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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Virginia Zuppetta - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.630/2024 R.G., introdotto da
, rappresentato dalla Avvocatura distrettuale dello Parte_1
Stato attore in riassunzione nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Sabetta;
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Valentini;
Parte_2
, contumace;
CP_2
, contumace;
Controparte_3
convenuti in riassunzione con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
All'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.- Il , con nota dell'8 agosto 2018, ha trasmetto al Parte_1
Tribunale di Lecce il decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio
Comunale di Sogliano Cavour, insieme alla Relazione del Ministro dell'Interno del 27 giugno 2018, ai fini della dichiarazione di incandidabilità ex art.143 TUEL, degli amministratori responsabili. Con successiva nota il ha precisato i Parte_1 destinatari della richiesta nelle persone di , , CP_2 Controparte_3
e . Controparte_1 Parte_2
2.- Il Tribunale con decreto n. 2246/2020 in data 19.6.2020 ha accolto il ricorso del nei confronti di e per l'effetto, ne ha Parte_1 Controparte_3 dichiarato l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno successivo allo scioglimento del
Consiglio Comunale di Sogliano Cavour disposto con D.P.R. 29.6.2018; ha rigettato la domanda nei confronti di , e Controparte_1 Parte_2 CP_2
.
[...]
3.- Avverso tale decreto il e la Parte_1 Controparte_4 proponevano reclamo, respinto dalla Corte d'Appello di Lecce con il decreto n.
2745/2020 in data 4.12.2020.
Avverso questo provvedimento il ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione. La Suprema Corte con ordinanza n. 14356/2024 pubblicata il 22.6.2024 ha cassato l'impugnato decreto, disponendo il rinvio a questa Corte di appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4.- In data 16.7.2024 il ha proposto ricorso in Parte_1 riassunzione ex art. 392 c.p.c., insistendo per la riforma dell'impugnato decreto del Tribunale in esecuzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con distinte comparse si sono costituiti in questa fase e Controparte_1
, contestando la domanda;
è rimasto contumace . Parte_2 CP_2
** ** **
5. Con il decreto emesso dalla Corte di Appello e annullato dalla Corte di Cassazione era stato affermato che quanto emerso dai dati acquisiti a carico degli amministratori del , Controparte_5 CP_2 CP_1
e non provasse la volontà dei medesimi di privilegiare
[...] Parte_2 soggetti legati alla locale associazione mafiosa. In particolare, la Corte di Appello aveva rilevato che:
a) con specifico riferimento alla posizione del , in qualità di sindaco, e CP_2 del in qualità di assessore alle politiche sociali, la relazione prefettizia Parte_2 aveva evidenziato l'assenza di un criterio oggettivo e predeterminato per pag. 2/14 l'erogazione dei contributi, concessi con modalità sostanzialmente arbitrarie, anche dopo l'istituzione, nel 2016, di un'apposita Commissione Tecnica per la valutazione delle relative istanze e, tenuto conto delle risultanze processuali, detti fatti dovevano ritenersi accertati;
b) quanto a , assessore alla pubblica istruzione, attività Controparte_1 produttive e sport, secondo la Corte territoriale non poteva desumersi alcuna forma di condizionamento soltanto dalla circostanza che i controlli, nell'ambito del settore delle attività produttive, venissero effettuati da un agente della Polizia
Municipale, imputato, fra l'altro, del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. c) Circa le erogazioni assistenziali, queste erano state concesse con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti, nonostante il regolamento comunale ne prevedesse la concessione una tantum durante l'anno, e molti dei beneficiari risultavano collegati con la criminalità organizzata;
in loro favore erano stati erogati contributi, nell'arco temporale dal 2011 al 2017, per un importo complessivo di euro 87.990,40, corrispondente al 67% delle risorse disponibili.
Inoltre, numerose richieste di contributi erano state compilate con l'indicazione soltanto del nominativo del richiedente e senza alcuna attestazione sul reddito;
le elargizioni di maggiore entità risultavano effettuate in favore di soggetti legati alla locale associazione mafiosa. d) Nonostante l'accertamento di queste circostanze avesse determinato lo scioglimento del consiglio comunale, la Corte di appello aveva rilevato che sulla base dei dati acquisiti non era emerso alcun collegamento, diretto o indiretto, dei reclamati con esponenti della criminalità organizzata;
collegamento che invece era stato provato per , consigliere ed assessore (dal 2011 al Controparte_3
2016) alle politiche sociali del di cui era stata dichiarata l'incandidabilità CP_5 dal Tribunale. e) Secondo il giudice di secondo grado, il condizionamento richiesto dall'art. 143, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000 implicava un'azione commissiva o omissiva dell'amministratore volontariamente diretta a favorire la criminalità organizzata di tipo mafioso, non essendo sufficienti ad integrare una forma di condizionamento condotte meramente colpose, determinate da negligenza o incapacità dell'amministratore nell'esercizio del potere-dovere di vigilanza e controllo sull'attività dell'ente comunale;
nella specie era emerso certamente un uso distorto della macchina amministrativa e la mancanza di adeguati controlli, ma non era provato che i comportamenti dei reclamati fossero stati posti in essere
-piuttosto che, semplicemente, con l'intenzione di avvantaggiare i propri elettori- con la volontà di privilegiare soggetti legati alla locale associazione mafiosa;
in altri termini, alcun elemento "concreto, univoco e rilevante" era emerso nei pag. 3/14 confronti dei reclamati, e non vi era prova che questi fossero a conoscenza dei rapporti del con la criminalità organizzata. CP_3
6. L'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale è stato censurato dalla Corte di Cassazione, la quale ha dettato i criteri in base ai quali valutare le condotte – attive o anche solo omissive – accertate a carico dei convenuti.
La S.C. ha affermato, in primo luogo, che l'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n.
267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato. In sostanza, la valutazione della legittimità del provvedimento di scioglimento fuoriesce dal thema decidendum, costituendo l'atto un mero presupposto dell'indagine, svolta in sede amministrativa, che ha ad oggetto, invero, la responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle loro condotte (omissive o commissive) che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass.3024/2019; Cass. S.U. 1747/2015; Cass. 19407/2017).
Il giudice di legittimità ha rimarcato che “l'elemento soggettivo dell'amministratore consiste anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica”.
La S.C. ha rilevato che la Corte d'appello non si era attenuta a questi principi. In particolare, ha accertato con certezza "un uso distorto della macchina amministrativa e la mancanza di adeguati controlli", vale a dire l'esistenza di un'oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibili ingerenze esterne nel suo ambito e un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. A fronte di un tale accertamento, la Corte territoriale aveva però valorizzato erroneamente il fatto che non fosse "emerso alcun collegamento, diretto o indiretto, dei reclamati con esponenti della criminalità organizzata" ed aveva affermato, altrettanto erroneamente, che non fosse rilevante, ai fini dell'incandidabilità, la "condotta colposamente omissiva dei reclamati che avrebbe consentito il condizionamento dell'azione amministrativa da parte dell'associazione mafiosa".
** ** **
pag. 4/14 7. Occorre premettere che questa Corte quale giudice del rinvio deve uniformarsi ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione (art.384 c.p.c.), posto che l'efficacia vincolante del provvedimento di cassazione non è limitata al principio di diritto enunciato sull'applicazione della norma di cui all'art.143 TUEL, in tema di incandidabilità, ma si estende alla valutazione degli elementi di fatto che ne costituiscono la premessa necessaria, già compiutamente accertati nei precedenti gradi di merito.
In particolare, in punto di fatto, risulta accertato un complesso di circostanze idonee a dimostrare – sul piano oggettivo – pesanti forme di condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalità organizzata, con conseguente sviamento dell'azione amministrativa dal perseguimento dei fini istituzionali, con grave pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.
All'uopo, è utile in questa sede richiamare gli elementi più significativi già accertati nei precedenti gradi di merito.
7.1. L'accesso della Commissione di Indagine presso il Controparte_5 deriva dall'operazione di polizia "Contatto", che ha determinato l'ordinanza
[...] cautelare n.74/2017, emessa il 9 agosto 2017 dal GIP del Tribunale di Lecce, con destinatario, tra molti altri, anche (consigliere comunale, Controparte_3 già vicesindaco e assessore ai servizi sociali).
Ancorchè in detta operazione non fossero coinvolti gli attuali convenuti , CP_2
e , le condotte illecite ascritte al , nella indicata qualità Parte_2 CP_1 CP_3 di pubblico amministratore, afferiscono direttamente all'attività dell'ente locale.
Nell'ordinanza cautelare a carico di , infatti, egli risulta imputato del CP_3 delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, ex artt. 110 e 416 bis c.p., per avere, quando era assessore del , versato denaro Controparte_5 per sostenere capi detenuti, procurato posti di lavoro a mafiosi di Sogliano Cavour e favorito l'elargizione di contributi economici ad affiliati, facendo anche indebite pressioni su un'assistente sociale;
nonché del delitto ex artt. 81, 319 c.p. e 7 l.
203/91, per avere ricevuto utilità e sostegno anche politico dai componenti del sodalizio mafioso per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, in particolare per erogare contributi economici pubblici ad affiliati, in totale violazione dei principi di terzietà ed imparzialità della pubblica amministrazione, essendo tali contributi erogati con priorità rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo indebite e costanti pressioni sull'assistente sociale , nonché della concreta Parte_3 assenza dello stato di bisogno;
inoltre, l'attività del era diretta ad CP_3 acquisire quote di potere negli apparati amministrativi.
pag. 5/14 Sono emersi univoci e rilevanti collegamenti tra il vicesindaco e CP_3
l'associazione di stampo mafioso e, in particolare, con Persona_1
(esponente di spicco della compagine del sodalizio mafioso sacra corona unita operante sul territorio di Sogliano C.) e i suoi parenti o sodali, beneficiari di molteplici contributi pubblici ed altre forme di sostegno (v. decreto del Tribunale di Lecce, pagg. 20-26, in cui sono riportati dettagliatamente i fatti che confermano obiettivamente il collegamento di con il clan di Sogliano Cavour e la CP_3 protezione ottenuta da un potente boss mafioso di Noha).
7.2. In ordine all'elargizione di contributi economici pubblici ad affiliati e loro congiunti o affini, risulta accertato che il riconoscimento del contributo nell'an e nel quantum è sempre stato determinato dalla GI Comunale, mediante l'adozione di apposita delibera, mentre, sul piano esecutivo, l'erogazione avveniva con determina del responsabile del settore. Come evidenziato dal primo giudice, tale meccanismo denota l'ingerenza del potere politico nelle attività prettamente amministrative dell'ente e, per giurisprudenza consolidata, è sintomo di debolezza dell'apparato burocratico, facilitando forme di condizionamento tali da pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi dell'ente.
Occorre inoltre evidenziare che l'erogazione di contributi e sussidi nel Comune di Sogliano Cavour, in base ad un regolamento adottato nel 1990, non prevedeva alcun criterio oggettivo e predeterminato per la valutazione delle istanze. Tale modalità è stata utilizzata dall'amministrazione comunale fino al 5 agosto 2016, data in cui fu adottato un nuovo regolamento in materia. Con tale atto veniva istituita una commissione tecnica di valutazione per gli interventi sociali, composta dal sindaco, dall'assessore ai servizi sociali, dal responsabile del settore affari generali e dall'assistente sociale. All'art.24 di detto regolamento viene previsto che “i contributi socio assistenziali hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno e solo in casi eccezionali tale prestazione è ripetibile su valutazione della Commissione”.
Tuttavia, anche dopo l'adozione del nuovo regolamento, l'erogazione dei contributi è stata deliberata in maniera assolutamente arbitraria. La Commissione prefettizia ha accertato che gli atti deliberativi della GI Comunale di concessione dei contributi non erano preceduti da alcuna istruttoria. La
Commissione ha inoltre appurato che il sindaco ( ) e l'assessore ai servizi CP_2 sociali ( erano quasi sempre presenti sia alle sedute della Commissione Parte_2
Tecnica, prevista dal nuovo regolamento, che a quella di GI di concessione dei contributi.
pag. 6/14 L'aspetto più grave e inquietante riguarda i destinatari dei contributi assistenziali.
In primo luogo, la Commissione di indagine del Prefetto ha accertato che le erogazioni assistenziali erano concesse con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti, in totale spregio della normativa secondaria che lo stesso Ente si era dato mediante la previsione – nel Regolamento del 2016 - che la concessione, di regola, doveva essere una tantum durante l'anno e solo in casi eccezionali la prestazione era ripetibile, sulla base di apposita valutazione da parte della
Commissione tecnica.
In secondo luogo, risulta accertato, e non è contestato, che il 67% del totale dei contributi elargiti dal erano destinati ad affiliati alla cosca Controparte_5 mafiosa o loro parenti/affini. Il Tribunale ha rilevato come dalla stessa documentazione depositata dal emergesse che molte delle persone legate CP_3 all'associazione per delinquere di stampo mafioso hanno ottenuto numerosi benefici, senza neppure compilare la domanda con il corredo della necessaria certificazione ISEE e superando il limite dei 3.000,00 euro di ISEE.
Non soltanto, fino al 2016, il sistema di erogazione dei sussidi comunali non prevedeva alcun tipo di istruttoria e la scelta del beneficiario era lasciata alla discrezionalità della GI (ovvero dei politici), ma la circostanza che le richieste fossero compilate con solo l'indicazione del nominativo e fossero prive di ogni attestazione sul reddito, dimostra che le concessioni avvenivano in concreto secondo scelte arbitrarie da parte dell'organo politico dell'Ente.
Il Tribunale, esaminando la documentazione prodotta dal e dal , CP_3 CP_2 ha accertato che, a fronte di contributi annuali medi di 50, 100, 150 o 200 euro rilasciati a cittadini comuni, ai soggetti affiliati al sodalizio mafioso o loro congiunti
(elencati dettagliatamente alle pagg.32-38 del decreto di primo grado, al quale si rinvia) sono state erogate cifre ben più importanti, dell'ordine di migliaia di euro.
7.3. Occorre altresì rilevare che alcuni dei soggetti (connotati dall'essere affiliati alla cosca o legati ad essi da rapporti di parentela o convivenza) destinatari dei sussidi in denaro, erano altresì beneficiari di altre forme di sostegno economico, quali il servizio civico comunale, il sostegno per l'inclusione sociale attiva e il reddito di dignità (v. deliberazione della GI municipale n. 135 del
2.11.2017, in cui ai primi posti figurano , madre del principale Persona_2 esponente dell'associazione di stampo mafioso , e Persona_1 [...]
sorella dell'indagato entrambe beneficiarie CP_6 Controparte_7 anche di consistenti contributi monetari).
pag. 7/14 Dall'elenco dei beneficiari di tirocini di inserimento lavorativo si evince che l'unica persona ad aver usufruito di due periodi è stata , madre Persona_2 del Altri beneficiari sono risultati (fratello dell'indagato Per_1 Persona_3
), (parente di altri indagati) e (al Controparte_7 Per_4 Persona_5 quale risultano erogati anche plurimi sussidi in denaro).
Dalla documentazione prodotta dallo stesso si evince che Controparte_3 non sempre sussistevano i requisiti e che, in ogni caso, ad alcune persone il contributo era concesso senza che vi fosse attestazione sul reddito.
La Commissione prefettizia ha accertato che agli associati a delinquere e loro parenti o affini sono state erogate provvidenze di altra natura, per cui spesso in capo alla stessa persona di sono sommati sussidi diversi e contemporanei. Oltre al servizio civico comunale, di cui già si è detto (determina n.375 del 2017), va sottolineata la concessione in uso gratuito dei mini alloggi di proprietà comunale siti in via Madonna del Riposo: l'assegnazione di detti alloggi avrebbe dovuto essere in via temporanea, invece è avvenuta sine die; beneficiari di tali concessioni sono risultati (fratello di ), Persona_6 Persona_1 [...]
(figlio di quindi fratellastro del , Persona_7 Persona_2 Per_1
(fratellastro di ), il quale è il soggetto che ha Persona_3 Controparte_7 ricevuto i maggiori sussidi economici dal Comune. Gli immobili comunali di via La Malfa sono stati assegnati a (parente degli indagati) e Persona_8 Persona_9
(fratellastro dell'indagato ). Gli alloggi Arca Sud Lecce sono stati Persona_10 assegnati a , padre dell'indagato e soggetto con Persona_11 Controparte_7 numerosi precedenti penali.
La Commissione prefettizia (relazione pag.69) ha rilevato che il servizio pubbliche affissioni è stato assegnato con scrittura privata in data 11.4.2011 alla società e successivamente alla con sede in Sogliano CP_8 Controparte_9
C., la quale annoverava tra i suoi dipendenti (parente del predetto Parte_4
e con rapporti di frequentazione con il capo clan e con il Controparte_7 Per_1 predetto assessore ), e (denunciati per CP_3 Parte_5 CP_10 violazione del testo unico in materia di sostanze stupefacenti).
Ulteriore episodio venuto alla luce, dai risvolti oggettivamente inquietanti, è rappresentato dall'affidamento in gestione in subappalto del chiosco bar della villa comunale intitolata “Falcone e Borsellino”, alla famiglia del predetto
[...]
, che ha condotto detto esercizio commerciale fino all'esecuzione Per_1 dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
pag. 8/14 In sostanza, in ogni settore in cui il Comune eroga utilità economiche - non soltanto sussidi monetari, ma anche assegnazioni di alloggi, affidamento di servizi pubblici e addirittura la gestione di pubblici esercizi (come il chiosco della villa pubblica) – sono stati favoriti, in modo sistematico e per anni, soggetti affiliati al clan o collegati alle famiglie e Persona_12 CP_7
7.5. Si è detto che le delibere della GI presupponevano una valutazione
(non vincolante) dei Servizi Sociali del Comune: ebbene, il Tribunale ha riportato (v. pag.38 del decreto reclamato) una descrizione puntuale delle pressioni indebite ricevute dall'assistente sociale . Le dichiarazioni da questa rese Parte_3 alla polizia giudiziaria risultano riscontrate dal contenuto delle intercettazioni svolte nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali la non Pt_3 soltanto lamenta la posizione dominante assunta dall'assessore all'interno CP_3 dell'Ente, ma riferisce anche di avere paura dello stesso e di aver sollecitato l'intervento del Sindaco ( ) per limitarne l'azione debordante (“questo CP_2 cazzo di assessore ha fatto di tutto …da subito ho detto “per limitare il danno sindaco, io parlo solo con te perché qui io sto avendo paura”: passo dell'ordinanza di custodia cautelare riportato nella relazione del Prefetto di Lecce, pag.10).
** ** **
8. La valutazione di queste circostanze, alla luce dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione, vincolanti in questo giudizio di rinvio, porta a risultati diametralmente opposti rispetto a quelli cui sono pervenuti il Tribunale e la Corte di Appello, con riferimento ai convenuti , e (nei confronti CP_2 Parte_2 CP_1 del la dichiarazione di incandidabilità, disposta dal Tribunale, è divenuta CP_3 definitiva per mancanza di impugnazione da parte dell'interessato). Il primo giudice ha rigettato la domanda del ritenendo che a carico Parte_1 del sindaco e dell'assessore contrariamente che per l'assessore CP_2 Per_13
- non fossero emersi contatti diretti con uomini dell'associazione Controparte_3 di stampo mafioso) o – quanto all'assessore - che il suo inserimento in CP_1 un contesto familiare connotato da genitore e fratello gravati da precedenti per gravi reati rappresentasse un elemento “fumoso” di per sé inidoneo a integrare i presupposti della fattispecie ex art.143 TUEL. La Corte di appello in sede di reclamo, pur avendo espressamente riconosciuto un uso distorto della macchina amministrativa e la mancanza di adeguati controlli, ha ritenuto rilevante la non provata volontà da parte dei predetti amministratori di avvantaggiare e favorire l'associazione di stampo mafioso, non essendo sufficienti a tal fine l'esistenza di condotte meramente colpose.
pag. 9/14 Invece, i criteri di valutazione da applicare alla fattispecie, nei termini chiaramente indicati nell'ordinanza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, porta a conclusioni diverse.
8.1. In primo luogo, sul piano delle condotte materiali, che si traducono nella partecipazione a numerosi procedimenti amministrativi, non può essere posto in discussione che sia nella sua veste di sindaco, che e CP_2 Parte_2 CP_1 nella loro qualità di assessori, e quindi componenti della GI comunale, hanno direttamente concorso alla adozione delle delibere in base alle quali sono stati erogati, in modo sistematico, ad affiliati del sodalizio mafioso e relativi parenti/affini, numerosissimi benefici economici pubblici, in violazione di ogni principio di imparzialità e di trasparenza. Si è in presenza di condotte, a dir poco, arbitrarie, inefficienti e opache, che hanno determinato una cattiva gestione della cosa pubblica, non soltanto perché condizionata da interessi clientelari e strategie elettorali (l'assessore , come evidenziato nella Relazione del Controparte_3
Prefetto, è risultato il consigliere con il maggior numero di preferenze), ma perché ha determinato un uso distorto dell'attività amministrativa – peraltro, proprio quella di maggiore prossimità ai cittadini più svantaggiati, quale è
l'ambito dei servizi sociali – quasi totalmente asservita alle pretese, e pressioni indebite, dell'associazione di stampo mafioso. Il pieno coinvolgimento dei componenti della GI si evince per tabulas dalla documentazione esaminata dalla Commissione prefettizia (delibere) ed emerge in maniera incontrovertibile dalle dichiarazioni dell'assistente sociale rese in Pt_3 sede di ascolto dinanzi alla Commissione: “dal 2000 al 2013 non sono stata mai coinvolta nella valutazione tecnica delle istanze presentate [relative ai sussidi comunali, ndr] la concessione avveniva con deliberazione di GI Comunale, che era definita dal responsabile dei servizi sociali e dalla parte politica (…) L'entità dell'importo da erogare ai singoli richiedenti veniva stabilita dalla parte politica e solo in alcuni casi condivisa dalla sottoscritta in presenza di riscontri giustificativi oggettivi (bollette, fatture mediche e simili)” “Sono stati assegnati più sussidi economici allo stesso soggetto nel corso del medesimo anno in alcuni periodi con regolarità mensile e non si è tenuto conto di altre utilità concesse al medesimo beneficiario, non avendo uno strumento giuridico idoneo e sempre su indicazione della parte politica. Con l'adozione del nuovo regolamento è stata modificata la forma ma non la sostanza in ordine alla mancanza di criteri oggettivi e predeterminati…”. Emerge oggettivamente, da parte dell'organo politico della amministrazione una condotta connotata da un uso arbitrario e scorretto delle risorse pubbliche, che per legge sono destinate ai cittadini svantaggiati e pag. 10/14 consistenti in prestazioni tese ad attuare il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale.
8.2. In secondo luogo – sul piano dell'elemento soggettivo - non può essere messo in dubbio che i predetti amministratori, quanto meno per negligenza o superficialità, non siano riusciti a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni della organizzazione criminale operante nel territorio, spesso veicolate attraverso la condotta, avvertita come minacciosa, posta in essere dall'assessore
. CP_3
Con riguardo al sindaco , risulta significativa la circostanza richiamata CP_2 nella relazione del Prefetto (pag.42), dove si fa riferimento ad un'intercettazione in cui l'assistente sociale , la stessa pressata da , riferisce al Sindaco Pt_3 CP_3 di voler parlare solo con lui poiché ha paura di , ma " ha risposto CP_3 CP_2 all'Assistente Sociale di conservare la propria fiducia nel ”. Emerge da CP_3 parte del vertice dell'Ente un atteggiamento, se non di connivenza, quanto meno di inerzia, con sostanziale abdicazione alla funzione di controllo e di tutela dell'apparato amministrativo da pressioni indebite.
Per il emergono elementi di sicura responsabilità, non solo quale Parte_2 componente della GI comunale, che deliberava le erogazioni di cui sopra, ma anche dal fatto di aver rivestito la veste di assessore alle politiche sociali, al quale fa capo il settore servizi sociali e contributi assistenziali. In tale ruolo egli, avendo il compito specifico di coordinare e pianificare gli interventi a sostegno delle persone in difficoltà, avrebbe potuto e dovuto rilevare agevolmente le vistose anomalie del sistema di erogazione dei contributi e sussidi da parte dell'Ente, divenuto nei fatti strumento a favore della locale cosca mafiosa.
Per la non viene in evidenza la sola circostanza di provenire da una CP_1 famiglia di pregiudicati, padre e fratello (v. Relazione prefettizia, pag. 13), ma il fatto che la stessa, in quanto assessore alle attività produttive, era componente della GI comunale, che deliberava le erogazioni di cui sopra. Inoltre, il settore attività produttive, cui era preposta la convenuta, si avvaleva per i controlli dell'agente della polizia municipale imputato di associazione a Persona_14 delinquere di stampo mafioso. Con riferimento al settore anzidetto assume particolare pregnanza la circostanza sopra evidenziata dell'affidamento in gestione del chiosco bar della Villa comunale (intitolata a Falcone e Borsellino) proprio a
, principale esponente della cosca mafiosa operante nel territorio di Persona_1
Sogliano. Forse l'assessore poteva non conoscere che il vigile CP_1 Per_14 era colluso con il clan (informando i sodali in merito alle indagini a loro Per_1 carico), ma certamente non poteva ignorare che il chiosco anzidetto (attività
pag. 11/14 commerciale collocata su proprietà comunale e gestita da privati in regime di concessione) era di fatto gestito, alla luce del sole, dal clan In un piccolo Per_1 centro come Sogliano Cavour, che conta circa 4.000 abitanti (Relazione cit. pag.
2), un fatto del genere può assolutamente considerarsi notorio, di modo che un pubblico amministratore – addirittura con la carica di assessore alle attività produttive – era certamente al corrente che un esercizio pubblico su suolo comunale veniva gestito da un pregiudicato, esponente di una potente consorteria mafiosa. Non essere intervenuta o comunque ave omesso qualsiasi controllo, integra senza dubbio l'elemento soggettivo descritto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata.
In definitiva, le descritte condotte risultano senza dubbio rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità, dal momento – come statuito dalla Supreme Corte
- non è necessario un comportamento intenzionale ma meramente colposo. Si è sopra evidenziato come la Corte di Cassazione abbia delineato l'orizzonte teleologico e l'ambito applicativo dell'art. 143 co.11, annullando il provvedimento reso dalla Corte territoriale in sede di reclamo. Nel caso in esame – come risulta ampiamente comprovato dagli elementi fattuali sopra esposti - è emersa in modo indiscutibile una condotta di inerzia e di omessa vigilanza, che inerisce alle cariche ricoperte dai convenuti (sindaco e assessori), sulla gestione dei sussidi erogati dal e di altri benefici, dalla quale è scaturita un'oggettiva CP_5 situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibile un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. Come evidenziato dalla S.C., l'accertamento del venir meno, anche solo colposo, da parte dell'amministratore locale agli obblighi di vigilanza riconnessi alla sua carica è di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, del d.IgS. n. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art.2, comma 30, della legge n. 94/2009, proprio perché la finalità perseguita dalla norma è quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass.n.2749/2021). In conformità ai principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione,
l'interdittiva ex art.143 cit. va applicata anche a , Controparte_1 Parte_2
e .
[...] CP_2
pag. 12/14 Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene il Collegio che le stesse possano essere compensate. Già il Tribunale, che pure aveva accolto la domanda del nei confronti di , rigettandola nei confronti degli Parte_1 Controparte_3 altri, aveva ritenuto di compensare integralmente nei confronti di tutti le spese del grado, sottolineando “l'innegabile complessità e controvertibilità delle questioni trattate e la peculiare natura del procedimento”. Tale statuizione non aveva formato oggetto di reclamo da parte del e la Corte di Appello l'aveva Parte_1 reiterata, nonostante il rigetto dell'impugnazione proposta dal , e il capo Parte_1 relativo alla compensazione delle spese non è stato impugnato con il ricorso per cassazione. Va inoltre rilevato che nel giudizio di legittimità, introdotto dall'Amministrazione ha resistito con controricorso il solo , il quale però è CP_2 rimasto contumace nel presente giudizio di rinvio. Ne consegue, che la natura del procedimento, la complessità delle questioni trattate e la posizione in concreto assunta dai convenuti possono ritenersi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese anche per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio. Va disposto che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Lecce – prima sezione civile in sede di gravame avverso il decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 11.6.2000, così provvede:
a) accoglie il reclamo proposto dal e per l'effetto Parte_1 dichiara l'incandidabilità di , e alle CP_2 Parte_2 Controparte_1 elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nella
Regione Puglia, limitatamente al primo turno successivo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour, disposto con decreto del Presidente della
Repubblica in data 29.6.2018; b) conferma nel resto il decreto reclamato;
c) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
pag. 13/14 Così deciso in Lecce in data 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Virginia Zuppetta - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.630/2024 R.G., introdotto da
, rappresentato dalla Avvocatura distrettuale dello Parte_1
Stato attore in riassunzione nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Sabetta;
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Valentini;
Parte_2
, contumace;
CP_2
, contumace;
Controparte_3
convenuti in riassunzione con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
All'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.- Il , con nota dell'8 agosto 2018, ha trasmetto al Parte_1
Tribunale di Lecce il decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio
Comunale di Sogliano Cavour, insieme alla Relazione del Ministro dell'Interno del 27 giugno 2018, ai fini della dichiarazione di incandidabilità ex art.143 TUEL, degli amministratori responsabili. Con successiva nota il ha precisato i Parte_1 destinatari della richiesta nelle persone di , , CP_2 Controparte_3
e . Controparte_1 Parte_2
2.- Il Tribunale con decreto n. 2246/2020 in data 19.6.2020 ha accolto il ricorso del nei confronti di e per l'effetto, ne ha Parte_1 Controparte_3 dichiarato l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno successivo allo scioglimento del
Consiglio Comunale di Sogliano Cavour disposto con D.P.R. 29.6.2018; ha rigettato la domanda nei confronti di , e Controparte_1 Parte_2 CP_2
.
[...]
3.- Avverso tale decreto il e la Parte_1 Controparte_4 proponevano reclamo, respinto dalla Corte d'Appello di Lecce con il decreto n.
2745/2020 in data 4.12.2020.
Avverso questo provvedimento il ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione. La Suprema Corte con ordinanza n. 14356/2024 pubblicata il 22.6.2024 ha cassato l'impugnato decreto, disponendo il rinvio a questa Corte di appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4.- In data 16.7.2024 il ha proposto ricorso in Parte_1 riassunzione ex art. 392 c.p.c., insistendo per la riforma dell'impugnato decreto del Tribunale in esecuzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con distinte comparse si sono costituiti in questa fase e Controparte_1
, contestando la domanda;
è rimasto contumace . Parte_2 CP_2
** ** **
5. Con il decreto emesso dalla Corte di Appello e annullato dalla Corte di Cassazione era stato affermato che quanto emerso dai dati acquisiti a carico degli amministratori del , Controparte_5 CP_2 CP_1
e non provasse la volontà dei medesimi di privilegiare
[...] Parte_2 soggetti legati alla locale associazione mafiosa. In particolare, la Corte di Appello aveva rilevato che:
a) con specifico riferimento alla posizione del , in qualità di sindaco, e CP_2 del in qualità di assessore alle politiche sociali, la relazione prefettizia Parte_2 aveva evidenziato l'assenza di un criterio oggettivo e predeterminato per pag. 2/14 l'erogazione dei contributi, concessi con modalità sostanzialmente arbitrarie, anche dopo l'istituzione, nel 2016, di un'apposita Commissione Tecnica per la valutazione delle relative istanze e, tenuto conto delle risultanze processuali, detti fatti dovevano ritenersi accertati;
b) quanto a , assessore alla pubblica istruzione, attività Controparte_1 produttive e sport, secondo la Corte territoriale non poteva desumersi alcuna forma di condizionamento soltanto dalla circostanza che i controlli, nell'ambito del settore delle attività produttive, venissero effettuati da un agente della Polizia
Municipale, imputato, fra l'altro, del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. c) Circa le erogazioni assistenziali, queste erano state concesse con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti, nonostante il regolamento comunale ne prevedesse la concessione una tantum durante l'anno, e molti dei beneficiari risultavano collegati con la criminalità organizzata;
in loro favore erano stati erogati contributi, nell'arco temporale dal 2011 al 2017, per un importo complessivo di euro 87.990,40, corrispondente al 67% delle risorse disponibili.
Inoltre, numerose richieste di contributi erano state compilate con l'indicazione soltanto del nominativo del richiedente e senza alcuna attestazione sul reddito;
le elargizioni di maggiore entità risultavano effettuate in favore di soggetti legati alla locale associazione mafiosa. d) Nonostante l'accertamento di queste circostanze avesse determinato lo scioglimento del consiglio comunale, la Corte di appello aveva rilevato che sulla base dei dati acquisiti non era emerso alcun collegamento, diretto o indiretto, dei reclamati con esponenti della criminalità organizzata;
collegamento che invece era stato provato per , consigliere ed assessore (dal 2011 al Controparte_3
2016) alle politiche sociali del di cui era stata dichiarata l'incandidabilità CP_5 dal Tribunale. e) Secondo il giudice di secondo grado, il condizionamento richiesto dall'art. 143, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000 implicava un'azione commissiva o omissiva dell'amministratore volontariamente diretta a favorire la criminalità organizzata di tipo mafioso, non essendo sufficienti ad integrare una forma di condizionamento condotte meramente colpose, determinate da negligenza o incapacità dell'amministratore nell'esercizio del potere-dovere di vigilanza e controllo sull'attività dell'ente comunale;
nella specie era emerso certamente un uso distorto della macchina amministrativa e la mancanza di adeguati controlli, ma non era provato che i comportamenti dei reclamati fossero stati posti in essere
-piuttosto che, semplicemente, con l'intenzione di avvantaggiare i propri elettori- con la volontà di privilegiare soggetti legati alla locale associazione mafiosa;
in altri termini, alcun elemento "concreto, univoco e rilevante" era emerso nei pag. 3/14 confronti dei reclamati, e non vi era prova che questi fossero a conoscenza dei rapporti del con la criminalità organizzata. CP_3
6. L'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale è stato censurato dalla Corte di Cassazione, la quale ha dettato i criteri in base ai quali valutare le condotte – attive o anche solo omissive – accertate a carico dei convenuti.
La S.C. ha affermato, in primo luogo, che l'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n.
267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato. In sostanza, la valutazione della legittimità del provvedimento di scioglimento fuoriesce dal thema decidendum, costituendo l'atto un mero presupposto dell'indagine, svolta in sede amministrativa, che ha ad oggetto, invero, la responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle loro condotte (omissive o commissive) che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass.3024/2019; Cass. S.U. 1747/2015; Cass. 19407/2017).
Il giudice di legittimità ha rimarcato che “l'elemento soggettivo dell'amministratore consiste anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica”.
La S.C. ha rilevato che la Corte d'appello non si era attenuta a questi principi. In particolare, ha accertato con certezza "un uso distorto della macchina amministrativa e la mancanza di adeguati controlli", vale a dire l'esistenza di un'oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibili ingerenze esterne nel suo ambito e un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. A fronte di un tale accertamento, la Corte territoriale aveva però valorizzato erroneamente il fatto che non fosse "emerso alcun collegamento, diretto o indiretto, dei reclamati con esponenti della criminalità organizzata" ed aveva affermato, altrettanto erroneamente, che non fosse rilevante, ai fini dell'incandidabilità, la "condotta colposamente omissiva dei reclamati che avrebbe consentito il condizionamento dell'azione amministrativa da parte dell'associazione mafiosa".
** ** **
pag. 4/14 7. Occorre premettere che questa Corte quale giudice del rinvio deve uniformarsi ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione (art.384 c.p.c.), posto che l'efficacia vincolante del provvedimento di cassazione non è limitata al principio di diritto enunciato sull'applicazione della norma di cui all'art.143 TUEL, in tema di incandidabilità, ma si estende alla valutazione degli elementi di fatto che ne costituiscono la premessa necessaria, già compiutamente accertati nei precedenti gradi di merito.
In particolare, in punto di fatto, risulta accertato un complesso di circostanze idonee a dimostrare – sul piano oggettivo – pesanti forme di condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalità organizzata, con conseguente sviamento dell'azione amministrativa dal perseguimento dei fini istituzionali, con grave pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.
All'uopo, è utile in questa sede richiamare gli elementi più significativi già accertati nei precedenti gradi di merito.
7.1. L'accesso della Commissione di Indagine presso il Controparte_5 deriva dall'operazione di polizia "Contatto", che ha determinato l'ordinanza
[...] cautelare n.74/2017, emessa il 9 agosto 2017 dal GIP del Tribunale di Lecce, con destinatario, tra molti altri, anche (consigliere comunale, Controparte_3 già vicesindaco e assessore ai servizi sociali).
Ancorchè in detta operazione non fossero coinvolti gli attuali convenuti , CP_2
e , le condotte illecite ascritte al , nella indicata qualità Parte_2 CP_1 CP_3 di pubblico amministratore, afferiscono direttamente all'attività dell'ente locale.
Nell'ordinanza cautelare a carico di , infatti, egli risulta imputato del CP_3 delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, ex artt. 110 e 416 bis c.p., per avere, quando era assessore del , versato denaro Controparte_5 per sostenere capi detenuti, procurato posti di lavoro a mafiosi di Sogliano Cavour e favorito l'elargizione di contributi economici ad affiliati, facendo anche indebite pressioni su un'assistente sociale;
nonché del delitto ex artt. 81, 319 c.p. e 7 l.
203/91, per avere ricevuto utilità e sostegno anche politico dai componenti del sodalizio mafioso per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, in particolare per erogare contributi economici pubblici ad affiliati, in totale violazione dei principi di terzietà ed imparzialità della pubblica amministrazione, essendo tali contributi erogati con priorità rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo indebite e costanti pressioni sull'assistente sociale , nonché della concreta Parte_3 assenza dello stato di bisogno;
inoltre, l'attività del era diretta ad CP_3 acquisire quote di potere negli apparati amministrativi.
pag. 5/14 Sono emersi univoci e rilevanti collegamenti tra il vicesindaco e CP_3
l'associazione di stampo mafioso e, in particolare, con Persona_1
(esponente di spicco della compagine del sodalizio mafioso sacra corona unita operante sul territorio di Sogliano C.) e i suoi parenti o sodali, beneficiari di molteplici contributi pubblici ed altre forme di sostegno (v. decreto del Tribunale di Lecce, pagg. 20-26, in cui sono riportati dettagliatamente i fatti che confermano obiettivamente il collegamento di con il clan di Sogliano Cavour e la CP_3 protezione ottenuta da un potente boss mafioso di Noha).
7.2. In ordine all'elargizione di contributi economici pubblici ad affiliati e loro congiunti o affini, risulta accertato che il riconoscimento del contributo nell'an e nel quantum è sempre stato determinato dalla GI Comunale, mediante l'adozione di apposita delibera, mentre, sul piano esecutivo, l'erogazione avveniva con determina del responsabile del settore. Come evidenziato dal primo giudice, tale meccanismo denota l'ingerenza del potere politico nelle attività prettamente amministrative dell'ente e, per giurisprudenza consolidata, è sintomo di debolezza dell'apparato burocratico, facilitando forme di condizionamento tali da pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi dell'ente.
Occorre inoltre evidenziare che l'erogazione di contributi e sussidi nel Comune di Sogliano Cavour, in base ad un regolamento adottato nel 1990, non prevedeva alcun criterio oggettivo e predeterminato per la valutazione delle istanze. Tale modalità è stata utilizzata dall'amministrazione comunale fino al 5 agosto 2016, data in cui fu adottato un nuovo regolamento in materia. Con tale atto veniva istituita una commissione tecnica di valutazione per gli interventi sociali, composta dal sindaco, dall'assessore ai servizi sociali, dal responsabile del settore affari generali e dall'assistente sociale. All'art.24 di detto regolamento viene previsto che “i contributi socio assistenziali hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno e solo in casi eccezionali tale prestazione è ripetibile su valutazione della Commissione”.
Tuttavia, anche dopo l'adozione del nuovo regolamento, l'erogazione dei contributi è stata deliberata in maniera assolutamente arbitraria. La Commissione prefettizia ha accertato che gli atti deliberativi della GI Comunale di concessione dei contributi non erano preceduti da alcuna istruttoria. La
Commissione ha inoltre appurato che il sindaco ( ) e l'assessore ai servizi CP_2 sociali ( erano quasi sempre presenti sia alle sedute della Commissione Parte_2
Tecnica, prevista dal nuovo regolamento, che a quella di GI di concessione dei contributi.
pag. 6/14 L'aspetto più grave e inquietante riguarda i destinatari dei contributi assistenziali.
In primo luogo, la Commissione di indagine del Prefetto ha accertato che le erogazioni assistenziali erano concesse con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti, in totale spregio della normativa secondaria che lo stesso Ente si era dato mediante la previsione – nel Regolamento del 2016 - che la concessione, di regola, doveva essere una tantum durante l'anno e solo in casi eccezionali la prestazione era ripetibile, sulla base di apposita valutazione da parte della
Commissione tecnica.
In secondo luogo, risulta accertato, e non è contestato, che il 67% del totale dei contributi elargiti dal erano destinati ad affiliati alla cosca Controparte_5 mafiosa o loro parenti/affini. Il Tribunale ha rilevato come dalla stessa documentazione depositata dal emergesse che molte delle persone legate CP_3 all'associazione per delinquere di stampo mafioso hanno ottenuto numerosi benefici, senza neppure compilare la domanda con il corredo della necessaria certificazione ISEE e superando il limite dei 3.000,00 euro di ISEE.
Non soltanto, fino al 2016, il sistema di erogazione dei sussidi comunali non prevedeva alcun tipo di istruttoria e la scelta del beneficiario era lasciata alla discrezionalità della GI (ovvero dei politici), ma la circostanza che le richieste fossero compilate con solo l'indicazione del nominativo e fossero prive di ogni attestazione sul reddito, dimostra che le concessioni avvenivano in concreto secondo scelte arbitrarie da parte dell'organo politico dell'Ente.
Il Tribunale, esaminando la documentazione prodotta dal e dal , CP_3 CP_2 ha accertato che, a fronte di contributi annuali medi di 50, 100, 150 o 200 euro rilasciati a cittadini comuni, ai soggetti affiliati al sodalizio mafioso o loro congiunti
(elencati dettagliatamente alle pagg.32-38 del decreto di primo grado, al quale si rinvia) sono state erogate cifre ben più importanti, dell'ordine di migliaia di euro.
7.3. Occorre altresì rilevare che alcuni dei soggetti (connotati dall'essere affiliati alla cosca o legati ad essi da rapporti di parentela o convivenza) destinatari dei sussidi in denaro, erano altresì beneficiari di altre forme di sostegno economico, quali il servizio civico comunale, il sostegno per l'inclusione sociale attiva e il reddito di dignità (v. deliberazione della GI municipale n. 135 del
2.11.2017, in cui ai primi posti figurano , madre del principale Persona_2 esponente dell'associazione di stampo mafioso , e Persona_1 [...]
sorella dell'indagato entrambe beneficiarie CP_6 Controparte_7 anche di consistenti contributi monetari).
pag. 7/14 Dall'elenco dei beneficiari di tirocini di inserimento lavorativo si evince che l'unica persona ad aver usufruito di due periodi è stata , madre Persona_2 del Altri beneficiari sono risultati (fratello dell'indagato Per_1 Persona_3
), (parente di altri indagati) e (al Controparte_7 Per_4 Persona_5 quale risultano erogati anche plurimi sussidi in denaro).
Dalla documentazione prodotta dallo stesso si evince che Controparte_3 non sempre sussistevano i requisiti e che, in ogni caso, ad alcune persone il contributo era concesso senza che vi fosse attestazione sul reddito.
La Commissione prefettizia ha accertato che agli associati a delinquere e loro parenti o affini sono state erogate provvidenze di altra natura, per cui spesso in capo alla stessa persona di sono sommati sussidi diversi e contemporanei. Oltre al servizio civico comunale, di cui già si è detto (determina n.375 del 2017), va sottolineata la concessione in uso gratuito dei mini alloggi di proprietà comunale siti in via Madonna del Riposo: l'assegnazione di detti alloggi avrebbe dovuto essere in via temporanea, invece è avvenuta sine die; beneficiari di tali concessioni sono risultati (fratello di ), Persona_6 Persona_1 [...]
(figlio di quindi fratellastro del , Persona_7 Persona_2 Per_1
(fratellastro di ), il quale è il soggetto che ha Persona_3 Controparte_7 ricevuto i maggiori sussidi economici dal Comune. Gli immobili comunali di via La Malfa sono stati assegnati a (parente degli indagati) e Persona_8 Persona_9
(fratellastro dell'indagato ). Gli alloggi Arca Sud Lecce sono stati Persona_10 assegnati a , padre dell'indagato e soggetto con Persona_11 Controparte_7 numerosi precedenti penali.
La Commissione prefettizia (relazione pag.69) ha rilevato che il servizio pubbliche affissioni è stato assegnato con scrittura privata in data 11.4.2011 alla società e successivamente alla con sede in Sogliano CP_8 Controparte_9
C., la quale annoverava tra i suoi dipendenti (parente del predetto Parte_4
e con rapporti di frequentazione con il capo clan e con il Controparte_7 Per_1 predetto assessore ), e (denunciati per CP_3 Parte_5 CP_10 violazione del testo unico in materia di sostanze stupefacenti).
Ulteriore episodio venuto alla luce, dai risvolti oggettivamente inquietanti, è rappresentato dall'affidamento in gestione in subappalto del chiosco bar della villa comunale intitolata “Falcone e Borsellino”, alla famiglia del predetto
[...]
, che ha condotto detto esercizio commerciale fino all'esecuzione Per_1 dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
pag. 8/14 In sostanza, in ogni settore in cui il Comune eroga utilità economiche - non soltanto sussidi monetari, ma anche assegnazioni di alloggi, affidamento di servizi pubblici e addirittura la gestione di pubblici esercizi (come il chiosco della villa pubblica) – sono stati favoriti, in modo sistematico e per anni, soggetti affiliati al clan o collegati alle famiglie e Persona_12 CP_7
7.5. Si è detto che le delibere della GI presupponevano una valutazione
(non vincolante) dei Servizi Sociali del Comune: ebbene, il Tribunale ha riportato (v. pag.38 del decreto reclamato) una descrizione puntuale delle pressioni indebite ricevute dall'assistente sociale . Le dichiarazioni da questa rese Parte_3 alla polizia giudiziaria risultano riscontrate dal contenuto delle intercettazioni svolte nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali la non Pt_3 soltanto lamenta la posizione dominante assunta dall'assessore all'interno CP_3 dell'Ente, ma riferisce anche di avere paura dello stesso e di aver sollecitato l'intervento del Sindaco ( ) per limitarne l'azione debordante (“questo CP_2 cazzo di assessore ha fatto di tutto …da subito ho detto “per limitare il danno sindaco, io parlo solo con te perché qui io sto avendo paura”: passo dell'ordinanza di custodia cautelare riportato nella relazione del Prefetto di Lecce, pag.10).
** ** **
8. La valutazione di queste circostanze, alla luce dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione, vincolanti in questo giudizio di rinvio, porta a risultati diametralmente opposti rispetto a quelli cui sono pervenuti il Tribunale e la Corte di Appello, con riferimento ai convenuti , e (nei confronti CP_2 Parte_2 CP_1 del la dichiarazione di incandidabilità, disposta dal Tribunale, è divenuta CP_3 definitiva per mancanza di impugnazione da parte dell'interessato). Il primo giudice ha rigettato la domanda del ritenendo che a carico Parte_1 del sindaco e dell'assessore contrariamente che per l'assessore CP_2 Per_13
- non fossero emersi contatti diretti con uomini dell'associazione Controparte_3 di stampo mafioso) o – quanto all'assessore - che il suo inserimento in CP_1 un contesto familiare connotato da genitore e fratello gravati da precedenti per gravi reati rappresentasse un elemento “fumoso” di per sé inidoneo a integrare i presupposti della fattispecie ex art.143 TUEL. La Corte di appello in sede di reclamo, pur avendo espressamente riconosciuto un uso distorto della macchina amministrativa e la mancanza di adeguati controlli, ha ritenuto rilevante la non provata volontà da parte dei predetti amministratori di avvantaggiare e favorire l'associazione di stampo mafioso, non essendo sufficienti a tal fine l'esistenza di condotte meramente colpose.
pag. 9/14 Invece, i criteri di valutazione da applicare alla fattispecie, nei termini chiaramente indicati nell'ordinanza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, porta a conclusioni diverse.
8.1. In primo luogo, sul piano delle condotte materiali, che si traducono nella partecipazione a numerosi procedimenti amministrativi, non può essere posto in discussione che sia nella sua veste di sindaco, che e CP_2 Parte_2 CP_1 nella loro qualità di assessori, e quindi componenti della GI comunale, hanno direttamente concorso alla adozione delle delibere in base alle quali sono stati erogati, in modo sistematico, ad affiliati del sodalizio mafioso e relativi parenti/affini, numerosissimi benefici economici pubblici, in violazione di ogni principio di imparzialità e di trasparenza. Si è in presenza di condotte, a dir poco, arbitrarie, inefficienti e opache, che hanno determinato una cattiva gestione della cosa pubblica, non soltanto perché condizionata da interessi clientelari e strategie elettorali (l'assessore , come evidenziato nella Relazione del Controparte_3
Prefetto, è risultato il consigliere con il maggior numero di preferenze), ma perché ha determinato un uso distorto dell'attività amministrativa – peraltro, proprio quella di maggiore prossimità ai cittadini più svantaggiati, quale è
l'ambito dei servizi sociali – quasi totalmente asservita alle pretese, e pressioni indebite, dell'associazione di stampo mafioso. Il pieno coinvolgimento dei componenti della GI si evince per tabulas dalla documentazione esaminata dalla Commissione prefettizia (delibere) ed emerge in maniera incontrovertibile dalle dichiarazioni dell'assistente sociale rese in Pt_3 sede di ascolto dinanzi alla Commissione: “dal 2000 al 2013 non sono stata mai coinvolta nella valutazione tecnica delle istanze presentate [relative ai sussidi comunali, ndr] la concessione avveniva con deliberazione di GI Comunale, che era definita dal responsabile dei servizi sociali e dalla parte politica (…) L'entità dell'importo da erogare ai singoli richiedenti veniva stabilita dalla parte politica e solo in alcuni casi condivisa dalla sottoscritta in presenza di riscontri giustificativi oggettivi (bollette, fatture mediche e simili)” “Sono stati assegnati più sussidi economici allo stesso soggetto nel corso del medesimo anno in alcuni periodi con regolarità mensile e non si è tenuto conto di altre utilità concesse al medesimo beneficiario, non avendo uno strumento giuridico idoneo e sempre su indicazione della parte politica. Con l'adozione del nuovo regolamento è stata modificata la forma ma non la sostanza in ordine alla mancanza di criteri oggettivi e predeterminati…”. Emerge oggettivamente, da parte dell'organo politico della amministrazione una condotta connotata da un uso arbitrario e scorretto delle risorse pubbliche, che per legge sono destinate ai cittadini svantaggiati e pag. 10/14 consistenti in prestazioni tese ad attuare il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale.
8.2. In secondo luogo – sul piano dell'elemento soggettivo - non può essere messo in dubbio che i predetti amministratori, quanto meno per negligenza o superficialità, non siano riusciti a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni della organizzazione criminale operante nel territorio, spesso veicolate attraverso la condotta, avvertita come minacciosa, posta in essere dall'assessore
. CP_3
Con riguardo al sindaco , risulta significativa la circostanza richiamata CP_2 nella relazione del Prefetto (pag.42), dove si fa riferimento ad un'intercettazione in cui l'assistente sociale , la stessa pressata da , riferisce al Sindaco Pt_3 CP_3 di voler parlare solo con lui poiché ha paura di , ma " ha risposto CP_3 CP_2 all'Assistente Sociale di conservare la propria fiducia nel ”. Emerge da CP_3 parte del vertice dell'Ente un atteggiamento, se non di connivenza, quanto meno di inerzia, con sostanziale abdicazione alla funzione di controllo e di tutela dell'apparato amministrativo da pressioni indebite.
Per il emergono elementi di sicura responsabilità, non solo quale Parte_2 componente della GI comunale, che deliberava le erogazioni di cui sopra, ma anche dal fatto di aver rivestito la veste di assessore alle politiche sociali, al quale fa capo il settore servizi sociali e contributi assistenziali. In tale ruolo egli, avendo il compito specifico di coordinare e pianificare gli interventi a sostegno delle persone in difficoltà, avrebbe potuto e dovuto rilevare agevolmente le vistose anomalie del sistema di erogazione dei contributi e sussidi da parte dell'Ente, divenuto nei fatti strumento a favore della locale cosca mafiosa.
Per la non viene in evidenza la sola circostanza di provenire da una CP_1 famiglia di pregiudicati, padre e fratello (v. Relazione prefettizia, pag. 13), ma il fatto che la stessa, in quanto assessore alle attività produttive, era componente della GI comunale, che deliberava le erogazioni di cui sopra. Inoltre, il settore attività produttive, cui era preposta la convenuta, si avvaleva per i controlli dell'agente della polizia municipale imputato di associazione a Persona_14 delinquere di stampo mafioso. Con riferimento al settore anzidetto assume particolare pregnanza la circostanza sopra evidenziata dell'affidamento in gestione del chiosco bar della Villa comunale (intitolata a Falcone e Borsellino) proprio a
, principale esponente della cosca mafiosa operante nel territorio di Persona_1
Sogliano. Forse l'assessore poteva non conoscere che il vigile CP_1 Per_14 era colluso con il clan (informando i sodali in merito alle indagini a loro Per_1 carico), ma certamente non poteva ignorare che il chiosco anzidetto (attività
pag. 11/14 commerciale collocata su proprietà comunale e gestita da privati in regime di concessione) era di fatto gestito, alla luce del sole, dal clan In un piccolo Per_1 centro come Sogliano Cavour, che conta circa 4.000 abitanti (Relazione cit. pag.
2), un fatto del genere può assolutamente considerarsi notorio, di modo che un pubblico amministratore – addirittura con la carica di assessore alle attività produttive – era certamente al corrente che un esercizio pubblico su suolo comunale veniva gestito da un pregiudicato, esponente di una potente consorteria mafiosa. Non essere intervenuta o comunque ave omesso qualsiasi controllo, integra senza dubbio l'elemento soggettivo descritto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata.
In definitiva, le descritte condotte risultano senza dubbio rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità, dal momento – come statuito dalla Supreme Corte
- non è necessario un comportamento intenzionale ma meramente colposo. Si è sopra evidenziato come la Corte di Cassazione abbia delineato l'orizzonte teleologico e l'ambito applicativo dell'art. 143 co.11, annullando il provvedimento reso dalla Corte territoriale in sede di reclamo. Nel caso in esame – come risulta ampiamente comprovato dagli elementi fattuali sopra esposti - è emersa in modo indiscutibile una condotta di inerzia e di omessa vigilanza, che inerisce alle cariche ricoperte dai convenuti (sindaco e assessori), sulla gestione dei sussidi erogati dal e di altri benefici, dalla quale è scaturita un'oggettiva CP_5 situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibile un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. Come evidenziato dalla S.C., l'accertamento del venir meno, anche solo colposo, da parte dell'amministratore locale agli obblighi di vigilanza riconnessi alla sua carica è di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, del d.IgS. n. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art.2, comma 30, della legge n. 94/2009, proprio perché la finalità perseguita dalla norma è quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass.n.2749/2021). In conformità ai principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione,
l'interdittiva ex art.143 cit. va applicata anche a , Controparte_1 Parte_2
e .
[...] CP_2
pag. 12/14 Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene il Collegio che le stesse possano essere compensate. Già il Tribunale, che pure aveva accolto la domanda del nei confronti di , rigettandola nei confronti degli Parte_1 Controparte_3 altri, aveva ritenuto di compensare integralmente nei confronti di tutti le spese del grado, sottolineando “l'innegabile complessità e controvertibilità delle questioni trattate e la peculiare natura del procedimento”. Tale statuizione non aveva formato oggetto di reclamo da parte del e la Corte di Appello l'aveva Parte_1 reiterata, nonostante il rigetto dell'impugnazione proposta dal , e il capo Parte_1 relativo alla compensazione delle spese non è stato impugnato con il ricorso per cassazione. Va inoltre rilevato che nel giudizio di legittimità, introdotto dall'Amministrazione ha resistito con controricorso il solo , il quale però è CP_2 rimasto contumace nel presente giudizio di rinvio. Ne consegue, che la natura del procedimento, la complessità delle questioni trattate e la posizione in concreto assunta dai convenuti possono ritenersi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese anche per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio. Va disposto che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Lecce – prima sezione civile in sede di gravame avverso il decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 11.6.2000, così provvede:
a) accoglie il reclamo proposto dal e per l'effetto Parte_1 dichiara l'incandidabilità di , e alle CP_2 Parte_2 Controparte_1 elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nella
Regione Puglia, limitatamente al primo turno successivo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour, disposto con decreto del Presidente della
Repubblica in data 29.6.2018; b) conferma nel resto il decreto reclamato;
c) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
pag. 13/14 Così deciso in Lecce in data 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
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