Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4482/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MIGLIETTA CARMINEGIOVANNI
PA BA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAVANI MARCO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “Condizioni generali di separazione pagina 1 di 8
2) Residenza
2.1 I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno, con il solo onere di comunicare all'altro, anche in modo informale, il luogo di dimora abituale, di domicilio, di residenza ed i propri recapiti telefonici e telematici.
2.2 La Sig.ra CA RB manterrà la propria residenza e continuerà ad abitare nella casa familiare in Modena Via G. Agnini, 180/1, mentre il sig. abiterà in Parte_1
Modena presso altra abitazione in Via Pietro Giardini n. 422, int. 7.
3) Collocamento delle figlie minori
Le figlie minori e saranno collocate prevalentemente presso quella che è la residenza Per_1 Per_2
familiare, ovvero l'immobile sito in Modena, Via Agnini n. 180/1 condividendo la residenza della madre, sicché il sig. presta sin da ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, il proprio Parte_1
consenso a che le figlie abbiano la medesima residenza della madre.
Casa familiare
3.1 Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrenti viene assegnata alla sig.ra CA RB in quanto è il genitore presso cui le figlie minori avranno la propria collocazione prevalente e la residenza anagrafica.
3.2 Gli effetti personali e i beni mobili dei coniugi, sono già stati divisi e/o assegnati a ciascuno di essi.
3.3 Il sig. potrà continuare ad utilizzare per le proprie personali Parte_1
esigenze l'autorimessa, congiuntamente alla sig.ra RB CA, ed il posto auto, in maniera esclusiva, siti nella parte interrata condominiale.
3.4 La sig.ra RB CA continuerà ad abitare la casa familiare unitamente alle figlie fino al completamento della scuola media secondaria di entrambe o al più tardi fino al compimento del 20° anno di età di , salvo che esse non esprimano, nel contempo, prima dell'età dei 20 anni, il Per_2
desiderio di essere collocate con il padre. In tal caso, la casa familiare continuerà ad essere abitata dal genitore prevalentemente collocatario unitamente alle figlie.
3.5 Successivamente al completamento della scuola media secondaria delle figlie o al più tardi dopo il compimento del 20° anno di età di , è intenzione dei coniugi di vendere la casa familiare sita Per_2 in Modena Via Agnini n. 180/1 (fermo restando il diritto di prelazione all'acquisto da parte di ciascuno dei comproprietari) ed in tal caso RB CA e Parte_1
pagina 2 di 8 dovranno accordarsi per acquisire, in locazione o in proprietà, una nuova abitazione familiare, anche in un Comune diverso da Modena, da detenere fino a quando entrambe le figlie abbiamo raggiunto l'autonomia o l'indipendenza economica. I costi di tale nuova abitazione verranno sostenuti da entrambi i coniugi nelle proporzioni di seguito indicate. Salvo che non sopraggiunga un diverso accordo tra i coniugi per posticipare o anticipare la vendita della casa coniugale.
4. Spese relative alla casa familiare
4.1 La casa familiare sita in Modena via G. Agnini n. 180/1 è attualmente in comproprietà pari al 50% ciascuno tra i due coniugi. Sull'immobile grava un mutuo contratto con Banca Popolare dell'Emilia-
Romagna con scadenza il 15/11/2034, al tasso fisso dell'1,38% e con importo rata mensile pari ad euro 787,30. Il Sig. provvederà al pagamento dell'intera rata mensile del mutuo alla Parte_1 CP_1
e il 50% della medesima sarà rimborsato da CA RB mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato al signor , presso la banca Credit Parte_1
Agricole filiale di Riccione IBAN [...], con valuta fissa per il beneficiario il giorno 15 di ogni mese (data scadenza rata). Il sig. fornirà copia della contabile della Parte_1
rata intera del mutuo versata alla banca.
4.2 Tutti i costi relativi alla proprietà di tale immobile sono posti al 50% tra i comproprietari (rate del mutuo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese condominiali).
4.3 RB CA ha già provveduto a chiedere la voltura a proprio nome di tutte le utenze domestiche di luce, acqua, gas e tassa rifiuti. I costi relativi alle suddette utenze domestiche verranno ripartiti in ugual misura tra i coniugi, a condizione che l'abitazione familiare sia abitata e/o utilizzata solo ed esclusivamente da persone attualmente membri della famiglia, secondo le pattuizioni indicate nei precedenti punti. In caso di coabitazione all'interno dell'abitazione familiare, non necessariamente a scopo di residenza principale, anche di persone diverse dagli attuali membri della famiglia i costi relativi alle suddette utenze domestiche verranno sostenuti interamente ed esclusivamente dal coniuge che abiterà in quel momento l'abitazione familiare.
5. Esercizio Responsabilità Genitoriale
5.1 Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso che vengono qui integralmente richiamate.
5.2 In particolare, i genitori si impegnano a favorire un'effettiva responsabilità genitoriale da parte di entrambi che comporti la significativa partecipazione alla cura ed all'educazione delle figlie, sicché le decisioni di maggiore interesse per le stesse (quelle relative alla scuola da frequentare, quelle relative alla salute e quelle relative alle scelte educative) saranno prese di comune accordo. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione che via via si presenteranno, saranno prese autonomamente pagina 3 di 8 dal genitore collocatario. In ogni caso i genitori convengono che qualsiasi decisione significativa nella vita delle minori verrà assunta previo coinvolgimento delle stesse al riguardo, nel pieno rispetto delle loro consapevoli volontà ed aspirazioni.
6. Frequentazione tra il padre e le figlie minori
6.1 Il sig. potrà vedere ed avere con sé le figlie minori e Parte_1 Per_1
, compatibilmente con i loro impegni scolastici, e salva comunque una diversa volontà delle Per_2
medesime, almeno per 10 giorni al mese, di cui quattro giorni ripartiti in due weekend alterni e i restanti sei giorni da concordare di volta in volta anche in considerazione dei propri impegni lavorativi e degli impegni extrascolastici delle figlie.
provvederà a prelevare le figlie minori (una o entrambe) Parte_1 dall'abitazione in cui risiedono con la madre, per poi riaccompagnarle entro l'orario prestabilito, salvo diversi accordi che potranno essere presi previamente di volta in volta con la sig.ra RB
CA.
6.2 Tutte le festività verranno equamente trascorse da entrambi i coniugi con le figlie minori ad anni alterni, secondo la seguente regolamentazione: e RB CA Parte_1
trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale con entrambe le figlie l'uno ed il giorno di
Capodanno, sempre con entrambe le figlie, l'altro coniuge;
nonché il giorno di Santo Stefano con entrambe le figlie il coniuge che non ha trascorso con le figlie il giorno di Natale e l'Epifania il coniuge che non ha trascorso con le figlie il Capodanno. e Parte_1
RB CA trascorreranno, ad anni alterni, le festività Pasquali con entrambe le figlie.
6.3 Tutte le festività e i ponti infrannuali verranno equamente trascorse da entrambi i coniugi con le figlie minori alternando di volta in volta, secondo la seguente regolamentazione quelle ricadenti nel periodo del 25 aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, Ognissanti e Festa dell'Immacolata;
6.4 Le feste di compleanno delle minori e verranno trascorse alla presenza di entrambi Per_1 Per_2
i genitori che festeggeranno insieme alle figlie.
6.5 Entrambi e RB CA avranno diritto a festeggiare il Parte_1
giorno del proprio compleanno insieme alle figlie e . Per_1 Per_2
6.6 trascorrerà, durante il periodo estivo, almeno due settimane, Parte_1
anche non consecutive, con e , compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli Per_1 Per_2 impegni delle minori, prelevandole dall'abitazione in cui risiedono, per poi riportarle al termine del periodo di vacanza fissato. Tanto viene così stabilito, salvi comunque diversi accordi che potranno essere presi di volta in volta di comune accordo tra i coniugi.
pagina 4 di 8 6.7 Nel corso delle vacanze il coniuge che avrà le figlie ne sosterrà tutte le spese senza diritto di ripetizione verso l'altro.
7. Ripartizione delle spese straordinarie e contributo al mantenimento ordinario delle figlie
7.1 Le spese di mantenimento delle figlie, ordinarie e straordinarie (alimentazione, abbigliamento, scuola, attività sportive, attività ludiche, spese sanitarie, università, viaggi d'istruzione, feste di compleanno, spese telefoniche cellulare, etc.), saranno poste in ragione di un terzo (1/3) RB
CA e due terzi (2/3) , in considerazione dell'attuale capacità Parte_1
economica dei due coniugi.
Ai fini dell'individuazione e della regolamentazione delle spese di mantenimento straordinarie è intenzione dei coniugi rifarsi al protocollo d'intesa siglato in data 25 settembre 2019 dal Tribunale di
Modena, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Modena.
In ogni caso ne ribadiscono in questa sede il contenuto nei seguenti termini:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) trasporto pubblico;
d) gite e uscite scolastiche senza pernottamento e) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite e uscite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e post scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per festività, compleanni e ricorrenze come Comunione o Cresima;
spese di custodia e baby-sitter c) viaggi e pagina 5 di 8 vacanze del bambino (future vacanze ed esperienze del solo bambino, ad esempio viaggi studio, campeggi parrocchiali e simili).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.”
Il tutto salvo diversi accordi che potranno essere presi di volta in volta di comune accordo tra i coniugi e salvo che le condizioni economiche di uno o dell'altro coniuge non si riducano sensibilmente rispetto a quelle attuali.
7.2 La suddetta ripartizione dei costi tiene conto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi, dell'attuale possibilità di RB CA di continuare ad abitare con le figlie nell'appartamento familiare, del maggior costo che dovrà sostenere per Parte_1 provvedere ad una abitazione per sé stesso, inoltre di quanto già sostenuto per l'acquisto della casa familiare, della ristrutturazione della stessa, degli arredi ivi presenti, ed infine per l'acquisto della vettura Mini Clubman intestata alla sig.ra CA RB.
7.3 Il Sig. verserà anticipatamente entro il primo giorno di ogni Parte_1
mese, sul conto corrente intestato a CA RB presso Banca Fineco iban:
[...] la somma complessiva € 1.200,00 (euromilleduecento/00) di cui:
1) € 1.000,00 (euromille/00) per la quota parte di spese di mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
fino a quando non saranno autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_2
indici Istat;
2) € 100,00 per la quota parte pari al 50% delle spese condominiali ordinarie (punto 4.2);
3) € 100,00 a titolo di contributo pari al 50% per le utenze domestiche (punto 4.3).
Per le spese di cui ai precedenti punti 2) e 3) salvo eventuale conguaglio da regolare tra le parti entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.4 Il Sig. s'impegna a sottoscrivere la domanda all'INPS per l'assegno unico a beneficio Parte_1
delle figlie il cui importo mensile verrà accreditato interamente alla sig.ra CA purché ciò non comporti alcun onere a carico del sig. , anche in termini di maggiori oneri fiscali. Parte_1
7.5 La Sig.ra CA RB comunicherà all'amministratore del Condominio che le spese del condominio verranno corrisposte dalla medesima.
pagina 6 di 8 7.6 Il conto corrente comune presso [...] verrà chiuso entro il CP_2
28/02/2025 chiedendo alla banca l'estratto conto dal 1° luglio 2024.
8. Rispetto della genitorialità e delle figure familiari di riferimento.
8.1 I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere nel tempo un comportamento improntato al rispetto reciproco e delle figure familiari ed affettive di riferimento di entrambi. Si impegnano altresì a comunicare tra di loro in modo sereno e leale, al fine di garantire nel tempo un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie minori verso entrambi i genitori. Essi si impegnano anche a tutelare l'integrità ed il decoro delle rispettive figure paterna e materna, astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Analogo comportamento deve essere tenuto da entrambi i genitori con riferimento alle figure familiari di riferimento di entrambi, intendendosi per tali i rispettivi congiunti ascendenti e collaterali nonché alle persone cui saranno legate da rapporti affettivi.
8.2 Nei limiti del possibile le figlie minori verranno incentivate da entrambi i coniugi a continuare la frequentazione dei familiari dei propri genitori, considerando tali i nonni e gli zii e collaborando lealmente alla frequentazione dei rami collaterali delle rispettive famiglie.
8.3 Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori, così come ogni trasferimento di residenza.
9. Mantenimento del coniuge
Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma reciproca di mantenimento, in quanto al momento economicamente autosufficienti ed indipendenti.
10. Passaporti ed espatrio
I coniugi nella loro qualità di genitori entrambi esercenti la potestà nei confronti delle loro figlie minori prestano, per quanto occorre possa, il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti;
i documenti per l'espatrio delle minori verranno conservati dalla madre presso la residenza familiare.
11. Manleva
Ognuno dei coniugi provvederà in proprio a soddisfare eventuali obbligazioni dal medesimo contratte verso terzi, con espressa manleva per l'altro coniuge, anche nel caso sia stata prestata una specifica garanzia personale.
12. Liberalità
Le reciproche liberalità rimarranno assegnate a ciascuno dei coniugi beneficiari con espressa rinuncia alla loro ripetizione.
pagina 7 di 8 13. Spese
Gli oneri e le spese del presente procedimento verranno sostenute dai coniugi nei confronti dei rispettivi legali.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il Parte_1
11/06/1971 e PA BA nata a [...] il [...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10 febbraio 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LECCE (LE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 462 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8