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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
03.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1631/2022
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Parte_1
Luciano Spedaliere, come in atti
- Ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Gentile
- Società convenuta, cancellata –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Antonella Tomasello
- Resistente –
NONCHE'
nella qualità di socio della rappresentato CP_3 Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Gentile e Vincenzo Ferraioli
- Resistente –
NONCHE'
, nella qualità di socio della rapp.to e difeso CP_4 Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Gentile e Vincenzo Ferraioli
- Resistente – , n.q. di socio della cancellata Controparte_5 Controparte_1
-contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2022, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e subordinato, continuativo ed ininterrotto, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, riferibile per il periodo di cui al punto 1), svoltosi con le modalità descritte in ricorso;
per l'effetto, condannare la convenuta, per le esposte causali al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di Euro 113.578,62, di cui Euro 11.023,99 per T.F.R. ed Euro 11.391,58 per Assegni Familiari, relativamente a questi ultimi in solido con l' e/o ciascuno per la propria parte, CP_2
e la anche a titolo risarcitorio, il tutto come da Controparte_1 analitico conteggio allegato a completamento del presente atto, o di quella diversa somma che si riterrà di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze del
[...] dal 03/03/2016 al 24/02/2021 con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, con mansioni di cameriere di sala, addetto alle comande ed al servizio ai tavoli, inquadrato al IV livello del C.C.N.L. di categoria per Pubblici esercizi;
di aver prestato la propria attività per 6 giorni a settimana dalle 09:00 alle 17:00 riposando in uno dei giorni feriali, e di aver lavorato talvolta anche 7 giorni su 7; di aver percepito una retribuzione, non corrispondente a quella dei fogli paga, che variava in proporzione all'incasso, ammontando a circa € 700,00 per i mesi da settembre a febbraio, e circa € 900,00 nei mesi da marzo ad agosto;
di aver usufruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nei periodi
16/03/2020-18/07/2020, 01/09/2020-26/12/2020 e 04/01/2021-28/02/2021; che, in tali periodi, il datore di lavoro gli aveva spontaneamente versato, €. 300,00 mensili da aprile a giugno 2020, ed €. 400,00 mensili da luglio a novembre 2020, a titolo di integrazione a quanto versato dall;
che in data 24/02/2021 comunicava le CP_2 dimissioni per giusta causa;
di avere diritto agli assegni per il nucleo familiare per periodi dal 22/10/2016 al 30/6/2017, dal 1/7/17 al 30/6/18, dal 1/7/18 al 30/6/19, dal
1/7/19 al 30/6/20, dal 1/7/20 al 25/2/2021; che la convenuta non aveva provveduto ad inoltrare l'istanza per la liquidazione degli ANF, rendendosi responsabile della mancata fruizione degli stessi da parte del ricorrente;
che non aveva percepito alcunché a titolo di retribuzioni o differenze retributive mensili e differite, lavoro supplementare e straordinario, ferie, riposi, festività, mensilità aggiuntive, FR, indennità di preavviso, ratei di 13° e 14° mensilità, oltre che per gli assegni familiari;
che, dunque, ha maturato un credito pari ad €. 113.578,62, di cui €. 11.023,99 per T.F.R. ed €. 11.391,58 per assegni familiari. Il si è costituito in giudizio, opponendosi alla ricostruzione Controparte_1 dei fatti di parte ricorrente e contestando la genericità, erroneità e carenza di supporti allegatori delle pretese creditorie di parte avversa, in ordine all'orario di lavoro osservato, al lavoro supplementare/straordinario festivo prestato, alle ferie ed ai permessi non goduti ed alla prestazione resa nei giorni festivi. Ha rilevato che il sig.
aveva sempre osservato un orario di lavoro ridotto di 20 ore settimanali Pt_1 distribuite su cinque giorni, lavorando dal lunedì al sabato con un giorno di riposo a turnazione infrasettimanale osservando un orario di lavoro dalle 11:00 alle 15:00 per complessive 4 ore al giorno.
Ha quindi eccepito l'inammissibilità e/o improponibilità e l'infondatezza della domanda di pagamento delle pretese differenze retributive, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso nei confronti CP_2 dell'Ente perché improponibile, ed in subordine contenersi la condanna al pagamento degli ANF entro la somma di € 10.281,58. E' stata ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esisto della quale il procuratore dell'istante ha spontaneamente riformulato i conteggi depurandoli dal lavoro straordinario e festivo.
In data 10/10/2024, attesa la cancellazione della società dal registro delle imprese a far data dal 26/09/2024, come emerso da visura camerale aggiornata, il Tribunale ha dichiarato interrotto il giudizio.
L'odierno ricorrente ha quindi proposto ricorso in riassunzione, reiterando le proprie argomentazioni e concludendo, anche all'esito dell'istruttoria condotta, nei seguenti termini:
“1)-preliminarmente accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e subordinato, a tempo indeterminato, svoltosi tra le parti dal 3/3/2016 al
24/02/2021, con le modalità descritte nella premessa;
2)-per l'effetto, stante gli esiti anche istruttori del processo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle retribuzioni e differenze retributive maturate e dovutegli nella misura di Euro 84.109,38 di cui Euro 8.993,88 per FR ed
Euro 10.281,58 per ANF come dedotto dall' , giusti conteggi già Controparte_6 depositati, ovvero di quelle diverse ed anche maggiori somme che si riterranno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3)-ancora, per quanto di ragione, eventualmente condannare i soci della cancellata
, ognuno per la propria quota e nei limiti Parte_2 dell'art. 2495 c.c. al pagamento in favore del ricorrente delle predette somme ovvero di quelle diverse ed anche maggiori somme che si riterranno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4)-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente agli ANF nella misura di Euro
10.281,58, questi, eventualmente da porsi a carico dei soci evocati in giudizio anche
a titolo risarcitorio, o dell'Istituto Previdenziale considerato che il pagamento diretto è consentito nei casi in cui la ditta sia cessata, sospesa e/o fallita o in caso di inadempimento del datore, secondo quanto previsto dal D.L. n. 69/1988 convertito dalla legge n. 153/1988....” Si è costituito l' , che, reiterando le osservazioni, deduzioni e difese già CP_2 formulate nella precedente memoria, ha riproposto le medesime conclusioni.
Si sono altresì costituiti in giudizio i sigg.ri e , i quali, CP_3 CP_4 reiterando le eccezioni, deduzioni ed osservazioni già espresse nelle precedenti memorie difensive della hanno concluso per la Controparte_1 dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda di condanna al pagamento di tutte le differenze retributive;
nel merito per il rigetto del ricorso, rappresentando che nulla avevano ricevuto a seguito della chiusura della
[...] con il bilancio di liquidazione ex art.2495 c.c.. CP_1
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte.
Il ricorrente agisce in giudizio per rivendicare differenze retributive, trattamento di fine rapporto e assegni per il nucleo familiare non percepiti, in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro con la società dal 03.03.2016 al Controparte_1
24.02.2021.
Pacifica l'intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo suindicato, con inquadramento nel livello 4 del ccnl Pubblici Esercizi, le rivendicate differenze retributive scaturiscono dal diverso e maggiore orario di lavoro rivendicato, rispetto a quello formalmente riconosciuto.
All'esito dell'istruttoria orale il processo è stato interrotto per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e riassunto nei confronti dei soci. Come è ormai noto, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci,
i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Cass. S.U. n. 6070/2013).
Anche successivamente la Corte di legittimità, in materia tributaria, ha chiarito che
“ in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati
a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge
l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi” (Cass. sez. V sent. n. 22692 del 26/07/2023); sottolineando ulteriormente che “i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c.. I soci succedono anche in relazione alle sopravvenienze attive, così che, venuto meno il vincolo societario, “la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale” (Cass. sez II, sentenza n. 18720 del 9/7/2024).
Con riferimento ai crediti di lavoro ed in particolare al T.F.R., la Cassazione ha affermato che il Fondo di garanzia dell' , in caso di cancellazione della società CP_2 datrice dal registro delle imprese, può pagare il FR solo laddove il lavoratore abbia esperito una preventiva azione nei confronti dei soci dell'azienda. Secondo i Giudici di legittimità, ulteriore requisito necessario per l'accesso all'intervento del Fondo è rappresentato dal preventivo esperimento di un'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro, finalizzata al recupero delle somme dallo stesso dovute. Pertanto, ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta e non sia più fallibile, il predetto accertamento deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. lav. sentenza n. 1934 del 28.01.2025,).
Si è così affermato che “l'intervento del Fondo di garanzia dell' per la mancata CP_2 corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società”(Sentenza n. 1864 del 27/01/2025).
Pertanto, l'interesse del creditore non potrà mai essere escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale. Difatti, la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l'interesse del creditore a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (v., in tal senso, Cass. n.9672/2018).
Peraltro, nella specie, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, nel bilancio finale di liquidazione del 24/9/2024 alla voce crediti è riportato un credito avverso l'Agenzia delle Entrate con rispettiva voce nel conto economico di sopravvenienze attive per l'importo di Euro 215.000,00 ancora da riscuotere, nonché un ulteriore credito pari ad Euro 56.000,00 circa, crediti chiaramente iscritti in seno al bilancio;
pertanto non si esclude che i soci possano poi accedere in un momento successivo a tali poste creditorie.
Alla luce degli esposti principi di diritto va affermato l'interesse ad agire del ricorrente nei confronti dei soci della società cancellata ( , a Controparte_1 prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.
Ciò posto, le differenze retributive rivendicate non possono essere riconosciute in quanto le risultanze della prova orale non hanno offerto un convincente riscontro alle allegazioni di parte istante. Invero, la difesa dell'istante, all'esito dell'istruttoria orale, ha spontaneamente riformulato i conteggi, limitando le differenze retributive rivendicate in ragione della quantità di lavoro prestato, con riferimento ad un orario full time, rispetto a quello part time riconosciuto dalla società datrice.
Tuttavia, ritiene questo giudicante che le dichiarazioni dei testi anche con riferimento all'orario di lavoro siano generiche e vaghe non confermando l'effettività di un orario giornaliero dalle 9,00 alle 17 per sei giorni alla settimana, come dedotto in ricorso.
I testi e non risultano attendibili, non solo in Testimone_1 Testimone_2 quanto aventi analogo contenzioso pendente, ma soprattutto perché hanno rilasciato dichiarazioni confuse, anche in contrasto con precedenti deposizioni, come dettagliatamente specificato dalla stessa parte convenuta nelle note. Peraltro, di tenore assolutamente contrastante in punto di orario di lavoro osservato dal ricorrente risultano essere le deposizione dei testi ( ..faceva il cameriere e Testimone_3 osservava i seguenti orari: 12 alle 14.00 ed andava via al momento delle pulizie) e
(... il ricorrente lavorava dalle 11 alle 15.00, per 5 gg alla Controparte_7 settimana, a volte 6) che hanno riferito ben altro orario di lavoro.
In definitiva non risulta provato il maggiore orari di lavoro rovendicato.
Deve, altresì, escludersi il diritto all'indennità di mancato preavviso, rivendicata sul presupposto delle dimissioni per giusta causa, anche perché dalle emergenze probatorie (v. teste risulta che il ricorrente si dimetteva avendo trovato altro Tes_2 lavoro.
Il ricorrente ha invece diritto al FR, pacificamente non corrisposto dalla società al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L'ammontare del FR, tenuto conto delle risultanze del CUD e dell'orario di lavoro risultante per tabulas (rispetto a quello full time di cui ai conteggi di parte), è determinato in euro 4.496,94, su tale somma decorrono gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dalla maturazione del credito (cessazione del rapporto di lavoro al saldo) .
Deve inoltre riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare. Difatti, la difesa dell' ha confermato che il lavoratore Controparte_6 presentava 5 domande di assegno per il nucleo familiare, pienamente accolte dall' il 25.10.2021 ed ha sostenuto di non aver potuto erogare la prestazione per CP_2 mancanza di domanda diretta di pagamento. Invero, nel caso di specie non sono in contestazione i fatti costitutivi della relativa obbligazione: ossia il diritto agli assegni familiari, le cui istanze sono state accolte dall' , il mancato pagamento da parte CP_2 della società convenuta ed il quantum pari ad Euro 10.281,58 stabilito dall' . CP_2
Difatti, nella specie il pagamento è a carico dell considerato Controparte_6 che il pagamento diretto è consentito nei casi in cui la ditta sia cessata, sospesa e/o fallita o in caso di inadempimento del datore, secondo quanto previsto dal D.L. n.
69/1988 convertito dalla legge n. 153/1988, ipotesi ricorrenti nel caso di specie.
In definitiva accertati i crediti del ricorrente, in parziale accoglimento della domanda, vanno condannati i soci della cancellata , Parte_2 ognuno per la propria quota e nei limiti dell'art. 2495 c.c.al pagamento de FR . l' al pagamento in favore de ricorrente della somma di Euro 10.281,58, oltre CP_2 interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'effettivo ammontare del credito riconosciuto;
sono invece compensate nei confronti dell' a cui non è imputabile alcun colpevole CP_2 inadempimento.
P.Q.M
Il Giudice così provvede.
- Dichiara il diritto del ricorrente a percepire, in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro con la società la somma di euro 4.496,94 Controparte_1
a titolo di FR, oltre interessi e rivalutazione e la somma di euro 10.281,58 a titolo di A.N.F., oltre interessi legali.
- Condanna e , quali soci CP_3 CP_4 Controparte_5 della cancellata in liquidazione, ognuno per la Controparte_1 propria quota e nei limiti dell'art. 2495 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.496,94 a titolo di FR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo.
- Condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro CP_2
10.281,58, a titolo di ANF, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
- Condanna e in solido al CP_3 CP_4 Controparte_5 pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
- Compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 03.04.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè