Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02535/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2024, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano e Maria Giulia Schiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Como e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del rigetto dell’istanza di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di distribuzione carburanti, ad uso pubblico, per gli impianti distributori carburanti su area privata ad uso pubblico siti in via -OMISSIS- n. -OMISSIS- e via -OMISSIS- -OMISSIS- (provvedimento 12 agosto 2024);
- della dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione del distributore carburanti ad uso pubblico, area privata, sito in Milano - Via -OMISSIS- -OMISSIS- (provvedimento Prot. 27/09/-OMISSIS-.U.);
- della dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione del distributore carburanti ad uso pubblico, area privata, sito in Milano - Via -OMISSIS- n. -OMISSIS- (provvedimento Prot. 27/09/-OMISSIS-.E.);
- del correlato preavviso di rigetto (Prot. 05/07/-OMISSIS-.U.);
- di tutti gli ulteriori atti, provvedimenti e pareri, comunque denominati, presupposti, connessi e conseguenziali;
con riserva di separata azione ex art. 30, comma 5, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di U.T.G. - Prefettura di Como e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti (Prot. 27/09/-OMISSIS-.U. e Prot. 27/09/-OMISSIS-.E.) con i quali il Comune di Milano ha dichiarato la decadenza delle autorizzazioni per il servizio di distribuzione dei carburanti ad uso pubblico (Prot. 27/09/-OMISSIS-.U. e Prot. 27/09/-OMISSIS-.E.) per gli impianti situati in Milano, alla Via -OMISSIS- -OMISSIS- e Via -OMISSIS- n. -OMISSIS-, in precedenza rilasciati alla ricorrente e rigettato l’istanza di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di distribuzione carburanti di tali impianti.
2. I provvedimenti impugnati si fondano sul presupposto provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Como in data 24 maggio 2024, impugnato davanti a questo T.A.R. con separato ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
3. All’udienza camerale del 6 novembre 2024 questo Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati limitatamente all’ordine di rimozione totale dei serbatoi interrati << Rilevato che sembrano sussistere, allo stato degli atti, adeguati presupposti di pregiudizio immediato a carico della ricorrente – con effetti negativi sulla continuità dell’attività produttiva >>.
4. Il citato ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto avverso il presupposto provvedimento interdittivo antimafia è stato deciso nella camera di consiglio seguita alla stessa udienza di discussione in cui è stato trattato il presente ricorso. La decisione è stata poi resa pubblica con la sentenza n. -OMISSIS-, così motivata: “ 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1 L'articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia, stabilisce quanto segue: "Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione".
Dalla lettura della norma risulta chiaramente che la tempestiva comunicazione al soggetto interessato dal procedimento interdittivo, con l'indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa costituisce elemento indispensabile per la legittimità del procedimento impositivo dell'informazione antimafia.
In merito poi alle presunte ragioni di celerità che hanno suggerito alla Prefettura di evitare la comunicazione di avvio del procedimento, costituite dalla necessità di effettuare quelle valutazioni inerenti la sussistenza o meno del "profilo di contagio" - ritenute inesistenti dall'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 5 aprile 2024 n. 1236 - prima della decisione del ricorso RG. N. -OMISSIS-, la loro infondatezza risulta acclarata dal fatto che ciò non ha impedito che la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 02/07/24 n. -OMISSIS- annullasse gli atti impugnati, nonostante l'atto impugnato in questa sede fosse stato depositato in sede di appello (come risulta dalla stessa sentenza al punto n. 9 che definisce tale atto "non... oggetto del presente giudizio").
La Corte ha aggiunto che "16. Deve conseguentemente ritenersi che l'interesse dell'odierna appellante all'annullamento dei provvedimenti impugnati permanga pure a seguito dell'emanazione della informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Como in data 24 maggio 2024, non degradando a mero interesse all'accertamento incidentale dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell'art. 34, comma 3, cp.a. Quest'ultima interdittiva, infatti, emanata ai sensi dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 / -OMISSIS-1, spiega la propria efficacia solo per l'avvenire e non può costituire una sorta di presupposto “postumo" dei provvedimenti già emanati in precedenza dal Comune di Milano, consistendo l'effetto conformativo dell'accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, nel dovere del Comune di riesaminare le istanze di voltura a suo tempo inoltrate dalla ricorrente e rideterminarsi su di esse, salva e impregiudicata l'incidenza di vicende e provvedimenti sopravvenuti'.
Poiché un provvedimento successivo non può sanare uno precedente, deve escludersi che la pendenza del giudizio sul primo atto giustifichi il difetto di comunicazione di avvio del procedimento sul secondo, stante l'acclarata autonomia temporale degli atti stessi.
2.2 In merito poi all'eccepita non annullabilità del provvedimento, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 30/01/2025, n. 718) "La natura dell'istituto così disciplinato, che per certi aspetti mutua la propria ratio dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la comunicazione di avvio del procedimento e applicabile in via generale a qualsiasi provvedimento amministrativo, è stata ben inquadrata dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui, anche con riguardo all'inapplicabilità dell'articolo 21-octies, comma 2, "l'avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del -OMISSIS-1 non è una comunicazione di avvio del procedimento, poiché esso impone al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 29 e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis)" (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 ottobre 2024, n. 8390)". Ne consegue che l'istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento non è applicabile all'avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del -OMISSIS-1.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento interdittivo si fonda sul seguente iter logico: a) la società -OMISSIS- ha come socio unico la società -OMISSIS- S.r.l.; b) -OMISSIS- -OMISSIS- è stato in passato rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.1.; c) -OMISSIS- -OMISSIS- è stato contiguo a soggetti inequivocabilmente legati a consorterie di stampo mafioso per il recupero di un credito d'impresa; c) gli amministratori di -OMISSIS- sono la moglie e la figlia di -OMISSIS-; d) ergo vi è il pericolo che -OMISSIS- controlli la società e, attraverso di lui, la controllino persone legate a consorterie di stampo mafioso.
Il presente ragionamento è fallace in quanto non sono stati valutati, sia l'attualità dei legami del -OMISSIS- con la criminalità mafiosa, sia l'attualità del legame del medesimo con la -OMISSIS- S.r.l. È pacifico, infatti, che la misura interdittiva deve fondarsi su elementi attuali dai quali sia ragionevolmente desumibile un pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa: essa non può fare riferimento soltanto a fatti remoti, ormai privi di attualità.
La giurisprudenza ammette, peraltro, che essa possa legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, qualora dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza della situazione di pericolo (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 16 maggio -OMISSIS-7, n. 2327). Nel caso di specie manca sia il giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione sia quello dell'attualità della direzione dell'impresa -OMISSIS- S.r.l. da parte del -OMISSIS-.
5.L'accoglimento dei primi due motivi esaurisce la tutela procedimentale e sostanziale della ricorrente, per cui giustifica l'assorbimento degli altri motivi.
6.In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato”.
5. Il presente ricorso, con cui la società ricorrente censura i provvedimenti impugnati per illegittimità derivata, merita accoglimento sulla base dell'intervenuto annullamento del presupposto provvedimento interdittivo.
6. La determinazione prefettizia annullata, infatti, si pone a monte degli atti censurati nel presente giudizio sul piano giuridico e cronologico; questi ultimi, avvinti in un nesso di dipendenza strutturale e funzionale dalla prima, traggono da questa le proprie indispensabili condizioni di legittima esistenza e conseguente idoneità a dispiegare efficacia giuridica.
7.Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza: l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato. La giurisprudenza ha inoltre affermato che la presupposizione necessaria cui va ricondotta la figura dell'invalidità derivata con effetto caducante sull'atto a "valle" si ravvisa nelle ipotesi in cui gli atti annullati in sede giurisdizionale costituiscono il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti che, in quanto tali, sono meramente consequenziali ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2021, n. 7312; Consiglio di Stato sez. IV, 2 gennaio 2023, n.4; id. sez. 21 gennaio -OMISSIS-9, n. 510; 20 marzo -OMISSIS-8, n. 1777; Consiglio di Stato, sez. II, 27 agosto -OMISSIS-4, n. 2957).
8. Le innanzi tracciate coordinate interpretative trovano applicazione nella materia di cui è causa, consentendo di ritenere pacifico che l'annullamento giudiziale del provvedimento interdittivo travolge anche gli atti successivi, inclusi i provvedimenti di decadenza impugnati, trattandosi di atti vincolati, meramente esecutivi ed attuativi dell'illegittimo provvedimento impugnato (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 3 aprile 2023, n. 306; id., sez. II, 26 gennaio 2024, n. 79).
9. Conseguentemente, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Possono essere compensate tra la ricorrente e il Comune di Milano, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali alla ricorrente, che liquida in €. 3000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge. Compensa le spese tra la società ricorrente e il Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-6, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e le persone citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.