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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4361/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 25/09/2024 da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusto mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, dall'avv.
Lisa Battilana (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Mogliano Veneto;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. Assegnarsi alla sig.ra l'abitazione coniugale sita in GA, Via Boschetta n. Parte_1
55/b int. 2, con tutti gli arredi e corredi con collocamento del figlio minore presso la Per_1 madre;
il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà a vivere Per_2 con la madre presso la casa coniugale;
4. Disporsi l'affido super esclusivo del minore alla sig.ra attribuendo alla Per_1 Parte_1 madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, rilascio del passaporto, o in subordine, disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento e dimora abituale e principale presso la Per_1 madre;
5. Disporsi che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio - CP_1 Per_1 subordinatamente al vaglio della capacità genitoriale se ritenuto necessario dal Tribunale - compatibilmente agli impegni, agli interessi ed alla volontà di quest'ultimo, e salvo diverso accordo da prendersi di volta in volta con la sig.ra - fine settimana alternati dal sabato alla Pt_1 domenica sera;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando
Natale e Capodanno;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e
Pasquetta;
6. Disporre a carico del sig. un assegno mensile da corrispondere alla sig.ra CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, non inferiore ad € 800,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei figli e (o la somma maggiore o minore ritenuta di Per_2 Per_1 giustizia), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla quota del 100 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso fintanto che la donna non troverà un'occupazione lavorativa che le garantisca un'entrata mensile di almeno € 1.000,00, dopo di che si chiede che le spese straordinarie per i figli vengano suddivise nella misura del 60%
a carico del padre e 40% a carico della madre.
7. Disporre a carico del sig. un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, non inferiore Parte_1 ad € 500,00 (o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
8. Il sig. continuerà ad usare Auto Fiat Punto, mentre la signora CP_1 Parte_1 continuerà ad usare l'Auto Fiat 500L;
9. L' Assegno Unico spetterà interamente alla sig.ra , detrazioni relative ai figli al Parte_1
100% a favore della sig.ra . Parte_1
10. Autorizzarsi il rilascio e il rinnovo dei passaporti.
11. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 12/08/1999 contraeva Parte_1 matrimonio con che dall'unione nascevano a Treviso due figli: il 20/12/2000 CP_1 Per_2
e il 09/05/2016; che la casa coniugale sita in GA, Via Boschetta n. 55/B int 2, è Per_1
di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno;
che nel 2011 la coppia decideva di aprire una pizzeria da asporto in CO, di cui il resistente ne è titolare;
che la ricorrente sino al
31/12/2017 risultava collaboratrice familiare nella pizzeria, poi cancellata affinché accudisse il figlio;
che in realtà la sig.ra continuava a collaborare quotidianamente nella pizzeria;
che il Pt_1
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 resistente da diversi anni, essendo ludopatico, sperperava il denaro di famiglia;
che ciò rendeva intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale ed era dunque necessario addivenire alla separazione delle parti.
Ripercorse le vicende familiari della coppia e dei figli, ed esaminate le rispettive situazioni economiche, la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni.
Alla prima udienza di comparizione dell'11/02/2025, compariva la sola ricorrente e, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Il Giudice, ammessa la prova per interrogatorio formale del resistente fissava successiva udienza per tale incombente, riservandosi sui provvedimenti temporanei ed urgenti, che venivano emessi con separata ordinanza.
Alla successiva udienza del 25/03/2025 era presente il solo procuratore della ricorrente, mentre il resistente non compariva.
Il Giudice, pertanto, dato atto della mancata risposta al deferito interrogatorio formale del sig.
[...]
autorizzava la ricorrente alla precisazione delle conclusioni. CP_1
Preso atto della rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Albania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto in GA (TV), alla Via Boschetta n. 55/B Int. 2 (cfr. doc. 2).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
25/09/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile e che la crisi coniugale sia ormai irreversibile, vivendo la coppia in una situazione di separazione di fatto dal 2022 circa.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Sull'affidamento del figlio minore , sulla sua collocazione e sul regime di visita Per_1
del padre
2.1 Quanto all'affidamento di , parte ricorrente ha richiesto l'affidamento super Per_1 esclusivo e in subordine, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e dimora abituale e principale presso la madre.
A tal proposito si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse materiale dimostrato dal padre, il quale come rappresentato dalla ricorrente “… non ha rapporti con i figli dei quali si disinteressa completamente, non hanno dialogo, tanto da non salutarsi nemmeno più.”.
Inoltre, la sig.ra ha evidenziato come il figlio minore, su suggerimento delle maestre, necessita Pt_1
di un percorso di indagine in quanto appare iperattivo e distratto in classe.
A tal proposito, il resistente, in quanto totalmente disinteressato ai figli, non è disponibile né agli incontri con lo psicologo dei genitori, né ad autorizzare le visite e ciò rende difficoltoso per la ricorrente l'avvio delle indagini nel preminente interesse di . Per_1
Quanto premesso, in particolare con riferimento alle evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente, suggerisce a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 Pertanto, il minore viene affidato in via superesclusiva alla madre, con Persona_3
collocamento presso la residenza della stessa in GA, Via Boschetta n. 55/b int. 2, alla quale va quindi assegnata la casa familiare affinché vi abiti con il figlio minore e il figlio Per_1
maggiorenne Per_2
2.2 Per quanto riguarda le modalità di visita del figlio minore da parte del padre, si Per_1
ritiene di confermare quanto stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, emessi con provvedimento dell'11/02/2025.
Pertanto, questo Collegio ritiene adeguato che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio
: Per_1
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli da parte del padre
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
CP_
3.2 Nel caso di specie, circa la situazione economica delle parti, la sig.ra ha rappresentato che l'unica fonte di sostentamento della famiglia è costituita dai proventi derivanti dalla pizzeria
“Voglia di Pizza” in CO RI , di cui è titolare esclusivamente il sig. , ma Parte_2 CP_1
nella quale collabora quotidianamente dal martedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 22:00 anche la ricorrente, occupandosi la medesima di tutti gli ordini e di tutti i pagamenti in contanti di fornitori e dipendenti, oltre che di tutte le spese della famiglia e della casa.
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 Tuttavia, non essendo registrata in modo ufficiale l'occupazione della sig.ra la stessa non gode Pt_1
di alcun reddito, né ha depositato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni ed ha esigui risparmi da parte (cfr. doc. 11).
Quanto invece agli introiti del resistente, risulta che il sig. ha dichiarato nel 2022 (per CP_1
l'anno di imposta 2021) un reddito di circa € 30.000,00, non sono noti i redditi successivi, né è noto se possieda risparmi. Circostanza questa documentata (cfr. doc. 5) e comunque non contestata dal resistente stante la relativa contumacia.
Infine, si osserva come il resistente abbia da tempo dimostrato disinteresse e noncuranza delegando interamente la cura e il mantenimento dei figli alla moglie, sia dal punto di vista emotivo educativo che meramente materiale.
Per le ragioni appena esposte, ne consegue che il Tribunale stima equo porre a carico del resistente un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio minore , a far data dal Per_1 deposito del ricorso. A ciò si aggiunge l'assegno unico che verrà integralmente percepito dalla ricorrente, quale genitore affidatario in via superesclusiva.
Per quanto concerne il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente atteso Per_2
che il medesimo – come rappresentato dalla ricorrente all'udienza dell'11/02/2025 – percepisce una modestissima entrata derivante dalla collaborazione nell'attività del padre pari ad €200,00 mensili, si stabilisce che il sig. verserà alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio maggiore, Pt_1
l'assegno mensile di € 200,00.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie - per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso - esse andranno suddivise nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
4. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
4.1 Quanto al diritto all'assegno di mantenimento, appare necessario osservare che l'art. 156 cod. civ., nel regolamentare gli effetti della separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non disponga di adeguati redditi propri.
La ratio di tale disposizione consiste nel garantire al coniuge separato il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e i presupposti per la concessione dello stesso sono costituiti dalla non addebitabilità della separazione e dall'inesistenza di adeguati redditi propri. Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 L'entità dell'assegno, poi, come specificato all'art. 156 cod. civ., deve essere commisurata a
“quanto necessario per il mantenimento” avendo riguardo alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, ovvero contemperando l'entità della somministrazione con le esigenze di sostentamento di quest'ultimo, non potendo la corresponsione dell'assegno incidere sul minimo indispensabile per la sopravvivenza.
4.2 Nel caso di specie, la decisione del Collegio sul punto pone a proprio fondamento l'analisi delle situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge, come esposte nel paragrafo precedente.
Alla luce quindi delle considerazioni sopra svolte, deve essere riconosciuto alla ricorrente
[...]
a far data dal deposito del ricorso, la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a VLORE - ALBANIA il 23/12/1977 e Parte_1
nato a [...] - ALBANIA il 28/11/1972, matrimonio contratto il 08/12/1999 a CP_1
VLORE - ALBANIA e trascritto al n. 72, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GA alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati.
2. Assegna l'abitazione coniugale sita in GA, Via Boschetta n. 55/b int. 2, con tutti gli arredi alla ricorrente, affinché vi abiti con il figlio minore e il figlio maggiorenne Per_1 Per_2
3. Dispone l'affido super esclusivo del figlio minore alla sig.ra Per_1 Parte_1
attribuendo alla madre – senza il preventivo accordo del padre – l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, rilascio del passaporto.
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio : CP_1 Per_1
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il
________________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 mese di maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta.
5. Pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli, pari a complessivi € 500,00 (€ 300,00 per e € 200,00 per Per_1
da corrispondere alla ricorrente , entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Per_2 Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso,
a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
7. Pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, pari a complessivi € 300,00 da corrispondere alla ricorrente
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Pt_1
8. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cpa, somma già dimidiata ex art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 26/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4361/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 25/09/2024 da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusto mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, dall'avv.
Lisa Battilana (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Mogliano Veneto;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. Assegnarsi alla sig.ra l'abitazione coniugale sita in GA, Via Boschetta n. Parte_1
55/b int. 2, con tutti gli arredi e corredi con collocamento del figlio minore presso la Per_1 madre;
il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà a vivere Per_2 con la madre presso la casa coniugale;
4. Disporsi l'affido super esclusivo del minore alla sig.ra attribuendo alla Per_1 Parte_1 madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, rilascio del passaporto, o in subordine, disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento e dimora abituale e principale presso la Per_1 madre;
5. Disporsi che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio - CP_1 Per_1 subordinatamente al vaglio della capacità genitoriale se ritenuto necessario dal Tribunale - compatibilmente agli impegni, agli interessi ed alla volontà di quest'ultimo, e salvo diverso accordo da prendersi di volta in volta con la sig.ra - fine settimana alternati dal sabato alla Pt_1 domenica sera;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando
Natale e Capodanno;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e
Pasquetta;
6. Disporre a carico del sig. un assegno mensile da corrispondere alla sig.ra CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, non inferiore ad € 800,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei figli e (o la somma maggiore o minore ritenuta di Per_2 Per_1 giustizia), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla quota del 100 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso fintanto che la donna non troverà un'occupazione lavorativa che le garantisca un'entrata mensile di almeno € 1.000,00, dopo di che si chiede che le spese straordinarie per i figli vengano suddivise nella misura del 60%
a carico del padre e 40% a carico della madre.
7. Disporre a carico del sig. un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, non inferiore Parte_1 ad € 500,00 (o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
8. Il sig. continuerà ad usare Auto Fiat Punto, mentre la signora CP_1 Parte_1 continuerà ad usare l'Auto Fiat 500L;
9. L' Assegno Unico spetterà interamente alla sig.ra , detrazioni relative ai figli al Parte_1
100% a favore della sig.ra . Parte_1
10. Autorizzarsi il rilascio e il rinnovo dei passaporti.
11. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 12/08/1999 contraeva Parte_1 matrimonio con che dall'unione nascevano a Treviso due figli: il 20/12/2000 CP_1 Per_2
e il 09/05/2016; che la casa coniugale sita in GA, Via Boschetta n. 55/B int 2, è Per_1
di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno;
che nel 2011 la coppia decideva di aprire una pizzeria da asporto in CO, di cui il resistente ne è titolare;
che la ricorrente sino al
31/12/2017 risultava collaboratrice familiare nella pizzeria, poi cancellata affinché accudisse il figlio;
che in realtà la sig.ra continuava a collaborare quotidianamente nella pizzeria;
che il Pt_1
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 resistente da diversi anni, essendo ludopatico, sperperava il denaro di famiglia;
che ciò rendeva intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale ed era dunque necessario addivenire alla separazione delle parti.
Ripercorse le vicende familiari della coppia e dei figli, ed esaminate le rispettive situazioni economiche, la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni.
Alla prima udienza di comparizione dell'11/02/2025, compariva la sola ricorrente e, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Il Giudice, ammessa la prova per interrogatorio formale del resistente fissava successiva udienza per tale incombente, riservandosi sui provvedimenti temporanei ed urgenti, che venivano emessi con separata ordinanza.
Alla successiva udienza del 25/03/2025 era presente il solo procuratore della ricorrente, mentre il resistente non compariva.
Il Giudice, pertanto, dato atto della mancata risposta al deferito interrogatorio formale del sig.
[...]
autorizzava la ricorrente alla precisazione delle conclusioni. CP_1
Preso atto della rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Albania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto in GA (TV), alla Via Boschetta n. 55/B Int. 2 (cfr. doc. 2).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
25/09/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile e che la crisi coniugale sia ormai irreversibile, vivendo la coppia in una situazione di separazione di fatto dal 2022 circa.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Sull'affidamento del figlio minore , sulla sua collocazione e sul regime di visita Per_1
del padre
2.1 Quanto all'affidamento di , parte ricorrente ha richiesto l'affidamento super Per_1 esclusivo e in subordine, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e dimora abituale e principale presso la madre.
A tal proposito si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse materiale dimostrato dal padre, il quale come rappresentato dalla ricorrente “… non ha rapporti con i figli dei quali si disinteressa completamente, non hanno dialogo, tanto da non salutarsi nemmeno più.”.
Inoltre, la sig.ra ha evidenziato come il figlio minore, su suggerimento delle maestre, necessita Pt_1
di un percorso di indagine in quanto appare iperattivo e distratto in classe.
A tal proposito, il resistente, in quanto totalmente disinteressato ai figli, non è disponibile né agli incontri con lo psicologo dei genitori, né ad autorizzare le visite e ciò rende difficoltoso per la ricorrente l'avvio delle indagini nel preminente interesse di . Per_1
Quanto premesso, in particolare con riferimento alle evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente, suggerisce a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 Pertanto, il minore viene affidato in via superesclusiva alla madre, con Persona_3
collocamento presso la residenza della stessa in GA, Via Boschetta n. 55/b int. 2, alla quale va quindi assegnata la casa familiare affinché vi abiti con il figlio minore e il figlio Per_1
maggiorenne Per_2
2.2 Per quanto riguarda le modalità di visita del figlio minore da parte del padre, si Per_1
ritiene di confermare quanto stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, emessi con provvedimento dell'11/02/2025.
Pertanto, questo Collegio ritiene adeguato che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio
: Per_1
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli da parte del padre
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
CP_
3.2 Nel caso di specie, circa la situazione economica delle parti, la sig.ra ha rappresentato che l'unica fonte di sostentamento della famiglia è costituita dai proventi derivanti dalla pizzeria
“Voglia di Pizza” in CO RI , di cui è titolare esclusivamente il sig. , ma Parte_2 CP_1
nella quale collabora quotidianamente dal martedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 22:00 anche la ricorrente, occupandosi la medesima di tutti gli ordini e di tutti i pagamenti in contanti di fornitori e dipendenti, oltre che di tutte le spese della famiglia e della casa.
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 Tuttavia, non essendo registrata in modo ufficiale l'occupazione della sig.ra la stessa non gode Pt_1
di alcun reddito, né ha depositato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni ed ha esigui risparmi da parte (cfr. doc. 11).
Quanto invece agli introiti del resistente, risulta che il sig. ha dichiarato nel 2022 (per CP_1
l'anno di imposta 2021) un reddito di circa € 30.000,00, non sono noti i redditi successivi, né è noto se possieda risparmi. Circostanza questa documentata (cfr. doc. 5) e comunque non contestata dal resistente stante la relativa contumacia.
Infine, si osserva come il resistente abbia da tempo dimostrato disinteresse e noncuranza delegando interamente la cura e il mantenimento dei figli alla moglie, sia dal punto di vista emotivo educativo che meramente materiale.
Per le ragioni appena esposte, ne consegue che il Tribunale stima equo porre a carico del resistente un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio minore , a far data dal Per_1 deposito del ricorso. A ciò si aggiunge l'assegno unico che verrà integralmente percepito dalla ricorrente, quale genitore affidatario in via superesclusiva.
Per quanto concerne il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente atteso Per_2
che il medesimo – come rappresentato dalla ricorrente all'udienza dell'11/02/2025 – percepisce una modestissima entrata derivante dalla collaborazione nell'attività del padre pari ad €200,00 mensili, si stabilisce che il sig. verserà alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio maggiore, Pt_1
l'assegno mensile di € 200,00.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie - per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso - esse andranno suddivise nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
4. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
4.1 Quanto al diritto all'assegno di mantenimento, appare necessario osservare che l'art. 156 cod. civ., nel regolamentare gli effetti della separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non disponga di adeguati redditi propri.
La ratio di tale disposizione consiste nel garantire al coniuge separato il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e i presupposti per la concessione dello stesso sono costituiti dalla non addebitabilità della separazione e dall'inesistenza di adeguati redditi propri. Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 L'entità dell'assegno, poi, come specificato all'art. 156 cod. civ., deve essere commisurata a
“quanto necessario per il mantenimento” avendo riguardo alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, ovvero contemperando l'entità della somministrazione con le esigenze di sostentamento di quest'ultimo, non potendo la corresponsione dell'assegno incidere sul minimo indispensabile per la sopravvivenza.
4.2 Nel caso di specie, la decisione del Collegio sul punto pone a proprio fondamento l'analisi delle situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge, come esposte nel paragrafo precedente.
Alla luce quindi delle considerazioni sopra svolte, deve essere riconosciuto alla ricorrente
[...]
a far data dal deposito del ricorso, la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a VLORE - ALBANIA il 23/12/1977 e Parte_1
nato a [...] - ALBANIA il 28/11/1972, matrimonio contratto il 08/12/1999 a CP_1
VLORE - ALBANIA e trascritto al n. 72, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GA alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati.
2. Assegna l'abitazione coniugale sita in GA, Via Boschetta n. 55/b int. 2, con tutti gli arredi alla ricorrente, affinché vi abiti con il figlio minore e il figlio maggiorenne Per_1 Per_2
3. Dispone l'affido super esclusivo del figlio minore alla sig.ra Per_1 Parte_1
attribuendo alla madre – senza il preventivo accordo del padre – l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, rilascio del passaporto.
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio : CP_1 Per_1
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024 mese di maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta.
5. Pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli, pari a complessivi € 500,00 (€ 300,00 per e € 200,00 per Per_1
da corrispondere alla ricorrente , entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Per_2 Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso,
a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
7. Pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, pari a complessivi € 300,00 da corrispondere alla ricorrente
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Pt_1
8. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cpa, somma già dimidiata ex art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 26/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4361/2024