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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8832 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 11530/2025 R.G. alla quale è stata riunita quella n. 17533/2024 R.G. di cui alla precedente fase di ATP
premesso che con decreto del 21.10.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 25.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Gennaro Orlando, Ileana Tammaro e Paola Tammaro
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.5.2025 (al quale veniva assegnato il n. 17533/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, la ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità civile, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 sulla base delle domande amministrative del 28.12.2023. Lamentava che la competente commissione aveva negato la sussistenza dei suindicati requisiti sanitari.
CP_ Si costituiva in giudizio l concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione, ritenendo che la ricorrente Persona_1 non è in possesso dei requisiti sanitari oggetto di domanda.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato 9.5.2025 (al quale è stato assegnato il n. 11530/2025 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pensione di inabilità civile, nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, dalla domanda amministrativa, vinte le spese di lite, con attribuzione.
1 CP_ Si è costituito in giudizio l concludendo per il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è infondato.
L'opposizione è sostanzialmente incentrata sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la ricorrente è affetta alla luce della documentazione depositata in atti.
In particolare l'ausiliare del giudice:
1. non avrebbe correttamente valutato la “patologia psichica”, nonché quelle dell'“apparato respiratorio” e dell'“apparato osteoarticolare” (in particolare la scoliosi);
2. avrebbe omesso di tenere conto della calcolosi multipla della colecisti e della presenza di valori alti del marckers tumorali;
3. avrebbe trascurato il distacco di corpo vitreo in uno alla retinopatia ipertensiva;
4. avrebbe mostrato una “evidente mancanza di serenità … nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente”.
Orbene, quanto alle doglianze di cui ai suindicati numeri 1) e 2), si osserva che in merito alle stesse, già oggetto delle osservazioni inviate al ctu in relazione alla bozza, quest'ultimo ha rappresentato:
• in merito alla patologia psichiatrica che l'avvocato vorrebbe fosse valutata diversamente: la perizianda non è affetta dalla patologia più grave di quella indicata, non sono lamentati sintomi, non è praticata alcuna terapia, la documentazione che dovrebbe provarne la sussistenza è datata e non è quindi attuato il criterio della continuità
• in merito alla patologia respiratoria che l'avvocato vorrebbe fosse valutata diversamente: la clinica del tutto negativa e soprattutto gli esami del 12/06/24 (Esame spirometrico: restrizione lieve … Diagnosi: bronchite cronica semplice) e del 26/11/24 (SpO2 97% in aa, MV su tutto l'ambito polmonare, assenza di rumori aggiunti) impongono la valutazione di cui alla bozza
• in merito alla scoliosi che l'avvocato vorrebbe fosse valutata diversamente: quella che ne deriva è una menomazione talmente minima che non potrebbe essere valutata separatamente dal quadro più complesso delle invece più rilevanti complicanze artrosiche
• calcolosi, allergia e alterazione di markers ematici (che a giudizio del legale sarebbero addirittura causa di una neoplasia in atto, salvo non documentare poi tale neoplasia) non sono causa di alcuna menomazione documentata o rilevabile clinicamente, come dovrebbe essere evidente già ad una attenta lettura della bozza
Al riguardo si rileva che l'ausiliare del giudice di fatto si è discostato dalle risultanze di parte della documentazione sanitaria in atti in quanto non ha ritenuto di condividerla alla luce di quanto dallo stesso accertato in sede di visita medico legale.
Trattasi di approccio corretto e condivisibile visto che: l'esame clinico del ctu non può che prevalere su qualsiasi altra certificazione;
il ctu risulta aver valutato gli effetti delle patologie sulla capacità lavorativa e sull'autonomia della ricorrente.
Prive di pregio, inoltre, sono le doglianze di cui ai suindicati nn. 3) e 4).
2 Ed invero, quanto a quella relativa al dedotto “distacco di corpo vitreo in uno alla retinopatia ipertensiva” l'istante richiama un certificato del 4.10.2023.
Quest'ultimo fa effettivamente riferimento ad una a retinopatia ipertensiva di I grado, dunque ad una retinopatia in fase iniziale, ma non sono state allegate specifiche conseguenze sulla capacità lavorativa e sull'autonomia della ricorrente.
Quanto al distacco di corpo vitreo, esso è menzionato in un certificato oculistico del 04/10/2024, certificato che, però, non è stato acquisito agli atti (cfr. verbale di udienza del 14.1.2025) visto che, oltre a non essere completo (sembra mancare una pagina) è privo di sottoscrizione e, dunque, privo di alcun valore probatorio.
In merito, infine, alla lamentata “evidente mancanza di serenità” del Ctu “nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente”, è utile riportare il passo della relazione di consulenza a cui l'istante fa riferimento: Sono pervenute osservazioni mediche redatte dall'avvocato costituito per la parte ricorrente che prescindono non solo dalla conoscenza della scienza medica e medico- legale ma anche dal caso clinico discusso;
sono qui discussi i vari argomenti pretestuosamente contestati:
… Si vuole concludere con la seguente riflessione. Un utile scambio di osservazioni su un caso clinico e, di più ,su una questione importante come lo stato menomativo di un periziando che chiede una valutazione imparziale ha come presupposto fondamentale che le parti conoscano l'argomento trattato, non solo cosa siano le patologie sofferte e quali segni e sintomi possano provocare, ma anche il reale stato di salute del periziando stesso – valutabile clinicamente e grazie all'ausilio di eventuali indagini strumentali – e come le stesse patologie si traducano in più o meno rilevanti menomazioni di un apparato o di una funzione. Un chiarimento, lo scambio di note o una integrazione peritale non può ridursi ad una lezione di medicina, per cui non vi è qui né opportunità né luogo, ovvero ad una vessatoria distorsione della scienza medica ai meri fini economici.
Orbene, ritiene il Tribunale che dalle suindicate dichiarazioni del ctu non si evincono elementi da cui poter desumere la sussistenza di un condizionamento dello stesso nella risposta a quesiti postigli. Di qui, l'irrilevanza delle stesse ai fini della decisione.
A quanto fin qui esposto, deve aggiungersi:
- che la valutazione del c.t.u. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e al tipo di accertamento richiesto, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate;
- che essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, va pienamente condivisa.
Per quanto fin qui esposto, deve concludersi che nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda, pertanto, la stessa deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
3 Quanto alle spese del giudizio, si rileva che l'istante ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell
Si comunichi.
In Napoli, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 11530/2025 R.G. alla quale è stata riunita quella n. 17533/2024 R.G. di cui alla precedente fase di ATP
premesso che con decreto del 21.10.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 25.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Gennaro Orlando, Ileana Tammaro e Paola Tammaro
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.5.2025 (al quale veniva assegnato il n. 17533/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, la ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità civile, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 sulla base delle domande amministrative del 28.12.2023. Lamentava che la competente commissione aveva negato la sussistenza dei suindicati requisiti sanitari.
CP_ Si costituiva in giudizio l concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione, ritenendo che la ricorrente Persona_1 non è in possesso dei requisiti sanitari oggetto di domanda.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato 9.5.2025 (al quale è stato assegnato il n. 11530/2025 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pensione di inabilità civile, nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, dalla domanda amministrativa, vinte le spese di lite, con attribuzione.
1 CP_ Si è costituito in giudizio l concludendo per il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è infondato.
L'opposizione è sostanzialmente incentrata sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la ricorrente è affetta alla luce della documentazione depositata in atti.
In particolare l'ausiliare del giudice:
1. non avrebbe correttamente valutato la “patologia psichica”, nonché quelle dell'“apparato respiratorio” e dell'“apparato osteoarticolare” (in particolare la scoliosi);
2. avrebbe omesso di tenere conto della calcolosi multipla della colecisti e della presenza di valori alti del marckers tumorali;
3. avrebbe trascurato il distacco di corpo vitreo in uno alla retinopatia ipertensiva;
4. avrebbe mostrato una “evidente mancanza di serenità … nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente”.
Orbene, quanto alle doglianze di cui ai suindicati numeri 1) e 2), si osserva che in merito alle stesse, già oggetto delle osservazioni inviate al ctu in relazione alla bozza, quest'ultimo ha rappresentato:
• in merito alla patologia psichiatrica che l'avvocato vorrebbe fosse valutata diversamente: la perizianda non è affetta dalla patologia più grave di quella indicata, non sono lamentati sintomi, non è praticata alcuna terapia, la documentazione che dovrebbe provarne la sussistenza è datata e non è quindi attuato il criterio della continuità
• in merito alla patologia respiratoria che l'avvocato vorrebbe fosse valutata diversamente: la clinica del tutto negativa e soprattutto gli esami del 12/06/24 (Esame spirometrico: restrizione lieve … Diagnosi: bronchite cronica semplice) e del 26/11/24 (SpO2 97% in aa, MV su tutto l'ambito polmonare, assenza di rumori aggiunti) impongono la valutazione di cui alla bozza
• in merito alla scoliosi che l'avvocato vorrebbe fosse valutata diversamente: quella che ne deriva è una menomazione talmente minima che non potrebbe essere valutata separatamente dal quadro più complesso delle invece più rilevanti complicanze artrosiche
• calcolosi, allergia e alterazione di markers ematici (che a giudizio del legale sarebbero addirittura causa di una neoplasia in atto, salvo non documentare poi tale neoplasia) non sono causa di alcuna menomazione documentata o rilevabile clinicamente, come dovrebbe essere evidente già ad una attenta lettura della bozza
Al riguardo si rileva che l'ausiliare del giudice di fatto si è discostato dalle risultanze di parte della documentazione sanitaria in atti in quanto non ha ritenuto di condividerla alla luce di quanto dallo stesso accertato in sede di visita medico legale.
Trattasi di approccio corretto e condivisibile visto che: l'esame clinico del ctu non può che prevalere su qualsiasi altra certificazione;
il ctu risulta aver valutato gli effetti delle patologie sulla capacità lavorativa e sull'autonomia della ricorrente.
Prive di pregio, inoltre, sono le doglianze di cui ai suindicati nn. 3) e 4).
2 Ed invero, quanto a quella relativa al dedotto “distacco di corpo vitreo in uno alla retinopatia ipertensiva” l'istante richiama un certificato del 4.10.2023.
Quest'ultimo fa effettivamente riferimento ad una a retinopatia ipertensiva di I grado, dunque ad una retinopatia in fase iniziale, ma non sono state allegate specifiche conseguenze sulla capacità lavorativa e sull'autonomia della ricorrente.
Quanto al distacco di corpo vitreo, esso è menzionato in un certificato oculistico del 04/10/2024, certificato che, però, non è stato acquisito agli atti (cfr. verbale di udienza del 14.1.2025) visto che, oltre a non essere completo (sembra mancare una pagina) è privo di sottoscrizione e, dunque, privo di alcun valore probatorio.
In merito, infine, alla lamentata “evidente mancanza di serenità” del Ctu “nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente”, è utile riportare il passo della relazione di consulenza a cui l'istante fa riferimento: Sono pervenute osservazioni mediche redatte dall'avvocato costituito per la parte ricorrente che prescindono non solo dalla conoscenza della scienza medica e medico- legale ma anche dal caso clinico discusso;
sono qui discussi i vari argomenti pretestuosamente contestati:
… Si vuole concludere con la seguente riflessione. Un utile scambio di osservazioni su un caso clinico e, di più ,su una questione importante come lo stato menomativo di un periziando che chiede una valutazione imparziale ha come presupposto fondamentale che le parti conoscano l'argomento trattato, non solo cosa siano le patologie sofferte e quali segni e sintomi possano provocare, ma anche il reale stato di salute del periziando stesso – valutabile clinicamente e grazie all'ausilio di eventuali indagini strumentali – e come le stesse patologie si traducano in più o meno rilevanti menomazioni di un apparato o di una funzione. Un chiarimento, lo scambio di note o una integrazione peritale non può ridursi ad una lezione di medicina, per cui non vi è qui né opportunità né luogo, ovvero ad una vessatoria distorsione della scienza medica ai meri fini economici.
Orbene, ritiene il Tribunale che dalle suindicate dichiarazioni del ctu non si evincono elementi da cui poter desumere la sussistenza di un condizionamento dello stesso nella risposta a quesiti postigli. Di qui, l'irrilevanza delle stesse ai fini della decisione.
A quanto fin qui esposto, deve aggiungersi:
- che la valutazione del c.t.u. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e al tipo di accertamento richiesto, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate;
- che essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, va pienamente condivisa.
Per quanto fin qui esposto, deve concludersi che nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda, pertanto, la stessa deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
3 Quanto alle spese del giudizio, si rileva che l'istante ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell
Si comunichi.
In Napoli, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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