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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 18.9.2024, nella causa civile iscritta al n.1179/2017 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in Silvi (TE), elettivamente domiciliata in Parte_1 Pescara alla via Venezia n.4, presso e nello studio dell'avv. Carlo Masci che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione del 16.3.2017- Attrice
contro
in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1 con sede in Silvi, ivi elettivamente domiciliato alla via Falcone n.3 presso lo studio dell'avv.ta Giuseppina Di Giovanni che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 15.9.2017- Convenuto.
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.03.17 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio davanti questo Tribunale, il Controparte_2
in persona dell'amministratore “pro tempore”, al fine di sentire accogliere le
[...] seguenti richieste: - accertare i danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di copertura dell'immobile condominiale sito in via Colombo n.20 di Silvi Marina,
Pal. A, all'appartamento di proprietà della sig.ra , Controparte_2 Parte_1 nonché le cause di dette infiltrazioni;
- accertare e dichiarare la piena responsabilità del in ordine alla causazione dei danni verificatisi nell'appartamento di Controparte_1 proprietà della sig.ra - stabilire le modalità di intervento ed il relativo costo per Parte_1
l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e, conseguentemente, condannare il CP_1
a ripristinare la funzionalità della copertura del terrazzo condominiale al fine di
[...]
1 eliminare le infiltrazioni in argomento, secondo quanto stabilito nel computo metrico redatto dal CTU Ing. nella sua relazione del 30.09.2016;- condannare il Persona_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1
all'interno del suo appartamento a causa delle infiltrazioni d'acqua per un
[...] complessivo importo di €3.366,00, oltre IVA come per legge o in quello maggiore o minore che sarà determinato secondo giustizia;
- condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di causa, ivi comprese quelle dell'Accertamento Tecnico
Preventivo (R.G. 609/2016), nonché le spese della CTU dell'Ing. come Persona_1 liquidate dal Tribunale di Teramo”
Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando le Controparte_1 avverse deduzioni e chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti della medesima, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati nella propria memoria di costituzione e con vittoria di spese e competenze di giudizio. Alla prima udienza veniva concesso il triplo termine di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e , depositate le memorie, veniva espletato l'interrogatorio formale del convenuto e sentiti i testi ammessi di parte attrice e convenuta sui capitoli di prova ammessi. Veniva richiamato il CTU Ing. che Persona_1 aveva effettuato la perizia nel procedimento di ATP, affinché esaminasse nuovamente lo stato dei luoghi per integrare la perizia effettuata diversi anni prima, valutasse la persistenza dello stato di fatto lamentato dall'attrice, e determinasse le lavorazioni, i costi e i tempi necessari, sia per eliminare le cause degli inconvenienti lamentati ed accertati all'attualità, sia per ripristinare lo stato dei luoghi.
Depositata l'integrazione di perizia, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e eventuali repliche.
Il giudizio trae origine da una richiesta di ATP formulata dalla odierna attrice nei confronti del convenuto e finalizzata alla verifica delle cause che CP_1 hanno determinato l'insorgenza delle infiltrazioni nel proprio appartamento, all'accertamento degli interventi possibili ad eliminare la problematica lamentata e la determinazione dei relativi costi.
Nella consulenza redatta nel procedimento per ATP, nel 2016, il CTU ing ha così concluso: “ I vizi lamentati dalla SI.ra (infiltrazioni) con Persona_1 Parte_1 molta probabilità dipendono dallo stato del copertura in ragione delle sacche d'acqua rinvenute sotto la guaina che è stata posata in alcuni punti con giunti di sovrapposizione
2 troppo corti e risvoltati nel canale non nel giusto verso … e ancora : A parere del CTU, in base a quanto evidenziato nei paragrafi precedenti non appare oramai praticabile una intervento a recupero della coper-tura stessa, dato che quello realizzato nel 2005 non ha prodotto i risultati sperati è sarebbe necessario modificare la modalità di impermeabilizzazione del tetto..d infine: Stante le ma-nutenzioni fatte il CTU non può determinare con certezza se le macchia di umidità sul solaio vicino al camino, segno di una avvenuta infiltrazione, siano provenute dalla giunzione della guaina sulla canna fumaria o sia acqua infiltratasi sul cordoletto e poi sfogata in quella zona. Né è determinabile se chi ha eseguito i lavori della canna fumaria all'epoca non abbia sigillato bene i giunti provocando
l'infiltrazione. Non è possibile escludere una concausa ma quello che è rimarcabile è che i segni di infiltrazione all'interno dell'immobile della proprietà sono stati riscontrati Parte_1 anche in cucina e che all'interno della guaina sul canale di gronda in posizione prospicente
l'immobile dell'attrice si sono rinvenute due sacche di acqua.”.
In sostanza il CTU in sede di atp rileva che i vizi lamentati dalla derivano Parte_1 dalla impermeabilizzazione della terrazza di copertura, che detta copertura deve essere rifatta completamente con un costo di €.98.000,00 circa.
Il convenuto contestava le risultanze della ATP sulla ipotesi della CP_1 sussistenza di una concausa nei lamentati vizi, per la realizzazione della canna fumaria da parte della deducente in epoca risalente.
Nella fase di merito, il codominio continuava a contrastare la domanda attrice deducendo che: a) che nel 2005 erano state effettuate opere di impermeabilizzazione totale del lastrico solare affinché gli appartamenti sottostanti (tutti e non solo non lamentassero più problemi di infiltrazioni;
b) che solo Parte_1 nell'appartamento erano presenti le infiltrazioni;
c) che le infiltrazioni Parte_1 nell'appartamento erano dovute alla realizzazione di una canna fumaria non autorizzata dalle autorità comunali né comunicata dal condominio.
Già in sede di atp il CTU aveva rilevato come le opere contrattualizzate e quelle effettivamente realizzate nel 2005 erano differenti, lo stesso, infatti, a pag. 12 della consulenza resa in sede di ATP, nel 2016 così precisava: in luce è che, con molta probabilità, ci siano state delle variazioni in corso d'opera che hanno portato alle seguenti differenze rispetto al contratto: 1) Rimuovendo il telo di tessuto non tessuto e ghiaia, almeno in lacune porzioni, sembra non essere tutta guaina ardesiata;
2) La scossalina in rame che, stante le misure previste nel capitolato, dovrebbero essere posizionate sul bordo perimetrale non è stata posata;
3) Nelle zone di elevata singolarità geometrica, canale di gronda, elementi parallelepipedi, apparentemente, alcune giunzioni non sembrano
3 essere state effettuate rispettando la prescrizione dei 10 cm di sovrapposizione. Dal computo metrico sono assenti gli aeratori da tetto che sono necessario per favorire lo smaltimento del vapore acqueo dato che le membrane bituminose si comportano come delle barriere al vapore.>>.
E ancora: canale di gronda ed elementi in cemento. Per tali manufatti è stata effettuata una posa con troppi giunti e tali giunti non hanno la dovuta sovrapposizione. Per tale fatto, volendo essere obiettivi, stante la geometria non semplice, forse la tipologia di guaina scelta non è delle più idonee ma si sarebbe potuto utilizzare delle guaina in PVC o una flessibile in poliolefine con giunti termosaldati che ha un costo superiore ma che poteva essere utilizzata solo per il canale e per i cordoletti utilizzando una membrana bitume polimero per le altre porzioni di copertura.>>.
Tali valutazioni critiche venivano richiamate dal CTU in questa sede nell'ultimo elaborato del 2024.
La circostanza dunque che i lavori effettuati nel 2005 non sono stati risolutori del problema e che gli stessi sono stati fatti male e in difformità con quanto previsto in contratto risulta provata per tabulas e dal parere del CTU.
La presenza delle infiltrazioni anche in altri appartamenti risulta segnalata dal CTU
e dal CT Ing. . Si rileva nella CTU resa in questa sede di merito nel Persona_2
2024: nell'appartamento dell'attrice avvengono, in caso di precipitazioni, come quelle avvenute immediatamente a ridosso della data delle riprese termografiche infiltrazioni di acqua dal sovrastante lastrico solare. In particolare nella zona soggiorno vicino alla canna fumaria si rinvengono segni di distacco di intonaco e maggiormente in cucina dove porzioni di intonaco sono crollati a causa, con molta probabilità, dell'acqua che infiltrandosi ha corrono i ferri di carpenteria della struttura che ingrossandosi hanno provocato il distacco del copri ferro>>.
Altre zone di umidità sono state rilevate anche nell'appartamento nel vano Per_3 scala davanti l'ingresso dell'appartamento e sulle scale che salgono sul Parte_1 lastrico solare.
La circostanza della presenza di infiltrazioni anche negli altri appartamenti del 3° piano che si trovano al di sotto del lastrico solare emerge dalla prova testimoniale: sentita all'udienza del 25/10/2021: “mi ricordo di aver visto le Testimone_1 infiltrazioni presso l'appartamento della sig.ra nell'ingresso, adiacente al Parte_2 pianerottolo condominiale dove erano visibili altre infiltrazioni, nel soggiorno vi era una
4 piccola macchia, nella camera da letto con il bagno in camera e anche in quest'ultimo; ricordo di essermi recata presso l'appartamento della con l'architetto il Parte_2 Tes_2 quale era andato a verificare lo stato dei luoghi, chiamato dalla ciò avvenne Parte_2 attorno al 2015/2016, ma non lo ricordo di preciso perché è passato tanto tempo, la macchia su soffitto dell'ingresso l'ho notata perché, passando lì per caso, la porta era aperta e ho visto che vi erano delle macchie;
posso dire che vi sono state diverse occasioni negli anni in cui ho appurato dell'esistenza di macchie da infiltrazioni sul soffitto della casa della sig.ra
“ Parte_2
sentito all'udienza 26/05/2021: “le infiltrazioni sono sempre Testimone_3 state presenti;
io andavo ogni volta che c'erano forti piogge a verificare le costanti infiltrazioni ed anche il gocciolamento;
spesso mi recavo in loco con il custode Per_4
le infiltrazioni ricadevano sia nella proprietà di sia nelle aree
[...] Parte_1 condominiali adiacenti la proprietà quali il pianerottolo, sia nella proprietà della sig.ra
SA, la quale mi chiamava per mostrarmi le infiltrazioni che si Parte_3 manifestavano dopo la pioggia;
oltre che sul pianerottolo le infiltrazioni si sviluppavano anche nelle vicinanze del corpo ascensori;
le infiltrazioni causavano e causano tutt'ora, gocciolamento ed acqua con scollamento intonaco e sfarinamento delle vernici;
ovviamente le zone interessate alle infiltrazioni sono in cucina, nella sala e all'ingresso, questo per quanto riguarda l'appartamento di invece per quanto riguarda la proprietà Parte_1
ho avuto modo di vedere, negli anni del capitolo ovvero 2007/2008, Parte_4 zona ingresso, camera da letto, bagno e una piccola porzione della sala;
ho visto l'ultima volta l'appartamento un paio di anni fa e presentava dette infiltrazioni;
si provava Pt_3
a coprirle ma poi riaffioravano;
ex portiere dello stabile sentito all'udienza del 26/05/2021: “non Persona_4 tutti gli anni, ma la maggior parte delle volte ho riscontrato le infiltrazioni soprattutto da
una volta anche da su incarico dell'amministratrice, CP_3 Pt_3 CP_4 provvedevo a ripitturare dove riscontravo infiltrazioni, visto che era inverno e gli appartamenti non erano abitati;
….ho fatto i controlli parecchie volte ed ogni volta che riscontravo una macchia informavo l'amministratrice che mi diceva di risistemare;
non ricordo se ciò si è verificato anche in occasione dell'evento atmosferico del 2017”;
Dunque, la circostanza della presenza delle infiltrazioni dal lastrico solare su tutti gli appartamenti risulta ampiamente provata.
Parte convenuta deduceva che le infiltrazioni nell'appartamento della Parte_1 erano dovute anche all'intervento di posa in opera della canna fumaria con la quale l'attrice avrebbe perforato il solaio e così la guaina del lastrico solare.
5 Emergeva inoltre che in data 14.3.2008 con raccomandata datata 12/03/2002 (in atti come doc n. 23) il dott. precedente proprietario dell'immobile in Controparte_5 esame, comunicava al condominio e all'amministratore la persistenza di macchie e infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, in tale sede avvertiva, altresì, della intenzione di realizzare la canna fumaria. Non seguiva riscontro né opposizione/contestazione da parte del che in data 2/05/2008, (in atti CP_1 come doc. n.21) il dott. tornava a lamentare la sussistenza delle Parte_1 infiltrazioni avvisando nel contempo che le infiltrazioni avevano interessato anche altri punti della casa e delle parti comuni del palazzo tra i quali il pianerottolo.
Lamentava, altresì, il mancato riscontro da parte dell'amministratrice alla missiva precedente.
Risulta pertanto che, nel periodo sopra indicato, la canna fumaria non era stata ancora realizzata, ma le infiltrazioni erano presenti ed in modo ingente sia nell'appartamento che in altri appartamenti e nelle parti comuni del Parte_1 fabbricato (cfr in merito le dichiarazioni di . La teste Testimone_1 [...] sentita all'udienza del 25/10/2021: Sul capitolo 9 della memoria ex art. Tes_1
183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice: la canna fumaria è stata realizzata tra il 10 e lì'8 maggio 2008 e antecedentemente a questa realizzazione avevamo riscontrato le macchie sull'ingresso-soggiorno e sulla cucina, dandone notizia all'amministratrice a mezzo raccomandata;
posso dire che quando pioveva è capitato che vi fossero anche stillicidio dal soffitto;
attualmente la situazione è peggiorata notevolmente, perché i materiali messi in opera più passano gli anni più perdono di performance, le infiltrazioni sono tuttora esistenti, sono sempre più larghe e si verifica stillicidio in caso di piogge abbondanti.
Sul capitolo 14 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice: confermo la circostanza, intorno al maggio-giugno 2008, la ditta Di PA ha effettuato dei lavori
e quando ha “sbucato” il solaio, effettuando un foro per passare la tubazione della canna fumaria, mi aveva detto che la coibentazione era disfatta e non in grado di avere una tenuta termica;
sentito all'udienza del 26/05/2021: cap. 9: le infiltrazioni ci Testimone_3 sono sempre state, anche prima della realizzazione della canna fumaria del maggio 2008; le fotografie furono inviate all'amministratrice che continuavano ad insistere infiltrazioni sempre nel salone, ingresso e cucina;
le infiltrazioni ed il forte gocciolamento sono continuati anche dopo la canna fumaria;
cap. 10: le infiltrazioni sono sempre state presenti nell'anno
2006 e 2007; le zone sono sempre salone, cucina e ingresso e, in particolare, nella parte del salone che confina con il terrazzo;
queste ultime sono ben visibili anche dal cornicione
6 esterno e sono quelle che hanno determinato il distacco del cornicione nel luglio 2018; in questo caso le infiltrazioni le troviamo anche sulle pareti verticali in prossimità dei discendenti;
cap. 15: si, le fotografie sono state scattate durante i lavori tra maggio e giugno
2008, evidenziavano la costante presenza di infiltrazioni di acqua e presenza di acqua anche tra il solaio ed il pannello termico;
cap. 16: le fotografie sono state scattate tutte quante nell'appartamento della dal 2005 ad oggi e molte sono state scattate da me o, Parte_1 comunque, in mia presenza;
in occasione di ogni pioggia mi recavo e mi reco in loco a verificare la condizione delle infiltrazioni ed il peggiorare delle stesse;
Per
sentito all'udienza del 26/05/2021: cap. 9: è vera la circostanza;
le Persona_4 infiltrazioni c'erano anche intorno ai portoni di ingresso degli appartamenti;
io provvedevo sempre a riverniciare e poi ad un certo punto non me lo hanno più fatto fare;
cap. 10: io raccoglievo le lamentele che giravo all'amministratrice e lei mandava l'asfaltista per far ei rattoppi sulla guaina;
cap. 14: non ero presente alla circostanza;
però posso però dire che l'isolante sotto la guaina è quello di cinquant'anni fa, che non è stato rimosso ma solo coperto;
sentito all'udienza 31.01.2023: Sul capitolo 14: “confermo la Testimone_4 circostanza, quando ho bucato il solaio, ho visto che tra la guaina e il solaio c'era acqua;
i pannelli di roccia erano completamente bagnati;
da sopra ciò non si vedeva, perché nel terrazzo c'era la ghiaia a protezione delle guaina; l'acqua era sotto la guaina”
Alla luce, dunque, delle prove orali raccolte e della documentazione in atti è possibile affermare con certezza che alcuna concausa sussiste tra le infiltrazioni nell'appartamento della odierna attrice e la realizzazione della canna fumaria.
Giova premettere, al riguardo, che la responsabilità civile per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti dall'immobile di proprietà dell'attrice è da inquadrare nell'ambito del disposto dell'art.2051 cc, che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
(Cass. S.U. n. 9449/2016).
L'art.2051 cc, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (tra le tante cfr.Cass.n.2477/2018). Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e l'osservanza degli obblighi di vigilanza: tale responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento (Cass n.15383/2006; Cass. n.2563/2007).
7 Il criterio di imputazione della responsabilità ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice, del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria (Cass. 27724/2018; Cass.12027/2017;
Cass. n.7125/2013).
In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo, però, il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene. La responsabilità ex art.2051 cc postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Ebbene, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art.2051 cc nei confronti del convenuto. CP_1
Va premesso che, nel corso della procedura di accertamento tecnico preventivo, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio, a firma dell'ing. la cui Persona_1 attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo giudizio.
Appare evidente, infatti, che, attesa la connotazione tecnica degli elementi rilevanti ai fini della decisione, rilievo centrale hanno avuto gli accertamenti compiuti dal c.t.u., nominato nel corso del giudizio di a.t.p. e poi richiamato in sede di merito, che ha esaustivamente argomentato sulla eziologia del fenomeno infiltrativo e, altresì, sugli interventi effettuati nel corso degli anni sull'immobile oggetto di causa.
Sul punto, deve rilevarsi che la completezza della perizia depositata in quel procedimento e poi, integrata, nell'anno 2024, ha motivato la decisione dello scrivente Giudice di accoglimento della domanda.
Il Giudicante, infatti, ritiene di far proprie le conclusioni del c.t.u. in merito alle cause delle lamentate infiltrazioni in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici.
Dalla perizia in atti è, dunque, possibile stabilire, in primo luogo, che risulta pacifica la proprietà del lastrico solare. CP_6
Infatti, ai sensi dell'art.1117 cc, se non risulta il contrario dal titolo (come nel caso di specie), i lastrici solari sono oggetti di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.
8 In secondo luogo, sempre la relazione del c.t.u. ha confermato la presenza di infiltrazioni d'acqua ai danni dell'immobile di proprietà dell'attrice come sopra riportato e ha evidenziato come i lavori del 2005 non siano stati eseguiti a regola d'arte, viste le infiltrazioni d'acqua che continuavano a comparire all'interno dell'abitazione di parte attrice e delle quali il era stato prontamente CP_1 notiziato. In particolare, le infiltrazioni, come appunto evidenziato dal ctu, provengono dalle innumerevoli ed insufficienti giunzioni, dagli scollamenti rilevati sui cordoli e dalle sacche d'acqua che si sono formate nei vari punti critici della copertura del lastrico solare. Tali considerazioni sono state rese ad esito dell'esame termografico effettuato in occasione della CTU del 2016, si vedano e pg 15/16 della perizia d'ufficio in sede di ctp, nella quale il CTU concludeva: “In particolare per quanto riguarda la porzione dell'immobile delle SI.ra ed è possibile affermare che Parte_1
i vizi lamentati dalla SI.ra (infiltrazioni) con molta probabilità dipendono dallo Parte_1 stato del copertura in ragione delle sacche d'acqua rinvenute sotto la guaina che è stata posata in alcuni punti con giunti di sovrapposizione troppo corti e risvoltati nel canale non nel giusto verso.”
A tali conclusioni il Ctu era giunto anche ad esito alla ispezione visiva fatta dal suo collaboratore della ditta UR AS, il quale aveva Parte_5 evidenziato: ” 1) In corrispondenza dei canali di gronda è stato ripristinato con materiale “cementizio” assolutamente non idoneo per guaine bituminose, e le giunture sono state applicate al verso contrario dello scorrimento dell'acqua. 2) In corrispondenza del cordolo “trave” sono state effettuate innumerevoli giunture di sovrapposizione di entità insufficiente, alla relativa corretta posa “da norma” della guaina (almeno 10 cm). (di veda la ctu pag 17 del 2016).
La ctu integrativa, inoltre, relativa alla quantificazione dei danni dell'appartamento della rilevava la persistenza delle problematiche del lastrico solare e, Parte_1 quindi, la sussistenza delle sacche d'acqua, che creano le problematiche lamentate, prevedendo un “rattoppo” parziale con previsione di una spesa globale lorda di circa €.45.824.62, comprensivo dei costi per l'appartamento evidenziando Parte_1 che le problematiche dell'appartamento in ogni caso derivano dallo stato Parte_1 del lastrico solare.
Il CTU nella relazione del 2024 ha provveduto al calcolo delle opere per il ripristino del lastrico solare e alla valutazione dei danni occorsi alla deducente, per un totale di €.3.030,19 (oltre oneri), riportandosi al computo metrico allegato alla relazione.
9 In tale computo metrico, il conteggio degli oneri viene effettuato globalmente ovvero unitamente al costo previsto per il rifacimento parziale del lastrico solare
Nel detto computo, dunque, il consulente d'ufficio afferma che l'ammontare dei costi per il ripristino dell'appartamento è pari all'8,448% del totale. Parte_1
Avendo previsto il medesimo un costo globale di tutta l'opera in €.45.824,62, la percentuale stimata per l'appartamento della concludente risulta essere di
€.3.871,26.
L'attrice pertanto va risarcita di tale danno per responsabilità del da CP_1 cose in custodia (lastrico solare).
Solo prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 16.9.2024, il deliberava di procedere ai lavori di ristrutturazione del lastrico solare, CP_1 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Poiché ad oggi non si conosce lo stato di avanzamento dei lavori, la suddetta richiesta non può essere accolta.
Dal verbale di assemblea si legge che il , prendendo le distanze dalle CP_1 risultanze della CTU dell'arch. del 2024, che prevedeva un Persona_1 rifacimento parziale del lastrico solare, ha deliberato il rifacimento integrale accettando la proposta di un tecnico di loro fiducia ing. che relazionando Per_5
l'assemblea ha posto l'accento sulle le criticità presenti nelle opere parziali previste dal CTU.
Tale relazione dell'ing. accettata dall'assemblea e allegata al verbale, è stata Per_5 depositata in data 18.9.2024 a riprova dell'adesione integrale del CP_1 convenuto alle proposte formulate dalla attrice in sede di ATP.
La decisione del rappresenta un riconoscimento delle proprie CP_1 responsabilità in merito alle doglianze attoree, per cui lo stesso va condannato al ripristino della funzionalità del lastrico solare così come indicato nella relazione del ctu, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice pari ad €.3.871,26, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Non risulta ammissibile la domanda di risarcimento danni da lite temeraria in quanto il si è difeso sulla base dei lavori già effettuati e, subito dopo la CP_1 perizia del ctu nel 2024, provvedeva a deliberare l'esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto. Il va comunque condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
10 dispositivo.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro il disattesa ogni Parte_1 Controparte_7 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1 ad eseguire i lavori di ripristino così come individuati dal ctu con la relazione del 2024 depositata in atti;
-condanna il al pagamento in favore dell'attrice della somma di CP_1
€.3.871,26 a titolo di risarcimento danni all'appartamento della oltre Parte_1 agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attrice delle spese CP_1 del presente procedimento che si liquidano in complessivi €.5.528,00, di cui
€.528,00 per esborsi ed €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Teramo il 19 febbraio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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