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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. RA BORTOT Presidente
Dr. ET CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 15.6.2023 da:
(c.f. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Colognola ai Colli (VR) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Massimiliano Miotti (c.f. ) e C.F._2
RI AN (c.f. ) del Foro di Verona, procuratori C.F._3
entrambi ed il primo anche domiciliatario presso il suo studio professionale sito in San Bonifacio (37047 - VR), Via San Giovanni Bosco 29/E, i quali chiedono di volere ricevere comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura al fax n. 045/6102747 e agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
- appellante - contro 2
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._4
18.2.1935 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Sandrini (c.f. ) e Silvia Fenu C.F._5
(c.f. ), presso il cui studio in Verona, C.so Porta Nuova, C.F._6
127, elegge domicilio, giusta procura alle liti, che si allega in calce al presente atto
(All. A: procura alle liti), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria inerenti al processo, al fax n. 045 8005223 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e Email_3 [...]
o quello diverso indicato nel Reg.Ind.E. Email_4
, Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
legale in Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Costantino DE POMPEIS (c.f.
e LA RI, come da allegata procura generale C.F._7
alle liti con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Venezia presso l'Ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia Dorsoduro n.3519 (P.E.C.: avv.carlo.depompeis@postacer
-appellati-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Verona.
In punto: Accertamento rapporto di lavoro subordinato. Pagamento crediti di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 25.9.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
NEL MERITO 3
In accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 252/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, dott. Marco Cucchetto, in data
08/05/2023 nell'ambito del giudizio R.G. n. 1519/2020 e notificata in data 19/05/2023
e, per l'effetto,
In via principale
- accertare e dichiarare che tra la sig.ra ed il dott. è intercorso Parte_1 CP_1
un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2094 c.c. a far data dall'01.03.2010 al 29.06.2018, o dalla diversa data accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sig.ra , ad essere Parte_1
inquadrata nel 3° livello CCNL Dipendenti Studi Professionali – Area professionale Medico
Sanitaria e Odontoiatrica - per tutta la durata del rapporto e, quindi, nel periodo dall'01.03.2010 al 29.06.2018, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa;
- condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra della CP_1 Parte_1
somma lorda di Euro 261.718,77 a titolo di retribuzione (importo comprensivo di retribuzione mensile, straordinari, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività) ed Euro 12.092,00 a titolo di TFR, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo effettivo;
- condannare il sig. all'integrale regolarizzazione assicurativa e contributiva del CP_1
rapporto di lavoro instaurato con la sig.ra , versando dette somme, come Parte_1
da narrativa dei fatti, direttamente all'INPS;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre al rimborso forfetario 15%,
C.p.a e Iva se dovuta, per entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni dell'appellato CP_1
NEL MERITO
- respingere il ricorso ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto 4
confermarsi in toto la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Verona pubblicata l'8.5.2023;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre alla refusione delle spese generali, ai sensi della
Legge Professionale Forense.
Conclusioni dell'appellato : Controparte_2
Voglia questa Ecc.ma Corte adita, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso in appello della Sig.ra e conseguentemente della sua domanda principale, dichiararsi tenuto e Parte_1
condannarsi il Dott. al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali CP_1
su tutte le somme che saranno accertate come dovute in favore del ricorrente a titolo retributivo all'esito della presente causa, nei limiti della prescrizione quinquennale (dal 14.10.2015 al
14.10.2020) oltre alle sanzioni civili maturate maturande sino al saldo.
Spese e compensi di avvocato rifusi.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 252/2023, emessa in data 8.5.2023, il Tribunale di Verona, con funzioni di giudice del lavoro, ha respinto la domanda formulata da Parte_1 nei confronti di diretta ad accertare l'esistenza di un
[...] CP_1 rapporto di lavoro subordinato dall'1.3.2010 al 29.6.2018, con inquadramento al
3° livello del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, e alla condanna del resistente al pagamento della somma di € 261.718,77 per retribuzioni non pagate e di € 12.092,00 per TFR.
La ricorrente ha sostenuto di aver lavorato nello studio professionale medico del dottor in un primo periodo dall'8.3.1993 al 29.12.2009, quale impiegata CP_1 addetta alla segreteria e, dopo il pensionamento dall'attività professionale presso la struttura pubblica del dottor fino a 29.6.2018, con orario dalle 8 alle CP_1
12,30 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì e occasionalmente al sabato mattina, di non aver mai percepito alcun compenso né di aver fruito di ferie, permessi e giorni di riposo e, quanto alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, ha 5
richiamato documenti e deposizioni testimoniai acquisiti nella causa civile promossa nei suoi confronti dal CP_1
Il resistente si è costituito ed ha contestato la fondatezza della domanda. Ha sostenuto che dopo il suo pensionamento l'attività presso lo studio privato si era drasticamente ridotta, per non più di tre o quattro visite a settimana, tanto da aver consentito l'utilizzazione dello studio ad altri due medici. Ha sostenuto che la ricorrente utilizzava una porzione dello studio che aveva adibito a propria abitazione, per sfuggire dalla situazione familiare molto difficile (un figlio con gravi problemi psichici e il marito alcolista). Ha sostenuto che vi era stata una relazione sentimentale con la ricorrente durata molti anni e interrotta alla scoperta di prelievi di denaro dal proprio conto corrente per circa 600.000,00 euro, circostanza che aveva portato alla causa civile cui ha fatto riferimento la ricorrente.
Al giudizio ha partecipato l'INPS, chiamato in causa dalla ricorrente, che si è rimesso alla decisione del giudice ed ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme anteriori al 14.10.2020.
La sentenza di primo grado ha ritenuto provata la natura saltuaria dell'attività del resistente nel periodo considerato, muovendo dalle deposizioni testimoniali di alcune pazienti. Ha inoltre valorizzato la relazione sentimentale quarantennale tra le parti, ponendola a fondamento della presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, limitata a 3 o 4 ore settimanali. Ha in ogni caso escluso la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del resistente, compensandole con l'INPS.
Impugna la sentenza di primo grado la signora sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. La sentenza si fonda su un'erronea valutazione delle prove testimoniali acquisite in giudizio. In questo senso, afferma che i testimoni hanno confermato che il ha continuato l'attività professionale anche dopo il suo pensionamento nel CP_1
2009, mentre, quanto alla sporadicità dell'esercizio professionale, hanno sottolineato la continuità delle visite delle testimoni escusse, nonché l'apertura da parte del della partita IVA. Ha richiamato la deposizione della teste CP_1
, che ha riferito di aver sempre visto pazienti insala d'attesa (sul punto la Tes_1 6
sentenza sostiene che la circostanza è compatibile con l'esigenza di concentrare le Tes_ visite in poche giornate), e quella della teste , che riferiva di recarsi nello studio professionale prima del proprio orario di lavoro “per evitare code”.
Quanto alla propria presenza all'interno del laboratorio, ha richiamato le deposizioni testimoniali che hanno concordemente messo in evidenza la sua presenza nello studio e la sua attività in segreteria, anche al sabato mattina.
In merito alle mansioni svolte, l'appellante ha messo in evidenza come le deposizioni abbiano confermato anche l'assistenza diretta al medico, a cui preparava e passava gli strumenti necessari alle visite (il era ginecologo), con CP_1 il conseguente riconoscimento del diritto all'inquadramento professionale ne V livello CCNL per i dipendenti degli studi professionali.
2. L'appellante censura la valutazione della sentenza riguardo alla gratuità della prestazione, resa affectionis vel benevolentiae causa.
Sul punto richiama giurisprudenza di merito e di legittimità e afferma che la presunzione non opera tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità, con conseguente onere della prova della gratuità della prestazione in capo all'appellato.
In ogni caso, afferma che già nel periodo dal 1993 al 2009 la propria attività veniva prestata nell'ambito di un regolare rapporto di lavoro subordinato, pur in presenza della relazione affettiva, e che non vi è stata soluzione di continuità con il secondo periodo oggetto di causa. L'appellante esclude inoltre qualsiasi rapporto di convivenza, così come la partecipazione alla vita e alle risorse della famiglia di fatto, neppure configurabile.
Il ritualmente costituitosi in questo grado di giudizio, contesta la CP_1 fondatezza dell'appello.
In particolare, conferma l'esistenza di un rapporto affettivo ultraquarantennale con l'appellante, iniziato nel 1977 e confermato dalla sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 1356/2023, nella causa promossa nei confronti della
La sentenza ha inoltre accertato la contitolarità di un conto corrente, Parte_1
a ulteriore conferma della solidità del legame.
Con riferimento ai motivi d'appello, ritiene che l'appellante non abbia assolto all'onere della prova ex art. 2967 c.c. e in particolare non abbia dimostrato 7
l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con specifico riferimento alla subordinazione, come messo in evidenza dalla sentenza di primo grado.
Allo stesso modo, ritiene non dimostrato lo svolgimento di mansioni riferibili al
4° livello del CCNL e la prestazione dell'orario di lavoro indicato in ricorso. In questo senso, sostiene che le prove testimoniali acquisite abbiano confermato la natura sporadica delle prestazioni. Con rferimento alla non continuità dell'attività professionale, valorizza la propria l'età, 75 anni nel 2010 e 83 nel 2018, assolutamente incompatibile con l'entità del lavoro affermato dall'appellante,
l'apertura della partita IVA in regime agevolato, proprio per la occasionalità delle prestazioni professionali rese nel periodo, la deposizione del medico con cui ha condiviso lo studio, resa nel giudizio civile.
Riferisce infine la causa al sentimento di ripicca della ricorrente dopo la fine della relazione, emersa anche dalla deposizione di una testimone resa nel giudizio civile intercorso tra le parti.
L'INPS, ritualmente costituito nel presente grado di giudizio, richiama le difese svolte nel giudizio di primo grado, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata decisa all'udienza di discussione del 25.9.2025.
Motivi della decisione.
L'appello non è fondato e va respinto.
La sentenza di primo grado, in modo condivisibile, ha valorizzato le circostanze determinanti ai fini della valutazione giuridica della vicenda in esame.
Occorre fare riferimento, in particolare, alla relazione sentimentale ultraquarantennale tra le parti, nel cui contesto si è inserito il rapporto di lavoro subordinato, pacificamente intercorso tra il 1993 e il 2009, nel corso del quale l'appellante ha svolto mansioni di addetta alla segreteria dei due studi medici dell'appellato, uno a Caldiero e l'altro a San Bonifacio.
La sentenza di primo grado ha poi opportunamente valorizzato le circostanze che hanno segnato una cesura tra questo periodo e quello successivo, nel quale l'appellante ha contestualizzato il rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda.
Infatti, come opportunamente ha messo in evidenza la sentenza impugnata, nel periodo oggetto della domanda l'attività professionale del si è fortemente CP_1 8
ridimensionata, in ragione dell'età del professionista, che nel 2010 ha compiuto
75 anni, e del suo pensionamento.
Gli elementi che vanno valorizzati sono costituiti: a) dalla concentrazione a un solo studio, invece dei due precedenti, dell'attività professionale;
b) dalla parziale locazione di questo studio ad altro sanitario per lo svolgimento dell'attività professionale, autonoma rispetto a quella dell'appellato; c) dallo svolgimento dell'attività professionale in favore di poche pazienti, seguite in modo limitato durante l'anno, compatibilmente peraltro con l'età del che all'epoca di CP_1 cessazione del preteso rapporto di lavoro aveva 83 anni;
d) dalla predisposizione di uno spazio all'interno dello studio medico, dedicato a ospitare l'appellante, per cui la sua presenza all'interno dello studio era perfettamente compatibile con ragioni personali e non lavorative;
e) dalla relazione sentimentale ultraquarantennale che legava le parti in un contesto di comunanza e solidarietà affettiva.
L'appellante censura la lettura delle prove testimoniali da parte della sentenza impugnata, che invece avrebbero dimostrato la continuità dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Deve invece ritenersi che la sentenza di primo grado abbia correttamente valutato le prove testimoniali. In questo senso, le pazienti sentite in giudizio hanno confermato di essersi rivolte al per un rapporto fiduciario risalente nel CP_1 tempo e di essersi sottoposte a visite mediche una o due volte all'anno, anche nel periodo preso in considerazione dalla domanda. Come ha condivisibilmente sottolineato la sentenza impugnata, la circostanza riferita da alcune testimoni circa la presenza di altre pazienti in sala d'attesa non è significativa in modo univoco della prosecuzione dell'attività professionale con le stesse modalità precedenti, ma può essere letta come dettata dall'esigenza di concentrare le visite nella stessa giornata.
È poi risultata dimostrata la circostanza della locazione dello studio medico almeno a un altro medico, il dottor a ulteriore conferma che della CP_3 sporadicità dell'attività professionale in questo periodo.
La presenza dell'appellante all'interno dei locali dello studio è poi giustificata dall'approntamento di uno spazio appositamente dedicato a ospitarla, 9
comprendente un cucinino, un piccolo bagno e una camera con armadio contenente i propri indumenti. L'appellante, infatti, come emerso dalle Tes_ deposizioni dei testi , e aveva una situazione familiare difficile, Tes_4 Pt_2 per le condizioni di salute del figlio e del coniuge, per cui usufruiva di questi spazi. Tes_ Va peraltro considerato che la teste , che oltre a essere paziente del CP_1 era anche segretaria dello studio del commercialista dell'appellato, ha riferito che nel periodo preso in considerazione dalla domanda l'appellato aveva aperto una partita IVA a regime forfetario agevolato, a ulteriore conferma della riduzione dell'attività professionale.
In questo contesto, deve ritenersi insussistente la prova del fatto costitutivo della domanda, con riferimento tanto alla sottoposizione dell'appellante al potere direttivo dell'appellato, quanto agli indici sussidiari della subordinazione.
Nel contesto caratterizzato dalla relazione sentimentale ultraquarantennale che ha legato le parti e dalla sporadicità dell'attività professionale prestata dal in CP_1 questo periodo, occorre considerare che, se è vero che la presunzione di gratuità della prestazione di lavoro va ricondotta alla dimostrazione della sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (cfr. Cass. 11089/2012) e se è vero che la subordinazione è stata esclusa in situazione di comunanza di vita e di interessi tra persone conviventi che, senza esaurirsi in un rapporto meramente affettivo o sessuale, dia luogo anche alla partecipazione affettiva ed equa del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto, valorizzando così il vincolo di solidarietà (cfr. Cass. 23624/2010; Cass. 19304/2015) è altrettanto vero che, nel caso dell'accertato difetto della convivenza degli interessati, “non opera ipso jure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicché, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto, ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (cfr.
Cass. 19144/2021).
Nella prospettiva delineata dall'ultima pronuncia richiamata, è quindi necessario
“far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una sia pur 10
minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore” (cfr. Cass. 19144/2021).
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta a escludere la natura subordinata del rapporto instaurato tra le parti nel periodo preso in considerazione dalla domanda.
Va infatti considerata l'assenza di elementi di prova non solo della sottoposizione dell'appellante al potere direttivo e organizzativo dell'appellato, ma anche degli elementi sussidiari della subordinazione, quali l'esistenza di un orario di lavoro vincolante e regolamentato, l'inserimento dell'appellante nell'organizzazione imprenditoriale, la continuità del rapporto e delle prestazioni lavorative.
In questo senso, le prove acquisite in giudizio hanno consentito di accertare l'assenza di continuità tra il primo periodo, dal 1993 al 2009, caratterizzato dal pieno svolgimento dell'attività professionale da parte del organizzata su CP_1 due studi professionali, e il secondo periodo, oggetto della domanda.
In questo secondo periodo, infatti, l'attività professionale del è stata CP_1 caratterizzata dall'assenza di continuità, dalla sua saltuarietà, limitata alle visite annuali di poche pazienti, dalla riduzione dell'attività a un solo ambulatorio, peraltro locato parzialmente ad altro medico. In questo contesto, la prestazione dell'appellante è priva di quegli elementi propri della subordinazione, riferiti appunto alla continuità e non occasionalità della prestazione lavorativa, alla presenza di un orario di lavoro predeterminato e regolamentato, allo stesso inserimento nell'organizzazione imprenditoriale.
La stessa relazione sentimentale ultraquarantennale e la sistemazione alloggiativa predisposta per l'appellante costituiscono ulteriori elementi che, nel contesto indicato, portano a escludere la presenza dei requisiti propri della subordinazione.
La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato gli elementi di fatto acquisiti in giudizio e il contesto nel quale la vicenda va collocata, e ha valutato esattamente le prove testimoniali acquisite,, che confermano la sostanziale riduzione dell'attività professionale dell'appellato a pochi casi di pazienti seguiti nel corso del periodo.
Le considerazioni che precedono portano al rigetto dell'appello. 11
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
Ricorrono infine i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n.
2014 n.55, IVA e CPA.
3) Compensa le spese del grado con l'INPS.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
ET PO RA RT