Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 485 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MESSORI MAURO presso cui elettivamente domicilia in VIA GUIDO DA SUZZARA 5 46029 SUZZARA
RICORRENTE
E
- CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale diMantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
Ricorrente : “1) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con Per_1 collocazione abitativa presso la stessa. Il padre potrà tenere con sé il figlio solo con le modalità che Codesto tribunale riterrà di adottare, successivamente all'accertamento della capacità genitoriale del sig. CP_1 2) disporsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'assegno di contributo al mantenimento del figlio , da versare alla madre a mezzo bonifico bancario, da Per_1 effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, nella somma mensile di € 500,00, o quella ritenuta congrua dal Giudicante, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come elencate precedentemente;
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3) disporsi che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla sig.ra
. Parte_1 Con vittoria di spese e competenze legali.” Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso che dalla relazione con è nato il figlio in data 07.10.2010, ha dedotto che: CP_1 Persona_2
- il sig. ha lasciato l'abitazione dove viveva con la sig.ra e il figlio da CP_1 Parte_1 più di un anno;
- oramai da tempo ha sporadici rapporti con il figlio e non provvede a versare Per_1 nulla per il suo mantenimento;
- il sig. lavora come dipendente della società EDILMIRABELLO SRL, CP_1 mentre la ricorrente lavora part-time come assistente domiciliare agli anziani e percepisce uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili e deve sostenere anche il costo di un affitto variabile di mese in mese in quanto casa popolare.
Tanto dedotto ha chiesto di accogliersi le su riportate conclusioni.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Il giudice delegato, emessi provvedimenti in via d'urgenza nell'interesse del minore, acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati, ascoltato il minore ed acquisita la documentazione reddituale del resistente, in data 4.2.2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, quanto all'affidamento del minore, si osserva che dalle relazioni dei servizi sociali emerge che il resistente ha partecipato all'incontro con gli operatori ma non alla indagine psicologica, e non è stato dunque possibile ottenere un'analisi della sue capacità genitoriali. Lo stesso non ha comunque segnalato atteggiamenti ostativi da parte della ricorrente nella frequentazione con il figlio, sicché la mancata assidua e regolare frequentazione con il figlio è dipesa unicamente dalla sua volontà. Sentito il minore dal giudice delegato, questi ha riferito di vedere il padre quando capita ma di non volersi recare a casa sua e di avere timore di andare in auto con lui perché a volte lo vede bere in modo eccessivo. Ha inoltre confermato di condividere le decisioni della sua vita, quali ad esempio la scelta della scuola da frequentare, unicamente con la madre.
Da tali emergenze processuali è risultato quindi confermato quanto rappresentato dalla ricorrente circa una frequentazione non regolare padre-figlio, e quindi, più in generale, una inaffidabilità e uno scarso interesse del padre nei confronti del figlio.
Il minore va quindi affidato in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei. Quanto alle visite padre-figlio, considerato che il minore non vuole recarsi a casa del padre, è opportuno prevedere un calendario flessibile, stabilendosi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, due pomeriggi alla settimana , di cui almeno uno nel fine settimana, e nel rispetto della volontà del minore.
Con riferimento al contributo al mantenimento del minore, la ricorrente ha depositato il modello 730/23 recante un importo complessivo di circa 9.000 euro annui, ma ha poi dichiarato in udienza di percepire attualmente circa 1.200 euro mensili, di essere gravata da un canone di locazione di 400,00 euro mensili e da un finanziamento per l'auto di
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euro 300,00. Quanto al resistente, dall'estratto previdenziale è risultato che nel CP_2 corso del 2024 ha percepito per la durata di mesi 9 una retribuzione complessiva di circa
22.000 euro. Alla luce di tali circostanze e tenuto conto che il minore è completamente a carico della madre, non trascorrendo tempi prestabiliti con il padre, appare opportuno prevedere un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 350,00 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024. L'assegno cd. unico, in ragione dell'affido esclusivo alla madre , verrà percepito al 100% da questa.
Stante la natura della controversia, il suo esito e la mancata opposizione del resistente, esistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Affida in via esclusiva il minore prendi alla madre, con Per_1 Parte_1 collocamento presso di lei. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, due pomeriggi alla settimana, di cui almeno uno nel fine settimana,
e nel rispetto della volontà del minore;
b) pone a carico di quale contributo per il mantenimento del figlio, CP_1 l'obbligo di versare la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024; dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla ricorrente affidataria in via esclusiva del minore;
d) spese di lite compensate.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 3.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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