza nel mese di luglio presso i nonni materni a Giovinazzo
(Puglia) e presso i nonni paterni a Mormanno (Calabria).
Ciascun genitore, in accordo con l'altro, potrà trascorrere inoltre con i figli un ulteriore periodo di vacanza (massimo 10 giorni) nel mese di giugno o luglio, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori si comunicheranno tempestivamente e reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
7) Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé, acconsentirà – qualora i figli stessi manifestino un disagio e vi sia una richiesta in tal senso - ad accompagnarli presso l'altro genitore, assecondando i desideri di e . Per_1 Per_2
8) I genitori si impegnano, altresì, ad onorare gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei figli nei tempi di rispettiva competenza, rispettando sempre la loro permanenza presso il genitore con cui si trovano in quel momento, pur avendo in ogni caso la possibilità reciproca di assistere alle gare, eventi sportivi e/o ad altre manifestazioni a cui i minori parteciperanno, ma senza avere pretese non previste nel presente accordo e, comunque, tenendo in considerazione anche e soprattutto i desideri dei figli.
9) Nell'esclusivo interesse di e , i genitori si impegnano sin d'ora a non Per_1 Per_2
introdurre nella vita dei figli nuovi eventuali partner almeno sino a quando la relazione non sia divenuta stabile e, in ogni caso, non prima che siano trascorso 1 anno dall'inizio del rapporto.
10) Il dott. verserà alla dott.ssa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_2 Pt_1 intestato a quest'ultima (IBAN [...] – Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.), in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di pagina 3 di 7 Euro 654,00 (seicentocinquantaquattro/00), a titolo di mantenimento indiretto per e Per_1
(Euro 327,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di dicembre 2024; tale importo Per_2
verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
11) Le spese straordinarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e richieste secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e pagina 4 di 7 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email, sms o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
12) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno anche i premi assicurativi della Polizza
“Casa Tua” (nr. 500252245), per quanto attiene alla quota parte relativa all'immobile e non a quanto in esso contenuto. La dott.ssa si farà invece carico esclusivo e diretto delle Polizze Pt_1
Salute dei figli minori ( nr. 505113162 e nr. 73913234) a lei intestate. Per_2 Per_1
13) Ogni genitore sosterrà direttamente ed integralmente il costo della baby sitter di cui si avvarrà nei periodi di propria competenza.
14) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla dott.ssa in considerazione Pt_1
del collocamento prevalente dei figli presso di lei.
15) Le parti danno atto di aver acceso un conto corrente cointestato a firme congiunte presso Banca
Monte Paschi di Siena, destinato al figlio minore , e continueranno ad impegnarsi ad ivi Per_1
accreditare le somme ricevute a titolo di regalie o donazioni per lo stesso.
Tali importi - che i coniugi si impegnano a preservare nell'interesse di - verranno lui Per_1
destinati al compimento della maggiore età.
Gli stessi dettami verranno applicati nel caso in cui i genitori decidano di accendere un conto corrente cointestato a firme congiunte, o analogo strumento finanziario, nell'interesse di Per_2
[...]
16) I genitori si impegnano a designare i figli e al compimento della maggiore Per_1 Per_2
età quali beneficiari delle rispettive polizze assicurative sulla vita.
17) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali, i coniugi continueranno a farsi carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento della rata del mutuo cointestato, contratto per l'acquisto della casa coniugale di Codogno, Via Costa n. 37. Pertanto, il conto corrente cointestato acceso presso la Banca dei Monte Paschi di Siena S.p.A., dal quale viene detratta la suddetta rata,
pagina 5 di 7 resterà acceso sino almeno all'estinzione del mutuo stesso ed i coniugi si impegnano sin d'ora ad ivi accreditare la propria quota entro le scadenze previste contrattualmente.
18) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
19) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti per se stessi e per i figli minori validi per l'espatrio.
20) I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
21) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma,
L.P.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti sono comparse personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale il 21.03.2023 e risultano separate alle condizioni omologate dal Tribunale con decreto n. 5000/2023 del 28.03.2023 e pubblicato il 04.04.2023.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pagina 6 di 7 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la domanda congiunta si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Giovinazzo Parte_2
(BA), in data 04.10.2008, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n.
88, parte II, serie A, anno 2008 e del Comune di Codogno (LO), atto n. 24, parte II, serie B, anno 2008;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) si compensano le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giovinazzo (BA) e di Codogno (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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