Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 20/04/2026, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6568 del 2025, proposto da
ES GE, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Calabrese e Massimo Consoli dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NUNZIO ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1. - della deliberazione n. 590 del 6/8/2025, con la quale la Giunta ha disposto, tra gli altri, il conferimento al dott. IO Esposito dell'incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura dell'UOS Genio civile di Salerno (codice 214.02.03); 2. - della deliberazione n. 589 del 6/8/2025, con la quale la Giunta ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Unità Operative Semplici individuando, tra gli altri, la ricorrente quale Dirigente della UOS Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego (codice 206.02.01); 3. - del decreto presidenziale n. 230 del 22/9/2025, con il quale è stato conferito al dott. IO Esposito l'incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura dell'UOS Genio civile di Salerno (codice 214.02.03); 4. - del decreto presidenziale n. 217 del 22/9/2025, con il quale è stato conferito alla ricorrente l'incarico di Dirigente della UOS Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego (codice 206.02.01); 5. - della deliberazione n. 123 del 17/3/2025, con la quale la Giunta regionale ha “riapprovato”, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 94 del 24/2/2025, concernente la definizione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta regionale di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, trasmettendo la suddetta deliberazione, tra gli altri, «alla Direzione per le Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso il sollecito avvio delle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione a tutte le strutture amministrative previste dal nuovo ordinamento», per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 6. - della deliberazione n. 94 del 24/2/2025 di cui supra sub 5, con la quale erano stati definiti i requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta regionale di cui di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 7. - dell'avviso del 20/3/2025 per il conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative relative al nuovo “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, come definite dalla deliberazione di G.R. n. 408 del 31/7/2024; 8. - dell'avviso del 13/6/2025 per il conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative relative al nuovo “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, come definite dalla deliberazione di G.R. n. 408 del 31/7/2024, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; 9. - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le deliberazioni n. 408 del 31/7/2024, n. 708 del 12/12/2024 e n. 35 del 30/1/2025, e le note prot. U.D.C.P. n. 2689 del 07.02.2025, note prot. U.D.C.P. nn. 3126, 3127 e 3131 del 13.02.2025, 3265 del 14.02.2025, 3284, 3342, 3374 del 17.02.2025, 3422 e 3482 del 18.02.2025 e 3657 del 20.02.2025, prot. U.D.C.P. n. 3706 del 20.02.2025 e prot. ris. n. 29 del 24.02.2025, nonché del verbale della seduta della Giunta regionale del 23/6/2025, dell'istruttoria svolta dalla competente U.O.D. “Conferimento incarichi dirigenziali” della Direzione Generale, dell'istruttoria svolta dai Dirigenti individuati quali Responsabili delle strutture di primo livello, in collaborazione con i Dirigenti individuati quali Responsabili di Settore, e dell'attività di esame e coordinamento delle proposte pervenute effettuata dagli Assessori Ettore Cinque ed Antonio Marchiello, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e del soggetto controinteressato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. RL DEOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che nell’odierna sede cautelare sussistono le condizioni per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
Premesso che:
- la ricorrente espone di essere inquadrata quale dirigente di ruolo all’interno dell’amministrazione regionale della Campania e di aver partecipato alla procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali indetta con avviso del 20 marzo 2025, a seguito della quale le è stato conferito l’incarico di dirigente della UOS “Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l’Impiego”;
- la medesima aggiunge che, nel partecipare alla procedura selettiva, aveva indicato quale seconda opzione l’incarico dirigenziale poi conferitole, e precisa che “l’incarico dirigenziale per la copertura dell’UOS Genio civile di Salerno (codice 214.02.03), che aveva indicato come prima opzione, è stato assegnato in base all’art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 cit. (del 2001, ndr.), al dott. IO Esposito (funzionario regionale privo di qualifica dirigenziale)”;
- pertanto, impugna il suddetto avviso, un ulteriore analogo avviso del 13 giugno 2025, le delibere giuntali e i decreti presidenziali di conferimento degli incarichi in questione, meglio individuati in epigrafe, nonché tutte le altre delibere giuntali e tutti gli altri atti, parimenti indicati in epigrafe, incidenti sull’avvenuta attribuzione degli specifici compiti dirigenziali alla sua persona e al Dott. IO Esposito, deducendo l’illegittimità dell’intera procedura di conferimento “siccome avviata prescindendo dalla preventiva verifica tecnica circa l’insussistenza nel ruolo dirigenziale delle professionalità interne in possesso dei requisiti specifici e delle competenze tecniche richieste per l’incarico da conferire”;
Rilevato che:
- come si evince dal complessivo tenore del gravame in trattazione, petitum sostanziale della controversia è la contestazione dell’intera procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali avviata con l’avviso del 20 marzo 2025, che è poi sfociata nell’attribuzione degli specifici incarichi alla persona della ricorrente a al Dott. IO Esposito, soggetto già dipendente dell’amministrazione regionale ma esterno alla sua compagine dirigenziale;
- in particolare, la ricorrente incentra le sue critiche sullo stesso predetto avviso ed anche sul successivo avviso del 13 giugno 2025, a suo dire illegittimi per invalidità propria e per invalidità derivata discendente dalle deliberazioni giuntali regionali n. 94 del 24 febbraio 2025 e n. 123 del 17 marzo 2025, recanti la definizione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- la procedura selettiva scaturita dall’indizione dell’avviso del 20 marzo 2025, cui ha partecipato la ricorrente insieme al Dott. Esposito, non ha avuto carattere concorsuale, non avendo comportato la nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori e la formazione di una graduatoria finale di merito, ma essendosi piuttosto risolta in una valutazione discrezionale dei singoli profili professionali ad opera degli organi di vertice politico-amministrativo, previa istruttoria compiuta dalle competenti tecno-strutture dirigenziali;
- tale procedura, come specificato nell’avviso, era aperta “ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, nonché, nel rispetto della normativa vigente in materia, ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis del Dlgs n. 165/2001, e ai soggetti interni o esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, in possesso dei requisiti previsti dalla citata norma, secondo quanto previsto dalla DGR n. 123 del 17 marzo 2025 e relativi allegati”;
Considerato che:
- come correttamente eccepito dalla difesa regionale, la presente controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare nella cognizione del giudice ordinario, attenendo alla regolarità di una procedura di conferimento di incarichi dirigenziali non avente carattere concorsuale, rispetto alla quale eventuali atti amministrativi presupposti, incidenti sulla stessa (nella specie le delibere giuntali di definizione dei relativi requisiti professionali), possono essere oggetto dell’ordinario potere di disapplicazione dello stesso giudice ordinario, qualora ritenuti illegittimi. In particolare, si osserva che, nella fattispecie, costituisce effettivo oggetto del giudizio la conformazione del rapporto di lavoro di tipo dirigenziale, mentre gli atti amministrativi presupposti, ossia le suddette delibere di definizione dei requisiti professionali, sono contestati solo in via mediata ed indiretta in quanto avrebbero concorso alla concreta assegnazione degli incarichi dirigenziali alla ricorrente e al Dott. Esposito, con conseguente collocazione degli stessi sullo sfondo del rapporto di lavoro qualificante la posizione di diritto soggettivo dell’istante, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’avversata procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, e non dagli atti presupposti (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 12 marzo 2021 n. 7032);
- al riguardo, giova rimarcare che in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali che, sebbene sia aperta a soggetti esterni come nel caso di specie, sia priva di natura concorsuale per difetto della previsione di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia di punteggi e di una graduatoria finale di merito, sicché la valutazione comparativa dei candidati è affidata a decisioni di carattere discrezionale. In definitiva, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto, come nella specie, l’intero procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compresi gli avvisi e gli esiti degli interpelli interni oppure esterni alla singola amministrazione indicente (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 5 aprile 2017 n. 8799; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2017 n. 1365; TAR Lazio Roma, Sez. I, 9 aprile 2019 n. 4608);
- per converso, non convince l’obiezione di parte ricorrente secondo la quale sussisterebbe comunque la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché nella specie è contestata la decisione macro-organizzativa, insita nell’indizione degli interpelli per il conferimento degli incarichi dirigenziali, di ricorrere a professionalità esterne individuate in via fiduciaria;
- infatti, è dirimente notare che la scelta di aprire a professionalità esterne per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, è stata compiuta a monte dalla succitata delibera giuntale n. 123/2025, e non dagli avvisi in questione, rispetto alla quale, come già chiarito, non si ravvisano particolari problemi di diminuita tutela giurisdizionale, attesa l’eventuale disapplicazione esercitabile da parte del giudice ordinario;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni – che valgono anche a confutare le rimanenti controdeduzioni formulate dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata il 13 aprile 2026 – il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda potrà essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.;
- in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando a carico della ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI AR RI, Presidente
RL DEOL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL DEOL | MI AR RI |
IL SEGRETARIO