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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/11/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. US Minutoli Consigliere
Dott.ssa AR Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 917/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , in proprio e n.q. di erede di Parte_1 CodiceFiscale_1
, (c.f. ) e (c.f. Persona_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), entrambe n.q. di eredi di , rappresentati e CodiceFiscale_3 Persona_1 difesi dall'Avv. Alberto Barbera per procura in atti, ricorrenti in riassunzione, contro
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_4
(c.f. , CP_2 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_6 convenuti in riassunzione contumaci,
e nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_7 Controparte_5
), n.q. di eredi di , elettiv.te domiciliati in CodiceFiscale_8 Persona_2
Via San Giovanni 72, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv.
Marilena Correnti che li rappresenta e difende per procura in atti, convenuti in riassunzione, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (giudizio di rinvio in esito all'ordinanza della Corte
1 di Cassazione n. 26755/23; appello avverso la sentenza n. 218/16 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 13 dicembre 2023 , in proprio e n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1 Pt_3
e , entrambe n.q. di eredi di , hanno riassunto il
[...] Parte_2 Persona_1 giudizio nei confronti di , e nonché di US CP_2 CP_3 CP_1
e n.q. di eredi di . Controparte_5 Persona_2
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26 novembre 2009
, e convenivano in giudizio US, e CP_2 CP_3 CP_1 Per_1
(classe 1924), chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile Persona_2 sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via S. Andrea 5, da questi occupato abusivamente;
precisavano di essere proprietari di tale appartamento per averlo ricevuto con disposizione testamentaria dalla defunta (classe Persona_2
1934), la cui proprietà era stata accertata con sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 310/01 R.S. ormai definitiva. Chiedevano altresì il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento del bene.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 218/16 R.S., accoglieva le domande degli attori, condannava i convenuti al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per il mancato godimento del bene, quantificati in € 20.000,00.
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 471/19 R.S., in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta(va) la domanda di rilascio proposta da , e e ridetermina(va) il credito CP_2 Controparte_3 CP_1 risarcitorio vantato dagli stessi nei confronti di , oggi in proprio e Parte_1 quale erede di , in Euro 12.000,00, oltre interessi legali dalla Persona_1 presente pronuncia al soddisfo.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26755/23, ha cassato la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte d'Appello aveva riconosciuto la sussistenza di un danno subito da (classe 1934), dante causa di Persona_2
, e , per il mancato godimento dell'immobile dal CP_2 CP_3 CP_1
2 2009, anno in cui era rientrata in Italia, al 2014 (epoca del decesso Persona_2
Per_ della predetta ), rideterminandolo poi in Euro 12.000,00 (corrispondente al canone annuo di euro 2.400,00 per i 5 anni) somma già determinata all'attualità
e comprensiva di interessi legali (pag. 9 sent.). La S.C. ha evidenziato che era deceduta nel 2009 e non nel 2014, come erroneamente indicato Persona_2 in sentenza, censurando poi il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva liquidato la somma di € 12.000,00 a titolo risarcitorio in modo apodittico ed immotivato, senza indicare quale fosse stato il criterio adottato per la determinazione del valore locativo dell'immobile.
, in proprio e n.q. di erede di , e AR e Parte_1 Persona_1 Parte_2
, entrambe quali eredi di , hanno riassunto il giudizio chiedendo
[...] Persona_1 il rigetto della domanda risarcitoria formulata da , e CP_2 CP_3 CP_1
. I ricorrenti hanno chiamato in giudizio anche US e
[...] Controparte_5
n.q. di eredi di (classe 1924), deceduta nel 2021. Persona_2
, e , benché regolarmente citati, non si sono CP_2 CP_3 CP_1 costituiti in giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
US e si sono costituiti in giudizio, eccependo la loro Controparte_5 carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità della madre,
, circostanza peraltro già nota ai ricorrenti. Hanno comunque Persona_2 rilevato che non era stata svolta alcuna domanda nei loro confronti dai ricorrenti.
Come precisato dalla S.C., il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. Civ.
Sez. 6, 20 aprile 2017 n. 10009); il presente giudizio, pertanto, ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni, accolta dalla Corte d'Appello con la sentenza poi cassata dalla S.C., subiti da (classe 1934) dalla data del suo Persona_2 rientro in Italia al suo decesso, non avendo la Corte riconosciuto alcun danno agli
3 attori per i danni subiti dagli stessi iure proprio, successivamente alla morte della congiunta, loro dante causa.
Ne deriva che tali danni riguardano il periodo dal mese di aprile 2009, data in cui era rientrata in Italia da New York, al 2 ottobre 2009, data del Persona_2 suo decesso, come evidenziato dalla Corte di Cassazione.
In ordine all'an della pretesa, la mancata disponibilità del bene da parte di
(classe 1934) nel periodo indicato è emersa dall'istruttoria svolta Persona_2 innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.; in particolare sia la teste Testimone_1 che il teste hanno confermato che , dante causa degli Testimone_2 Persona_2 originari attori, dopo il suo rientro in Italia, avrebbe voluto trasferirsi presso Per_ l'immobile in questione e ciò le era stato impedito da;
la , Parte_1 quindi, in mancanza della disponibilità del suo alloggio, fu ospitata dal fratello
e lì rimase sino alla sua morte (dich. . Testimone_2 Tes_1
Tali dichiarazioni dimostrano la volontà, in capo alla de cuius, di utilizzare direttamente il bene in questione, godimento impedito dagli odierni ricorrenti, con conseguente pregiudizio subito dalla proprietaria.
In relazione al danno da mancato godimento di un immobile la S.C. ha affermato che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo
(Cass. Civ. Sez. 3, 15 marzo 2025 n. 6909); inoltre, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Civ. ss.uu., 15 novembre 2022 n. 33645).
La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 471/19 R.S. poi cassata, aveva liquidato i danni subiti dalla dante causa degli originari attori considerando quale parametro un canone annuo di euro 2400,00 per i 5 anni.., somma già determinata all'attualità e comprensiva di interessi legali (pag. 9 sent.); tale quantificazione, tuttavia, è stata censurata dalla S.C. in quanto determinata in modo apodittico e arbitrario.
4 Ritiene questa Corte di poter procedere alla quantificazione dei danni subiti da per il mancato godimento del bene in questione, stimando il Persona_2 presumibile valore locativo del bene sulla scorta delle quotazioni OMI riferite alla zona in questione nell'anno 2009; tali quotazioni, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, come ritenuto dalla S.C., non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., forniscono indicazioni di valore di larga massima (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, 21 dicembre 2015 n. 25707). In base a tali quotazioni, per una abitazione di tipo economico in normale stato conservativo nella zona di riferimento, il valore locativo minimo nel 2009 era di 2,00 €/mq che, tenuto conto dell'estensione dell'immobile pari ad 134 mq, comporterebbe un canone mensile pari ad €
268,00.
Tale importo, tuttavia, appare superiore a quanto già liquidato dalla Corte
d'Appello con la sentenza poi cassata sicché, atteso il divieto di reformatio in peius, appare evidente che detto importo debba necessariamente ridursi ad €
200,00 al mese, come liquidato dalla Corte nel 2019, per un complessivo importo di € 1.328,91 (per i sei mesi di mancato godimento del bene), comprensivo degli interessi legali maturati dalla data della sentenza della Corte d'Appello ad oggi.
, e , infatti, non hanno proposto ricorso CP_2 CP_3 CP_1 incidentale innanzi alla Corte di Cassazione al fine di contestare la misura del danno quantificato dalla Corte d'Appello nell'importo omnicomprensivo di €
200,00 al mese cosicchè non può in questa sede liquidarsi un danno in misura maggiore rispetto a quella determinata dalla Corte d'Appello e non censurata dai danneggiati.
Come precisato dalla S.C., nell'ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia, se del caso accogliendo la domanda risarcitoria e quantificando i danni - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. improprio o restitutorio, soggiace al divieto di "reformatio in peius", che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di
5 effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il
"quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. Civ. Sez. 3, 16 novembre 2020 n. 25877).
Considerato l'ammontare dell'importo liquidato (in forza del divieto di reformatio in peius sopra richiamato), questa Corte ha ritenuto antieconomico disporre una c.t.u. (i cui costi sarebbero gravati sugli odierni ricorrenti) al fine di determinare il valore locativo del bene, tenuto anche conto che tale bene non è più nella disponibilità delle parti, essendo stato acquistato da un terzo.
Alla luce delle superiori considerazioni, , in proprio e n.q. di Parte_1 erede di , e AR e , entrambe n.q. di eredi di Persona_1 Parte_2 Per_1
, devono essere condannati al pagamento in solido a favore di ,
[...] CP_2
e della somma di € 1.328,91 a titolo di risarcimento dei CP_3 CP_1 danni subiti per la mancata disponibilità dell'immobile oggetto di causa dal mese di aprile 2009 al mese di settembre 2009, oltre interessi in misura legale dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Si rileva, incidentalmente, che gli effetti della ordinanza della S.C. n. 26755/23 si estendono anche a AR e , n.q. di eredi di , Parte_2 Persona_1 ancorché le stesse non abbiano proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 471/19 R.S. della Corte d'Appello di Messina, avendo US agito innanzi alla S.C. anche n.q. di erede di . Persona_1
La S.C. ha, infatti, affermato che in tema di litisconsorzio necessario, promossa impugnazione, da parte di un erede, della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri;
inoltre, una volta integrato il contraddittorio, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi, sebbene alcuni rimangano contumaci, stante la unitarietà ed inscindibilità della loro legittimazione;
l'esito del precetto di cui era parte il "de cuius" è infatti destinato ad incidere solo indirettamente, e nella
6 misura di cui all'art. 754 cod. civ., col patrimonio dei singoli eredi, mentre incide direttamente sull'eredità nel suo complesso (Cass. Civ. Sez. 1, 1 dicembre 2011 n.
25706).
Le spese dei vari gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., devono essere interamente compensate tra le parti, considerato il limitato accoglimento della domanda risarcitoria formulata da , e CP_2 CP_1
ed il rigetto della domanda svolta dagli stessi avente ad oggetto il Controparte_3 rilascio del bene;
la compensazione delle spese di questo grado di giudizio deve essere disposta anche nei rapporti tra gli odierni ricorrenti ed i Lavorini, nei confronti dei quali non è stata svolta alcuna domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in esito all'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 26755/23, così provvede: in parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni svolta da
, e , condanna , in proprio e n.q. CP_2 CP_1 Controparte_3 Parte_1 di erede di , e AR e , entrambe n.q. di eredi di Persona_1 Parte_2
, in solido al pagamento, a favore di , e Persona_1 CP_2 CP_1 CP_3
, della somma di € 1.328,91 a titolo di risarcimento dei danni subiti per la
[...] mancata disponibilità dell'immobile oggetto di causa dal mese di aprile 2009 al mese di settembre 2009, oltre interessi in misura legale dalla data della presente sentenza al soddisfo;
rigetta le altre domande;
compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Messina, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa AR Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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