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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 99/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROSSI TOMMASO
PARTE ATTRICE
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Fabio Zuffi e Luca Manservigi;
PARTE CONVENUTA
(codice fiscale e numero di iscrizione al Controparte_2
Registro Imprese di Treviso , partiva iva ,) rappresentato e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. FERRONI FRANCESCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione (doc. 001) datato 13/01/2023 e notificato a mezzo PEC (doc.
001a), il Sig. (c.f. a mezzo dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Tommaso Rossi, ha convenuto in giudizio per l'udienza del giorno 03/05/23 avanti l'intestato Tribunale di Rovigo il Geom. ed il Controparte_1 [...]
lamentando aver subito danni su una parte di terreno agricolo Controparte_3 confinante con il terreno di proprietà di , a suo dire in Parte_2
conseguenza di lavori di ampliamento da questa appaltati alla soc. il Controparte_3
tutto in virtù delle risultanze di cui al procedimento n.19/2021 Tribunale Rovigo per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc. Con l'atto di citazione in questione l'attore ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito:
1. Per la ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
p.iva e il geom. risultano Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_1
responsabili dei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attore , Parte_1
come meglio descritti in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 2043 c.c. e che i danni per il ripristino del terreno ammontano a € 20.000,00 e per quelli per mancato raccolto ad € 324,00 - e per l'effetto, condannare il e , in via Controparte_5 Controparte_1 solidale tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.324,00, oltre interessi e rivalutazione al saldo effettivo o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 19/2021 RG Tribunale di Rovigo.
// Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Con atto datato 27/01/2023 (doc. 007) lo stesso attore ha dichiarato quindi ai sensi dell'art. 306 cpc di rinunciare agli atti del giudizio nei soli confronti del
[...]
chiedendo l'estromissione dal giudizio del predetto Fallimento e la Controparte_3
prosecuzione nei confronti del solo . Controparte_1
Si è costituito in giudizio il convenuto Geom. , chiedendo “In via Controparte_1
pregiudiziale e/o preliminare, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la mancanza di una condizione di procedibilità del presente giudizio per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o mediazione e, per l'effetto, la improseguibilità del presente giudizio, con ogni correlativa statuizione in merito. In ulteriore via preliminare e pregiudiziale, voglia disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., la citazione del terzo , in persona del Controparte_6
legale rasentante pro-tempore. In via preliminare di rito, accertare che il Geom.
pag. 2/5 non ha partecipato quale litisconsorte al procedimento per Controparte_1
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc RG 19/2021 Tribunale Rovigo e, per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità, nei suoi confronti, di detto procedimento e dell'elaborato peritale depositato dal nominato CTU, per tutte le ragioni esposte al suesteso paragrafo a) e la conseguente inammissibilità della richiesta di acquisizione al presente giudizio del fascicolo processuale rubricato al n.19/2021 Tribunale di Rovigo.
Nel merito, in via principale, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte proposte dall'attore nei confronti del convenuto Geom. , Controparte_1
nonchè qualsivoglia richiesta risarcitoria e/o di pagamento formulata nei confronti del medesimo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una seppur minima responsabilità del Geom. , quale Direttore dei Lavori, Controparte_1
accertare e dichiarare il relativo grado di responsabilità al medesimo concretamente ascrivibile e, quindi, la specifica quota di responsabilità, nel grado ritenuto in corso di causa, e, accertato e dichiarato che il predetto professionista è assicurato per la responsabilità civile professionale con condannare Controparte_6
conseguentemente la precitata Compagnia Assicurativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare, garantire e tenere indenne il Geom. CP_1 da ogni pretesa risarcitoria vantata dal Sig. per il titolo dedotto in giudizio”. Pt_1
Inoltre, si è costituita in giudizio chiedendo “Voglia l'Ill.mo Controparte_7
Tribunale adito contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014; in via principale: respingere le domande tutte avanzate nei confronti del Geom. , per l'effetto, dichiarare che Controparte_1 Controparte_7
non è tenuta a manlevare il proprio assicurato;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del Geom. , accertare e Controparte_1
dichiarare che è tenuta a manlevare il proprio assicurato entro e Controparte_7 non oltre il massimale pari a € 1.000.000,00, con applicazione della franchigia di €
500.00 e limitatamente alla quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
pag. 3/5 Con ordinanza del 1.02.2023 il Giudice ha dichiarato la parziale estinzione del procedimento, nella parte in cui il medesimo è stato promosso da nei Parte_1
confronti di in persona del Curatore. Controparte_8
La causa è stata quindi istruita con assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., produzione di documenti e disposizione di una CTU tecnica.
Nel corso delle operazioni peritali, le parti hanno raggiunto un accordo e il CTU ha dato atto della conciliazione tra le parti.
All'udienza dell'11.06.2025, le parti hanno discusso la causa mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies, 3 co.
c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento, in corso di causa, di un accordo tra le parti dinanzi al CTU.
In particolare, l'accordo intervenuto nel giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007).
Come noto, la cessazione della materia del contendere può ritenersi sussistente nell'ipotesi di un fatto nuovo che sia successivo alla proposizione della domanda, che pag. 4/5 determini l'integrale eliminazione della materia in lite, e nell'ipotesi in cui vi sia accordo delle parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Cass. 22446/2016; Cass. 11813/2016).
Quindi, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto.
Nel caso di specie, quindi, sussistono i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti stesse nelle loro conclusioni.
Le spese processuali dovranno essere regolate sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti dinanzi al CTU, non necessitandosi, quindi di alcuna pronuncia giudiziale sulle stesse.
Nulla in punto di compensi del CTU, considerato che lo stesso CTU ha dichiarato nella nota del 19.05.2025, di aver già ricevuto il pagamento dei compensi allo stesso dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa od assorbita:
1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 Nulla sulle spese di lite, stante l'accordo già raggiunto sulle stesse dalle parti dinanzi al CTU.
Rovigo, 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROSSI TOMMASO
PARTE ATTRICE
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Fabio Zuffi e Luca Manservigi;
PARTE CONVENUTA
(codice fiscale e numero di iscrizione al Controparte_2
Registro Imprese di Treviso , partiva iva ,) rappresentato e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. FERRONI FRANCESCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione (doc. 001) datato 13/01/2023 e notificato a mezzo PEC (doc.
001a), il Sig. (c.f. a mezzo dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Tommaso Rossi, ha convenuto in giudizio per l'udienza del giorno 03/05/23 avanti l'intestato Tribunale di Rovigo il Geom. ed il Controparte_1 [...]
lamentando aver subito danni su una parte di terreno agricolo Controparte_3 confinante con il terreno di proprietà di , a suo dire in Parte_2
conseguenza di lavori di ampliamento da questa appaltati alla soc. il Controparte_3
tutto in virtù delle risultanze di cui al procedimento n.19/2021 Tribunale Rovigo per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc. Con l'atto di citazione in questione l'attore ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito:
1. Per la ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
p.iva e il geom. risultano Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_1
responsabili dei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attore , Parte_1
come meglio descritti in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 2043 c.c. e che i danni per il ripristino del terreno ammontano a € 20.000,00 e per quelli per mancato raccolto ad € 324,00 - e per l'effetto, condannare il e , in via Controparte_5 Controparte_1 solidale tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.324,00, oltre interessi e rivalutazione al saldo effettivo o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 19/2021 RG Tribunale di Rovigo.
// Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Con atto datato 27/01/2023 (doc. 007) lo stesso attore ha dichiarato quindi ai sensi dell'art. 306 cpc di rinunciare agli atti del giudizio nei soli confronti del
[...]
chiedendo l'estromissione dal giudizio del predetto Fallimento e la Controparte_3
prosecuzione nei confronti del solo . Controparte_1
Si è costituito in giudizio il convenuto Geom. , chiedendo “In via Controparte_1
pregiudiziale e/o preliminare, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la mancanza di una condizione di procedibilità del presente giudizio per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o mediazione e, per l'effetto, la improseguibilità del presente giudizio, con ogni correlativa statuizione in merito. In ulteriore via preliminare e pregiudiziale, voglia disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., la citazione del terzo , in persona del Controparte_6
legale rasentante pro-tempore. In via preliminare di rito, accertare che il Geom.
pag. 2/5 non ha partecipato quale litisconsorte al procedimento per Controparte_1
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc RG 19/2021 Tribunale Rovigo e, per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità, nei suoi confronti, di detto procedimento e dell'elaborato peritale depositato dal nominato CTU, per tutte le ragioni esposte al suesteso paragrafo a) e la conseguente inammissibilità della richiesta di acquisizione al presente giudizio del fascicolo processuale rubricato al n.19/2021 Tribunale di Rovigo.
Nel merito, in via principale, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte proposte dall'attore nei confronti del convenuto Geom. , Controparte_1
nonchè qualsivoglia richiesta risarcitoria e/o di pagamento formulata nei confronti del medesimo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una seppur minima responsabilità del Geom. , quale Direttore dei Lavori, Controparte_1
accertare e dichiarare il relativo grado di responsabilità al medesimo concretamente ascrivibile e, quindi, la specifica quota di responsabilità, nel grado ritenuto in corso di causa, e, accertato e dichiarato che il predetto professionista è assicurato per la responsabilità civile professionale con condannare Controparte_6
conseguentemente la precitata Compagnia Assicurativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare, garantire e tenere indenne il Geom. CP_1 da ogni pretesa risarcitoria vantata dal Sig. per il titolo dedotto in giudizio”. Pt_1
Inoltre, si è costituita in giudizio chiedendo “Voglia l'Ill.mo Controparte_7
Tribunale adito contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014; in via principale: respingere le domande tutte avanzate nei confronti del Geom. , per l'effetto, dichiarare che Controparte_1 Controparte_7
non è tenuta a manlevare il proprio assicurato;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del Geom. , accertare e Controparte_1
dichiarare che è tenuta a manlevare il proprio assicurato entro e Controparte_7 non oltre il massimale pari a € 1.000.000,00, con applicazione della franchigia di €
500.00 e limitatamente alla quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
pag. 3/5 Con ordinanza del 1.02.2023 il Giudice ha dichiarato la parziale estinzione del procedimento, nella parte in cui il medesimo è stato promosso da nei Parte_1
confronti di in persona del Curatore. Controparte_8
La causa è stata quindi istruita con assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., produzione di documenti e disposizione di una CTU tecnica.
Nel corso delle operazioni peritali, le parti hanno raggiunto un accordo e il CTU ha dato atto della conciliazione tra le parti.
All'udienza dell'11.06.2025, le parti hanno discusso la causa mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies, 3 co.
c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento, in corso di causa, di un accordo tra le parti dinanzi al CTU.
In particolare, l'accordo intervenuto nel giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007).
Come noto, la cessazione della materia del contendere può ritenersi sussistente nell'ipotesi di un fatto nuovo che sia successivo alla proposizione della domanda, che pag. 4/5 determini l'integrale eliminazione della materia in lite, e nell'ipotesi in cui vi sia accordo delle parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Cass. 22446/2016; Cass. 11813/2016).
Quindi, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto.
Nel caso di specie, quindi, sussistono i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti stesse nelle loro conclusioni.
Le spese processuali dovranno essere regolate sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti dinanzi al CTU, non necessitandosi, quindi di alcuna pronuncia giudiziale sulle stesse.
Nulla in punto di compensi del CTU, considerato che lo stesso CTU ha dichiarato nella nota del 19.05.2025, di aver già ricevuto il pagamento dei compensi allo stesso dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa od assorbita:
1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 Nulla sulle spese di lite, stante l'accordo già raggiunto sulle stesse dalle parti dinanzi al CTU.
Rovigo, 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 5/5