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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/10/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17-1/2025 p.u.
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 17-1/2025
PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.i. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Napoli, via Castromediano n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Lorenzo, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , già titolare Controparte_1 C.F._1 della IA moda di IA VA, p.i. , con sede legale in Caltagirone, Viale P.IVA_2
Principe MB n. 83, cessata e cancellata dal registro delle imprese il 07.03.2025, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Scollo, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
IA moda di IA VA, con sede legale in Caltagirone, Viale Principe MB n. 83,
p.i. proposto dalla P.IVA_2 Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che la società ricorrente ha agito per l'aperura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del resistente;
ritenuto che
la ricorrente, fermo l'accertamento incidentale sulla qualità di creditore proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha provato la propria legittimazione ad agire mediante la produzione di due assegni bancari impagati dal valore complessivo di euro 4.274,10 con sottoscrizione e timbro apposti dalla IA moda di VA IA ai quali ha fatto seguito la notifica dell'atto di precetto e di un pignoramento mobiliare presso terzi;
rilevato, peraltro, che il debitore costituendosi non ha contestato la sussistenza del debito vantato dalla ricorrente;
rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale per mancato superamento della soglia dei 30.000,00 euro di debiti scaduti previsto quale causa ostativa dall'art. 49, comma 5, CCII nonché stante la sua qualità di impresa minore;
in subordine, ha chiesto, “ravvisata la sua istanza di accesso alla procedura liquidatoria da sovraindebitamento, concedere al debitore il termine di cui all'art. 268 CCII affinché possa produrre l'attestazione dell'OCC”; ritenuto doversi esaminare preliminarmente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, quale domanda principale, e solo in caso di rigetto della stessa procedere con l'esame della domanda di liquidazione controllata e, quindi, della richiesta del debitore della concessione del termine per depositare l'attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 271 CCII;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché l'oggetto sociale indicato nella visura camerale è individuato nell'attività di “commercio al dettaglio di confezioni per adulti …abbigliamento uomo, donna, bambino”; premesso che risulta superato il requisito della presenza di debiti di importo superiore ai 30.000 euro, considerato che al credito vantato dalla ricorrente si aggiungono ulteriori posizioni debitorie emerse nel corso dell'istruttoria d'ufficio, e precisamente: il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
258/2024 del 12.09.2024 emesso dall'intestato Tribunale in favore della Controparte_2
per l'importo di euro 12.810,00, nonché i crediti vantati dall'INPS che
[...] ammontano ad euro 13.825,07, oltre a quelli già trasmessi all'Agente della riscossione pari ad euro
37.361,92; rilevato, inoltre, che lo stesso debitore, nell'istanza per la predisposizione di una proposta di concordato minore già depositata presso l'OCC di Caltagirone e dal medesimo prodotta, ha dichiarato di avere un debito con derivante da anticipi e spese del conto corrente aperto presso il detto CP_3 istituto e dalla gestione dei POS, sebbene tale debito non sia stato quantificato;
rilevato che, a norma dell'art. 121 CCII, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, se è ragionevole presumere sulla base dei dati acquisiti - pur considerando la lacuna informativa derivante dalla mancata conoscenza del valore del credito vantato da - che CP_3
l'ammontare dei debiti sia inferiore alla soglia dei 500.000,00 euro, purtuttavia il debitore non ha fornito adeguata prova del mancato superamento delle soglie di legge con riferimento all'attivo patrimoniale e ai ricavi;
ritenuto, con riguardo al primo profilo, che, sebbene dall'istruttoria d'ufficio sia emersa l'esistenza di locazioni ad uso abitativo e non nelle quali il debitore era conduttore, quest'ultimo non ha prodotto documentazione atta a provare l'inesistenza di attivo patrimoniale;
ha prodotto, infatti, solo dei “conti economici” che nulla possono dire in ordine a tale voce;
ritenuto poi, quanto ai “conti economici” prodotti e dai quali si dovrebbe evincere il mancato superamento della soglia relativa ai ricavi, che, da un canto, il resistente non ha adeguatamente allegato se essi si riferiscano ad entrambi i negozi da lui gestiti e o soltanto ad uno CP_4 CP_5 di essi;
d'altro canto e a monte, che gli stessi appaiono privi di valenza probatoria, trattandosi di singoli fogli avulsi da un sistema ordinato di gestione della contabilità;
ritenuto che
, sebbene i bilanci d'esercizio rappresentano la prova principe al riguardo, purtuttavia “la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di
Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n.
30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)” (in termini Cassazione civile, sez. I, 9 novembre
2020, n. 25025); ritenuto, pertanto, che anche le imprese non soggette all'obbligo di predisporre i bilanci e tenere le scritture contabili obbligatorie possono provare di essere un'impresa minore mediante qualunque documento o scrittura relativo all'attività esercitata di cui essa è in possesso, purché sia dotata di un certo grado di attendibilità che può derivare anche dal raffronto con gli ulteriori elementi probatori prodotti;
ritenuto che
, nel caso di specie, la parte resistente non abbia fornito idonea documentazione atta a dimostrare il mancato superamento delle soglie di “fallibilità”, essendosi limitata tre prospetti sottoscritti dal titolare e denominati “conto economico” relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024; ritenuto, quanto alla valutazione dell'insolvenza, che la medesima parte resistente ha ammesso l'esistenza di uno squilibrio finanziario che l'avrebbe condotta alla chiusura del negozio dopo CP_5 le vendite relative alla stagione autunno-inverno 2025, mentre già alla fine del 2024 la titolare del marchio, aveva deciso di sciogliere il contratto di franchising relativo al negozio CP_6
; CP_4 ritenuto che l'esistenza delle ulteriori posizioni creditorie emerse nel corso del presente procedimento, le dichiarazioni negative rese dai terzi nel pignoramento mobiliare incoato dall'odierna ricorrente e la cancellazione della ditta dal registro delle imprese rafforzino la convinzione di sussistenza di una strutturale incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte, come peraltro corroborato dalla stessa richiesta di quest'ultimo di dare avvio ad una procedura di sovraindebitamento;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
l'accoglimento della domanda principale esima il collegio dall'esame della domanda di liquidazione controllata e, preliminarmente, dalla concessione del termine richiesto, dal momento che questa presuppone la prova da parte del debitore di essere un'impresa minore, come sopra argomentato;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della IA moda di IA
VA, con sede legale in Caltagirone, Viale Principe MB n. 83, p.i. , numero P.IVA_2
REA CT – 437826;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo. NOMINA Curatore l'avv. Giuseppe D'Aquila con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 17.02.2026 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 17-1/2025
PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.i. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Napoli, via Castromediano n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Lorenzo, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , già titolare Controparte_1 C.F._1 della IA moda di IA VA, p.i. , con sede legale in Caltagirone, Viale P.IVA_2
Principe MB n. 83, cessata e cancellata dal registro delle imprese il 07.03.2025, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Scollo, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
IA moda di IA VA, con sede legale in Caltagirone, Viale Principe MB n. 83,
p.i. proposto dalla P.IVA_2 Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che la società ricorrente ha agito per l'aperura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del resistente;
ritenuto che
la ricorrente, fermo l'accertamento incidentale sulla qualità di creditore proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha provato la propria legittimazione ad agire mediante la produzione di due assegni bancari impagati dal valore complessivo di euro 4.274,10 con sottoscrizione e timbro apposti dalla IA moda di VA IA ai quali ha fatto seguito la notifica dell'atto di precetto e di un pignoramento mobiliare presso terzi;
rilevato, peraltro, che il debitore costituendosi non ha contestato la sussistenza del debito vantato dalla ricorrente;
rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale per mancato superamento della soglia dei 30.000,00 euro di debiti scaduti previsto quale causa ostativa dall'art. 49, comma 5, CCII nonché stante la sua qualità di impresa minore;
in subordine, ha chiesto, “ravvisata la sua istanza di accesso alla procedura liquidatoria da sovraindebitamento, concedere al debitore il termine di cui all'art. 268 CCII affinché possa produrre l'attestazione dell'OCC”; ritenuto doversi esaminare preliminarmente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, quale domanda principale, e solo in caso di rigetto della stessa procedere con l'esame della domanda di liquidazione controllata e, quindi, della richiesta del debitore della concessione del termine per depositare l'attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 271 CCII;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché l'oggetto sociale indicato nella visura camerale è individuato nell'attività di “commercio al dettaglio di confezioni per adulti …abbigliamento uomo, donna, bambino”; premesso che risulta superato il requisito della presenza di debiti di importo superiore ai 30.000 euro, considerato che al credito vantato dalla ricorrente si aggiungono ulteriori posizioni debitorie emerse nel corso dell'istruttoria d'ufficio, e precisamente: il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
258/2024 del 12.09.2024 emesso dall'intestato Tribunale in favore della Controparte_2
per l'importo di euro 12.810,00, nonché i crediti vantati dall'INPS che
[...] ammontano ad euro 13.825,07, oltre a quelli già trasmessi all'Agente della riscossione pari ad euro
37.361,92; rilevato, inoltre, che lo stesso debitore, nell'istanza per la predisposizione di una proposta di concordato minore già depositata presso l'OCC di Caltagirone e dal medesimo prodotta, ha dichiarato di avere un debito con derivante da anticipi e spese del conto corrente aperto presso il detto CP_3 istituto e dalla gestione dei POS, sebbene tale debito non sia stato quantificato;
rilevato che, a norma dell'art. 121 CCII, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, se è ragionevole presumere sulla base dei dati acquisiti - pur considerando la lacuna informativa derivante dalla mancata conoscenza del valore del credito vantato da - che CP_3
l'ammontare dei debiti sia inferiore alla soglia dei 500.000,00 euro, purtuttavia il debitore non ha fornito adeguata prova del mancato superamento delle soglie di legge con riferimento all'attivo patrimoniale e ai ricavi;
ritenuto, con riguardo al primo profilo, che, sebbene dall'istruttoria d'ufficio sia emersa l'esistenza di locazioni ad uso abitativo e non nelle quali il debitore era conduttore, quest'ultimo non ha prodotto documentazione atta a provare l'inesistenza di attivo patrimoniale;
ha prodotto, infatti, solo dei “conti economici” che nulla possono dire in ordine a tale voce;
ritenuto poi, quanto ai “conti economici” prodotti e dai quali si dovrebbe evincere il mancato superamento della soglia relativa ai ricavi, che, da un canto, il resistente non ha adeguatamente allegato se essi si riferiscano ad entrambi i negozi da lui gestiti e o soltanto ad uno CP_4 CP_5 di essi;
d'altro canto e a monte, che gli stessi appaiono privi di valenza probatoria, trattandosi di singoli fogli avulsi da un sistema ordinato di gestione della contabilità;
ritenuto che
, sebbene i bilanci d'esercizio rappresentano la prova principe al riguardo, purtuttavia “la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di
Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n.
30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)” (in termini Cassazione civile, sez. I, 9 novembre
2020, n. 25025); ritenuto, pertanto, che anche le imprese non soggette all'obbligo di predisporre i bilanci e tenere le scritture contabili obbligatorie possono provare di essere un'impresa minore mediante qualunque documento o scrittura relativo all'attività esercitata di cui essa è in possesso, purché sia dotata di un certo grado di attendibilità che può derivare anche dal raffronto con gli ulteriori elementi probatori prodotti;
ritenuto che
, nel caso di specie, la parte resistente non abbia fornito idonea documentazione atta a dimostrare il mancato superamento delle soglie di “fallibilità”, essendosi limitata tre prospetti sottoscritti dal titolare e denominati “conto economico” relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024; ritenuto, quanto alla valutazione dell'insolvenza, che la medesima parte resistente ha ammesso l'esistenza di uno squilibrio finanziario che l'avrebbe condotta alla chiusura del negozio dopo CP_5 le vendite relative alla stagione autunno-inverno 2025, mentre già alla fine del 2024 la titolare del marchio, aveva deciso di sciogliere il contratto di franchising relativo al negozio CP_6
; CP_4 ritenuto che l'esistenza delle ulteriori posizioni creditorie emerse nel corso del presente procedimento, le dichiarazioni negative rese dai terzi nel pignoramento mobiliare incoato dall'odierna ricorrente e la cancellazione della ditta dal registro delle imprese rafforzino la convinzione di sussistenza di una strutturale incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte, come peraltro corroborato dalla stessa richiesta di quest'ultimo di dare avvio ad una procedura di sovraindebitamento;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
l'accoglimento della domanda principale esima il collegio dall'esame della domanda di liquidazione controllata e, preliminarmente, dalla concessione del termine richiesto, dal momento che questa presuppone la prova da parte del debitore di essere un'impresa minore, come sopra argomentato;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della IA moda di IA
VA, con sede legale in Caltagirone, Viale Principe MB n. 83, p.i. , numero P.IVA_2
REA CT – 437826;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo. NOMINA Curatore l'avv. Giuseppe D'Aquila con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 17.02.2026 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo