TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5511/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Chiara Mantovanelli e Carola Zonin presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avvocati Chiara Mantovanelli e Carola Zonin presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI), in data 11 settembre 2004
(anno 2004 atto n. 45 reg. - parte 1)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita a Rozzano, in via Trento 5, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno, è già stata posta in vendita dai coniugi ma, in attesa della conclusione della vendita,
Per_ viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con il figlio , Parte_1
maggiorenne economicamente autosufficiente;
2) fino alla sottoscrizione dell'atto di vendita, le spese condominiali ordinarie relative alla suddetta casa familiare resteranno tutte a carico della signora mentre le eventuali spese condominiali Pt_1
straordinarie saranno corrisposte da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno: a tal proposito, il signor si impegna a versare sull'IBAN [...]CC0012409646, Pt_2
corrispondente al c.c. intestato alla signora entro 15 giorni dalla presentazione da parte Pt_1 della stessa signora della richiesta di pagamento proveniente dal condominio, l'importo Pt_1
relativo alla quota di spesa straordinaria di sua competenza;
3) a seguito della vendita dell'immobile, il ricavato, una volta detratte tutte le spese sostenute per la suddetta vendita, che saranno rimborsate a chi le avrà materialmente sostenute, sarà suddiviso tra i signori e in parti uguali;
Pt_1 Pt_2
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4) il signor inoltre, si impegna a fornire mensilmente alla signora la provvista per Pt_2 Pt_1 estinguere il debito di residui € 558,88, nei confronti di per omessi pagamenti Controparte_1
del servizio mensa, oggetto del pignoramento presso terzi avente R.G.E. n. 8775/2024: a tal proposito la signora che risulta debitrice pignorata nel suindicato pignoramento, si è accordata con Pt_1
la creditrice per il rientro del debito tramite la corresponsione di rate mensili, sino al 31 maggio
2025; il debito di cui sopra, in ogni caso, resterà interamente accollato al signor il quale Pt_2
manleva sin da ora la signora da ogni e qualsiasi pretesa della creditrice o di terzi Pt_1
relativamente al suindicato debito;
5) il signor si impegna, infine, a fornire alla signora la provvista per saldare Pt_2 Pt_1 eventuali debiti personali del signor ancorché formalmente riconducibili alla signora Pt_2
e, pertanto, alla stessa notificati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni per Pt_1 infrazioni al codice della strada effettuate con un'autovettura precedentemente intestata alla signora
la quale non ha la patente di guida;
Pt_1
6) il signor si impegna a spostare la residenza dall'abitazione familiare entro 30 giorni Pt_2 dall'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Rozzano (MI), il giorno 11 settembre 2004;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Chiara Mantovanelli e Carola Zonin presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avvocati Chiara Mantovanelli e Carola Zonin presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI), in data 11 settembre 2004
(anno 2004 atto n. 45 reg. - parte 1)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita a Rozzano, in via Trento 5, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno, è già stata posta in vendita dai coniugi ma, in attesa della conclusione della vendita,
Per_ viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con il figlio , Parte_1
maggiorenne economicamente autosufficiente;
2) fino alla sottoscrizione dell'atto di vendita, le spese condominiali ordinarie relative alla suddetta casa familiare resteranno tutte a carico della signora mentre le eventuali spese condominiali Pt_1
straordinarie saranno corrisposte da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno: a tal proposito, il signor si impegna a versare sull'IBAN [...]CC0012409646, Pt_2
corrispondente al c.c. intestato alla signora entro 15 giorni dalla presentazione da parte Pt_1 della stessa signora della richiesta di pagamento proveniente dal condominio, l'importo Pt_1
relativo alla quota di spesa straordinaria di sua competenza;
3) a seguito della vendita dell'immobile, il ricavato, una volta detratte tutte le spese sostenute per la suddetta vendita, che saranno rimborsate a chi le avrà materialmente sostenute, sarà suddiviso tra i signori e in parti uguali;
Pt_1 Pt_2
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4) il signor inoltre, si impegna a fornire mensilmente alla signora la provvista per Pt_2 Pt_1 estinguere il debito di residui € 558,88, nei confronti di per omessi pagamenti Controparte_1
del servizio mensa, oggetto del pignoramento presso terzi avente R.G.E. n. 8775/2024: a tal proposito la signora che risulta debitrice pignorata nel suindicato pignoramento, si è accordata con Pt_1
la creditrice per il rientro del debito tramite la corresponsione di rate mensili, sino al 31 maggio
2025; il debito di cui sopra, in ogni caso, resterà interamente accollato al signor il quale Pt_2
manleva sin da ora la signora da ogni e qualsiasi pretesa della creditrice o di terzi Pt_1
relativamente al suindicato debito;
5) il signor si impegna, infine, a fornire alla signora la provvista per saldare Pt_2 Pt_1 eventuali debiti personali del signor ancorché formalmente riconducibili alla signora Pt_2
e, pertanto, alla stessa notificati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni per Pt_1 infrazioni al codice della strada effettuate con un'autovettura precedentemente intestata alla signora
la quale non ha la patente di guida;
Pt_1
6) il signor si impegna a spostare la residenza dall'abitazione familiare entro 30 giorni Pt_2 dall'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Rozzano (MI), il giorno 11 settembre 2004;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG