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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12183/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Monia Marchiani che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2024 ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1
per ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'1.8.1992 in Firenze con . A fondamento della domanda la Controparte_1
ricorrente ha dedotto che i coniugi, in assenza di figli, si erano consensualmente separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Firenze il 25.10.2001, e da allora non si erano più riconciliati.
All'udienza del 16.4.2025, in contumacia del resistente, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 3.10.2001, mentre il decreto di omologa è datato 24-25.10.01- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (28.10.2024) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre ventitré anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1.8.1992 in Firenze da
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Firenze il 25/10/1963, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, al n.
674, parte 2, serie A, anno 1992;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12183/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Monia Marchiani che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2024 ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1
per ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'1.8.1992 in Firenze con . A fondamento della domanda la Controparte_1
ricorrente ha dedotto che i coniugi, in assenza di figli, si erano consensualmente separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Firenze il 25.10.2001, e da allora non si erano più riconciliati.
All'udienza del 16.4.2025, in contumacia del resistente, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 3.10.2001, mentre il decreto di omologa è datato 24-25.10.01- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (28.10.2024) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre ventitré anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1.8.1992 in Firenze da
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Firenze il 25/10/1963, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, al n.
674, parte 2, serie A, anno 1992;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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